AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.48
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00048
Lugano,
20 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause ..__________ (diritto di visita) e
..__________ (privazione di custodia parentale,
sostituzione di curatela educativa e misure a protezione del figlio) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele e curatele, che oppongono la
Delegazione
tutoria di __________
a
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
viste
le osservazioni presentate:
– il 23 aprile 1997 dalla Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
– il 23 aprile 1997 dai coniugi
affidatari __________ e __________ __________, __________ (patro-cinati
dall’avv. __________ __________, __________);
– il 24 aprile 1997 dal Servio
medico-psicologico di __________;
– il 25 aprile 1997 dalla curatrice
__________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________;
– il 28 aprile 1997 dalla Delegazione
tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 3 aprile
1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 14
marzo 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1968), di cittadinanza marocchina, e __________ __________ __________ (1972),
di cittadinanza italiana, si sono sposati nel __________ del 1991, stabilendosi
a __________. Dal matrimonio è nata __________, il __________ 1991. Il marito
lavorava come __________ a __________, la moglie svolgeva attività temporanee per
__________ di __________. Nell’aprile del 1992, non potendosi i coniugi occupare
personalmente della figlia a causa degli orari di lavoro (ma anche per
difficoltà oggettive della madre, diciannovenne), hanno affidato __________ a
un asilo-nido di __________ per una decina di giorni. Non contenti della
sistemazione, hanno trovato subito dopo, per il tramite del Servizio sociale di
__________, i coniugi __________ e __________ __________ di __________,
disposti a occuparsi della bambina. La convenzione per l’affidamento familiare
è stata formalizzata il 15 ottobre 1993, in qualità di ente affidante, dal
Servizio sociale di __________. Frattanto, il 1° luglio 1992, __________
__________ ha reperito un’attività fissa come ausiliaria a tempo pieno presso
una clinica a __________, dove lavora oggi ancora. __________ tornava dai
genitori, trasferitisi a __________, ogni sabato e domenica; inoltre
trascorreva con essi quattro settimane di vacanza durante l’estate. Il Servizio
medico-psicologico di __________ ha continuato a seguire tanto la bambina
quanto i genitori.
B. Il 3 marzo 1995
__________ __________ è stata ricoverata al pronto soccorso di __________ per
avere ingerito una ventina di pastiglie di Normaform e un flaconcino di gocce
di Novalgin con un intento – secondo il responsabile del Servizio medico-psicologico
di __________– “apparentemente suicidale”. Il gesto si riconduceva a verosimile
esasperazione per l’atteggiamento di taluni suoi familiari, che non vedevano di
buon occhio il suo matrimonio con uomo di origini nordafricane. Per tre
settimane __________ __________ è rimasta all’Ospedale neuropsichiatrico di
__________, dove è stata curata con ansiolitici e antidepressivi. __________
__________, da parte sua, ha continuato a lavorare come tipografo fino al novembre
del 1995, quando è rimasto disoccupato. Alla fine di dicembre i coniugi
__________ hanno deciso di riprendere con loro la figlia, che si trovava tuttora
dalla famiglia __________. In effetti, nel gennaio del 1996 __________ ha
cominciato a frequentare l’asilo di __________.
C. Nel febbraio del 1996
i coniugi __________ hanno ottenuto da __________ e __________ __________ che
la bambina trascorresse con loro le vacanze di
carnevale. In quella settimana, il 20 febbraio 1996, il Servizio medico-psicologico
di __________ ha scritto alla Delegazione tutoria di __________ che __________
appariva sofferente, depressa, regredita globalmente, che un medico aveva
visitato la piccola riscontrando ecchimosi sulla spalla destra, sul braccio
destro, sul gomito destro e che – interrogata – la bambina aveva indicato il
padre come autore dei maltrattamenti. Preso atto di ciò, con decisione del 22
febbraio 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato __________ e
__________ __________ della custodia parentale, disponendo il collocamento
della figlia presso i coniugi __________ e delegando al Servizio
medico-psicologico di __________ un’inchie-sta sulla situazione della bambina e
sui suoi rapporti con i genitori. Adita da questi ultimi, il 6 maggio 1996 la
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele e curatele, ha respinto il ricorso e confermato la decisione della
Delegazione tutoria (inc. ..__________).
