AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.158
Data decisione, Autorità:
03.03.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00158
Lugano,
3 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella procedura ./__________ (protezione del
figlio: misure provvisionali) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, promossa il 10 marzo 1998 dalla
Delegazione
tutoria di __________
nei
confronti di
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
riguardo alla custodia parentale del figlio __________
__________ (1997);
giudicando ora sull’appello del 29 settembre 1998 presentato da
__________, __________
__________, __________, e
__________.
__________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro la decisione
emessa il 24 settembre 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza
e sull’appello
adesivo del 4 novembre 1998 presentato dalla stessa __________ __________
__________ contro la medesima decisione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo di __________ __________ __________;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 4 novembre
1998 da __________ __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1967) ha dato alla luce il ____________________ 1997 un figlio,
__________. Il giorno stesso __________ __________ ha riconosciuto la paternità
del bambino davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. In seguito
a difficoltà incontrate dalla madre nell’accudire adeguatamente il piccolo, i
nonni paterni __________ ed __________ __________ hanno collaborato alle cure.
Il 24 febbraio 1998 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria
di __________, domicilio di __________ __________, chiedendo di designare un
curatore educativo al figlio e offrendosi in tale funzione. Sentita dalla Delegazione
tutoria il 4 marzo 1998, __________ __________ ha dichiarato di avere affidato
essa medesima il bambino ai nonni paterni “in considerazione delle sue
condizioni di salute e delle sue difficoltà momentanee”, dicendosi d’accordo di
lasciare il figlio presso i coniugi __________, purché fossero garantiti i suoi
diritti. Con decisione del 10 marzo 1998 la Delegazione tutoria di __________
ha istituito una curatela educativa a favore di __________ (art. 308 CC) e ha
nominato l’avv. __________ __________ di __________ in qualità di curatore. Nel
contempo essa ha comunicato ai coniugi __________ che __________ era provvisoriamente
affidato alle loro cure e ha invitato il Servizio medico-psicologico di
__________ a esaminare la situazione, formulando proposte “in merito
all’affidamento del bambino”.
B. Il Servizio medico-psicologico
di __________ ha consegnato il proprio referto il 10 giugno 1998. Il 15 giugno
successivo __________ __________ ha chiesto di essere esonerato dalla funzione
di curatore e il 18 giugno 1998 è pervenuto alla Delegazione tutoria un
rapporto sull’affidamento provvisorio di __________ anche da parte del Servizio
sociale di __________. Statuendo il 23 giugno 1998, la Delegazione tutoria ha
deciso formalmente di affidare in via provvisoria il bambino a __________ ed
__________ __________, ha conferito a __________ __________ un diritto di
visita giornaliero (da concordare fra le parti) per un periodo di tre mesi
durante il quale si sarebbe valutata la situazione, ha sostituito il curatore
__________ __________ con la tutrice ufficiale __________ __________ e ha
commissionato al Servizio medico-psicologico di __________ un rapporto
sull’evolversi delle capacità genitoriali della madre, da presentare entro il
30 settembre 1998. Non sono
state prelevate spese.
C. Contro la decisione
della Delegazione tutoria __________ __________ è insorta il 10 luglio 1998
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo che il figlio le fosse affidato
immediatamente (con diritto di visita settimanale al padre) e che la decisione
impugnata fosse modificata di conseguenza. __________, __________ e __________
__________ hanno proposto di respingere il ricorso. Analoga domanda ha
formulato la Delegazione tutoria. Sentita la ricorrente e i coniugi __________
personalmente, con decisione del 24 settembre 1998 l’autorità di vigilanza ha
parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha mantenuto la privazione
provvisoria della custodia parentale, ma ha deciso di collocare il bambino alla
Casa __________ __________ di __________, autorizzando la madre a risiedere
presso tale istituto. Confermato l’incarico al Servizio medico-psicologico di
__________, essa ha invitato inoltre il Servizio sociale di __________ a
valutare la capacità di __________, __________ e __________ __________ a
fungere da eventuali affidatari, ha disciplinato il diritto di visita del padre
e dei nonni paterni e ha precisato il mandato della curatrice. La tassa di giustizia
di fr. 600.– è stata posta per metà a carico della ricorrente e per metà a
carico di __________, __________ e __________ __________.
D. Il 29 settembre 1998
__________, __________ e __________ __________ hanno impugnato la decisione
dell’autorità di vigilanza con un appello in cui chiedono che – conferito al
gravame effetto sospensivo – il giudizio in questione sia riformato nel senso
di lasciar loro il bambino in affidamento provvisorio, di fissare un periodo di
valutazione di tre mesi durante il quale la madre eserciterà il suo diritto di
visita tre volte la settimana e – infine – di non riscuotere spese, con obbligo
per lo Stato di rifondere loro fr. 1000.– a titolo di ripetibili. Con decreto
del 6 ottobre 1998 la presidente di questa Camera ha conferito all’appello effetto
sospensivo parziale, inibendo il trasferimento del bambino alla Casa __________
__________ (e di conseguenza la nuova regolamentazione del diritto di visita),
ma confermando l’esecutività della decisione impugnata per il resto.
