AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.114
Data decisione, Autorità:
07.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.98.00114
Lugano,
7 febbraio 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ..______ (rettifica del registro fondiario)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
__________ & __________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
__________ __________ ____________________, __________
__________ , __________ ()
Comunione ereditaria fu __________ __________ composta di:
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________ e __________ ,
__________ ()
__________ , __________ - (__________)
__________ , __________ - (__________)
__________. __________ __________, __________
__________ __________ , __________ () e
__________ __________ , __________ ()
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Comune di __________ __________
(rappresentato dal Municipio), nel frattempo dimesso
dalla lite, e
Stato del CANTONE
TICINO
(rappresentato dal presidente
del Consiglio di Stato);
giudicando ora sul decreto cautelare emanato dal Pretore il
23 luglio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 luglio 1998
presentato da __________ __________, dalla Comunione ereditaria fu __________
__________, da __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 23 luglio 1998 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 marzo 1993 la ditta
__________ __________ __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse iscritta in via provvisoria
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 460 000.–
con interessi al 7% dallo stesso 29 marzo 1993 collettivamente su tutte le
proprietà per piani formanti la "Residenza __________ " di __________
__________ (particella n. __________ RFP). La proprietà per piani n. 1 apparteneva
ad __________ __________, la n. __________a __________ __________, la n.
__________ a __________ __________ __________, la n. __________a __________
__________, la n. __________a __________ e __________ __________, la n.
__________a __________ e __________ __________, la n. __________a __________ e
__________ __________, la n. __________a __________ __________ e __________
__________ __________. Tutte le altre proprietà per piani (n.
____________________) appartenevano alla __________ __________ __________ in
moratoria concordataria. Il Pretore ha accolto l'istanza senza contraddittorio
il 2 aprile 1993 e l'ufficiale del registro fondiario ha eseguito l'iscrizione
provvisoria il 5 aprile successivo.
B. Dopo una lunga
sospensione della procedura dovuta a trattative fra le parti, il contraddittorio
sull'iscrizione provvisoria ha avuto luogo il 13 novembre 1997 ed è continuato
il 2 dicembre 1997. Statuendo l'11 dicembre 1997, il Pretore ha confermato
l'iscrizione provvisoria, ma ha suddiviso l'aggravio dell'ipoteca legale
proporzionalmente sulle singole proprietà per piani – eccettuate la n.
__________e la n. __________, sulle quali la ditta aveva rinunciato ad avanzare
diritti – in base a una chiave di riparto che la ditta medesima aveva proposto
al contraddittorio, per un valore complessivo di fr. 446 427.95 oltre interessi
al 7% dal 29 marzo 1993. Con decisione del 17 dicembre 1997 l'ufficiale del
registro fondiario ha rifiutato di dar seguito al decreto, comunicando che
l'iscrizione provvisoria iscritta senza contraddittorio era stata cancellata
nel frattempo, il 26 giugno 1997, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti di
__________ "a seguito di aggiudicazione", ciò che rendeva impossibile
l'esecuzione dell'ordine.
D. All'udienza del 22
aprile 1998, indetta per la discussione della domanda cautelare, il Comune di
__________ __________ ha fatto atto di acquiescenza ed è stato dimesso dalla
lite. __________ __________, la comunione ereditaria fu __________ ,
__________ __________ -, __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
hanno dichiarato di non opporsi alla reinscrizione dell'ipoteca legale, purché
l'aggravio fosse suddiviso sulle singole proprietà per piani come prevedeva il
decreto pretorile dell'11 dicembre 1997. __________ __________ e __________
__________ hanno postulato invece il rigetto dell'istanza. Lo Stato del Cantone
Ticino ha rinunciato a costituirsi in giudizio. Il Pretore, giudicando il 23
luglio 1998, ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario la reinscrizione in via provvisoria, sulle citate proprietà
per piani, dell'ipoteca legale collettiva cancellata il 26 giugno 1997. Il
giudizio sugli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 600.–,
è stato rinviato al merito.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________, la comunione ereditaria fu __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
sono insorti con un appello del 30 luglio 1998 nel quale chiedono che
l'ammontare dell'ipoteca legale collettiva gravante le loro proprietà per piani
sia suddiviso come stabiliva il decreto cautelare dell'11 dicembre 1997, ossia:
– fr.
31 689.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per
piani n. __________ (15/1000) di __________ __________;
– fr.
