AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.199
Data decisione, Autorità:
13.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00199
Lugano
13 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in pendenza di azione
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione 15 aprile 1997 da
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 1° dicembre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 17
novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
devono essere accolte le domande di versamento di provvigione ad litem,
subordinatamente di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentate
con l’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 12 dicembre 1997 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1933) e __________ __________ (1934) si sono sposati a __________
__________ il ____________________ 1954. Dall’unione sono nate __________
(1954) e __________ (1962). I coniugi sono separati di fatto dal 1976. In esito
a una procedura di protezione dell’unione coniugale, con sentenza del 13
dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha posto a carico del marito
un contributo alimentare mensile di fr. 900.– in favore della moglie, importo
ridotto a fr. 870.– da questa Camera il 7 marzo 1986 su ricorso del marito.
__________ __________, __________ __________, gode del pensionamento anticipato
dal 1° agosto 1996; la moglie non risulta aver mai svolto attività lucrativa,
salvo a titolo accessorio nell’economia domestica dei fratelli, ed è al
beneficio di prestazioni AVS.
B. __________ __________
ha presentato il 23 settembre 1996 al Pretore del Distretto di Bellinzona istanza
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’8 ottobre 1996. Con
istanza cautelare del 7 novembre 1996 egli ha chiesto la soppressione di ogni
contributo in favore della moglie. Alla discussione del 26 novembre 1996
l’istante ha confermato le proprie richieste, cui si è opposta la moglie.
Statuendo il 20 marzo 1997, il Pretore ha ridotto a fr. 691.– mensili il
contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due
terzi a carico dell’istante e per un terzo a carico della convenuta, alla quale
__________ __________ è stato condannato a versare fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
C. Con sentenza del 21
agosto 1997 questa Camera, adita da entrambe le parti, ha respinto l’appello
del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie, fissando il
contributo per quest’ultima in fr. 830.– mensili dal 1° gennaio 1997 (inc.
..__________).
D. Il 26 settembre 1997
__________ __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di sopprimere il
contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997, in via
subordinata di ridurlo a fr. 169.55 mensili dal 1° gennaio al 30 agosto 1997.
All’udienza del 16 ottobre 1997 la convenuta si è opposta alla domanda,
subordinatamente ha chiesto che il contributo fosse stabilito in fr. 822.70
mensili. Conclusa l’istruttoria, la discussione finale ha avuto luogo il 13
novembre 1997 e in tale sede __________ __________ ha confermato le sue domande
cautelari. __________ __________ ha ribadito la propria posizione.
E. Con decreto
cautelare del 17 novembre 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di
modifica e ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr.
540.– dal 1° dicembre 1997. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono
state poste per due terzi a carico dell’istante e per il resto a carico della
convenuta, con l’obbligo per l’istante di versare alla controparte fr. 300.–
per ripetibili ridotte.
F. Insorto con
appello del 1° dicembre 1997 contro il decreto del Pretore, __________
__________ propone che il contributo dovuto alla moglie sia soppresso
retroattivamente dal 1° gennaio 1997, in subordine che sia ridotto a fr. 258.–
dal 1° gennaio 1997. Viste le sue condizioni finanziarie, egli chiede alla
moglie inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 1’500.–,
subordinatamente insta per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. __________
__________ ha concluso per la reiezione dell’appello e con appello adesivo del
12 dicembre 1997 postula il versamento di un contributo alimentare mensile di fr.
693.– dal 1° dicembre 1997. Nelle osservazioni del 28 gennaio 1998 __________
__________ propone di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto
cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce
mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3a edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente
sull'oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica
invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto,
il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo
favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale.
Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero,
giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
- Nella sentenza del
21 agosto 1997 questa Camera aveva fissato l’assetto cautelare, dal 1° gennaio
1997, in base a redditi coniugali di complessivi fr. 6’286.– mensili (fr.
4’378.– il marito, fr. 1’908.– la moglie) e a fabbisogni di complessivi fr.
4’585.35 mensili (fr. 2’689.35 il marito, fr. 1’896.– la moglie). Ciò consentiva
un’eccedenza di fr. 1’700.65 mensili da suddividere a metà fra i coniugi, onde
un contributo per la moglie di fr. 830.– mensili.
Il Pretore reputa che il
calcolo della Camera sia dovuto a una svista sul reddito del marito, che
sarebbe stato di soli fr. 3’601.35. L’importo di fr. 485.– ricevuto nell’agosto
1996 (doc. C), lungi dall’essere una rendita complementare in favore della
moglie, era un versamento unico a conguaglio di un precedente versamento insufficiente.