Nelle sue osservazioni del
29 ottobre 1998 la Delegazione tutoria di __________ propone di accogliere il
ricorso per quanto concerne il ripristino dell’affidamento provvisorio ai nonni
paterni e di respingerlo invece nella misura in cui mira a sopprimere gli
incarichi dati al Servizio medico-psicologico di __________ e al Servizio
sociale di , come pure in quanto tende a eliminare la figura della curatrice
educativa__________ __________ postula, nelle sue osservazioni del 4
novembre 1998, il rigetto integrale dell’appello.
E. Lo stesso 4 novembre
1998 __________ __________ ha introdotto contro la decisione dell’autorità di
vigilanza un appello adesivo inteso a ottenere il ripristino immediato della
sua custodia parentale (con diritto di visita al figlio da parte del padre, da esercitare
congiuntamente con i nonni secondo modalità da definire dalla curatrice) e
l’addebito delle spese agli appellanti principali, con obbligo per questi
ultimi di rifonderle un’equa indennità a titolo di ripetibili. In via cautelare
essa chiede che il figlio le sia riconsegnato già pendente causa (riservato il
diritto di visita del padre e dei nonni) o quanto meno che le sia riconosciuto
un diritto di visita esteso dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 e le ore 18.
Contestualmente, inoltre, essa insta per il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria.
La Delegazione tutoria
conclude, nelle sue osservazioni del
25 novembre 1998, per il
rigetto dell’appello adesivo, senza esprimersi né sulla domanda cautelare né
sulla richiesta di assistenza giudiziaria. __________, __________ e __________
__________ propongono a loro volta di respingere l’appello adesivo,
sollecitando anche la reiezione della domanda di provvedimenti cautelari e
della richiesta di assistenza giudiziaria.
F. Questa Camera ha
interrogato i genitori del bambino e i nonni paterni a un’udienza tenutasi il
23 dicembre 1998, disciplinando seduta stante il diritto di visita della madre
durante il periodo natalizio e fissando un termine di due mesi tanto al
Servizio medico-psicologico di __________ quanto al Servizio sociale di
__________ per la presentazione dei rispettivi rapporti. Assunta agli atti il
13 gennaio 1999 una dichiarazione della dott. __________ __________ di
__________ (psicologa e psicoterapeuta) riguardante __________ __________ e
respinte le altre prove, la Camera ha indetto per il 10 febbraio 1999 il dibattimento
finale, in esito al quale le parti si sono riconfermate nelle loro domande. In
tale sede __________ __________ ha contestato la legittimazione attiva di
__________ ed __________ __________, i quali hanno ribadito la loro qualità per
ricorrere contro la decisione dell’autorità di vigilanza.
G. Nel frattempo, il 9
dicembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha regolamentato il diritto
di visita che nella sua decisione del 23 giugno 1998 era stato lasciato alla
libera intesa delle parti, dando modo a __________ __________ di incontrare il
figlio ogni giorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), presso la
Casa __________ __________ di __________o, dalle ore 9 alle ore 16. Contro tale
decisione __________, __________ e __________ __________ sono insorti il 22 dicembre
1998 all’autorità di vigilanza sulle tutele. Il ricorso è tuttora pendente.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Le misure a
protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all’autorità
tutoria, salvo la privazione dell’autorità parentale (estranea al caso in esame),
che può essere pronunciata solo dall’autorità di vigilanza (art. 311 CC). Le
decisioni delle autorità tutorie – ossia delle Delegazioni tutorie (art. 51
cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10 giorni (art. 69 LAC e
92 RTC) all’autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC), che nel Cantone Ticino
è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 21, 22 lett. e
RTC). Le decisioni di quest’ultima sono impugnabili a loro volta, entro venti
giorni, alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC).
-
I documenti nuovi
prodotti con l’appello sono ammissibili (art. 423a cpv. 2 CPC, applicabile
giusta l’art. 54a LAC), come ricevibili sono le offerte di prova
contenute nel memoriale. Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la
procedura degli art. 307 segg. CC – è governata dal principio inquisitorio (DTF
120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Nella fattispecie, come che sia,
gli atti di causa sono già sovrabbondanti ai fini di un giudizio meramente
provvisionale. Come ha rilevato il giudice delegato nell’ ordinanza del 13
gennaio 1999 (act. IX), altre prove non si impongono. L’incarto del divorzio __________
richiamato dagli appellanti principali non, è per altro, di alcuna verosimile
utilità in questa sede. Quanto all’esito dell’esame psichiatrico esperito in
quella causa, esso figura già riassunto nel rapporto 10 giugno 1998 del
Servizio medico-psicologico (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, doc.
