AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.157
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00157
Lugano,
26
ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del
20
febbraio 1998 da
__________. , ora in
__________ (, __________)
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 settembre 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16
settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 ottobre 1998 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello
adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________.
__________ (1949) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________
il __________ __________ 1982. Dal matrimonio sono nate __________
(____________________1982) e __________ (____________________1993). Laureatosi
in medicina e chirurgia all’Università di __________ nel marzo del 1989, il
marito ha lavorato quale medico assistente alla Clinica __________ e
all’Ospedale __________ di __________, come pure in un ambulatorio privato di
__________, nel Canton __________, dopo di che è rimasto disoccupato. La moglie
non risulta avere svolto attività lucrativa durante la vita in comune. Il 3
febbraio 1997, quando è decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione chiesto
dalla moglie al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, __________
__________ __________ __________ stava preparando gli esami di Stato per essere
abilitato all’esercizio della professione in Svizzera. Partito ai primi di febbraio
del 1997 per gli Stati Uniti con la figlia maggiore, egli risiede da allora
__________. La moglie è rimasta a __________ con la figlia minore.
B. Con decreto cautelare
del 21 agosto 1997 il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei
coniugi, su richiesta di __________ __________, affidando __________ al padre
(riservato il diritto di visita della madre), Marina alla madre, cui è stata
attribuita anche l’abitazione coniugale, e facendo obbligo a __________
__________. __________ di versare alla moglie contributi di mantenimento per
complessivi fr. 4007.50 nel febbraio del 1997 (fr. 3107.50 in favore della
moglie, fr. 900.– in favore della figlia minore), rispettivamente per
complessivi fr. 3104.– mensili dopo di allora (fr. 2204.– in favore della
moglie, fr. 900.– in favore della figlia minore). Il
16 settembre 1997
__________ __________ ha promosso azione di divorzio. La causa è tuttora
pendente.
C. Il 20 febbraio 1998
__________ __________. __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di
liberarlo da entrambi i contributi provvisionali retroattivamente dal 21 agosto
1997 e di accordargli un ampio diritto di visita alla figlia minore, previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposta alla
soppressione dei contributi alimentari, mentre ha aderito alla concessione del
diritto di visita a __________, instando a sua volta per il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale
del 5 agosto 1998 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
D. Statuendo il 16
settembre 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
ridotto a fr. 980.– mensili il contributo provvisionale per la moglie e a fr.
700.– mensili quello per la figlia minore dal 20 febbraio 1998. Inoltre egli ha
conferito all’istante “un ampio diritto di visita sulla figlia __________, da
concordarsi con la madre”. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro il decreto
predetto __________ __________. __________ è insorto con appello del 28
settembre 1998 per ottenere che – accordatagli l'assistenza giudiziaria – i
contributi litigiosi siano soppressi e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 1998 __________ __________ propone di
respingere il ricorso e con appello adesivo insta perché siano ripristinati i
contributi originari di fr. 2204.– mensili per sé e di fr. 900.– men-sili per
la figlia minore, postulando a suo turno il beneficio dell’ assistenza giudiziaria
in appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore ha
rimproverato all’istante di avere agito d’impulso quando si è trasferito negli
Stati Uniti, poiché così facendo ha peggiorato la sua condizione economica,
precludendosi senza chiare alternative le possibilità di guadagno che gli si
offrivano come medico assistente in Svizzera, dove aveva già superato due dei
cinque esami necessari per il libero esercizio della professione. Il primo
giudice non ha trascurato tuttavia che, fosse rimasto in Svizzera, prima di
ricrearsi una situazione economica adeguata l’istante avrebbe dovuto ritrovare
un lavoro. Il reddito di fr. 8138.– mensili netti che egli aveva conseguito
fino al 31 marzo 1995 presso la Clinica __________, su cui si fondava il
decreto cautelare del 21 agosto 1997, andava quindi ridimensionato in fr.
