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Numero d'incarto:
11.1998.108
Data decisione, Autorità:
02.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00108
Lugano
2 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con istanza del 6 novembre 1996 da
__________ Compagnia di Assicurazione __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________, __________
(patrocinato
dal lic. iur. __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________) con
__________ e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 luglio 1998
presentata da __________ __________. __________ contro la sentenza emessa il 24
giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La “__________ ” Compagnia
di assicurazione __________ vita si è aggiudicata ai pubblici incanti l’11
giugno 1996, nell’ambito di una procedura esecutiva contro __________
__________, le proprietà per piani n. __________ e __________della particella
n. __________RFD di __________, appartenute a __________ __________, moglie del
debitore. A carico di tali proprietà era stato iscritto il 22 giugno 1992 un
diritto di abitazione a favore di __________, __________, __________ e
__________ __________. r, che con l’aggiudicazione è stato
cancellato. Il 6 agosto 1996 la “ ” Compagnia di assicurazione __________
__________ ha scritto a __________, __________, __________, __________ e
__________ __________. __________r, che continuavano a occupare gli immobili,
di lasciare gli appartamenti entro 10 giorni. Il 16 agosto seguente __________
e __________ __________ hanno comunicato di non più abitare nei locali in
questione.
B. Adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria del 6 novembre 1996,
“__________ ” Compagnia di assicurazione __________ __________ ha chiesto che
fosse ingiunto a __________, __________ e __________ __________. __________–
sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di liberare immediatamente gli
appartamenti da loro occupati. In via cautelare essa ha formulato la medesima
domanda. Alla discus-sione del 22 novembre 1996 __________ e __________
__________ hanno fatto valere che non abitavano più negli appartamenti, mentre
__________ __________ ____________________ si è opposto all’istanza con
l’argomento che fra sé e la madre __________ __________ era sorto un contratto
di locazione. Alla discussione finale del 29 gennaio 1997 le parti hanno
riaffermato le loro domande di giudizio.
C. Il Pretore non ha
statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato direttamente il 24 giugno
1998 sull’azione possessoria. Dopo avere rilevato che __________ e __________
__________ non potevano vantare alcun diritto prevalente, egli ha accolto
l’istanza anche nei confronti di __________ __________. __________, poiché ha
ritenuto simulato il contratto di locazione sottoscritto con la madre e comunque
superato dal diritto di abitazione successivamente iscritto a registro
fondiario. Ciò premesso, egli ha ordinato ai convenuti di liberare entro il 14
luglio 1998 gli appartamenti da loro occupati, sotto la comminatoria
dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 600.–, sono state poste in solido a carico dei convenuti,
tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata __________ . __________ ha introdotto il 3 luglio 1988 un
appello nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione possessoria.
La presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo al gravame il 13
luglio 1998. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 1998 “ ” Compagnia
di assicurazione __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’istante ha introdotto
una generica “azione possessoria” senza precisare se si trattasse di un’azione
di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione (art. 928 cpv.
1 CC). La seconda ipotesi appare nondimeno esclusa, giacché l’attrice non è
insorta contro una semplice turbativa, ma contro la vera e propria impossibilità
di esercitare il possesso sugli appartamenti, occupati dai convenuti. La
differenza tra le due azioni non è irrilevante, poiché trattandosi di azione di
manutenzione la parte convenuta non avrebbe nemmeno la possibilità di opporre
un proprio diritto prevalente: la sola turbativa del possesso dovuta a un atto
di illecita violenza basterebbe per l’accoglimento dell’azione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 101, n. 365). Tanto in un’azione di reintegra quanto in
un’azione di manutenzione, invece, il possessore deve avere reclamato
immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (art.
929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione dev’essere intentata entro un anno, il quale
comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il
possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929
cpv. 2 CC).
-
Le azioni possessorie competono, secondo la giurisprudenza più
recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il
possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un “atto
di illecita violenza” non dipenda da questioni di diritto legate a un eventuale
rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art.