9, pag. 1 in fondo).
-
La decisione
impugnata riguarda in parte una vera e propria misura a protezione del figlio
(la sostituzione del curatore educativo istituito il 13 marzo 1998 dalla Delegazione
tutoria a norma dell’art. 308 CC) e in parte misure meramente provvisionali, adottate
nell’attesa che la Delegazione tutoria possa giudicare se siano dati gli estremi
per privare la madre della custodia parentale (art. 310 CC). Ora, nelle cause
civili in genere le decisioni cautelari possono bensì formare oggetto di
appello, ma solo entro dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1
CPC). Nell’ambito specifico delle misure a tutela del figlio l’ordi-namento
ticinese non contempla norme esplicite, se non l’art. 39d cpv. 1 LAC,
per il quale in caso di privazione dell’autorità parentale “le decisioni
in materia di misure provvisionali sono impugnabili alla Camera civile di
appello secondo le modalità previste dall’art. 54a della presente legge”.
E l’art. 54a LAC non fa alcuna distinzione tra provvisionale e merito,
disponendo che “ogni decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele è
appellabile entro venti giorni alla Camera civile di appello”. Se si pensa che
con quest’ultima norma il legislatore ticinese ha inteso conferire “in modo
generale la facoltà di ricorso alla Camera civile di appello contro ogni
decisione, finale o provvisoria, in materia non contenziosa (...) o contenziosa
(...) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione
ordinaria primaverile 1996, vol. I.3, pag. 1646 in alto), non vi è motivo per
scostarsi in concreto dal termine di ricorso di venti giorni – tanto meno in
assenza di base legale espressa – solo perché la procedura a protezione del
figlio verte su una misura meno incisiva rispetto alla privazione dell’autorità
parentale.
-
La capacità di
impugnare una decisione della Delegazione tutoria spetta a “ogni interessato”
(art. 420 cpv. 1 CC e 92 cpv. 1 RTC), ovvero a chiunque giustifichi un interesse
legittimo. La facoltà di impugnare la successiva decisione dell’autorità di vigilanza
non può – con ogni evidenza – essere meno ampia. La nozione di interesse
legittimo va interpretata in modo molto esteso: adempiono tale requisito tutti
coloro che agiscono per il bene del pupillo o che fanno valere diritti propri,
anche di natura meramente ideale (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 377 seg., n. 1014 e 1014a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4ª edizione, pag. 205 n. 27.64). Il terzo, foss’anche il presunto padre, non ha
invece alcun interesse legittimo a contestare l’istituzione di una curatela di
rappresentanza a favore del figlio (art. 309 CC), poiché in tale materia egli
non può far valere diritti propri né interessi del minorenne (DTF 121 III 1).
Contrariamente a quanto
asserisce in concreto __________ __________, i nonni paterni sono quindi
abilitati a ricorrere nell’interesse del bambino. E siccome la questione di
sapere a chi vada affidato __________ nell’attesa che la Delegazione tutoria
esamini l’ido-neità della madre alla custodia parentale dipende esclusivamente
dal problema di sapere quale soluzione appaia più confacente al bene del figlio,
sull’affidamento provvisionale del nipote i coniugi __________ potevano
senz’altro appellare. Più delicato è interrogarsi (il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata è appellato nel suo intero) se i nonni – e il padre –
potessero ricorrere anche contro l’incarico dato al Servizio medico-psicologico
di __________ di valutare l’attitudine della madre alla custodia parentale o
contro la sostituzione del curatore educativo (decisioni, del resto, neppure
impugnate davanti all’autorità di vigilanza) oppure contro la definizione del
mandato della curatrice. Sia come sia, in proposito l’appello è sprovvisto
della benché minima motivazione. Irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in
relazione con il cpv. 5), esso sfugge pertanto a ogni disamina.
- L’art. 307 cpv. 1 CC
prescrive che se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano
o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune
per la protezione del figlio. Essa può – segnatamente – ammonire i genitori,
gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,
l’educa-zione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che
abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). L’autorità
tutoria può anche – come è avvenuto in concreto – nominare al figlio un
curatore perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minorenne (art. 308
cpv. 1 CC). Se ciò non è sufficiente, essa può privare il genitore – o i
genitori – della custodia parentale e ricoverare il figlio convenientemente
(art. 310 cpv. 1 CC). Nella fattispecie la Delegazione tutoria di __________
sta esaminando se sussistano i presupposti per quest’ultima misura. Non
ritenendo sufficienti i dati raccolti, essa ha disciplinato provvisoriamente
l’affidamento del bambino, nell’attesa di ultimare l’istruzione. Anche
l’autorità di vigilanza, del resto, ha sottolineato chiaramente la natura
provvisionale del suo giudizio (decisione impugnata, consid. 3).