29 564.30 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per
piani n. __________ (10/1000) di __________ __________ e
della comunione ereditaria fu __________ __________;
– fr.
28 971.70 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per
piani n. __________ (10/1000) di __________ e __________
__________ -__________;
– fr.
45 139.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per
piani n. __________ (13/1000) di __________ __________ e
__________ __________ __________.
Nelle sue osservazioni del
31 agosto 1998 la ditta __________ __________ __________ __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
__________ __________, __________ __________, __________ __________ __________
e lo Stato del Cantone Ticino non hanno formulato osservazioni. Il 10 settembre
1998 gli appellanti hanno postulato la sospensione della procedura in vista di
nuove trattative, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario avendo
respinto nel frattempo, con decisione del 1° settembre 1998, il ricorso della
ditta attrice contro la decisione presa dall'ufficiale il 17 dicembre 1997. La
causa è rimasta ferma così dal 21 settembre 1998 al 16 settembre 1999, quando è
stata riassunta su richiesta della __________ __________ __________ __________
__________.
Considerando
in diritto: 1. La rettifica nel
registro fondiario di iscrizioni e annotazioni – rispettivamente di cancellazioni
– inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC.
La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima,
ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel
titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce
all'ipotesi di operazioni eseguite "per isvista" (art. 98 cpv. 1
RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione o
l'annotazione – rispettivamente la cancellazione – non corrisponde ai documenti
giustificativi, di per sé validi e legittimi. Una via preclude l'altra (DTF 117
II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La possibilità
dell'art. 977 CC decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti l'immobile facendo
assegnamento in buona fede sul contenuto del registro, quand'anche lo strumento
di pubblicità fondiaria vigente nel Cantone non abbia la forza giuridica
positiva del registro fondiario previsto dal diritto federale. In quest'ultima
eventualità rimane solo l'azione dell'art. 975 CC, la quale è data però solo
per contestare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non
per censurare mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio
(DTF 123 III 350 consid. 2).
-
Nella fattispecie
l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ ha invitato il 9 giugno
1997 l'ufficiale del registro fondiario a cancellare – tra l'altro –
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva gravante le proprietà
per piani n. __________ (acquistata all'asta da __________ __________: doc.
M1), __________e __________ (acquistate all'asta da __________ __________: doc.
M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8), già appartenenti alla __________ __________
__________. La richiesta, pervenuta all'ufficiale del registro il 26 giugno
1997, è stata eseguita il giorno stesso. Fraintendendo la locuzione "da
cancellarsi totalmente" riferita, nelle otto richieste dell'Ufficio dei
fallimenti, alle singole proprietà per piani, l'ufficiale del registro ha
radiato totalmente però l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non solo
dalle proprietà n. __________bensì da tutte le proprietà per piani formanti la
particella n. __________ RFP (doc. I), comprese quelle estranee alla liquidazione
fallimentare della __________ __________ __________. Ora, non fa dubbio che
nessuna richiesta di cancellazione a tale proposito è mai stata inviata all'ufficiale
(doc. L). La radiazione dell'iscrizione provvisoria dalle proprietà per piani
n. __________ è avvenuta quindi senza titolo, per mera inavvertenza. A identica
conclusione è giunta, del resto, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario
nella sua decisione del 1° settembre 1998 (consid. B).
-
Nelle circostanze
descritte una rettifica del registro fondiario poteva avvenire solo seguendo la
via dell'art. 977 CC. Quando la ditta attrice è venuta a conoscenza della
cancellazione, il Pretore avendole comunicato la decisione presa il 17 dicembre
1997 dall'ufficiale del registro (doc. G; petizione, pag. 4 in alto, fatto non
contestato), i titolari delle proprietà per piani n. __________ non erano
infatti mutati rispetto al momento dell'iscrizione provvisoria decretata
inaudita parte (doc. O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7). L'azione dell'art. 975 CC
non entrava perciò in linea di conto. Quanto all'art. 977 CC, esso va interpretato
alla luce dell'art. 98 RRF, che prospetta due possibilità: oppure l'ufficiale
del registro constata immediatamente l'inavvertenza e la rettifica
"senz'altro" (art. 98 cpv. 2 RRF), oppure egli ravvisa l'inavvertenza
solo in un secondo tempo, "dopo che gl'interessati o dei terzi abbiano
avuto notizia dell'iscrizione inesatta". In quest'ultimo caso egli deve
avvertire gli interessati, "chiedendo loro di consentire per iscritto alla
rettificazione e procedere a quest'ultima tostoché sia in possesso del consenso
di tutti" (art. 98 cpv. 3 RRF). Se uno degli interessati rifiuta il
consenso, l'ufficiale deve chiedere al giudice competente di ordinare la
rettificazione (art. 98 cpv. 4 RRF). L'intervento del giudice avviene allora
nel quadro di una procedura amministrativa avente per oggetto la
rettifica di un errore dovuto a svista dell'ufficiale (DTF 117 II 45 consid.