D. Il 23 aprile 1996 la
Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato il diritto di visita dei
genitori, stabilendo ch’essi avrebbero potuto incontrare __________ una volta
la settimana – sotto sorveglianza – presso la __________ __________ __________
a __________ (inc. .._). Visto il rapporto del
Servizio medico-psicologico di ________o, del 17 aprile 1996, la Delegazione
tutoria ha confermato il 26 giugno successivo la privazione della custodia
parentale e ha mantenuto il collocamento della bambina presso i coniugi
__________ fino al 31 dicembre 1996; infine ha nominato un curatore (art. 308
cpv. 1 CC) nella persona del dott. __________ __________ di __________ (inc.
..________).
E. Entrambe le decisioni
della Delegazione tutoria sono state impugnate da __________ e __________
__________ davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele. Statuendo il 14 marzo 1997
dopo istruttoria, la Sezione degli enti locali ha parzialmente accolto il ricorso
contro la regolamentazione del diritto di visita, ne ha soppresso la sorveglianza
e lo ha esteso come segue:
– una volta la settimana il
pomeriggio (sabato o domenica) dalle ore 13.30 alle ore 18.00;
– trascorsi due mesi (otto settimane),
salvo preavviso contrario del curatore, una volta la settimana dalle ore 9.00
alle ore 18.00;
– trascorsi altri due mesi, salvo
preavviso contrario del curatore, una volta ogni due settimane, il secondo e il
quarto week-end del mese, da sabato alle ore 9.00 a domenica alle ore 18.00; il
primo e il terzo sabato (o domenica) di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore
18.00;
– al termine di ulteriori sei mesi, la
Delegazione tutoria avrebbe preso una nuova decisione.
L’autorità di vigilanza ha
sostituito inoltre il curatore dott. __________ __________ con la psicologa
__________ __________ (cui ha impartito una serie di indicazioni), ha fatto
obbligo a __________ e __________ __________ di rivolgersi al Consultorio
familiare di __________ (incaricato di mediare le relazioni con i coniugi
__________) e ha ordinato al Servizio medico-psicologico di __________ “la presa
a carico di __________ (art. 307 CC)”. Quanto al ricorso contro la privazione
della custodia parentale, esso è stato respinto e __________ è stata collocata
a tempo indeterminato presso __________ e __________ __________r. Le spese
processuali (fr. 4400.–), con una tassa di giustizia unica di fr. 1500.–, sono
state poste nella misura di fr. 3600.– (fr. 3000.– di spese e fr. 600.– di
tassa di giustizia) a carico dei ricorrenti.
F. __________ e
__________ __________ sono insorti contro la decisione dell’au-torità di
vigilanza con un appello del 3 aprile 1997 in cui postulano la riforma del giudizio
impugnato nel senso di annullare le due decisioni emanate a loro carico dalla
Delegazione tutoria di __________. L’autorità di vigilanza ha rinunciato a
formulare osservazioni all’appello, confermandosi nella propria decisione.
Identica richiesta formulano __________ e __________ __________. Il Servizio
medico-psicologico di __________ sollecita il ripristino immediato del diritto
di visita sorvegliato, con ritmo quindicinale, fino a quando non sarà possibile
mitigare l’avversione dei ricorrenti nei confronti dei coniugi __________. La
curatrice __________ __________ insta per essere autorizzata a modificare o
sospendere il diritto di visita pendente causa. Il precedente curatore dott.
__________ __________ non ha formulato osservazioni. La Delegazione tutoria di
__________ conclude per il rigetto del gravame e la conferma della decisione
appellata.
G. Il 5 maggio 1997 gli
appellanti hanno presentato a questa Camera un’istanza di misure provvisionali,
lamentando che nel frattempo la curatrice ha ripristinato d’ufficio il diritto
di visita sorvegliato e chiedendo che in pendenza di appello tale diritto sia esercitato
così come previsto dall’autorità di vigilanza. L’istanza di misure provvisionali
non è stata oggetto di notifica.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti
giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC). Ciò vale
anche in materia di autorità parentale o – più in genere – per le misure prese
in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC),
la cui competenza incombe alle autorità tutorie. Se l’autorità tutoria priva i
genitori dell’autorità – o della custodia – parentale, deve statuire d’ufficio
sul diritto di visita (art. 275 cpv. 1 CC; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3ª edizione, pag. 124 n. 19.11). Anche tale
decisione è appellabile giusta l’art. 54a LAC. Tempestivo, in concreto il gravame
è quindi ricevibile.