Invano gli appellanti
principali tentano perciò di far passare la decisione impugnata per un giudizio
di merito (memoriale, punto 14). Certo, essi si dolgono che l’autorità di
vigilanza non ha assunto prove da loro offerte e non ha dato loro modo di esprimersi
su quanto __________ __________ ha dichiarato durante la sua audizione,
tuttavia essi non pretendono – a ragione – che ciò comporti la nullità o
l’annullabilità della decisione appellata. Essi hanno avuto modo, in effetti,
di far valere tutte le loro argomentazioni in sede di appello, davanti a una
Camera munita di piena cognizione in fatto e in diritto. Comunque sia,
l’eventuale disattenzione del loro diritto di essere sentiti è stata quindi sanata
(Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto
con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). La procedura odierna ha – si ripete – indole
meramente provvisionale e comporta un giudizio sommario, di semplice
verosimiglianza. Non pregiudica, né tanto meno si identifica, con il pronunciato
di merito che la Delegazione tutoria emanerà al momento in cui avrà ricevuto i
referti del Servizio medico-psicologico di __________ (chiamato a valutare
l’idoneità della madre alla custodia parentale) e del Servizio sociale di
__________ (chiamato a valutare l’idoneità dei nonni, rispettivamente del
padre, a fungere da affidatari nel caso in cui la madre risultasse inadatta
alla custodia).
- La Delegazione
tutoria di __________ ha statuito sostanzialmente sulla base di due rapporti:
l’uno del 10 giugno 1998 presentato dal Servizio medico-psicologico (rubrica
“osservazioni Delegazione tutoria”, doc. 9) e l’altro del 18 giugno 1998
redatto dal Servizio sociale (rubrica citata, doc. 10). Nel primo, il Servizio medico-psicologico
ha ritenuto __________ __________ essenzialmente incapace di accudire il
bambino da sé sola (pag. 2), rilevando per altro verso che nemmeno il padre
riusciva maggiormente idoneo all’affidamento, dato il suo carattere sprezzante
e renitente a qualsiasi collaborazione (pag. 3). Quanto ai nonni paterni, la
loro conflittualità con la madre del bambino creava seri problemi, tanto più
ch’essi apparivano relativamente aggressivi (pag. 4). Per finire il Servizio medico-psicologico
ha proposto di collocare madre e figlio alla Casa __________ __________ per un
periodo di tre mesi, durante il quale si sarebbe valutata l’attitudine della
madre a “svolgere in modo autonomo la sua funzione genitoriale” (pag. 4 in
fondo). Parallelamente si sarebbe dovuto disporre “un intervento psicoterapeutico
sulla madre” e – d’altro lato – garantire un diritto di visita settimanale al
padre e ai nonni. Decorsi i tre mesi di prova, si sarebbe dovuta prevedere “una
rivalutazione da parte dei Servizi competenti” (pag. 5).
Nel suo rapporto del 18
giugno 1998 Il Servizio sociale di __________ ha esaminato anzitutto la
situazione personale dei genitori e dei nonni paterni, esprimendo la difficoltà
– se non l’impossibilità – di instaurare un dialogo sereno con il padre e con i
nonni, definiti emotivi e parziali, refrattari a ogni forma di cooperazione
(pag. 3 e 4). D’altro lato esso non ha mancato di porre l’accento sulla
precaria situazione socio-finanziaria della madre, priva di stabilità
lavorativa ed economica (pag. 5). Ha quindi ritenuto auspicabile, in sintesi,
che per un periodo di sei mesi __________ e la madre fossero “inseriti in una
struttura idonea (la Casa __________ __________) per favorire e verificare il
funzionamento della loro relazione”. Trascorso tale periodo, si sarebbe
intrapresa “un’ul-teriore valutazione che porti a indicazioni più precise sul
possibile futuro di __________n” (loc. cit.).
Con la sua decisione del
23 giugno 1998 la Delegazione tutoria si è scostata dalle conclusioni dei due
Servizi, rinunciando a collocare il bambino in istituto per il motivo che,
qualora la madre non fosse risultata idonea alla custodia, il figlio si sarebbe
trovato “confrontato con la perdita delle figure di riferimento, istituzionalizzato
e quindi penalizzato proprio nel periodo della sua vita più delicato e
fondamentale per il suo sviluppo psichico e affettivo” (rubrica “osservazioni
Delegazione tutoria”, doc. 26, pag. 2 in alto).
