AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.163
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.97.00163
Lugano
1° febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 10 ottobre
1995 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 settembre 1997
presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 4
agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano sezione 6;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6
ottobre 1982 il Pretore dell’allora giurisdizione di Lugano Ceresio ha
pronunciato il divorzio fra __________ __________ __________ (1920) e
__________ nata __________ (1930), omologando gli accordi delle parti sulle
conseguenze accessorie in virtù dei quali il marito si impegnava, fra l’altro,
a versare all’ex moglie fr. 450’000.– in liquidazione del regime matrimoniale e
un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– vita natural durante. __________
__________ __________, già commerciante __________, dopo il divorzio ha svolto
attività di __________ e __________ __________. Egli è partito per Barcellona
il 31 ottobre 1988 ed è ritornato in Ticino nell’agosto 1994.
B. Il 10 ottobre 1995
__________ __________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, chiedendo di essere liberato dall’ obbligo di versare la rendita
alimentare all’ex moglie dal 1° settembre 1995, subordinatamente di vedersi ridurre
la rendita mensile a fr. 150.– e, in entrambi i casi, di essere sollevato
dall’obbligo di pagare gli alimenti arretrati. Egli ha sostenuto di non essere
più in grado di erogare il contributo alimentare alla moglie a causa delle sue
precarie condizioni economiche, fisiche e psichiche. Contestualmente egli ha
presentato una domanda provvisionale, che è stata respinta dal Pretore con
decreto del 20 agosto 1996. __________ __________ si è opposta alla petizione.
Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie
conclusioni. Il 28 giugno 1996 __________ __________ __________ ha presentato
un’istanza intesa all’ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il
dibattimento finale ha avuto luogo l’11 marzo 1997. In tale occasione le parti
hanno mantenuto le rispettive domande.
C. Con sentenza del 4
agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr.
1’000.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 3’500.– a titolo di ripetibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la sentenza
pretorile __________ __________ __________ è insorto con un appello del 22
settembre 1997 in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, la soppressione del contributo alimentare per l’ex moglie dal 1°
settembre 1995 o in subordine la sua riduzione a un importo non superiore a fr.
150.–, la liberazione dal pagamento degli arretrati e all’accoglimento
dell’istanza di assistenza giudiziaria. La presidente di questa Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto 25 settembre 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto
l’azione di modifica con l’argomento che l’attore, asseritamente solo al
beneficio di una rendita AVS e delle relative prestazioni complementari, non
aveva dimostrato il degrado della sua situazione economica rispetto all’epoca
del divorzio, in particolare non aveva chiarito per quali motivi aveva
consumato la notevole sostanza di cui disponeva. Ne ha dedotto, il Pretore, che
l’attore aveva ancora sostanza occulta, nonostante le risultanze della
documentazione fiscale, e che l’asserita cessazione dell’attività lucrativa,
contraddetta da alcune testimonianze, era prevedibile sin dal momento del
divorzio e non poteva giustificare pertanto la soppressione del contributo alimentare.
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L’appellante
ribadisce di trovarsi in uno stato di indigenza notorio e conclamato, essendo a
carico della pubblica assistenza e beneficiando solo della rendita AVS con le
relative prestazioni complementari. Sostiene che il degrado della sua
situazione economica, imprevedibile, non si riconduce a malvolere, a grossolana
negligenza o a decisioni arbitrarie, che l’impossibilità di far fronte
all’obbligo alimentare è un fatto oggettivo e che l’inabilità lucrativa è
dovuta all’età e a problemi di salute.
-
L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più
non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che
la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice:
decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole,
imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto
all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag.