5). Se l'ufficiale, benché sollecitato, non agisce, ogni interessato può adire
l'autorità di vigilanza con ricorso per denegata o ritardata giustizia a norma
dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46 consid. 6).
-
In concreto la ditta
attrice ha già seguito la via amministrativa quando ha impugnato la decisione
con cui l'ufficiale rifiutava di dar seguito al decreto pretorile del 17 dicembre
1997 (doc. N). In quella circostanza, tuttavia, si trattava di sapere se il
rifiuto dell'ufficiale fosse debito o indebito, non se la cancellazione dell'iscrizione
provvisoria fosse stata eseguita a ragione o a torto. E siccome – legittima o
illegittima – la radiazione era oggettivamente avvenuta, a ragione l'ufficiale
si riteneva nell'impossibilità di ottemperare a quanto gli ordinava il Pretore.
Per rettificare la cancellazione dovuta a disattenzione occorreva seguire la
via, amministrativa anch'essa, dell'art. 977 CC. Accortosi della svista – al
più tardi – il 23 dicembre 1997 (doc. I), in ossequio all'art. 98 cpv. 3 RRF
l'ufficiale avrebbe dovuto chiedere di propria iniziativa ai titolari delle
proprietà per piani n__________e __________il consenso scritto alla rettifica
del registro. Incontrando opposizione da parte dell'uno o dell'altro, gli incombeva
di rivolgersi al giudice e di provocare una decisione. Ciò che egli non ha
fatto, violando il diritto federale. Resta la circostanza che, comunque sia,
l'azione di rettifica promossa dalla ditta attrice sulla scorta dell'art. 975
CC era improponibile. Già per questo motivo il Pretore avrebbe dovuto
respingere la domanda cautelare contestuale alla petizione, uno dei requisiti
cumulativi che presiedono all'emanazione di misure provvisionali essendo la
parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (fumus boni iuris:
Rep. 1988 pag. 351 consid. 1; Schmid in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 15 ad art.
961 CC con rinvii). Parvenza che, nel caso in rassegna, faceva palese difetto.
-
Si aggiunga, per
abbondanza, che nel caso in oggetto la reinscrizione cautelare ordinata dal
Pretore non si sarebbe giustificata nemmeno se l'azione dell'art. 975 CC fosse
stata esperibile. Il primo giudice ha disposto la reinscrizione provvisoria, in
effetti, allo scopo di evitare che terzi in buona fede facessero affidamento
sull'inesatto contenuto del registro fondiario. Se non che, come la stessa
attrice riconosce (petizione, pag. 8 in basso), gli estratti del registro
"pegni e pignoramenti immobiliari" rilasciati dall'ufficiale in
relazione alle proprietà per piani n. __________ e __________recano la dicitura
seguente (doc. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7):
Richiesta
figurante nel giornale ma non ancora iscritta nel libro mastro (art. 105 cpv. 4
lett. a RRF):
iscr. numero
__________/__________del ____________________ 1997, conferma in via provvisoria
di ipoteche legali degli artigiani; sentenza 11 dicembre 1997 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3. La richiesta di annotazione è stata respinta
con avviso di rigetto del 17 dicembre 1997, contro il quale è pendente ricorso.
Al momento in cui ha il
Pretore ha emesso il decreto impugnato l'autorità di vigilanza sul registro
fondiario non aveva ancora statuito sul ricorso della ditta attrice. Qualsiasi
terzo di buona fede sarebbe dunque venuto a sapere, consultando il registro
"pegni e pignoramenti immobiliari", che un litigio sussisteva sulla
mancata iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani. Annotare
ulteriormente, in tali condizioni, il diritto controverso non appariva più
indispensabile, quanto meno finché l'autorità di vigilanza sul registro
fondiario non avesse respinto il ricorso (l'avesse accolto, il problema sarebbe
stato superato).