- L’autorità di
vigilanza, sulla scorta dei medesimi atti (integrati dalle audizioni della
madre e dei nonni, ai quali però nella sentenza non fa riferimento concreto), è
giunta a un esito opposto. Rilevata la scarsa oggettività de nonni paterni,
come pure la loro riluttanza a collaborare con l’autorità tutelare e i servizi
sociali, essa ha giudicato prioritaria la necessità di “verificare, rispettivamente
di dare maggior spazio – in un contesto adeguatamente protetto e, per quanto
possibile, impermeabile alle tensioni e ai conflitti esterni – ai rapporti
madre-bambino” (decisione impugnata, consid. 5). Ha disposto perciò il
collocamento di __________ presso la Casa __________ __________a, senza
particolari limiti di tempo, invitando la madre a risiedere per quanto
possibile nel medesimo istituto, d’intesa con gli “operatori dei servizi interessati”
(loc. cit.). Al padre e ai nonni essa ha conferito un diritto di visita (art.
273 e 274a CC) decrescente da ogni fine settimana (il primo mese) fino a
mezza giornata la settimana (dal terzo mese in poi).
Gli appellanti principali
sostengono che la soluzione adottata dall’autorità di vigilanza non risponde al
bene del bambino. Affermano che davanti alla Delegazione tutoria la madre aveva
detto chiaramente di non voler risiedere presso la Casa __________ __________,
che il collocamento del bambino in istituto stravolgerebbe un assetto
provvisionale soddisfacente, che l’esperimento deciso dall’autorità di
vigilanza trasformerebbe __________ in una cavia, provocandogli inutili traumi
(soprattutto nel caso in cui la madre si rivelasse inidonea alla custodia),
mentre il piccolo vive oggi – senza costi per la madre né per l’ente pubblico –
in un ambiente stabile, al centro dell’attenzione e degli affetti. Quanto ai
rapporti dei due servizi sociali, essi non possono definirsi equanimi già per
il fatto che con le funzionarie di tali uffici “non corre buon sangue”, tant’è
che l’autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio sociale di __________,
non quello di __________, di valutare la loro idoneità a fungere da affidatari.
L’appellata obietta di
essersi dichiarata disponibile, davanti all’autorità di vigilanza, a risiedere
presso la Casa __________ __________ per un periodo limitato. Contesta inoltre
che l’affidamento provvisorio ai nonni sia soddisfacente, giacché costoro
reiterano nell’ostacolare il suo diritto di visita accampando scuse di vario
genere. Quanto al rischio ch’essa non risulti idonea alla custodia, tale
ipotesi non sussiste poiché essa è senz’altro in grado di accudire il figlio
già ora. Totalmente inidoneo è invece il padre, al punto che nemmeno nel
ricorso si pretende il contrario. La conflittualità insorta tra gli appellanti
principali e i servizi sociali di __________ dimostra per di più la natura
litigiosa dei nonni paterni, inadatti alla custodia del bambino.
- Al momento in cui la
Delegazione tutoria ha aperto la procedura, in seguito all’istanza del 24
febbraio 1998 con cui __________ __________ chiedeva di nominare al figlio un
curatore educativo e si offriva in tale funzione (rubrica “osservazioni
Delegazione tutoria”, doc. 1), è indiscusso che misure provvisionali si imponevano
(sul criterio di urgenza nelle procedure a protezione del figlio: Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZBG I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 314/314a CC). La madre
ammetteva infatti di non potersi occupare convenientemente di __________ (nato
il 2 dicembre 1997), tanto ch’essa medesima lo aveva affidato ai nonni paterni
ed era d’accordo di lasciarlo dov’era, purché fossero salvaguardati i suoi
diritti (rubrica citata, doc. 3). Oltre a decidere la nomina di un curatore
educativo – non contestata nemmeno dalla madre (rubrica citata, doc. 6) – la
Delegazione tutoria si è trovata così a statuire con urgenza sulla custodia
provvisoria del bambino, che per propria ammissione l’interessata non era in
grado di garantire. Accertato che l’affidamento cautelare ai nonni paterni non
presentava controindicazioni di rilievo, l’autorità tutoria ha adottato tale
assetto provvisorio il 10 marzo 1998 (rubrica citata, doc. 7). Al riguardo non
consta essere intervenuta alcuna reazione negativa da parte della madre, la
quale risulta avere chiesto per la prima volta la riconsegna del figlio alla
Delegazione tutoria il 4 maggio 1998 (rubrica citata, doc. 15).
Il 10 giugno 1998 – come
detto – il Servizio medico-psicologico di __________ ha trasmesso alla
Delegazione tutoria il proprio rapporto, dal quale risultava manifesta
l’inabilità della madre a esercitare la custodia, se non con il sostegno
psicoterapeutico di uno specialista e con il collocamento di madre e figlio
alla Casa __________ __________, in modo da valutare l’idoneità della prima “a
svolgere in maniera autonoma la sua funzione genitoriale” (sopra, consid. 6).