141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole,
imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la
riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un
confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata
la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale
dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti
incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler
in: Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non
imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad
art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
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L’istruttoria ha
dimostrato che la situazione economica dell’atto-re è mutata in modo
considerevole rispetto a quella esistente al momento del divorzio. Il Pretore
stesso, insistendo sul divario tra l’agiato tenore di vita delle parti durante
il matrimonio e quello in cui versa ora l’attore, accerta sostanzialmente che
nella fattispecie le circostanze sono radicalmente cambiate. Al momento del
divorzio l’attore era tassato su una sostanza di fr. 440’000.– e un reddito
complessivo di fr. 50’800.– annui (tassazione intermedia 18 maggio 1984 nei
documenti richiamati dall’Ufficio circondariale). A quel momento egli aveva già
pagato all’ex moglie la somma di fr. 450’000.– in liquidazione del regime
matrimoniale (doc. A). Nella dichiarazione allestita nel 1987 l’attore ha poi indicato
un reddito medio di fr. 28’000.– annui per consulenze e vendite di libri
(dichiarazione d’imposta 1987/88). Il 31 ottobre 1988 egli è partito per
Barcellona, da dove è rientrato nell’ago-sto del 1994. La tassazione del 9
dicembre 1996 relativa al periodo fiscale 1995/96 attesta una rendita AVS di
fr. 10’764.– e un reddito d’altra fonte di fr. 15’000.– annui, oltre una
sostanza di fr. 40’000.– (oggetti di valore: libri; incarto fiscale
richiamato).
Nell’ottobre del 1995
l’attore risultava al beneficio di una rendita AVS di fr. 897.– mensili (doc.
L) e riceveva dal 1° dicembre 1995 una prestazione complementare di fr. 1’389.–
mensili, ridotta poi a fr. 1’375.– dal 1° gennaio 1996 (doc. M1). Abita tuttora
in un appartamento di 3½ locali a __________, con un onere di alloggio di fr.
880.– (doc. D) e ha dichiarato di possedere come sostanza libri di __________
per fr. 40’000.– (dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996). Gli incarti
fiscali richiamati e le altre risultanze dell’istruttoria dimostrano così che
la situazione economica dell’attore è peggiorata in modo notevole dal momento
del divorzio. È vero, come rileva il primo giudice, che con i redditi successivi
al divorzio l’attore non avrebbe potuto versare il contributo alimentare di fr.
18’000.– annui, che sono stati corrisposti fino all’aprile 1995. Se non che,
l’appellante ha sempre ribadito di aver venduto a mano a mano gli oggetti
d’arte e i libri di sua proprietà per vivere e pagare il contributo alimentare.
Tale affermazione, che figurava già nella dichiarazione fiscale 1987/88, è
stata confermata anche dall’istruttoria. Vari testimoni hanno dichiarato che da
quando è rientrato dalla Spagna l’attore si trova in una situazione finanziaria
precaria, ha un tenore di vita molto modesto e ha venduto oggetti e mobili
antichi ad amici e conoscenti per procurarsi liquidità (verbale 31 gennaio
1996, teste __________ __________, pag. 2, teste __________ __________
__________, pag. 3).
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Le perplessità
espresse dal primo giudice sulla sostanza dell’at-tore non possono essere
condivise. Dall’istruttoria non sono emersi indizi atti a lasciar supporre
l’esistenza di sostanza occulta. L’attore ha ripetutamente addotto di aver
consumato il capitale di cui disponeva nel 1982 per il suo mantenimento e per
il versamento dei contributi alimentari alla moglie. Egli ha ammesso di essere
stato molto ricco (verbale 21 novembre 1995, pag. 2), ma ha soggiunto altresì
di non avere mai avuto un reddito fisso e di aver utilizzato parte del
patrimonio per coprire i costi. La diminuzione di fr. 290’000.– della sostanza
dal biennio fiscale 1983/84 al biennio 1995/96 non può quindi dirsi oscura,
tanto meno se si pensa che la convenuta ha ammesso di avere ricevuto dall’ex
marito oltre fr. 200’000.– a titolo di contributo alimentare dal 1982 in poi
(interrogatorio formale, verbale del 31 gennaio 1996, inc.
..__________, pag. 1). Il consumo della sostanza per coprire
il proprio mantenimento sull’arco di oltre dieci anni spiega del resto come
l’attore si sia ritrovato nell’attuale situazione di indigenza. Ciò posto, non
si può ritenere nemmeno che il peggioramento della situazione economica
dell’appellante sia dovuto a malvolere, a grossolana negligenza o a una
decisione arbitraria dell’obbligato alimentare. Per altro, si volesse anche
considerare – come sostiene l’appellata – che l’attore avrebbe dovuto essere
più previdente nella gestione del proprio patrimonio, ciò non basterebbe per
computargli la sostanza consumata, la quale non può più essere ricostituita
(DTF 117 II 16).
