AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.174
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00174
Lugano,
1°
giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio e
modifica di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 7 settembre 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 1° ottobre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 settembre
1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall’appellante lo stesso 1° ottobre 1997;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1950) e __________ __________ (1948), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ il ____________________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________
__________ (____________________1970), __________ (____________________1971) e
__________ (____________________1982). Un tentativo di conciliazione chiesto
dal marito al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto
infruttuoso il 16 dicembre 1986. Nel gennaio del 1987 il marito ha costituito
domicilio proprio e con sentenza del 28 dicembre 1989 il Pretore ha pronunciato
la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando una convenzione
sugli effetti accessori che prevedeva l’affidamento dei figli alla madre,
regolava il diritto di visita del padre e fissava in fr. 1400.– mensili
indicizzati (assegni familiari compresi) il contributo complessivo per moglie e
figli. Su istanza di __________ __________, il Segretario assessore ha poi
stabilito provvisionalmente il 10 settembre 1992, in luogo e vece del Pretore,
che il contributo per la moglie ammontava a fr. 500.– mensili indicizzati,
mentre i rimanenti fr. 900.– mensili pattuiti per convenzione spettavano a
__________, gli altri due figli essendo divenuti nel frattempo maggiorenni. Non
risulta che al decreto cautelare abbia fatto seguito una sentenza di merito.
B. Il 4 febbraio 1994
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città per un secondo tentativo di conciliazione, decaduto anch’esso
infruttuoso il 29 marzo 1994, e il 7 settembre 1994 ha promosso azione di
divorzio, offrendo per la figlia __________– e per lei sola – un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili. __________ __________ si è opposta allo
scioglimento del matrimonio e in via riconvenzionale ha postulato un aumento
del contributo previsto nella sentenza di separazione a fr. 800.– mensili
indicizzati per sé (fr. 1000.– dopo la maggiore età di ) e a fr.
1000.– mensili indicizzati per la figlia dal compimento dei 17 anni. __________
__________ si è opposto alla riconvenzione. Ultimata l’istruttoria, egli ha
introdotto un memoriale conclusivo del 2 settembre 1997 in cui ha ribadito la
domanda di divorzio, ha offerto un contributo di fr. 400.– mensili per la
figlia (fr. 250.– dopo l’inizio di un eventuale apprendistato), ha negato ogni
contributo alla moglie e ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel suo
memoriale conclusivo del 1° settembre 1997 __________ __________ ha chiesto di
respingere l’azione di divorzio e ha confermato le sue domande riconvenzionali;
subordinatamente, nell’ipotesi in cui fosse stato pronunciato il divorzio, essa
ha sollecitato un contributo per sé di fr. 800.– mensili indicizzati (fr.
1000.– dopo la maggiore età della figlia), uno di fr. 873.– mensili indicizzati
per la figlia (fr. 1000.– dopo il 16° compleanno) e ha rivendicato il
versamento di fr. 30 769.50, pari a metà della prestazione di libero passaggio
maturata dal coniuge in costanza di matrimonio presso la “
Assicurazioni”. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 9
settembre 1997 il Pretore ha respinto l’azio-ne di divorzio, senza riscuotere
oneri processuali (____________________essendo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria), ma ponendo a carico di lui un’indennità di fr. 2000.– per
ripetibili in favore della moglie. La riconvenzione è stata “evasa ai sensi dei
considerandi”: concretamente, il contributo per la moglie fissato nella
sentenza di separazione è stato ridotto dal 1° settembre 1997 a fr. 355.–
mensili e quello per la figlia a fr. 640.– mensili (assegni familiari
compresi), senza indicizzazione. Non sono state prelevati oneri nemmeno per l’azione
riconvenzionale, __________ __________ beneficiando a sua volta dell’assistenza
giudiziaria, e le ripetibili sono state compensate.
