AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.109
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00109
Lugano
3 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(contestazione di risoluzioni sociali) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da
__________ __________, __________
__________ __________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(già patrocinati dall'avv. dott. __________
__________, __________)
contro
Partito __________ __________ __________, __________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________);
giudicando ora sul decreto del 24 giugno
1998 con cui il Pretore ha
respinto due istanze cautelari presentate dagli attori il 24 febbraio e 25
marzo 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 luglio 1998 presentato da __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto
emesso il 24 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono membri del Partito __________ __________
__________o, associazione nel senso dell'art. 60 CC. Alla riunione del comitato
cantonale del 13 novembre 1997 i presenti hanno deciso di accettare le
dimissioni di __________ __________ dalla segreteria, di sciogliere la medesima,
di nominare provvisoriamente __________ __________ presidente ad interim
del partito, di sciogliere le sezioni cantonali e di sospendere le
pubblicazioni del giornale di partito __________ __________.
B. Il
24 febbraio 1998 __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ Mondini hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di dichiarare nulle le risoluzioni prese dal comitato cantonale
il 13 novembre 1997. In via cautelare essi hanno instato perché fosse ordinato
a __________ __________ di astenersi da ogni atto di competenza nel comitato
cantonale e nella segreteria, in particolare dal convocare il congresso, e
perché fosse nominato un amministratore per le gestioni della casella postale
__________di __________, del conto corrente postale
--__________e per il tesseramento e la convocazione del
congresso. Alla discussione cautelare del 16 marzo 1998 le parti hanno tentato
un accordo, che è stato accettato immediatamente dagli istanti, ma che è stato
respinto il 24 marzo successivo dai convenuti.
C. Il
25 marzo 1998 __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ hanno presentato una nuova istanza cautelare
per ottenere che fosse ingiunto a __________ __________ di annullare la
convocazione per il congresso del partito previsto per il 5 aprile 1998, come
pure che fossero bloccati la casella postale n. __________di __________ e il
conto corrente postale dell'associazione. All'udienza dell'8 aprile 1998,
indetta per proseguire il contraddittorio del 16 marzo 1998 e per discutere la
domanda del 25 marzo 1998, gli istanti hanno rinunciato a insistere perché
fosse vietato a __________ __________ di convocare il congresso, mentre hanno
mantenuto le altre domande. I convenuti si sono opposti alle istanze.
D. Con
decreto cautelare del 14 maggio 1998, emanato senza contraddittorio, il Pretore
ha respinto entrambe le istanze. Un appello presentato il 25 maggio 1998 da __________
__________, __________ , __________ __________ e __________
__________ contro il predetto giudizio è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera il 29 maggio 1998 (inc. ..).
E. Alla
discussione finale del 23 giugno 1998 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Statuendo il 24 giugno 1998, il Pretore ha respinto le istanze cautelari. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico degli
istanti, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 650.– complessivi per ripetibili.
F. Contro
il predetto decreto __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ sono insorti con un appello dell'8 luglio
1998 in cui postulano la riforma del decreto impugnato nel senso di ordinare il
blocco della casella postale __________di __________ e del conto corrente
postale --__________nominando un'amministrazione per la
gestione della casella postale, del conto corrente postale, per il tesseramento
e la convocazione del congresso. In via subordinata essi chiedono che le spese
e le ripetibili di prima sede siano poste a carico dei convenuti o, se non
altro, che l'attribuzione degli oneri processuali sia rinviata al merito. Nelle
loro osservazioni del 4 agosto 1998, i convenuti propongono di respingere
l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha respinto le richieste di misure cautelari del 24 febbraio e del 25
marzo 1998 poiché non ha ravvisato gli estremi di un danno considerevole,
requisito che nemmeno era stato circostanziato dagli istanti. Gli appellanti
contestano tale conclusione, sostenendo – in sintesi – di avere motivato il
rischio di notevole pregiudizio e di avere quindi adempiuto l'onere di allegazione
che incombeva loro.
-
Per
l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L'emanazione
di tali misure è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell'azione di merito (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1). L'esistenza
dei tre requisiti dev'essere esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con
riferimenti). L'urgenza è data nei casi in cui esista l'impellente necessità di
prevenire gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa di merito, potrebbe
avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più – o solo
difficilmente – ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4
ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a
procedere potrebbe derivare all'istante un danno grave e difficilmente riparabile
(Rep. 1983 pag. 115).