Quanto al rapporto 18 giugno 1998 del Servizio sociale di __________, esso
condivideva in modo esplicito, come “proposta intermedia”, l’orientamento dal
Servizio medico-psicologico” (loc. cit., pag. 5 in alto). Nelle circostanze
descritte reintegrare senza condizioni l’interessata nella custodia parentale –
già in via cautelare – non poteva seriamente entrare in linea di conto. Tutt’al
più si sarebbe potuto modificare l’assetto provvisionale togliendo la custodia
provvisoria ai coniugi __________ e ricoverando il bambino alla Casa __________
__________. Ciò avrebbe unicamente avuto senso, tuttavia, se anche la madre si
fosse prestata a soggiornare nell’istituto per il lasso di tempo necessario
(nessuno dei due Servizi definiva opportuno, del resto, il trasferimento del
solo figlio). Se non che, davanti alla Delegazione tutoria l’interessata aveva
respinto tale prospettiva (risposta della Delegazione tutoria al ricorso di
__________ __________ davanti all’autorità di vigilanza: rubrica “osservazioni
Delegazione tutoria”, pag. 9 in fondo). Certo, nelle osservazioni all’appello
Sarah ______ fa valere di avere poi significato la sua disponibilità alla
Sezione degli enti locali, ma non nega di avere opposto in un primo tempo il
proprio rifiuto alla Delegazione tutoria di __________ (memoriale, pag. 18 in
fondo). Per quest’ultima dunque la proposta avanzata dal Servizio medico-psicologico
veniva a cadere d’acchito. In mancanza di soluzioni migliori per il bene del
bambino – quanto meno a un esame di verosimiglianza come quello che presiede
all’emanazione di misure provvisionali – la Delegazione tutoria ha deciso così
di lasciare la custodia provvisoria di __________ ai nonni paterni.
- Davanti all’autorità
di vigilanza la ricorrente ha effettivamente mutato posizione e si è dichiarata
disposta a farsi ospitare “per un periodo limitato di tempo” presso la Casa
__________ __________ (rubrica “verbali”, doc. 7, primo foglio in basso).
L’autorità di vigilanza ha valutato tale disponibilità con cautela, e ciò per la
fragilità emotiva e l’instabilità dell’interessata, che non lasciavano
escludere repentini cambiamenti di opinione, sicché ha confermato la privazione
provvisoria della custodia parentale (decisio-ne impugnata, consid. 3b). Essa
ha nondimeno disposto il collocamento del figlio alla Casa __________
__________, autorizzando la madre a “risiedere presso il medesimo istituto,
rispettivamente ad avere relazioni quotidiane e costanti con il bambino secondo
le modalità stabilite d’intesa con gli operatori del Servizio medico-psicologico
e con la Direzione dell’istituto” (dispositivo n. 1.2). Entro 4 mesi dal
collocamento del bambino il Servizio medico-psicologico di __________ e il
Servizio sociale di __________ avrebbero dovuto presentare alla Delegazione
tutoria i loro rapporti (dispositivo n. 1.5).
Ci si può domandare se la
generica disponibilità a farsi ospitare “per un periodo limitato di tempo”
presso la Casa __________ __________ possa essere interpretata alla stregua di
un formale impegno a soggiornare per almeno tre mesi (il Servizio sociale di
__________ proponeva addirittura sei mesi) in istituto. La questione,
affrontata solo di scorcio davanti all’autorità di vigilanza (verbale del 25
agosto 1998: rubrica “verbali”, primo foglio in basso), desta invero qualche
interrogativo. Ci si può domandare inoltre se il collocamento del bambino per
almeno tre mesi alla Casa __________ __________– l’autorità di vigilanza non ha
nemmeno posto limiti di tempo – non trascenda la natura di un semplice
provvedimento cautelare. Mentre la sistemazione di un minorenne in istituto per
qualche giorno a fini di osservazione rientra ancora fra le misure
provvisionali che l’autorità tutoria può disporre nel quadro degli art. 307
segg. CC, un ricovero coatto per più mesi sembra configurare in effetti
un’autentica privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 314a
CC), onde l’applicabilità – per analogia – degli art. 397d, 397e
e 397f CC (Breitschmid,
op. cit., n. 9 ad art. 314/314a CC con riferimento ai n. 12 segg. ad art.
310). In realtà le questioni che precedono – quantunque non secondarie –
possono rimanere aperte. Come si vedrà in appresso, per vero, l’esito del
giudizio non muterebbe nemmeno se si sorvolasse sulla loro rilevanza.