D. Il 1° ottobre 1997
__________ __________ ha presentato un appello in cui chiede che la sentenza
del Pretore sia riformata nel senso di pronunciare il divorzio, di riconoscere
alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 200.– mensili (assegni
familiari compresi) fino al termine dell’apprendistato (eventualmente fino alla
maggiore età), di negare qualsiasi contributo alla moglie e di respingere
interamente la riconvenzione. Il giorno stesso egli ha instato per l’assistenza
giudiziaria anche in appello. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 1997
__________ __________ propone di rigettare l’appello, di confermare la sentenza
impugnata e di attribuirle una provvigione ad litem di fr. 3500.– o,
subordinatamente, di concederle il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’azione principale
-
Il Pretore ha
ricordato che a norma dell’art. 148 CC un’azione di divorzio promossa dopo tre
anni dalla sentenza di separazione dev’essere accolta, salvo che i fatti alla
base della dissidio siano imputabili a colpa esclusiva del coniuge attore (cpv.
1). In quest’ ultimo caso nondimeno il divorzio dev’essere pronunciato
ugualmente se l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (cpv. 2). Nella
fattispecie – ha continuato il Pretore – il marito vive da anni con un’altra
donna, dalla quale ha avuto due figli. Tale relazione, cominciata e consolidatasi
già prima dalla sentenza di separazione, risulta essere l’unica causa del
dissidio coniugale, nessuna corresponsabilità della moglie essendo stata
dimostrata. Che costei, una volta scoperta l’infedeltà del marito, fosse
divenuta gelosa, protettiva e dubbiosa non costituisce una colpa, come non
assurgevano a colpa le sue uscite serali per giocare a tombola. E siccome
nessun elemento concreto comprovava che l’unione fosse già profondamente
turbata e scossa prima della relazione extraconiugale del marito – ha concluso
il Pretore – la resistenza della moglie al divorzio è legittima, né
l’opposizione allo scioglimento del matrimonio trascende nell’ abuso. Donde il
rigetto dell’azione principale.
-
L’appellante
sostiene che la disunione si riconduce a totale incompatibilità di carattere,
come aveva già avuto modo di rilevare nel 1989 il giudice della separazione,
constatando rapporti improntati a vicendevole ostilità e aggressività. Fa
valere inoltre che, gli si imputasse pure la colpa esclusiva della disunione,
mai la moglie si è dichiarata disposta a riprendere la vita in comune (se non
al tentativo di conciliazione del 1986, in vista della causa di separazione).
Anzi, dal 1989 essa intrattiene una relazione con un terzo, “più volte
confermata nel corso dell’istruttoria” (memoriale, pag. 10 in fondo), e nel
1990 gli ha finanche spedito un biglietto di colmo di ingiurie, rimediando una
multa da parte del Procuratore pubblico. Per di più essa non ha mai reso verosimile
alcun interesse degno di protezione alla continuazione del matrimonio, il suo
unico intendimento consistendo nell’impe-dirgli di rifarsi una vita e di ricostituire
una famiglia.
-
Durante la causa di
separazione i coniugi avevano rinunciato a un’istruttoria sulle colpe,
“riservandosi di riproporla in occasione dell’eventuale procedura di divorzio”
(sentenza del 28 dicembre 1989, consid. 2). Accertato che le parti vivevano
separate dal gennaio del 1987 e che l’unione risultava tanto compromessa da non
potersi pretendere una ripresa della vita in comune, il giudice aveva
pronunciato allora la separazione per tempo indeterminato (inc. 779 DSA della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). Nessuna riconciliazione è
intervenuta dipoi, né i coniugi si sono più riavvicinati. La prima questione è
di sapere pertanto quali fossero le origini della profonda turbativa che aveva
portato alla separazione. Si riconducessero a colpa esclusiva del marito (come
ritiene il giudice del divorzio), in effetti, l’azione principale andrebbe
respinta in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CC, a meno che la moglie rifiuti la riconciliazione
(art. 148 cpv. 2 CC).
a) Al
tentativo di conciliazione del 16 dicembre 1986 (in vista della causa di separazione)
il marito aveva ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale, soggiungendo
però che si trattava di una storia finita e dolendosi che la moglie aveva
raccontato “tutto a tutti”; di costei egli aveva biasimato il “carattere geloso
e protettivo”, come pure ch’essa si assentava sempre la sera per giocare a
tombola, ma per il resto aveva dato atto di non muovere rimproveri (doc. R).