Ai fini del giudizio, in effetti, questa Camera era stata indotta in errore
dalle dichiarazioni del marito, il quale aveva esplicitamente ammesso di aver
percepito una rendita complementare (sentenza 21 agosto 1997, pag. 5). Se non
che, resosi conto del proprio errore, l’attore ha postulato la modifica
dell’assetto cautelare, producendo – infine – la documentazione dalla quale
risultava l’esatto ammontare della rendita di vecchiaia da lui percepita (doc.
B a D, fascicolo prodotto con l’istanza 26 settembre 1997). Da tali documenti
risulta che la rendita complessiva mensile ammontavava a fr. 3’601.35 nel 1996
ed è di fr. 3’632.70 dal 1° gennaio 1997 (doc. P). Oltre al reddito del marito,
il Pretore ha ritenuto che si fossero modificati in misura rilevante altri
fattori di calcolo, in particolare i premi della cassa malati per entrambi i
coniugi, il reddito della moglie (ridotto a fr. 1’707.50 mensili) e l’onere
ipotecario di quest’ul-tima, passato da fr. 585.– a fr. 417.– mensili.
Stabilito un reddito coniugale di fr. 5’340.– mensili e un fabbisogno
complessivo di fr. 4’846.50, il primo giudice ha ridotto il contributo
alimentare per la moglie a fr. 540.– mensili dal 1° dicembre 1997.
I. Sull’appello di
- a) L’appellante
si duole del fatto che il primo giudice non ha inserito nel suo fabbisogno
minimo l’importo di fr. 255.– mensili versato a rimborso rateale di un debito
che egli avrebbe contratto per versare il contributo alimentare alla moglie. La
censura è infondata. Come rilevato dal Pretore, il debito non risulta essere
dovuto ai bisogni dell’economia domestica e non può essere inserito nel
fabbisogno (Rep. 1994 301). Trattandosi di un impegno personale del marito,
contratto dopo la separazione di fatto dei coniugi, il relativo aggravio
mensile deve essere sopportato dall’appellante medesimo con la propria quota di
eccedenza.
b) A
detta dell’appellante nel reddito della moglie deve essere calcolato l’importo
di fr. 600.– mensili che essa riceve dai fratelli per le prestazioni
domestiche, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha
calcolato per tale voce solo fr. 400.–. L’argomentazione è fondata. La moglie
stessa ha sempre indicato, nella precedente procedura cautelare, di percepire
dai fratelli fr. 600.– mensili. Dall’istruttoria è d’altra parte emerso che
l’appellata percepisce dai propri fratelli fr. 1’200.– mensili per le spese del
vitto e per le sue prestazioni domestiche (deposizione __________, verbali pag.
5). Pur considerando che in tale importo sono compresi anche i costi per
l’acquisto dei generi alimentari destinati a tre persone, non vi è motivo per
ridurre il guadagno dai fr. 600.– ammessi dalla moglie a fr. 400.–, tanto meno
se si pensa che essa beneficia in tal modo anche del vitto per due pasti giornalieri
su tre.
L’attore
sostiene inoltre che il reddito di cui godrebbe la moglie in seguito alla
vendita di un terreno non sarebbe di fr. 83.50 mensili, come accertato dal
primo giudice, ma di fr. 119.60 mensili. Egli non spiega tuttavia per quale
motivo il calcolo del Pretore sarebbe errato. Su tale punto l’appello, insufficientemente
motivato, si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al
cpv. 5).
- Il Pretore ha
fatto decorrere la modifica del contributo alimentare solo dal 1° dicembre
1997, ritenendo che l’istante avrebbe potuto far valere prima la riduzione del
proprio reddito. L’interessato ribadisce che la modifica dell’assetto
provvisionale deve avere effetto dal 1° gennaio 1997, vista l’esistenza di
gravi e impellenti motivi di equità atti a giustificare una modifica – eccezionale
– di carattere retroattivo. La critica è solo parzialmente fondata. La domanda
di adeguamento di provvedimenti cautelari ha effetto, di regola, dalla
presentazione della domanda (Bühler/Spühler,
loc. cit. con rinvii; Spycher in:
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 519, n. 9.97). Nel caso specifico
è indubbio che la situazione finanziaria dell’appellante si era profondamente
modificata già con il suo pensionamento anticipato. Egli ha però trascurato di
far valere tempestivamente il cambiamento, in particolare omettendo di produrre
la documentazione atta a chiarire l’entità e la composizione della sua rendita
di vecchiaia, che è stata esibita solo con l’istanza 26 settembre 1997. Non
risulta per altro che egli sia stato impedito di agire, di modo che non vi sono
in concreto gravi motivi giustificanti un effetto retroattivo della modifica
cautelare (Rep. 1988 pag. 339 consid. 3). Il cambiamento dell’assetto cautelare
può quindi intervenire al più presto il 1° ottobre 1997, l’istanza essendo
stata presentata il 26 settembre 1997.