-
L’autorità di
vigilanza ha esaminato anzitutto la capacità dei ricorrenti ad assolvere il
ruolo di genitori, esprimendo serie perplessità non solo per la durezza di
taluni loro atteggiamenti, ma anche per la loro palese difficoltà a capire le
esigenze della figlia, la quale aveva riferito finanche di essere percossa dal
padre quando le prendevano crisi di vomito. A prescindere da ciò, l’autorità di
vigilanza ha ritenuto decisiva – per la privazione della custodia parentale
(art. 310 CC) – la salute psichica della bambina, messa a repentaglio proprio
dall’intransigente avversione dei ricorrenti nei confronti dei coniugi
__________. Si tratta di un atteggiamento che crea in __________ un profondo
conflitto di lealtà, la bambina essendo molto affezionata ai coniugi affidatari,
presso i quali si è sempre trovata bene. I ricorrenti esigono invece uno stacco
brusco e radicale, suscettibile di pesanti conseguenze per la figlia.
Quest’ultima dev’essere riavvicinata senza traumi ai genitori, i quali – se non
vogliono avere relazioni dirette con i coniugi __________r, accusati di manovre
occulte per conservare l’affidamento – devono rivolgersi a un consultorio che
funga da mediatore. Ciò posto, l’autorità di vigilanza ha improntato anche il
diritto di visita al graduale riavvicinamento tra genitori e figlia (art. 273
CC) sicché, tolta la sorveglianza, ne ha allentato progressivamente i limiti.
L’autorità ha sostituito inoltre, facendo capo alla massima d’ufficio, il
curatore designato dalla Delegazione tutoria (art. 308 CC), rivelatosi
inidoneo. Per finire essa ha disposto – sempre d’ufficio – una “presa a carico”
della bambina (art. 307 CC) da parte del Servizio medico-psicologico di
__________, in modo da aiutare la piccola a superare le difficoltà psicologiche
legate al rientro nella famiglia d’origine.
-
L’autorità tutoria
può adottare a protezione del figlio quattro tipi di intervento, viepiù
incisivi: può decidere “misure opportune” nel senso dell’art. 307 CC
(ammonimenti, istruzioni per la cura e l’educazione, controlli ecc.), può
istituire una curatela educativa (art. 308 CC), può privare i genitori della
custodia parentale (art. 310 CC) e può, infine, privare i genitori
dell’autorità parentale (art. 311 CC). I vari provvedimenti possono anche
essere combinati, purché il loro cumulo non si traduca – di fatto – in una privazione
dell’autorità parentale (Hegnauer,
op. cit., pag. 183 n. 27.08). L’art. 310 CC, in particolare, stabilisce che
quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità
tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli
si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Se il figlio è vissuto per
molto tempo presso genitori affilianti, l’auto-rità tutoria può vietare ai genitori
di riprenderlo (cpv. 3). Nell’ac-cezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile
di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto
l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer,
op. cit., pag. 190 n. 27.36).
-
Gli appellanti
criticano anzitutto il certificato medico che attesta i lividi sulla spalla,
sul braccio e sul gomito destro della figlia, definendolo un “indizio
debolissimo” a loro carico. Criticano altresì l’autorità di vigilanza per
essersi fondata sull’opinione del Servizio medico-psicologico di __________,
che avrebbe gestito il caso con leggerezza e superficialità, e invocano le
risultanze della perizia giudiziaria. Proprio tale referto confermerebbe la loro
idoneità educativa e ribadirebbe la necessità di ampliare il diritto di visita.