Che la donna con cui il marito aveva avuto la predetta relazione fosse la
stessa con la quale egli vive tuttora e dalla quale ha avuto due figli è
pacifico, l’attore medesimo avendo dichiarato di avere “interrotto” quel legame
durante la causa di separazione “nel disperato e inutile tentativo di cercare
un riavvicinamento alla moglie” (replica del 27 gennaio 1995, pag. 2). Ora, per
giurisprudenza costante, chi commette adulterio si presume avere provocato la
rottura del vincolo coniugale, salvo dimostrare la mancata causalità
dell’adulterio per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 126 ad art.
142 CC). Incombeva dunque al marito, nella fattispecie, provare che la sua
relazione con __________ __________ non era all’origine della separazione. Il
Pretore si è dipartito – correttamente – dal medesimo presupposto (sentenza impugnata,
consid. 6 all’inizio).
b) L’appellante
sottolinea che già nel 1989 i rapporti coniugali erano improntati a ostilità e
aggressività, ma dimentica un fatto determinante, ovvero che nel 1989 la
disunione era già consumata, tant’è che il giudice aveva pronunciato la separazione.
Quando poi asserisce di avere costituito un domicilio proprio nel 1987 per
“profonda incompatibilità” di carattere, “non certo perché potesse[ro] esser[gli]
rimproverati atteggiamenti anticoniugali” (appello, pag. 8), egli tenta di negare
l’evidenza, giacché la sua relazione con __________ __________ risale almeno al
1986 (il tentativo di conciliazione è avvenuto il 16 dicembre di quell’anno).
Addirittura egli tenta di sovvertire l’onere probatorio quando assevera che
“nes-suna delle deposizioni raccolte nel corso dell’istruttoria (...) porta a
concludere chiaramente che le parti si separarono per motivi diversi dalle profonde
incompatibilità dei loro caratteri” (appello, loc. cit.). In realtà nella
fattispecie doveva legalmente presumersi una rottura del vincolo per adulterio,
sicché spettava al marito dimostrare o che il matrimonio era già profondamente
turbato e scosso prima della scoperta della relazione extraconiugale da parte
della moglie (verosi-milmente nell’agosto del 1986: risposta del 16 dicembre
1994, pag. 2 in basso) o che altri fattori hanno condotto alla disunione.
Nemmeno nell’appello egli indica però quali prove conforterebbero l’una o
l’altra ipotesi.
c) Certo,
l’appellante ha affermato di avere “interrotto” per qualche tempo la relazione
extraconiugale (sopra, consid. a), apparentemente da ottobre 1987 a metà
gennaio 1988, quando le parti avevano tentato invano di riconciliarsi (doc.
BB). Il fatto è che ciò nulla toglie alla presunta causalità dell’adulterio.
Anche se l’interruzione del legame extraconiugale fosse avvenuta prima del 16
dicembre 1986 (come il marito ha affermato a quel tentativo di conciliazione),
in effetti, il vincolo del matrimonio era ormai leso. Nulla toglie alla
presunta causalità dell’adulterio nemmeno la circostanza che, scoperta
l’infedeltà del coniuge (verosimilmente – come detto – nell’agosto del 1986),
la moglie sia rimasta ancora qualche mese con il marito (il quale ha costituito
domicilio proprio nel gennaio del 1987), giacché la rottura del vincolo non
presuppone necessariamente che il coniuge offeso si separi dall’altro.
d) È
vero che la vita in comune delle parti sembra essere stata marcata da litigi
frequenti, sia per i rientri tardivi del marito a casa, sia per questioni di
denaro o di gelosia (interrogatorio formale della moglie, verbale del 28 ottobre
1996, 2° foglio; deposizione __________ __________, verbale del 23 gennaio
1997, primo foglio in basso). Ciò non basta tuttavia per concludere che nel
1986, quando la moglie ha appreso della relazione illecita, il vincolo del
matrimonio fosse già insanabilmente deteriorato. Quanto alle pretese
intemperanze caratteriali della moglie, nulla si evince dagli atti (né
l’appel-lante indica quali prove avrebbe trascurato di valutare il primo
giudice). Ne segue che non soltanto l’appellante ha fallito nel dimostrare la
mancata causalità del proprio adulterio, ma ch’egli non è nemmeno riuscito a
sostanziare altri fattori oggettivi o soggettivi – al di là di litigi, della
cui gravità tutto si ignora – i quali avrebbero apprezzabilmente contribuito a
disgregare l’unione. A giusto titolo perciò il primo giudice l’ha ritenuto
coniuge esclusivamente colpevole nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CC.