5200.– mensili netti, “che è la risultante di una media equitativa” tra
l’indennità di crisi che l’istante avrebbe percepito dopo avere esaurito le
indennità di disoccupazione, nel giugno del 1997, e il guadagno ch’egli avrebbe
potuto conseguire una volta ritrovato un impiego confacente.
-
L’appellante
sostiene che il reddito potenziale imputatogli dal Pretore manca di ogni
verosimiglianza, giacché dopo il lungo periodo di disoccupazione in Svizzera
egli era ormai demotivato e depresso, mentre negli Stati Uniti, grazie
all’appoggio dei familiari e lavorando una trentina d’ore settimanali come
venditore per una ditta del luogo, egli avrà modo di affrontare gli esami professionali.
Il fatto ch’egli non abbia prodotto alcun documento sulla frequenza a corsi di
preparazione è dovuto al semplice fatto che negli Stati Uniti non esistono
cicli di formazione, i candidati studiando per gli esami in modo indipendente.
Non sussisterebbero quindi le premesse per imputargli un reddito ipotetico, non
avendo egli rinunciato né intenzionalmente né per negligenza ad alcuna
possibilità di guadagno.
-
La giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC non è decisivo
il reddito effettivamente conseguito da un coniuge, ma quanto tale coniuge
potrebbe ragionevolmente guadagnare dando prova di buona volontà e impegno (DTF
123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4a con richiami, 117 II 17 consid. 1b; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, nota 141 ad
art. 145 CC). Ammesso e non concesso che nella fattispecie, maturata
l’intenzione di trasferirsi durevolmente negli Stati Uniti, l’appellante non
avesse più interesse a un brevetto di abilitazione in Svizzera (tanto meno dopo
il fallimento del tentativo di conciliazione con la moglie), ma dovesse – per
forza di cose – affrontare direttamente gli esami di Stato nell’, il
problema è di sapere quale guadagno si possa ragionevolmente imputare
all’appellante durante la preparazione agli esami. Ora, per tacere del fatto
che sullo zelo dell’istante si può avere qualche dubbio (ove appena si
consideri che per superare i primi due esami in Svizzera gli sono occorsi 8
anni: appello, pag. 8 a metà) e che in merito a eventuali esami di abilitazione
nell’ tutto rimane nel vago, l’interessato non può seriamente
pretendere di mettere adeguatamente a frutto le proprie capacità di guadagno
lavorando come venditore a tempo parziale per un commercio di frutta (la ditta
__________ __________ di __________ __________), a US$ 8.25 l’ora, e facendosi
assistere per il resto dai servizi sociali (appello, pag. 6 in fondo).
Intanto non possono essere
passate sotto silenzio le contraddizioni in cui è incorso l’istante stesso, il
quale prima ha scritto di avere rinunciato nel 1995 a farsi assumere
dall’Ospedale regionale di __________ perché aveva ricevuto un’offerta più allettante
dagli Stati Uniti (lettera dell’8 aprile 1997: doc. R della causa di merito) e
ha comunicato addirittura alla moglie, il 2 giugno 1997, che avrebbe potuto
lavorare dal 1° luglio 1997 in un ospedale americano come assistente in
chirurgia (decreto cautelare del 21 agosto 1997, pag. 3), salvo poi sostenere
che nell’Illinois la formazione dura almeno due anni senza alcuna retribuzione
(istanza del 20 febbraio 1998, pag. 2) e che la preparazione degli esami,
individuale (conclusioni del 5 agosto 1998, pag. 3), non è documentabile
(appello, pag. 7 a metà). Ma a prescindere da ciò, va pur sempre ricordato che
nella fattispecie l’istante dispone di una laurea in medicina e chirurgia e ha
sette anni di esperienza professionale come medico assistente. Da un universitario
siffatto si può pretendere un minimo di sforzo nella ricerca di un impiego
adeguato, se non come medico assistente, quanto meno nel settore paramedico,
sanitario o dell’intervento sociale, dove una retribuzione di fr. 5200.–
mensili non appare sicuramente irrealistica. Su questo specifico punto, per
altro, neppure l’appellante pretende il contrario. Al riguardo il gravame manca
perciò di consistenza.