__________ non correrebbe quindi alcun pericolo. Inoltre essi avrebbero il legittimo
diritto di occuparsi personalmente della figlia. Si volesse evitare un distacco
brusco dai coniugi affilianti, basterebbe concedere a questi ultimi un diritto
limitato (un paio di giorni la settimana). La sostituzione del curatore, poi,
sarebbe totalmente ingiustificata. Quanto agli oneri processuali, l’addebito di
spese ai ricorrenti apparirebbe “grottesco”, né si vede per quali ragioni la
perizia giudiziaria – che attesta la necessità di riavvicinare la figlia ai
genitori – andrebbe a loro carico.
-
La perizia
giudiziaria che il dott. __________ __________ di __________, specialista in
psichiatria e psicologia, ha allestito per l’autorità di vigilanza non è messa
in causa dagli appellanti (memoriale, pag. 10 a metà), i quali accusano anzi
l’autorità di avere “bella-mente ignorato il parere” (memoriale, pag. 6 nel
mezzo). Ora, a mente del perito non vi sono – in estrema sintesi –
“controindi-cazioni maggiori al fatto che __________ __________ possa svolgere
il suo ruolo materno nei confronti di __________ ” (pag. 29 in basso).
__________ __________, a sua volta, “potrebbe benissimo svolgere il proprio
ruolo di padre” (pag. 30). Il problema sta – secondo il perito – nel conciliare
due opposte posizioni: quella degli appellanti, atti di per sé a esercitare la
custodia, e quella della figlia, le cui “figure parentali internalizzate” sono
ormai i coniugi __________ (loc. cit.). Il perito ha concluso che un puro e
semplice rientro di __________ presso i genitori rappresenta “un grave
pericolo” per l’evoluzione psico-affettiva della bambina. È del tutto
impensabile – ha soggiunto il perito – “che la bambina debba far rientro presso
i propri genitori in maniera brusca e soprattutto con un così alto tasso di
conflittualità nei confronti di coloro che si sono occupati dalla bambina [fin
dall’aprile 1992] e per i quali la bambina nutre un sentimento di profondo
affetto, un sentimento di affetto genitoriale perché per __________ (...) i
signori __________ rappresentano i genitori nel senso psichico del termine” (pag.
31). Conciliare i contrapposti interessi dei genitori (a essere
reintegrati nella custodia
parentale) e della figlia (alla salvaguardia dei propri affetti e del proprio
equilibrio psichico) è possibile solo se gli appellanti abbandonano “l’idea che
gli operatori del Servizio medico-psicologico (...) abbiano l’intenzione di
favorire la famiglia __________ ” e dimostrino “un maggior spirito di collaborazione
nei confronti di chi difende gli interessi della bambina”, imparando “a
comprendere ciò che ora è” (loc. cit.).
- L’art. 310 cpv. 3 CC
prevede – come si è accennato – che se il figlio è vissuto per molto tempo
presso affilianti, l’autorità tutoria può vietare ai genitori di riprenderlo
(cpv. 3). Non perché – o non necessariamente perché – i genitori siano inidonei
a esercitare la custodia parentale, ma perché in tal caso gli affilianti
possono essere divenuti genitori sotto il profilo psicologico e sociale, di
modo che un repentino cambiamento nuocerebbe al bene del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 191 n. 27.38).
In concreto l’autorità di vigilanza, pur giudicando con “una certa prudenza” la
capacità dei ricorrenti ad assolvere il loro ruolo di genitori (decisione impugnata,
pag. 11), non ha confermato la privazione della custodia parentale per tale
motivo (art. 310
cpv. 1 CC), ma perché i
ricorrenti si varrebbero della custodia per esigere l’immediato trasferimento
della figlia a __________ (come hanno già fatto nel dicembre del 1995). Il
perito ha illustrato con chiarezza, tuttavia, i rischi che una simile
operazione comporterebbe per la salute psico-affettiva della bambina. Inutilmente
quindi gli appellanti ribadiscono la loro idoneità educativa e censurano il
certificato medico del 21 febbraio 1996 con cui il dott. __________ -__________
__________ di __________, specialista in medicina generale, attesta le note ecchimosi
provocate “dalla mano destra di un adulto” (act. 8). L’autorità di vigilanza, infatti,
non ha dedotto da tale certificato l’incapacità educativa dei ricorrenti, ma si
è limitata a esprimere “una certa prudenza”. Prudenza giustificata, ove appena
si consideri che il certificato è tanto preciso quanto univoco e che non è dato
di capire per quali motivi esso sarebbe stato redatto – come sembrano asserire
gli appellanti – solo per compiacere i coniugi __________. Neppure gli
appellanti, del resto, pretendono che la bambina abbia mentito affermando di
essere stata percossa dal padre quando le prendevano crisi di vomito o abbia
esagerato esprimendo il timore di nuove punizioni (perizia, pag. 21 e 29).