- L’art. 148 cpv. 3 CC
dispone che in una causa di divorzio successiva a una sentenza di separazione
il giudizio “può essere fondato così sui motivi della precedente causa come su
altri sopravvenuti”. Anche se ai fini della separazione è già stata – forzatamente
– accertata una profonda turbativa del matrimonio (le premesse della
separazione sono identiche a quelle del divorzio), la condotta delle parti
durante la separazione non è irrilevante: comportamenti contrari ai doveri del
matrimonio, suscettibili di pregiudicare definitivamente ogni possibilità di
riconciliazione, devono essere considerati dal giudice del divorzio (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 147/148 con richiami).
Il coniuge innocente che, durante la separazione, preclude con il suo stesso
contegno qualunque riavvicinamento, si vedrà pertanto imputare tale
(cor)responsabilità in sede di divorzio.
a) Nella
fattispecie l’appellante rimprovera alla moglie di avere a sua volta allacciato
una relazione adulterina dopo la separazione. Se non che, come ha rilevato il
Pretore, l’amicizia della convenuta con __________ __________ risulta essere
rimasta tale (deposizioni __________ __________, verbale del 30 maggio 1996,
pag. 2; deposizione __________ __________, loc. cit., pag. 9; interrogatorio
formale dell’interessata, verbale del 28 ottobre 1996, 2° foglio; deposizione
__________ __________, rogatoria del 19 novembre 1996). L’appellante invoca una
dichiarazione – di quattro righe (doc. 20) – in cui __________ e __________
__________ attestano che la convenuta “ha allacciato delle relazioni con il
signor __________ __________, di __________ (provincia di __________)”, ma
nulla di preciso costoro hanno addotto sulla natura di tali “relazioni”.
Sentita come teste, __________ __________ non ha specificato alcunché (verbale
del 30 maggio 1996, pag. 8), né le è stato domandato che cosa avesse avuto modo
di constatare direttamente. Che la moglie e __________ __________ abbiano
aperto un conto bancario in comune (appello, pag. 11 in fondo), che la moglie
abbia considerato l’eventualità di trasferirsi in Italia (appello, pag. 14) e
che __________ __________ vivesse un periodo di traversie coniugali (appello,
loc. cit.) sono indizi che destano sospetti, ma che non bastano – come indizi –
a dimostrare comportamenti contrari ai doveri del matrimonio né, tanto meno, l’esistenza
di una relazione extraconiugale.
b) L’appellante
ricorda che il 23 ottobre 1990 la moglie è stata multata con decreto d’accusa
per averlo ingiuriato in un biglietto dal contenuto triviale (inc. n.
__________/__________del Ministero pubblico, agli atti). L’illecito è
senz’altro intenzionale e deplorevole. Ancor più censurabile – e ciò sembra
essere stato sottovalutato sia dal Pretore sia dall’appellante, che neppure vi
fa cenno – è “l’innegabile ostruzionismo intessuto [dalla moglie] nell’ambito
del diritto di visita sulla figlia __________ ” (sentenza, pag. 10 in basso).
Un contegno del genere è senz’altro idoneo a minare definitivamente ogni
ipotesi di riconciliazione. Se non che, a tali colpe della moglie si contrappone
una responsabilità ancora maggiore dell’appellan-te, il quale durante la
separazione è andato ad abitare con __________ __________, insieme alla quale
vive tuttora e da cui ha avuto due figli. Nonostante i torti della moglie, con
il suo comportamento durante la separazione l’attore medesimo ha precluso
irrimediabilmente, perciò, qualsiasi eventuale riappacificazione. Ciò non
sminuisce l’esclusività della sua colpa.
-
L’azione di divorzio
intentata dal coniuge esclusivamente colpevole dev’essere accolta, comunque
sia, se l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (art. 148 cpv. 2 CC).