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Né si può
ragionevolmente pretendere che l’attore, quasi ottantenne (classe 1920),
continui a lavorare per conseguire un reddito sufficiente a far fronte agli
impegni assunti nel 1982. Egli ha svariati problemi di salute, tanto che nel
1995 il suo medico lo ha definito incapace di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, pur nell’ambito della professione originale di antiquario (doc. G).
I servizi sociali di __________ hanno constatato a loro volta problemi
locomotori dovuti a infermità (doc. O). Certo, stando ai figli delle parti, il
padre avrebbe continuato a commerciare oggetti __________ e lavorerebbe come
__________ __________ quando ne è richiesto. L’istruttoria però non ha fornito
elementi concreti al riguardo, salvo per quanto concerne un episodio isolato. I
figli, attivi nel ramo __________, sono bensì convinti che il padre eserciti
ancora un’attività professionale, ma non sono stati in grado di fare il nome di
persone che si sarebbero rivolte al genitore per consulenze e perizie (verbale
del 31 gennaio 1996, pag. 6, 7 e 8). Il teste __________ __________ ha
accennato a una sola perizia allestita dall’attore nel 1995, per un compenso di
fr. 2’000.– o fr. 3’000.– (verbale 7 novembre 1996 pag. 4). Il teste __________
__________, specialista in trasporti internazionali, ha dato all’attore
informazioni sul costo per il trasporto di riviste di __________, ma non ha
avuto conoscenza di un’attività effettiva in quel settore (verbale del 31
gennaio 1996, pag. 9). In conclusione, le varie testimonianze dimostrano quindi
che l’attore ha venduto occasionalmente qualche oggetto di antiquariato, ciò
che egli ha sempre ammesso, e che ha svolto un’occasionale attività come
critico d’arte, ricavandone un modesto compenso. Tali elementi non bastano
tuttavia per ritenere alla portata dell’attore un’attività lucrativa regolare
tale da consentire il pagamento del contributo alimentare in favore dell’ex
moglie, superiore a fr. 1’800.– mensili (doc. 2).
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Il Pretore ha rilevato
che al momento del divorzio l’attore aveva 62 anni, di modo che la cessazione
dell’attività lucrativa era prevedibile sin da allora. L’appellante ribadisce
che nel 1982 il consumo di tutta la sua sostanza non era prospettabile e che
egli ha rispettato gli impegni assunti fin che ha potuto. L’argomento è
fondato. Nel 1982 l’attore svolgeva ancora l’attività di consulente antiquario,
che ha proseguito quanto meno fino alla sua partenza per la Spagna (si veda la
dichiarazione fiscale del 1987), e disponeva di una sostanza di fr. 450’000.–
che gli consentiva di provvedere al proprio mantenimento e al versamento del
contributo alimentare concordato con l’ex moglie. Contrariamente a un
lavoratore dipendente, un professionista indipendente può continuare a svolgere
la sua attività senza riguardo all’età del pensionamento. Non vi era quindi
motivo, nel 1982, per ritenere prossima la cessazione dell’attività di
antiquario. Non si può infine rimproverare all’attore di aver mal pronosticato
l’evoluzione della sua sostanza, visto il lungo periodo trascorso tra la pronuncia
del divorzio (1982) e l’introduzione della causa di modifica della sentenza
(1995), che rende aleatoria ogni ragionevole previsione. Non risulta, d’altra
parte, che nel 1982 l’attore fosse già affetto dalle numerose patologie
constatate dal 1990 (doc. G), che riducono la sua mobilità (doc. O).
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L’attore ha dal 1995
un reddito complessivo di fr. 2’272.– mensili (rendita AVS fr. 897.– e rendita
complementare fr. 1’375.–). Con tale importo egli deve far fronte al proprio
fabbisogno, valutabile in almeno fr. 2’271.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 880.–, riscaldamento fr. 25.–, cassa malati
fr. 241.–, spese di trasporto fr. 100.–). Nelle condizioni descritte non rimane
spazio per un contributo alimentare all’ex moglie. L’appellante ha chiesto la
soppressione della rendita con effetto retroattivo al 1° settembre 1995 e
l’esonero del pagamento degli arretrati. Ora, non è contestato che l’appellata
ha ricevuto i contributi alimentari fino all’aprile 1995 (doc. 2), sicché
l’appellante pretende in realtà la soppressione retroattiva dal 1° maggio 1995.
