AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.186
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00186
Lugano
10 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 gennaio 1997 dalla
Delegazione
tutoria di __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3
novembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il
9 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6
dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra
__________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1964);
che nella convenzione
sugli effetti accessori omologata dal giudice i figli __________ (1985) e
__________ (1988) sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di
visita per il padre;
che il 27 settembre 1996 i
figli hanno chiesto alla Delegazione tutoria di __________ di sospendere
temporaneamente il diritto di visita del padre, sussistendo sospetti di abusi
fisici e sessuali nei loro confronti;
che con risoluzione del 4
ottobre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso a tempo
indeterminato il diritto di visita del padre;
che, statuendo il 20
dicembre 1996 su ricorso di __________ __________, la Sezione degli enti
locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha confermato la sospensione
del diritto di visita fino al 20 gennaio 1997, ma ha invitato la Delegazione
tutoria a instare entro il medesimo termine per una modifica della sentenza di
divorzio;
che di conseguenza,
il 14 gennaio 1997, la Delegazione tutoria ha convenuto __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la sospensione
del diritto di visita per tempo determinato (in subordine per durata indeterminata),
rispettivamente la soppressione del diritto medesimo, e ciò già a titolo
cautelare;
che con decreto cautelare
emesso del 15 gennaio 1997 senza contraddittorio il Pretore ha sospeso il
diritto di visita di __________ __________;
che all’udienza del 5
febbraio 1997, indetta per la discussione del provvedimento cautelare,
__________ __________ si è opposto alle domande della Delegazione tutoria,
ribadendo tale posizione nella risposta del 4 aprile 1997;
che, esperita
l’istruttoria cautelare, l’8 agosto 1997 il Pretore ha ripristinato, su richiesta
della stessa Delegazione tutoria, il diritto di visita;
che all’udienza
preliminare del 9 settembre 1997 le parti hanno rinunciato a ulteriore
istruttoria, ritenendo sufficienti le prove assunte nell’ambito della procedura
cautelare, e hanno proceduto subito al dibattimento finale;
che con sentenza
del 9 ottobre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ha ripristinato il
diritto di visita (sospeso cautelarmente) regolato nella sentenza di divorzio e
ha obbligato i genitori a rivolgersi periodicamente a un consultorio;
che la tassa di giustizia
di fr. 400.– e le spese di fr. 6’600.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili;
che contro la sentenza
pretorile __________ __________ è insorto il 3 novembre 1997 con un appello in
cui chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell’attrice;
che nelle sue osservazioni
del 15 dicembre 1997 la Delegazione tutoria di __________ propone di respingere
l’appello e di confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che in concreto
l’appellante chiede di porre tutti gli oneri di prima sede a carico della
Delegazione tutoria, integralmente soccombente;
che per principio il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse le
spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in caso di soccombenza
reciproca o qualora soccorrano altri giusti motivi, il giudice può ripartire
parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che a tale proposito, e
segnatamente nelle determinazione degli oneri processuali, il Pretore dispone
di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 5 agosto 1997
in re A./F. con riferimenti);
che in concreto il primo
giudice ha suddiviso gli oneri tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC) ritenendo
iniquo far sopportare all’attrice, intervenuta nell’interesse dei minori,
l’intero carico di spese e ripetibili;
che, nondimeno, a una parte
vincente non possono addebitarsi oneri di sorta, tranne ch’essa abbia
contribuito con il suo atteggiamento a cagionare spese frustranee;
che in concreto il
problema non è tanto quello di sapere se la Delegazione tutoria sia intervenuta
per motivi legittimi, quanto di appurare se con il suo comportamento il
convenuto abbia contribuito a far lievitare i costi del processo, sicché appaia
iniquo porre tutti i gli oneri processuali a carico della parte soccombente;
che nella fattispecie il
convenuto non risulta avere contribuito egli medesimo a provocare l’intervento
della Delegazione tutoria, né per finire l’inchiesta ha consentito di accertare
maltrattamenti o abusi sui figli;
che del resto la
Delegazione tutoria, debitamente patrocinata, prima di chiedere l’assunzione di
una perizia in sede civile (donde la maggior parte dei costi processuali)
avrebbe potuto sollecitare l’intervento dell’autorità penale, i cui
accertamenti sull’esistenza di eventuali estremi penali sarebbero stati vincolanti
per il Pretore (art. 112 cpv. 1 CPC);
che se il Procuratore
pubblico avesse esperito indagini, per di più, in caso di desistenza, abbandono
o assoluzione le spese sarebbero state assunte dallo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP);
che mal è dato di capire
perché davanti al giudice civile la parte innocente dovrebbe essere trattata in
modo diverso;
che, ciò premesso, la
decisione del Pretore rivela un eccesso di apprezzamento, non ravvisandosi
“giusti motivi” (a norma dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio
della soccombenza;
che al proposito l’appello
è dunque fondato, sicché gli oneri processuali vanno posti a carico della Delegazione
tutoria;
che per quanto concerne le
ripetibili, l’appellante ne critica la compensazione, sottolineando di essere
uscito vittorioso dalla causa;
che tuttavia l’appellante
non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l’indennità rivendicata a
tale titolo;
che dall’esigenza di
precisare numericamente la pretesa per ripetibili si potrebbe prescindere solo
ove il Pretore avesse completamente trascurato di statuire al riguardo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 309 CPC);
che pertanto l’appello si
dimostra, su questo punto, irricevibile (I CCA, sentenza del 28 novembre 1996,
pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati, n. 14, novembre 1997,
pag. 12);
che gli oneri processuali
del giudizio odierno, suddivisi secondo il reciproco grado di soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC), sono posti per un quinto a carico dell’appellante e per il
resto a carico della controparte, tenuta a rifondere all’appellante
un’indennità per ripetibili ridotte;
per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della
sentenza impugnata è così riformato;
La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr.
6’600.– sono poste a carico della parte attrice. Le ripetibili sono compensate.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a suo carico e per il
resto a carico della Delegazione tutoria di __________a, che rifonderà
all’appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster