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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.93
Data decisione, Autorità:
03.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00093
Lugano
3 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (provvedimenti
cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 13 luglio 1994 da
__________ , __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e
ora sul decreto cautelare emanato il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 maggio 1997
presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 16
maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che fra i cittadini
italiani __________ __________ __________ e __________ __________ __________ è
in corso davanti al Tribunale civile di __________ un’azione di separazione
personale;
che con decreto 8
gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, statuendo su
un’istanza di provvedimenti cautelari introdotta il 13 luglio 1994 da
__________ __________ __________, ha disposto il blocco del 50% degli averi
materialmente divisibili depositati il 29 settembre 1993 presso il __________
__________ di __________ e intestati a __________ __________ __________ o a
terze persone fiduciariamente per conto di quest’ultimo, ha confermato il
blocco integrale dei beni che non fossero materialmente divisibili e ha
disposto che il blocco potrà essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari
importo gravante l’immobile in __________;
che contro tale decreto
__________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 febbraio 1997,
tuttora pendente presso questa Camera (inc. n.
..__________) e al quale con decreto dell’11 febbraio 1997
la presidente non ha concesso effetto sospensivo;
che l’8 aprile 1997
__________ __________ __________ ha presentato la documentazione comprovante
l’iscrizione a favore di __________ __________ __________ di un’ipoteca volontaria
di Lit 500’000’000 (cinquecento milioni) gravante la sua quota di comproprietà
dell’immobile in __________;
che con decreto 16
maggio 1997 il Pretore, ritenute ossequiate le condizioni disposte nel
precedente decreto dell’8 gennaio 1997, ha dato ordine al __________ __________
di __________ di mettere a libera disposizione di __________ __________
__________ tutti i suoi averi depositati e ha ripartito la tassa di giustizia
fra i coniugi in ragione di 2/3 a carico di __________ __________ __________ e
di 1/3 a carico di __________ __________ __________;
che __________ __________
__________ è insorta contro questo decreto con un appello del 23 maggio 1997 in
cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il
blocco dei beni depositati al __________ __________ di __________ sia mantenuto
e che non possa essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto: che il provvedimento
cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria degli art.
376 segg. CPC;
che secondo l’art. 382
cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio
possono essere appellati;
che l’8 aprile 1997
__________ __________ __________ ha presentato un’istanza di modifica di
provvedimenti cautelari, tendente alla sostituzione del blocco bancario con
un’ipoteca volontaria di Lit. 500’000’000, così come previsto nel decreto cautelare
8 gennaio 1997;
che il Pretore ha
statuito su tale istanza di modifica il 16 maggio 1997, accogliendola ai sensi dell’art.
379 cpv. 2 CPC, senza citare le parti per il contraddittorio;
che l’appellante stessa
si duole di non essere stata sentita prima dell’emanazione della modifica delle
misure cautelari;
che di conseguenza il
decreto 16 maggio 1997, emesso senza contraddittorio, non è appellabile e
sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità
dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art.
313bis CPC;
che la domanda di
effetto sospensivo presentata con l’appello diviene priva di oggetto;
che l’appello deve
essere rinviato al primo giudice affinché esamini se non possa essere
considerato alla stregua di un’istanza di revoca e indica il contraddittorio (art.
126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che le spese del
pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma
che non si giustifica, nel caso concreto, riscuotere spese, l’appellante
essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla formulazione del decreto
impugnato, che non consente di accertare d’acchito la qualità di decisione supercautelare,
come tale inappellabile;
che comunque non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC;
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
L’appello è trasmesso al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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