- Ogni misura di
protezione giusta l’art. 307 segg. CC deve tendere al bene del figlio, anche se
non risponde necessariamente agli interessi del genitore (o dei genitori). Ciò
vale altresì in sede provvisionale, ove l’autorità tutoria deve apprezzare equamente
l’insieme delle circostanze e adottare le misure urgenti che più appaiono opportune
perché meglio salvaguardano il bene del minorenne. Nel caso specifico il ricovero
del bambino per (alme-no) tre mesi alla Casa __________ __________ mira, nelle
intenzioni del Servizio medico-psicologico, a favorire il ripristino delle relazioni
tra madre e figlio, a valutare l’idoneità della madre come genitrice autonomamente
capace di svolgere il proprio ruolo e ad assicurare alla madre stessa un adeguato
sostegno psicoterapeutico. Ciò conviene senza dubbio – direttamente o indirettamente,
poco importa – al bene del figlio, il quale ha diritto di avere legami stretti
con entrambi i genitori, tanto più con quello che detiene l’autorità parentale.
Non risponde al bene del figlio, per converso, una discontinuità di
affidamento, ovvero un trasferimento di custodia – foss’anche provvisoria –
senza congrue garanzie di stabilità. Al bene del figlio non giova neppure
l’allonta-namento, senza ragioni precipue, da parenti che con mezzi morali o
materiali infondano al bambino (o al giovane) sicurezza e protezione (si veda
il già citato art. 274a cpv. 1 CC).
Nella fattispecie è
senz’altro auspicabile, di conseguenza, che la madre del bambino possa
conservare la custodia parentale (di cui è stata privata solo in via cautelare),
tale prerogativa spettandole prioritariamente sia rispetto al padre, sia –
ancor più – rispetto ad altri parenti (art. 298 cpv. 1 CC). Il raggiungimento
di tale obiettivo non dev’essere suscettibile tuttavia di mettere a repentaglio
il bene del figlio. Se il “programma di riavvicinamento” divisato dal Servizio medico-psicologico
avesse buone possibilità di riuscita, il verosimile beneficio che ne trarrebbe
il figlio supererebbe con ogni probabilità gli inconvenienti legati al trasferimento
temporaneo in un istituto e al relativo allontanamento da figure che
costituiscono oggi sicuri punti di riferimento. Anche se – e la circostanza non
è contestata nemmeno dalla madre del bambino – i nonni paterni prodigano oggi
ogni cura all’abiatico. In caso contrario, ove cioè la madre si rivelasse
inidonea alla custodia parentale, il bambino patirebbe un pregiudizio difficilmente
rimediabile: senza chiare prospettive, __________ rimarrebbe verosimilmente in
istituto, salvo – eventualmente, sempre che ciò sia ancora possibile – essere riaffidato
ai nonni paterni (a titolo di confronto: I CCA, sentenza del 7 dicembre 1998 in
re G., dove il figlio è stato affidato al padre). La questione è di sapere
pertanto se, già a un esame di verosimiglianza come quello che governa
l’emanazione di misure provvisionali , le prospettive di buon esito legate al
cambiamento superino i rischi di insuccesso.
- In concreto non sembra
prospettabile alcuna prognosi. Nel suo rapporto del 10 giugno 1998 il Servizio
medico-psicologico raccomanda anzi “una rivalutazione da parte dei Servizi
competenti” dopo il periodo di prova (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”,
doc. 9, pag. 5). Il Servizio sociale, da parte sua, ritiene “indispensabile che
tra sei mesi venga effettuata un’ulteriore valutazione che porti a indicazioni
più precise sul possibile futuro di __________ ” (rubrica citata, doc. 10, pag.
5). L’autorità di vigilanza prescinde finanche di qualsiasi verifica,
limitandosi a fissare un termine di 4 mesi entro il quale il Servizio medico-psicologico
di __________ e il Servizio sociale di __________ avrebbero dovuto consegnare i
nuovi referti (decisione impugnata, dispositivo n. 1.5). Ciò posto, non è
possibile sapere – tanto meno a un esame di mera verosimiglianza – quale probabilità
di riuscita possa avere il noto “programma di riavvicinamento”. Il che non è
ragionevolmente compatibile con il bene del figlio, giacché non consente di
ponderare nemmeno per sommi capi i contrapposti interessi. E in mancanza di
qualsiasi elemento di valutazione, il rischio che comporta la soluzione adottata
dall’autorità di vigilanza in caso di insuccesso non può essere assunto.
Giovi rilevare che la
situazione in cui si trova oggi il bambino per quanto attiene alle cure è
sostanzialmente buona, anche se i rapporti fra le parti sono tesi. Gli attriti
sorti circa le modalità del diritto di visita possono essere ovviati in larga
misura però con direttive precise e puntuali (questa Camera ne ha emanate essa
medesima all’udienza del 23 dicembre 1998: verbale, pag. 3), che la curatrice
può diramare in ogni tempo, per esempio prescrivendo agli affidatari di
annunciare per fax ogni impedimento alla consegna del bambino, esigendo che
ogni malattia sia documentata con certificato medico nel giro di tre giorni e
rivolgendosi all’autorità tutoria – in caso di inadempienza o nel caso in cui
gli affidatari si prendano libertà indebite – per le sanzioni che si impongono.