-
Se ne conclude che
il decreto in questione andrebbe riformato, di per sé, nel senso di respingere
l'istanza cautelare. Il fatto è che la decisione del Pretore è impugnata dai
soli appellanti, i quali per di più si limitano a chiederne la modifica nel
senso di scorporare le loro proprietà per piani dall'ipoteca collettiva, gravandoli
singolarmente. Non dovendosi il giudice sospingere oltre le richieste delle
parti, se non in processi disciplinati dal principio inquisitorio (ciò che non
è manifestamente il caso nella fattispecie), l'appello dev'essere accolto nei
limiti delle domande. Il decreto in questione va modificato così nel senso di
sottrarre le proprietà per piani degli appellanti dall'ipoteca collettiva e di
gravarli distintamente nella misura riconosciuta dagli appellanti medesimi. Ove
i titolari delle proprietà tuttora vincolate dall'ipoteca collettiva dovessero
ritenere esagerato il limite ipotecario di fr. 460 000.– per quanto si riferisce
ai soli loro fondi, potranno postularne la riduzione davanti al Pretore, un decreto
cautelare potendo sempre essere adattato ad apprezzabili cambiamenti di
circostanze.
-
Gli oneri del
giudizio odierno vanno addebitati alla ditta istante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
ha proposto a torto di respingere l'appello e che dovrà rifondere agli appellanti
un'equa indennità per ripetibili. __________ __________, __________ __________,
__________ __________ __________ e lo Stato del Cantone Ticino non hanno invece
formulato osservazioni. Non possono dunque essere considerati soccombenti (Rep.
1997 pag. 137 consid. 4). Quanto alle spese e ripetibili di prima sede, il
Pretore ne ha rinviato l'attribuzione al merito. La giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare però che nell'ambito di una procedura intesa all'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori tale modo di
procedere non è ammissibile (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148; I CCA, sentenza del 1° febbraio
1996 in re A. c. I, consid. 5c). Mal si comprende perché ciò dovrebbe essere
lecito in una procedura volta alla reinscrizione provvisoria di un'ipoteca analoga
nel quadro di un'azione di rettifica. Sia come sia, il dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado non è oggetto di appello. Non soccorrono quindi i
presupposti perché questa Camera intervenga al riguardo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
- L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel
senso che:
a) L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via
provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC), fino al passaggio in giudicato della
sentenza definitiva nella causa ..__________pendente
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori a favore della ditta __________ __________
____________________ __________, __________, per la somma di fr. 460 000.– con
interessi al 7% dal 29 marzo 1993 collettivamente sui seguenti beni:
– proprietà per piani n. __, pari a 15/1000
della particella n. __________RFP di __________ __________, appartenente ad
__________ __________, __________;
– proprietà per piani n. ____________________pari
a 7/1000 della particella n. __________RFP di __________
__________, appartenente a __________ __________ __________, __________;
– proprietà per piani n. __, pari a 11/1000
della particella n. __________RFP di __________ __________e, appartenente a
__________ __________, __________.
b) L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato inoltre a iscrivere
in via provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC), fino al passaggio in giudicato
della sentenza definitiva nella causa ..__________ pendente
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, le seguenti ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori a favore della ditta __________
__________ ____________________ __________, __________:
– ipoteca legale per la somma di fr. 31
689.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani
n. __, pari a 15/1000 della particella n. __________RFP
di __________ __________e, appartenente a __________ __________, __________;
– ipoteca legale per la somma di fr. 29
564.30 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani
n. __, pari a 10/1000 della particella n. __________RFP
di __________ __________, appartenente in ragione di metà ciascuno a __________
, __________ (), e alla comunione ereditaria fu __________
, già in __________ (), composta di __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________ __________
e __________ __________;
– ipoteca legale per la somma di fr. 28
971.70 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani
n. __________, pari a 10/1000 della particella n.
__________RFP di __________ , appartenente in ragione di metà
ciascuno a __________ __________ e __________ , __________
- ();
– ipoteca legale per la somma di fr. 45
139.20 con interessi al 5% dal 29 marzo 1993 a carico della proprietà per piani
n. __________, pari a 13/1000 della particella n.
__________RFP di __________ __________, appartenente in ragione di metà
ciascuno a __________ __________ __________ e __________ __________ ,
__________ ().
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico della ditta __________
__________ ____________________ __________, che rifonderà agli appellanti fr.
1000.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
– __________ __________
__________, __________;
– presidente del Consiglio
di Stato del Cantone Ticino.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
– Ufficio dei registri del
Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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