L’appellata sostiene
che l’istanza di modifica sarebbe improponibile poiché nel caso particolare non
si ravviserebbe alcuna modifica delle circostanze, bensì negligenza
dell’istante, al quale spetta di sopportare le conseguenze. L’opinione non può
essere condivisa. La modifica di un assetto cautelare non si apparenta a una
revisione e le misure provvisionali possono essere mutate, in particolare, se
poggiano su uno stato di fatto inesatto (Hausheer/Brunner,
in: Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 230, n. 4.102; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 517, n. 9.92), come è appunto
il caso concreto. In conclusione, quindi, la modifica dell’assetto cautelare è
giustificata, ma solo dal 1° ottobre 1997.
II. Sull’appello adesivo di
-
La convenuta
contesta anzitutto il reddito computato dal Pretore per le prestazioni
domestiche eseguite presso i fratelli, sostenendo che deve essere considerato
solo un importo di fr. 300.–, poiché la somma di fr. 1’200.– ricevuta dai
fratelli sarebbe destinata quasi interamente all’acquisto di generi alimentari,
mentre essa prenderebbe “unicamente i pasti di mezzogiorno e della sera con i
fratelli” (appello adesivo, pag. 4). L’appello è ai limiti della temerarietà
già per il fatto che la stessa convenuta ha ammesso, nella precedente procedura
provvisionale, un reddito di fr. 600.– per tale voce, salvo poi modificare la
propria posizione al dibattimento finale del 13 novembre 1997. Non risulta
tuttavia che la situazione si sia modificata e non vi è quindi alcuna ragione
per ridimensionare tale entrata. L’istruttoria ha dimostrato del resto che la
convenuta non si limita a preparare i pasti per sé e per i fratelli, ma svolge
tutte le attività domestiche nella loro abitazione, prestando un vero e proprio
lavoro. Essa dispone liberamente dell’importo di fr. 1’200.– ricevuto dai
fratelli per l’acquisto di generi alimentari e il residuo “rimane a
disposizione della famiglia” (deposizione __________, verbali, pag. 5). A titolo
di confronto, per il calcolo del reddito determinante ai fini dei contributi
AVS/AI il reddito in natura costituito dalla messa a disposizione gratuita di
pranzo e cena è valutato in fr. 420.– mensili (Info AVS/AI, edizione gennaio
1998, n. 2.01, cifra 10). Un reddito di fr. 600.– per l’attività domestica
svolta per i fratelli appare quindi adeguato alle circostanze.
-
La moglie
contesta, una volta ancora, le spese di trasferta del marito ammesse dal
Pretore nella misura di fr. 146.85 mensili, sostenendo che non farebbero parte
del fabbisogno, trattandosi di un pensionato. A prescindere dal fatto che il
marito ha dichiarato di aver bisogno del veicolo privato per le sue necessità,
abitando in un luogo discosto dal paese, la moglie non ha sostanziato le
proprie contestazioni. Essa non ha addotto modifiche della situazione di fatto
delle parti. Non soccorrono quindi le premesse per intervenire al riguardo.
-
Altrettanto
dicasi della censura relativa alla presunta convivenza del marito con
__________ __________. È vero che quest’ultima risulta essere domiciliata nella
stessa casa in cui abita l’attore, ma come si è già spiegato nella precedente
procedura cautelare, non si può concludere per una convivenza effettiva, quanto
meno alla luce dell’istruttoria eseguita sinora (sentenza del 21 agosto 1997,
pag. 4).
-
Merita invece
accoglimento la censura relativa al reddito della sostanza di cui disporrebbe
il marito. Secondo la convenuta quest’ultimo avrebbe infatti dimostrato di aver
consumato solo una parte della sostanza ricevuta in eredità, ossia fr. 59’917.–
su un totale di fr. 70’000.–. La censura è fondata. Dai documenti prodotti agli
atti, invero (doc. E, F, H e I), risulta un consumo solo parziale della
sostanza ereditata. L’istante disporrebbe quindi ancora di almeno fr. 10’000.–.