L’attore ribadisce che “mai, non una sola volta, l’appellata si è detta
desiderosa, interessata o disposta a riprendere la (...) vita coniugale”
(memoria-le, pag. 10 a metà). Egli dimentica però che – come ha sottolineato il
Pretore – al tentativo di conciliazione del 16 dicembre 1986 la moglie aveva
chiaramente espresso la sua disponibilità a riconciliarsi (sentenza impugnata,
consid. 10). Essa non è più comparsa al secondo tentativo di conciliazione, del
29 marzo 1994, ma a quel momento ci si può seriamente domandare quale
riavvicinamento fosse ancora prospettabile, il marito vivendo da anni ormai con
__________ __________, dalla quale aveva avuto due figli (sentenza, loc. cit.).
Anche durante la causa di divorzio, in ogni modo, la moglie ha confermato il
suo credo nell’ indissolubilità del matrimonio e la sua “speranza che un giorno
il marito torni da lei” (memoriale conclusivo, pag. 5 in fondo), ciò che ribadisce
ancora nelle osservazioni all’appello (pag. 7 in alto). Accertare che per atti
concludenti essa rifiuti la riconciliazione non è dunque possibile.
-
Il diritto del
coniuge innocente di opporsi al divorzio chiesto dal coniuge colpevole è
limitato, come ogni altro diritto, dal divieto dell’abuso (art. 2 cpv. 2 CC).
Abusa del suo diritto di opposizione il coniuge che resiste al divorzio solo
per conservare un’unione di forma (i principi che disciplinano gli estremi
dell’abuso si identificano con quelli che configurano un abuso sotto il profilo
dell’art. 142 cpv. 2 CC: Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 11 ad art. 147/148 CC). Anche il coniuge che non rifiuta la
riconciliazione può vedersi imputare abuso nella sua resistenza al divorzio, a
condizione però che la sua opposizione appaia ormai priva di senso e che la continuazione
del matrimonio non abbia più alcuno scopo (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 20 ad art. 142 CC con richiami di giurisprudenza). Interessi
astratti, puramente ideali, non bastano – di regola – a giustificare la
continuazione di un matrimonio di semplice forma (DTF 108 II 508 consid. 3).
Interessi concreti, volti a conservare una condizione economica acquisita con
il matrimonio stesso, possono invece risultare sufficienti, purché i contributi
alimentari che il coniuge opponente può chiedere al coniuge colpevole giusta
l’art. 151 o 152 CC non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio
economico causato dal divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 126 n. 627 con richiami).
Dimostrare l’abuso in cui
incorre il coniuge che si oppone al divorzio incombe al coniuge attore, già per
il fatto che la buona fede si presume (art. 3 cpv. 1 CC). La giurisprudenza ha
avuto modo di stabilire nondimeno che dopo 15 anni di vita separata l’onere della
prova si inverte, nel senso che spetta al convenuto dimostrare quale valide
ragioni si oppongano ancora al divorzio (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 21 ad art. 142 CC con riferimenti). In concreto le parti vivono
separate dal gennaio del 1987, quando il marito è andato ad abitare per conto
proprio. Ne discende che l’onere di dimostrare un eventuale abuso grava tuttora
sull’appellante, il quale assevera bensì che la moglie si oppone al divorzio
solo per impedirgli di ricrearsi una vita e di ricostituire una famiglia
(memoriale, pag. 15), ma non reca alcuna prova. Egli neppure pretende, per il
resto, che l’eventuale contributo alimentare cui la moglie potrebbe aspirare in
virtù dell’art. 151 o 152 CC coprirebbe adeguatamente il pregiudizio derivante
a quest’ultima dal divorzio, sicché l’opposizione si sospingerebbe nell’abuso.
Anche al proposito il ricorso è destinato perciò all’insuccesso.
II. Sull’azione
riconvenzionale
-
Il Pretore ha
dichiarato l’azione riconvenzionale “evasa ai sensi dei considerandi” riducendo
dal 1° settembre 1997 a fr. 355.– mensili il contributo alimentare per la
moglie fissato nella sentenza di separazione e a fr. 640.– mensili (assegni
familiari compresi) quello per la figlia __________, senza indicizzazione. Già
la formulazione del dispositivo tradisce un’impostazione processuale
completamente erronea, ove appena si consideri che riducendo i contributi il
Pretore sembrerebbe avere finanche peggiorato quanto l’attrice riconvenzionale
chiedeva di migliorare. In realtà fra l’azione principale (divorzio,
rispettivamente conseguenze accessorie del divorzio) e quello della
riconvenzione (contributi alimentari durante la separazione) non vi era connessione
né per l’oggetto né per il titolo (art. 172 lett. a CPC), né tanto meno per
l’esistenza di pretese compensabili (art. 172 lett. b CPC). La riconvenzione
della moglie costituiva in realtà un’azione autonoma, intesa alla modifica
della sentenza di separazione (aumento dei contributi), mentre le conclusioni
del marito (soppressione o diminuzione dei contributi) erano domande riconvenzionali.