Inconcludente, a questo proposito l’appello è pertanto destinato
all’insuccesso.
-
Le critiche rivolte
al Servizio medico-psicologico non sono destinate a miglior sorte già per il
fatto che i contestati apprezzamenti della psicologa __________ __________
riguardano, una volta ancora, l’idoneità educativa dei genitori. Idoneità che
l’autorità di vigilanza ha sostanzialmente riconosciuto, né si capirebbe altrimenti
per quale motivo essa avrebbe tolto la sorveglianza al diritto di visita,
estendendone la durata in vista di un progressivo reinserimento della bambina
nella famiglia d’origine. In realtà il problema non verte tanto sulla capacità
degli appellanti a svolgere il loro ruolo di genitori (misure meno incisive
sarebbero bastate in tal caso per ossequiare la giustificata prudenza dimostrata
dall’autorità di vigilanza), quanto sui modi e i tempi in cui trasferire la
bambina da __________ a __________. Visto l’esito della perizia, giustamente
l’autorità di vigilanza ha fatto capo in concreto all’art. 310 cpv. 3 CC per
impedire che il cambiamento avvenisse di punto in bianco. Nata nel settembre
del 1991, la bambina era rimasta infatti presso i coniugi __________
dall’aprile 1992 al dicembre 1995. Occorreva evitare quindi che si ripetesse
quanto accaduto nel dicembre del 1995, allorché i genitori si erano ripresi la
figlia senza alcuna gradualità, incuranti delle conseguenze per i suoi affetti
e il suo sviluppo psichico. Che un subitaneo spostamento sia contrario al bene
della figlia non è più – del resto – contestato nemmeno nell’appello (memoriale,
pag. 13, punto 4.3).
-
Gli appellanti
sostengono che, comunque sia, non è necessario privarli della custodia
parentale, misure a norma dell’art. 307 o 308 CC bastando allo scopo. Una “soluzione
rispettosa della legge e degli interessi di genitori e figlia” potrebbe essere
– a loro avviso – “quella di capovolgere la situazione attuale: di principio la
piccola sta con i genitori (...), mentre ogni settimana può trascorrere un paio
di giorni con la famiglia __________ ” (appello, pag. 13). A prescindere dal
fatto, però, che quanto gli appellanti propongono non è “una misura opportuna”
nel senso dell’art. 307 né tanto meno dell’art. 308 CC, bensì un semplice
diritto di visita agli affilianti (art. 274a cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 122 n. 19.06), una simile
prospettiva offenderebbe già a prima vista le raccomandazioni del perito
(referto, pag. 30). Trasferire d’un tratto la bambina, cinque giorni su sette,
dagli affilianti ai genitori non significa agire con progressività, ma con
malcelato impulso. Il diritto di visita ai genitori viepiù esteso disciplinato
dall’autorità di vigilanza, preciso nei termini e puntuale nelle verifiche, offre
invece alla bambina buone garanzie di reinserimento nella famiglia d’origine.
Non si intravedono ragioni, dunque, per modificarlo.
-
Invero si sarebbe
potuto rinunciare – eventualmente – all’appli-cazione dell’art. 310 cpv. 3 CC
e vagliare l’eventualità di provvedimenti meno incisivi ove gli appellanti avessero
dato prova di concessioni e sforzi nell’interesse della figlia. In realtà essi
hanno dimostrato solo inflessibilità, rifiutando di cooperare finanche con la
nuova curatrice. Di fronte a genitori arroccati in vane recriminazioni e nel
fallace convincimento di trame occulte (peri-zia, pag. 11), la privazione della
custodia parentale era inevitabile. Il diritto di visita fissato dall’autorità
di vigilanza consentirà loro, nondimeno, di essere reintegrati nella custodia
ove appena si sforzeranno di seguire le indicazioni della curatrice e di rispettare
i sentimenti della figlia, ciò che è senz’altro alla portata di genitori idonei
a svolgere il loro compito. La decisione impugnata merita dunque conferma sia
sulla privazione della custodia parentale sia sulla regolamentazione del
diritto di visita. La “presa a carico psicologica” della bambina (art. 307 CC),
di per sé incontroversa, appare conforme al bene della piccola. L’invito a rivolgersi
al Consultorio familiare di __________ (per evitare dissidi o anche solo contatti
diretti con i coniugi __________), provvedimento a sua volta incontroverso, appare
ragionevole.