926–929 CC; Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92, n. 331 con richiami e pag. 97, n. 353a; I
CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht
1995 pag. 43, n. 36). Questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile,
quindi, un’azione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il
possessore diretto allorché nessun negozio giuridico era mai sorto fra
l’uno e l’altro (Rep. 1996 pag. 187, 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22
ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in
re M. contro v.d.B.). Nella fattispecie il problema è di sapere anzitutto,
perciò, se fra le parti sussista un qualsivoglia contratto.
-
L’appellante afferma
che in concreto è sorto con l’attrice un contratto di locazione non scritto,
poiché la compagnia, non contestando nel 1993 – due anni e mezzo prima
dell’asta – una sua offerta di locazione, ha accettato per atti concludenti la
stipulazione del negozio giuridico. Tale opinione appare già a prima vista
insostenibile, sia perché in circostanze del genere non appaiono lontanamente
date le premesse dell’art. 6 CO, sia perché non si vede come un contratto di
locazione sia potuto sorgere senza il benché minimo accordo sull’ammontare del
canone (DTF 119 II 347). Non ravvisandosi la verosimiglianza di alcun
contratto, l’azione possessoria della compagnia assicuratrice risulta dunque
ammissibile.
-
Si è accennato che le azioni possessorie soggiacciono a un doppio
limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l’istante deve aver reclamato
“immediatamente”; inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla
spogliazione (sopra, consid. 1). Tali condizioni vanno esaminate d’ufficio,
giacché da esse dipende – una volta ancora – la ricevibilità dell’azione (Rep.
1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1). Nella fattispecie il secondo
requisito, cioè il termine di un anno per l’introduzione della causa (art. 929
cpv. 2 CC), è stato senz’altro rispettato, la compagnia avendo adito il giudice
meno di cinque mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai pubblici incanti.
Rimane da esaminare il primo requisito (929 cpv. 1 CC).
a) Il presupposto di un reclamo immediato dev’essere reso verosimile
dall’attore, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC
con rinvii). Ora, immediato non significa istantaneo, ma introdotto
quanto meno con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo
esame della situazione (Stark,
op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA,
sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). L’esigenza di agire con tempestività
non deve precludere all’istante, invero, un breve lasso di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b
con richiami). Questo però deve apparire adeguato alle circostanze.
b) Nella fattispecie la compagnia assicuratrice si è aggiudicata le due
proprietà per piani ai pubblici incanti (art. 656 cpv. 2 CC) l’11 giugno 1996.
Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 24 giugno
successivo (doc. H). Materialmente l’attrice ha potuto prendere possesso dei
beni solo in questo secondo momento (doc. A, clausola n. 13 con richiamo degli
art. 137 LEF e 67 seg. RFF), né essa risulta avere avuto modo di constatare
prima di allora che il convenuto si trovava ancora nell’edificio. Reclamando il
6 agosto 1996, 6 settimane dopo la consegna dei beni (dopo il momento cioè in
cui ha potuto effettivamente appurare che il convenuto continuava a occupare
l’appartamento anche dopo l’asta pubblica), l’attrice si è quindi riservato un
termine di riflessione ai limiti dell’ammissibile, ma non ha ancora reagito con
tardività. Secondo giurisprudenza, del resto, una
reazione successiva di 7
settimane alla scoperta della spogliazione rientra ancora, nel caso di
occupazione abusiva di uno stabile, nel lasso di tempo che un giudice può
ragionevolmente ammettere facendo uso del suo potere di apprezzamento (Steinauer, op. cit., pag. 97 n. 350b in
fine). Si aggiunga d’altra parte che l’attrice afferma – senza essere
contraddetta dal convenuto – di avere reagito già prima del 6 agosto 1996, “sia
verbalmente, sia per iscritto” (istanza, pag. 3 in fondo). Anche un reclamo
orale è valido sotto il profilo dell’art. 929 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 350a).
Giustamente perciò il Pretore ha ritenuto l’azione di reintegra proponibile e
altrettanto giustamente l’ha accolta.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– lic. Iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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