-
Per quanto attiene
al reddito della convenuta, Il Pretore ha ritenuto che quest’ultima nemmeno
potrebbe essere obbligata a intraprendere un’attività lucrativa, tanto meno in
sede provvisionale, sia perché le entrate della famiglia bastano per finanziare
le economie domestiche di entrambi i coniugi, sia perché essa deve già
occuparsi della figlia minore (nata nel 1993). Alla convenuta egli ha
computato, in ogni modo, l’indennità di disoccupazione percepita (fr. 2200.–
mensili). Né il primo giudice ha trascurato che, per un certo periodo, la
convenuta aveva locato a terzi una camera dell’appartamento coniugale (una
proprietà per piani intestata ai coniugi), ma ha giudicato tale introito troppo
aleatorio per poter essere considerato come reddito fisso. Egli ha invitato
nondimeno l’interessata ad attivarsi per trovare altri conduttori (decreto,
pag. 6).
-
L’appellante
ribadisce che la moglie potrebbe guadagnare almeno fr. 6000.– mensili e
appigionare per fr. 500.– mensili la nota stanza dell’abitazione coniugale. La
prima argomentazione non manca di leggerezza, ove appena si consideri che
l’interessata possiede bensì – o almeno sembra – un diploma di aiuto farmacista,
ma tutto si ignora sul resto: non si sa a quando tale diploma risalga né da chi
sia stato rilasciato, né per quanto tempo l’interessata abbia esercitato simile
professione. Anche sulle conoscenze linguistiche pretese dall’appellante manca
qualsiasi riscontro. Se poi si esaminano gli atti si constata che, nonostante i
ripetuti tentativi, la convenuta non ha trovato alcun impiego (doc. M). Anzi,
al momento in cui ha statuito il Pretore mancavano ormai pochi mesi
all’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione (doc. O, P, Q). Per
di più la convenuta deve occuparsi della bambina, il che compromette
ulteriormente la sua capacità lucrativa (DTF 115 II 10). Ne segue che il
reddito potenziale di fr. 2200.– mensili stimato dal Pretore (pari, come detto,
all’indennità di disoccupazione) appare il massimo di quanto l’interessata
sembra oggi poter guadagnare.
Fondata è invece la
censura dell’appellante per quel che è del reddito da locazione. Contrariamente
a quanto reputa il Pretore, in effetti, la convenuta non ha appigionato la nota
camera dell’ appartamento coniugale solo sporadicamente, ma ininterrottamente
per fr. 500.– mensili dall’agosto 1997 al marzo 1998 (doc. S; deposizione
__________ __________, act. V, pag. 2). Non si vede perché essa dovrebbe negligere
tale ragionevole possibilità di reddito, tanto meno se si pensa che anche il
Pretore l’ha invitata a cercare interessati. Che la locazione della camera non
sia più possibile non è preteso dalla convenuta (osservazioni all’appello, pag.
12 in fondo, punto 3.5). Non vi è quindi motivo perché il possibile introito di
fr. 500.– mensili non debba figurare tra le entrate – potenziali – della
convenuta, il cui reddito deve pertanto essere fissato in fr. 2700.– mensili.
- Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo dell’appellante in
fr. 2525.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1025.–, locazione fr.
1000.–, premio della cassa malattia
fr. 300.–, imposte
presunte fr. 200.–). L’interessato obietta che in realtà il suo fabbisogno
minimo è di fr. 2570.– mensili (minimo esistenziale US$ 554, spese di energia
elettrica, telefono, TV ecc. US$ 70, locazione US$ 750, leasing dell’automobile
US$ 339.53). La differenza di fr. 45.– mensili tra il fabbisogno minimo stimato
dal Pretore e quello fatto valere dall’appellante si riconduce sostanzialmente,
ciò premesso, al leasing per l’automobile, che senza giustificazioni
professionali non potrebbe essere riconosciuto. Dato però che nel fabbisogno
minimo della convenuta il Pretore ha inserito una spesa di fr. 200.– mensili
per l’automobile (a sua volta senza giustificazioni professionali), un minimo
di parità di trattamento impone che l’indennità di fr. 45.– mensili rivendicata
dall’appellante sia ammessa. Anche su questo punto l’appello è provvisto perciò
di buon diritto.