-
La sostituzione del
curatore decisa dall’autorità di vigilanza è censurata dagli appellanti, che
ribadiscono tutta la loro fiducia al dott. __________ __________. Il fatto è
che il curatore, chiamato ad aiutare e consigliare i genitori, deve proteggere
anzitutto il bene del figlio (art. 308 cpv. 1 CC). Quale sia in concreto
l’interesse della bambina è stato illustrato dal perito, il quale ha ripetutamente
sottolineato la necessità di promuovere il ritorno di __________ dai genitori
nel modo più morbido e meno traumatico possibile, con gradualità e senza
scontri con gli affidatari. Il
dott. __________
__________ propugna invece – minacciando di “rendere pubblica tutta la vicenda”
– il rientro immediato della bambina a a, salvo “un breve diritto di
visita da parte dei coniugi __________ e per un periodo limitato” (act. 31).
Ciò risponde unilateralmente ai desideri degli appellanti (di cui il dott.
__________ - è medico personale), non a quelli della bambina. Privo
di indispensabile equidistanza e della necessaria equanimità, il curatore
andava dunque sostituito. Anche su questo punto la decisione impugnata resiste
alla critica.
-
Da ultimo gli
appellanti si dolgono per l’addebito degli oneri processuali (fr. 5900.–
complessivi), che l’autorità di vigilanza ha posto a loro carico nella misura
di fr. 3600.–, ovvero per circa tre quinti. Ora, non vi è motivo per supporre
che l’art. 28 LPAmm (cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC) sfugga al principio
della soccombenza, di modo che non non vi è motivo nemmeno per interpretarlo
diversamente dall’art. 148 CPC. In proposito la giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in
materia di spese (e ripetibili) il primo giudice fruisce di ampio potere di
apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso (da
ultimo: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I., consid. 3).
Nella fattispecie i ricorrenti hanno ottenuto causa parzialmente vinta – davanti
all’autorità di vigilanza – in relazione al diritto di visita (ampliato), ma
sono usciti perdenti in merito alla custodia parentale, di cui sono stati
privati. La suddivisione delle spese nella misura di tre quinti a loro carico e
di due quinti a carico dello Stato non è quindi frutto di un eccesso né di un
abuso. Gli appellanti invocano la loro idoneità parentale, ma ciò non è di alcuna
pertinenza né per la fissazione né per il riparto degli oneri processuali. Ne
segue, una volta di più, il rigetto del gravame.
-
L’emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto sia i provvedimenti cautelari postulati
dalla nuova curatrice, che ha chiesto di essere autorizzata a modificare o
sospendere il diritto di visita in appello, sia quelli sollecitati dagli
appellanti, che hanno instato per l’esercizio pendente causa del diritto di
visita così come previsto dall’autorità di vigilanza. Rendendosi necessario
ripristinare la sorveglianza delle visite o modificare l’as-setto confermato in
questa sede (anche solo qualora, abusando del loro diritto, gli appellanti
tentino di mettere in cattiva luce gli affidatari agli occhi della bambina:
perizia, pag. 32 in fondo), la curatrice si rivolgerà alla Delegazione tutoria
di __________ perché adotti le necessarie misure restrittive.
-
Gli oneri processuali
di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ e
__________ __________, che si sono rivolti a un avvocato per la stesura delle
loro osservazioni, hanno diritto a un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e
__________ __________– sempre con vincolo di solidarietà – fr. 500.– complessivi
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________;
– dott. __________
__________, __________;
– Servizio
medico-psicologico, __________;
– __________ __________,
__________;
– Servizio sociale di
__________;
– Consultorio familiare,
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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