-
Nella
fattispecie le richieste di misure cautelari sono state motivate, in sostanza,
con “lo stato di confusione generato dalla decisione del Comitato cantonale del
13 novembre 1997 (…) e il conseguente danno non solo per gli attori, ma anche
per il Partito stesso” (petizione, punto 10, pag. 6 in fondo; v. anche appello,
punto 7, pag. 7 in fondo). Gli istanti non hanno tuttavia precisato in che cosa
consista il temuto pregiudizio, il quale per di più non è stato reso
verosimile. Anzi, il rischio di un danno per il Partito o per gli appellanti
sembra essere stato evitato già per il fatto che questi ultimi hanno ribadito
pubblicamente la loro posizione attraverso un “controcomunicato stampa (…) e
altri interventi sulla stampa scritta” (appello, punto 3, pag. 4 in basso). In
tali dichiarazioni essi hanno ripetuto, in particolare, che la contestata riunione
era “priva di qualsiasi valore perché non c'era il quorum” (doc. H3), che la
segreteria del partito ha respinto il 15 novembre 1997 le dimissioni del
presidente costituendo un comitato di crisi (doc. H4) e che il comitato
cantonale del partito, nuovamente riunitosi il 23 dicembre 1997, ha designato
tra le fila degli istanti un nuovo segretario cantonale incaricato di
“traghet-tare il partito al prossimo Congresso di primavera” (doc. L2).
Contrariamente
a quanto asseriscono gli appellanti, la necessità di aprire un nuovo conto
corrente postale e di annunciare un nuovo recapito non equivalgono, di per sé,
alla fondazione di un nuovo Partito. Né bastano, da sé soli, a creare rischio
di confusione compromettendo la campagna di tesseramenti, l'opinione pubblica
essendo ormai al corrente del dissidio insorto fra i membri. Anzi, nella situazione
che si è venuta a creare una netta distinzione tra conti e recapiti dell'una e
dell'altra parte potrebbe finanche contribuire a maggior chiarezza, consentendo
ai nuovi aderenti – cogniti della situazione conflittuale – di scegliere senza
ambiguità l'una o l'altra parte. Un solo conto corrente postale e un solo
recapito potrebbero invece dar luogo a incertezze, se non a equivoci, e far
esitare gli interessati. Nelle circostanze descritte appare manifesto che gli
appellanti non hanno sufficientemente allegato (né reso verosimile) il rischio
di un danno considerevole. L'appello risulta dunque infondato già per questa ragione.
-
Si
aggiunga, oltre a ciò, che gli istanti hanno atteso più di tre mesi dalle
contestate risoluzioni del 13 novembre 1997 per rivolgersi al Pretore. Certo,
essi sottolineano che la nullità di una decisione assembleare può essere
eccepita in tempo, anche dopo il termine di un mese prescritto dall'art. 75 CC
(petizione, punto 9, pag. 6 in alto; appello, punto 9, pag. 10 nel mezzo). In
simili condizioni tuttavia non è dato a divedere, nell'ambito della richiesta
di un provvedimento cautelare, quale urgenza avesse ancora la domanda di misure
provvisionali allorché è stata presentata l'istanza del 24 febbraio 1998, tanto
meno se si pensa che a quel momento le posizioni delle parti erano già apparse
sui giornali (doc. H1-H9 e L1-L5). Invano si cercherebbe negli atti, per altro,
una qualsiasi giustificazione al riguardo, gli appellanti limitandosi a
sostenere che “ogni giorno che passa, senza che venga sanzionato il comportamento
di chi ha abusato del potere ossia gli appellati, è tale da legittimare l'operato
di quest'ultimi” (appello, ad 8 pag. 10 in alto). Ma ciò non basta, manifestamente,
a denotare urgenza. Ne discende che l'appello è, comunque sia, destituito di
buon diritto.
-
In
subordine gli appellanti chiedono che che gli oneri di prima sede siano posti a
carico dei convenuti, poiché una parte delle misure cautelari richieste è
divenuta priva di oggetto a causa del loro comportamento processuale. In
concreto il Pretore ha statuito sulle spese e le ripetibili in base alla soccombenza
(decreto impugnato, consid. 6 in fondo), ma è rimasto silente sugli oneri
cagionati dalla domanda ritirata all'udienza dell'8 aprile 1998. Se non che,
quand'anche si ritenesse che tali oneri siano compresi nelle spese e nelle
ripetibili attribuite dal primo giudice, gli appellanti non spiegano per quale
motivo esse andrebbero interamente a carico dei convenuti – i quali risultano
vincenti su tutte le altre domande – e neppure quantificano le loro pretese
nell'ipotesi di vicendevole soccombenza. Così formulato, l'appello non ossequia
i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 309 CPC) e su questo punto si
rivela irricevibile.
-
Gli
appellanti propongono infine di rinviare la decisione sulle spese e le
ripetibili alla sentenza di merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare tuttavia che il giudizio sugli oneri processuali di una procedura
cautelare non può essere rinviato al merito (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 27 ad art. 148 CPC). Anche al proposito il gravame manca
perciò di fondatezza.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno fatto capo all'assistenza di un
legale, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, i quali rifonderanno ai convenuti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi per ripetibili
d'appello.
- Intimazione
a:
– __________
__________, __________;
– __________
__________, __________;
– __________
__________, __________;
– __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster