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Numero d'incarto:
11.1997.183
Data decisione, Autorità:
22.01.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00183
Lugano
22 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 22 maggio 1992 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 24
ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa
il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 2
dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo
contro la medesima sentenza;
preso atto che con
lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che
l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro
dell’azione principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo
1981, pag. 151; Poudret,
Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte
che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze
pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con
riferimento);
rilevato che nel caso in
esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;
considerato che nella
commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal
legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni
all’appello e dell’appello adesivo;
ritenuto infine che la
tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando
con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352
cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
L’appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________
fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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