-
L’appellante chiede
che, entrambi i genitori avendo la custodia di un figlio, “gli oneri di
prestazioni in denaro di un coniuge nei confronti dell’altro come contributo
alla figlia affidata devono essere definitivamente compensati” (memoriale, pag.
14 a metà). La rivendicazione è a dir poco fuori luogo. Il criterio per la
definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell’art. 145 cpv. 2
CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno
personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Ogni altro
metodo di calcolo è improprio. Oltre a ciò, il debito dell’appellante verso la
figlia minore non può manifestamente essere compensato con un eventuale credito
della figlia maggiore verso la madre, non sussistendo identità fra debitore e
creditore (art. 120 cpv. 1 CO). E ciò a prescindere del fatto che, come si
vedrà in appresso, la figlia maggiore non ha alcun credito da vantare nei
confronti della madre, il cui reddito (potenziale) non basta nemmeno per
coprire il relativo fabbisogno minimo.
-
Da ultimo
l’appellante insta – dimenticando di farne una formale richiesta di giudizio –
perché la modifica dell’assetto provvisionale decorra dal 21 agosto 1997 e si sostituisca
in pratica al decreto cautelare originario fin dal giorno della sua emanazione.
La richiesta sfiora la temerarietà. Un decreto cautelare che modifica un
assetto provvisionale vigente dispiega effetti, in linea di massima, per il
futuro. Per ragioni di equità il giudice può, se mai, far decorrere la modifica
dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la
presentazione dell’ istanza e l’emanazione del decreto: Bühler/Spühler, op. cit., nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78), ma non prima. Nel caso
in esame il marito ha postulato la modifica il 20 febbraio 1998 e il Pretore ha
statuito con effetto da tale data. Più di quanto ha ottenuto, l’istante non
poteva legittimamente pretendere, onde la palese infondatezza dell’appello.
-
In definitiva il
quadro delle entrate e delle uscite della famiglia si presenta, dopo quanto si
è illustrato, come segue:
reddito
potenziale del marito (consid. 3) fr. 5200.—
reddito
potenziale della moglie (consid. 5) fr. 2700.—
fr.
7900.— mensili
fabbisogno minimo del marito
(consid. 6) fr. 2570.—
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 3035.—
fabbisogno
in denaro di __________ (non contestato) fr. 900.—
fabbisogno
in denaro di __________ (sotto, consid. 11) fr. 700.—
fr.
7205.— mensili
eccedenza fr.
695.— mensili
metà
eccedenza fr. 347.50 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2570.– + fr. 347.50 = fr. 2917.50 mensili
Contributo per la figlia __________:
fr. 900.— mensili
Contributo per la figlia
__________: fr. 700.— mensili
Contributo per la moglie:
fr.
3035.– + fr. 347.50 ./. fr. 2700.– = fr. 682.50 mensili.
L’appello principale va
accolto entro tali limiti.
II. Sull’appello
adesivo
-
La convenuta assume,
in estrema sintesi, che il Pretore nemmeno avrebbe dovuto modificare il decreto
cautelare del 21 ago-sto 1997 poiché l’istante ha rifiutato in tre occasioni un
impiego di medico assistente nel Cantone Ticino. A parte il fatto però che il
fascicolo della causa non conforta una tesi del genere (né il Pretore ha accertato
che l’istante abbia respinto proposte di lavoro), l’interessata si diparte dal
fallace presupposto per cui il marito avrebbe dovuto continuare a risiedere in
Svizzera. Se non che, una volta chiesto il tentativo di conciliazione (il quale
nel Cantone Ticino crea litispendenza), ogni coniuge può sospendere la
comunione domestica per la durata del processo (art. 145 cpv. 1 CC). Certo, la
libera scelta di una professione trova il suo limite nel fatto di dover
sostentare adeguatamente la famiglia (DTF 114 IV 125), ma nel caso in esame
nulla impediva che il marito, desideroso di risiedere in modo durevole
nell’Illi-nois, mirasse a conseguire direttamente il brevetto di medico negli
Stati Uniti, il diploma svizzero non risultando di particolare ausilio. La questione
è di sapere piuttosto – a un giudizio meramente sommario come quello che
presiede all’emanazione di misure provvisionali – quale reddito l’istante sia
in grado di conseguire in America, dando prova di buona volontà e impegno, nel
periodo transitorio che precede gli esami. Il problema, già risolto (consid.