Ciò non si giustifica. La modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi
effetti, di principio, dal momento della presentazione della domanda (DTF 117
II 368). Nella fattispecie la petizione è stata introdotta il 10 ottobre 1995,
data alla quale si era già verificato il peggioramento della situazione finanziaria
dell’attore, così che la soppressione del contributo alimentare si legittima
solo dal 1° ottobre 1995. Gli arretrati (5 mesi) possono essere coperti
dall’attore con l’ulteriore consumo della sostanza in suo possesso (libri e
quadri per un valore fr. 40’000.–: dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996).
Il patrimonio residuo, per contro, non consente altri versamenti. Valutando in
equità la situazione finanziaria delle parti, non è il caso infatti di imporre
all’attore il consumo totale dei suoi averi quando la convenuta dispone di una
sostanza imponibile di fr. 361’577.– (notifica di tassazione 1995/96, incarto
fiscale richiamato), finanche aumentata rispetto al biennio fiscale precedente
(notifica del 28 marzo 1994). La soppressione dal 1° ottobre 1995, del resto,
non espone la convenuta all’obbligo di restituire somme già consumate, il
pagamento degli alimenti essendo stato interrotto a fine aprile 1995 (Rep. 1996
pag. 138). L’appello deve in definitiva essere parzialmente accolto per quel
che concerne la soppressione del contributo alimentare dal 1° ottobre 1995,
mentre va respinto nella misura in cui chiede la liberazione dal pagamento
degli arretrati da maggio a settembre 1995.
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Il Pretore ha negato
all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria per il motivo che l’istante
era in possesso di sostanza occulta, oltre che proprietario nel 1984 di libri
valutati fr. 100’000.– Ora, per valutare lo stato di bisogno del richiedente va
esaminata la situazione finanziaria al momento in cui egli ha presentato
l’istanza (DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii), rispettivamente al momento in
cui il giudice statuisce sull’istanza stessa (DTF 108 V 269 consid. 4). Nella
fattispecie non si poteva decidere una domanda di assistenza giudiziaria
presentata nel 1996 sulla base di dati risalenti al 1984 (audizione davanti all’autorità
fiscale: incarti fiscali richiamati). Determinante per la valutazione dello
stato di indigenza appare invece la dichiarazione fiscale del 13 giugno 1996,
nella quale l’appellante ha indicato nondimeno una sostanza in libri e quadri
valutabile in fr. 40’000.– (incarto fiscale richiamato). Ciò sarebbe stato
sufficiente, comunque sia, per respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
Su questo punto l’appello è quindi sprovvisto di buon diritto.
-
Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ). L’appellante vede
accolto il proprio ricorso in misura pressoché totale, giacché ottiene la
soppressione del contributo alimentare dal 1° ottobre 1995 anziché dal 1°
maggio 1995, come chiedeva con la petizione. Si giustifica quindi di porre nove
decimi degli oneri di appello a carico della convenuta e il resto a carico
dell’appellante, che ha diritto a un’equa indennità per ripetibili ridotte.
L’attore chiede che le spese, le tasse e le ripetibili di seconda istanza siano
poste a carico dello Stato. La domanda è ricevibile solo nella misura in cui
con tale formulazione l’appellante intende chiedere l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria anche in appello. Lo Stato non è infatti parte in
causa e non ha alcun obbligo pecuniario nei confronti dell’appellante. Trattata
come domanda di assistenza giudiziaria, la pretesa è ad ogni modo divenuta
senza oggetto con l’attribuzione di ripetibili. L’incasso della relativa
indennità da parte dell’appellata non appare infatti difficile, visto che essa
gode di una buona sostanza. L’esito del giudizio implica anche la riforma del
dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per un decimo
all’attore e per il resto alla convenuta, con obbligo per quest’ultima di rifondere
fr. 3’150.– a titolo di indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue.
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La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto
dall’attore a __________ __________ è soppresso dal 1° ottobre 1995.
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La
tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono poste per nove decimi a
carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per
quest’ultima di rifondere all’attore fr. 3’150.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è dichiarata priva
d’oggetto.
III. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
da
anticipare dall’appellante, sono poste per un decimo a carico e di quest’ultimo
e per il resto carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante
fr. 750.– ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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