Tenuto conto dei tassi di interesse disponibili attualmente per investimenti
senza scopo speculativo, ad ogni modo, non si può calcolare per un importo del
genere un reddito mensile superiore a fr. 20.–.
-
Riassumendo, il
fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2’845.15 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, spese di riscaldamento stimate fr.
150.–, premio della cassa malati fr. 464.10, onere fiscale fr. 710.–,
assicurazioni fr. 158.50, spese di trasferta fr. 146.85, premi obbligatori AVS fr.
190.70). Quello della moglie è di fr. 2’001.35 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1’025.–, onere di alloggio fr. 417.–, spese accessorie fr. 59.–,
premio di cassa malati fr. 382.50, assicurazioni fr. 86.30, imposte fr. 31.55).
Il reddito del marito è di fr. 3’652.70 (entrata secondo pilastro fr. 3’632.70,
reddito della sostanza fr. 20.–) e quello della moglie di fr. 1’991.– (rendita
AVS fr. 995.–, lavoro per i fratelli fr. 600.–, reddito della sostanza fr.
396.–). Rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla
moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito della famiglia fr.
5’643.70
./.
fabbisogno della famiglia fr. 4’846.50
eccedenza fr.
797.20
fabbisogno
della moglie fr. 2’001.35
metà eccedenza fr.
398.60
fr.
2’399.95
./.
reddito della moglie fr.
1’991.—
contributo
alimentare fr. 408.95
Il marito dovrebbe dunque
versare alla moglie l’importo di fr. 410.– (arrotondati) dal 1° ottobre 1997.
Certo, egli obietta che non sarebbe equo porre a suo carico un obbligo
alimentare, dal momento che la moglie disporrebbe di “cospicui capitali e immobili”
(appello, pag. 5). Tale argomentazione però, già sollevata nell’ambito
dell’appello sulla precedente procedura cautelare, era stata respinta da questa
Camera. Si rinvia pertanto a tale motivazione (sentenza del 21 agosto 1997,
pag. 7).
L’appello principale
deve di conseguenza essere accolto limitatamente alla riduzione del contributo
alimentare mensile a fr. 410.– dal 1° ottobre 1997, mentre l’appello adesivo
deve essere respinto integralmente.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso
concreto l’appello del marito va accolto in misura limitata, sia per quel che
concerne la data della modifica, sia per l’importo del contributo alimentare.
La sua soccombenza corrisponde sostanzialmente alla metà, di modo che egli deve
sopportare i costi processuali di appello in tale proporzione, compensate le
ripetibili. All’appellante adesiva, perdente su tutta la linea, devono essere
addebitati gli oneri del suo gravame, con obbligo di rifondere all’istante
un’adeguata indennità per ripetibili. La suddivisione dei costi processuali di
prima sede deve essere modificata, tenuto conto dell’esito del giudizio odierno,
nel senso che ogni coniuge deve sopportare la metà della tassa di giustizia e
delle spese, compensate le ripetibili.
L’appellante chiede, con
il proprio gravame, che la controparte sia tenuta a versargli una provvigione ad
litem per le spese di appello, sostenendo di non essere in grado di
provvedervi con i suoi mezzi. La convenuta si è opposta, rilevando che nel caso
in rassegna manca ogni probabilità di esito favorevole al gravame e che essa
medesima difetta in ogni modo dei mezzi necessari per versare quanto richiesto.
Ora, una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge
istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria
sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale)
e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Nel caso
precipuo l’istante dispone di un’eccedenza mensile di circa fr. 400.– mensili (fr.
150.– se si tien conto del rimborso rateale del debito) e sembra ancora avere
sostanza residua dall’eredità ricevuta a suo tempo (cfr. consid. 5; incarto
fiscale richiamato, elenco titoli). A un sommario esame dei fatti come quello
che presiede all’emanazione di misure cautelari, egli appare quindi in grado di
far fronte agli oneri processuali, quanto meno a quelli della presente procedura
di appello, di modo che devono essere respinte sia l’istanza tendente al versamento
di una provvigione ad litem sia quella intesa a ottenere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ __________ è tenuto a versare a __________
__________i, a titolo di contributo alimentare, l’importo anticipato di fr.
410.– entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 1° ottobre 1997.
-
La tassa di giustizia di fr. 150.– e
le spese di fr. 60.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
III. L’istanza dell’appellante
principale intesa a ottenere una provvigione ad litem, rispettivamente
il beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
IV. L’appello adesivo è
respinto.
V. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili di appello.
VI. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
l-, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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