Nessuno dei coniugi dolendosi di alcunché o lamentando pregiudizio di sorta,
non è il caso di dichiarare nulla o di annullare la procedura seguita (art. 326
lett. a CPC). L’appello in esame deve ritenersi diretto, in ogni modo, contro
il giudicato del Pretore sulle domande riconvenzionali del marito stesso. Non
facendosi più questione di aumentare i contributi in appello, l’azione
principale della moglie deve considerarsi definitivamente respinta.
-
Il coniuge obbligato
a fornire all’altro coniuge una rendita per alimenti in base a una sentenza di
separazione può domandare – come il coniuge tenuto a versare alimenti in base a
una sentenza di divorzio – che la rendita sia soppressa o ridotta quando il
bisogno del coniuge creditore più non esista o sia sensibilmente diminuito,
come pure quando le proprie condizioni economiche non corrispondano più
all’importo della rendita (Bühler/
Spühler, op. cit., n. 43 segg. all’introduzione degli art. 149–157 CC). Durante
la separazione, in ogni modo, il contributo al coniuge creditore rimane
disciplinato dall’art. 163 CC e continua a essere calcolato secondo il metodo
elaborato dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 145 cpv. 2 CC (metodo
che fa stato, del resto, anche ai fini dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Quanto al
contributo per i figli, l’art. 157 CC stabilisce che “in caso di modificazione
delle circostanze per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei
genitori, o per altri motivi, il giudice ordina, ad istanza del padre o della
madre o dell’autorità tutoria, le misure richieste dalle mutate circostanze”.
-
Le argomentazioni
fatte valere dall’appellante per ottenere la riduzione – rispettivamente la
soppressione – dei contributi disposti in favore della figlia __________ e
della moglie nella sentenza di separazione si identificano alla lettera con
quelle addotte nella causa di divorzio per ottenere la riduzione – rispettivamente
la soppressione – dei medesimi contributi già in via provvisionale (art. 145
cpv. 2 CC). In quella sede le relative censure, dirette contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore l’8 settembre 1997, sono state esaminate nondimeno
nel quadro di un giudizio sommario (art. 376 segg. CPC), di mera apparenza,
come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali (sentenza
odierna di questa Camera nell’inc. ..__________). Rimane da
verificare liberamente, nel quadro del giudizio attuale, se tali conclusioni resistono
anche a libero esame nel merito.
Riconsiderando tutte le
doglianze, non si intravedono motivi per scostarsi da quanto si è già rilevato
nei considerandi da 5 a 15 della sentenza parallela. Né gli atti della causa di
divorzio né quelli dell’azione intesa a far modificare la sentenza di separazione
danno infatti elementi supplementari o più aggiornati, che consentano deduzioni
diverse – apprezzate con pieno potere cognitivo – rispetto a quelle desumibili
dagli atti (invero caotici) dei due procedimenti cautelari. Tutt’al più ci si
potrebbe interrogare sul reddito conseguibile a medio (e lungo) termine
dall’ap-pellante, dal quale si può legittimamente pretendere, anche a 49 anni,
qualche sforzo di reinserimento nel mondo del lavoro. Non si deve dimenticare
tuttavia che i contributi per il coniuge fissati in una sentenza di separazione
possono essere non solo ridotti, ma – contrariamente a quanto vale in caso di
divorzio – anche aumentati (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 45 all’introduzione degli art. 149–157 CC). Ricorrendone i
presupposti, quindi, all’appel-lante potrà ancora essere imputato un reddito
potenziale. La situazione dovrà in ogni modo essere valutata alla luce di tutte
le circostanze concrete, esaminando compiutamente quanto il marito ha
intrapreso dopo avere perduto l’impiego. Un pronostico sulla scorta dei soli
documenti agli atti non sarebbe affidabile né ragionevole. Ne segue che, in
parziale accoglimento dell’ap-pello, il contributo alimentare dovuto dal marito
alla moglie in base alla sentenza di separazione va ridotto a fr. 225.–
mensili, mentre quello per la figlia __________ rimane fissato in fr. 640.–
mensili, come ha stabilito il Pretore. Il giudizio impugnato va riformato di
conseguenza.
