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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.68
Data decisione, Autorità:
15.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00068
Lugano,
15 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 18 aprile 1997 con cui il Pretore ha respinto un’istanza della convenuta volta a
ottenere, pendente causa, l’assegnazione dell’allog-gio coniugale (art. 145
cpv. 2 CC);
premesso che il 28 aprile
1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare
appena citato;
preso atto che con lettera
del 12 maggio 1997 l’appellante ha annunciato a questa Camera la morte del
marito, avvenuta nella notte del 30 aprile 1997;
considerata l’inutilità di
regolare oltre l’assetto provvisionale, il matrimonio essendo ormai sciolto per
morte del coniuge;
stabilito che nelle
circostanze descritte il procedimento cautelare è divenuto senza interesse (art.
351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun alloggio coniugale da assegnare;
ricordato che ove una lite
diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via
analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12
ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro
B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese;
ritenuto che in concreto
la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di
tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non
evidente – esito del gravame ove la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico
(DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
accertato che il legale di
__________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che
non può farsi questione di ripetibili (art. 150 CPC), mentre l’appellante – da
parte sua – più non chiede indennità per tale titolo;
decreta: 1. L’appello è diventato senza
interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si riscuotono tasse né
spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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