3), non deve essere riesaminato, tanto meno se si considera che sul livello
delle retribuzioni medie negli Stati Uniti l’appellante non dà alcuna
indicazione suscettibile di rimettere in discussione il reddito potenziale di
fr. 5200.– mensili stimato dal Pretore.
-
L’appellante chiede
altresì che il fabbisogno in denaro della figlia minore sia portato da fr.
700.– a fr. 900.– mensili. Essa medesima riconosce a giusto titolo però che
“una decisione positiva in questo senso dipende dalla valutazione del reddito
ipotetico che opererà codesto lodevole Tribunale” (memoriale, pag. 18, punto
4). Il reddito potenziale dell’istante apprezzato dal primo giudice meritando
conferma, la censura dell’appellante risulta senza oggetto. Si aggiunga ad ogni
buon conto che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono nel
caso di un figlio (su due) fino a 6 anni di età, per fasce di reddito sommariamente
assimilabili a quello delle parti, un fabbisogno complessivo di fr. 1020.–
mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Dedotta una quota delle spese per cura e
educazione
(fr. 420.–, stando alle
raccomandazioni), che la moglie non può fornire interamente in natura poiché
tenuta a intraprendere un’attività lucrativa, la cifra di fr. 700.– mensili
fissata dal Pretore resiste senz’altro alla critica.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- La tassa di giustizia
e le spese dell’appello principale, commisurate all’importanza del litigio,
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l’istante ottiene
causa vinta sul reddito locativo imputabile alla moglie e sull’ammontare del proprio
fabbisogno minimo, ma soccombe su tutto il resto. Si giustifica pertanto che
sopporti i quattro quinti degli oneri e che rifonda alla moglie un’indennità
per ripetibili ridotte. Non si giustifica invece di modificare il dispositivo
sui costi di primo grado, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente né
sulla loro entità né sul loro riparto. Quanto alla tassa di giustizia e alle
spese dell’appello adesivo, esse seguono la totale soccombenza della convenuta
(art. 148 cpv. 1 CPC).
L’assegnazione di
ripetibili renderebbe le richieste di assistenza giudiziaria, di per sé, senza
oggetto. Dato nondimeno che nelle condizioni finanziarie in cui versano le
parti (il cui reddito è in gran parte potenziale) l’incasso di ripetibili
appare difficile, se non impossibile, giova statuire al riguardo. Ora, la
richiesta dell’ appellante merita accoglimento, il ricorso dimostrandosi – almeno
in parte – provvisto di buon diritto (art. 155 CPC). Nella tassazione dell’onorario
spettante al patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG) si terrà conto del fatto, in
ogni modo, che numerose pagine del gravame risultavano sin dall’inizio
frustranee. La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta
può essere accolta, a sua volta, solo per quel che è delle osservazioni all’ appello
principale, in larga misura legittime. Deve essere respinta invece per quanto
riguarda l’appello adesivo, già in partenza privo di ogni possibilità di
successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così
riformato:
L’istanza
è parzialmente accolta e il dispositivo n. 4 del decreto cautelare
21
agosto 1997 è modificato nel senso che dal 20 febbraio 1998 __________
. __________ - è tenuto a versare alla moglie __________
__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
fr. 682.50 mensili in favore
della moglie stessa;
fr.
700.— mensili in favore della figlia __________.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell’appellante principale, che rifonderà allla controparte fr. 900.– per
ripetibili ridotte.
-
L’appello adesivo è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________, per la procedura di appello
principale. Per la procedura di appello adesivo la richiesta è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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