- Nelle osservazioni
all’appello la moglie postula il versamento di fr. 3500.– a titolo di
provvigione ad litem o, subordinatamente, il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. La prima richiesta non può trovare accoglimento già per il fatto
che, come questa Camera ha avuto modo di constatare nella sentenza parallela
(consid. 5 in fine), l’appellante non risulta disporre di alcuna sostanza. Fossero
anche date le premesse di una provvigione di causa, non avrebbe utilità pratica
quindi imporgli un obbligo del genere. Sulla richiesta di assistenza
giudiziaria si giudicherà in appresso.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
dell’appello contro il rigetto dell’azione di divorzio seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), il quale
andrebbe tenuto a rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Dato nondimeno che – come si è appena visto – egli risulta privo di sostanza,
conviene rinunciare al prelievo di spese, prescindere dall’assegnazione di
ripetibili (di impossibile incasso) e ammettere la moglie al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC). Nella tassazione della nota di
onorario si terrà conto del fatto, in ogni modo, che le osservazioni
all’appello ricalcano largamente il contenuto del memoriale conclusivo
sottoposto al Pretore, ciò che ha indubbiamente agevolato la legale. Non può
invece essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria l’appellante,
che ha introdotto un ricorso privo sin dall’inizio di probabilità di successo
(art. 157 CPC). Del resto mal si capisce come egli potesse seriamente sperare
in una riforma della sentenza pretorile senza avere dimostrato alcuna seria
corresponsabilità della moglie nella rottura del vincolo e senza offrire
alcunché in riparazione del pregiudizio.
Per quanto riguarda
l’azione intesa alla modifica dei contributi fissati nella sentenza di
separazione, l’appellante ottiene causa parzialmente vinta (come nella
parallela sentenza di questa Camera) sull’importo destinato alla moglie, ma
soccombe interamente su quello destinato alla figlia __________. Limitatamente
al contributo per la moglie gli può dunque essere accordata l’assi-stenza
giudiziaria, sebbene esca perdente nella misura di due terzi. Analogo beneficio
non gli può invece essere concesso per quanto riguarda il contributo destinato
alla figlia, che appariva legittimo già a prima vista. All’assistenza
giudiziaria deve per converso essere ammessa la moglie, che si è dovuta
difendere da rivendicazioni ingiustificate e che non riceve alcuna provvigione ad
litem. Il giudizio sulle spese di prima sede può rimanere invariato, per
quanto discutibile. Davanti al Pretore infatti la moglie risultava soccombere
in misura maggiore del marito (la cui riconvenzione doveva essere parzialmente
accolta), sicché la compensazione delle ripetibili appare opinabile. Dato
nondimeno che l’interessata risulta anch’essa priva di sostanza, ciò che
esclude la possibilità di corrispondere ripetibili, non è il caso che questa
Camera intervenga al riguardo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- L’azione
intesa a far aumentare i contributi alimentari previsti nella sentenza di
separazione emanata fra le parti il 28 dicembre 1989 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, è respinta.
2.1 La
rinconvenzione intesa a far ridurre i contributi alimentari previsti nella
sentenza medesima è parzialmente accolta, nel senso che dal 1° settembre 1997
__________ __________ è tenuto a versare i seguenti importi, non indicizzati:
fr.
225.– mensili in favore della moglie __________ __________;
fr.
640.– mensili in favore della figlia __________ __________ (assegno familiare
compreso) fino alla maggiore età o all’indipendenza economica.
Per il resto l’appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Non si riscuotono oneri di
appello né si assegnano ripetibili.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente all’ammontare
del contributo alimentare per la moglie, con il gratuito patrocinio __________.
__________ __________ __________. Per il resto la domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
IV. La richiesta di provvigione ad
litem è respinta. __________ ____________________ è ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
__________ -__________.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________.
– avv. __________
__________ -__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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