Che gli affidatari appaiano poco propensi a collaborare con i servizi sociali
non è decisivo, almeno in sede provvisionale, purché rispettino con scrupolo le
indicazioni della curatrice. Ciò posto, non sarebbe avveduto mettere in gioco
una situazione fors’anche non ideale ma tutto sommato apprezzabile, senza
valutare i rischi. Su questo punto l’appello principale merita dunque accoglimento.
-
L’incognita legata al
noto “programma di riavvicinamento” non impedisce – neanche in sede
provvisionale – che l’obiettivo di reintegrare la madre del bambino nei suoi
diritti sia perseguito per altre vie. Si è già detto (consid. G) che in
pendenza di causa, su invito della curatrice, il 9 dicembre 1998 la Delegazione
tutoria di __________ ha dato modo a __________ __________ di avere il figlio
con sé ogni giorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), presso la
Casa __________ __________ di __________, dalle ore 9 alle ore 16 (decisione
agli atti). Tale estensione del diritto di visita (limitato precedentemente –
di fatto – dalle ore 9 alle ore 13) appare del tutto compatibile con le abitudini
del bambino, accertate da questa Camera all’udienza del 23 dicembre 1998.
Interrogati a tale udienza, i coniugi __________ hanno dichiarato a loro turno
di non incontrare particolari difficoltà nel riprendere __________ alle ore 16
anziché alle 13. Ciò non richiede quindi alcuna modifica dell’affidamento
provvisorio. Del resto, contrariamente a quanto sembrano avere asserito gli
appellanti principali alla citata udienza, una modifica del genere non
presuppone rapporti specialistici. La curatrice essendo deputata a vigilare oggettivamente
sulle visite, non vi è motivo – tanto meno in mancanza di controargomenti seri
– per ritenere inadeguata o inopportuna la sua indicazione. Anzi, reputandone
dati i presupposti, essa potrà invitare la Delegazione tutoria a concedere ulteriori
estensioni del diritto di visita. Agli appellanti principali è appena il caso
di ricordare, per altro, ch’essi non hanno alcun diritto all’affi-damento,
nemmeno come parenti (Breitschmid,
op. cit., n. 9 ad art. 310 CC); non possono quindi vantare alcun interesse
proprio ad avversare un’estensione del diritto di visita della madre.
-
Da ultimo gli
appellanti principali chiedono, impugnando l’intero dispositivo n. 1 della
decisione impugnata, che si soprassieda agli incarichi conferiti dall’autorità
di vigilanza al Servizio medico-psicologico di __________ e al Servizio sociale
di __________, che si rinunci alla sostituzione del curatore educativo, che si
sopprima la definizione del mandato della curatrice e che non si riscuotano
spese, con obbligo per lo Stato di rifondere loro un’in-dennità di fr. 1000.–
per ripetibili. Totalmente sprovviste di motivazione (come si è già
parzialmente anticipato al consid. 4), tali domande risultano irricevibili
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Al riguardo l’appello
non può pertanto essere vagliato nel merito.
II. Sull’appello adesivo
-
La possibilità
dell’appello adesivo è data, per giurisprudenza invalsa di questa Camera, anche
in materia di misure provvisionali (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 7 ad art. 314). Il termine di venti giorni per
l’appello principale (sopra, consid. 3) deve valere altresì per il ricorso
adesivo.
-
L’appellante adesiva
insta per il ripristino immediato della sua custodia parentale (con diritto di
visita al figlio da parte del padre, da esercitare congiuntamente con i nonni
secondo modalità da definire dalla curatrice) e per l’addebito delle spese agli
appellanti principali, con obbligo per questi ultimi di rifonderle un’ equa
indennità a titolo di ripetibili. Assevera per l’essenziale che la sua
impossibilità a occuparsi del figlio nel 1997 era soltanto contingente, che la
sua idoneità a garantire la custodia del figlio è intatta, che i rapporti dei
due Servizi cantonali non giustificavano affatto la privazione provvisionale
della custodia parentale, che in ogni modo la sua capacità di genitrice è
evoluta dopo la decisione della Delegazione tutoria, che le si rimprovera a
torto di non avere un lavoro (non essendo essa obbligata a cercarne alcuno) e
che, per finire, la sentenza impugnata è sproporzionata sotto il profilo degli
art. 307 segg. CC.
-
Sull’inidoneità
dell’appellante adesiva ad adempiere i propri compiti di genitrice in modo
adeguato non mette conto di ripetersi. Il Servizio medico-psicologico ha testualmente
ritenuto l’interessata “non (...) attualmente in grado di gestire questi aspetti
in maniera indipendente” (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, doc. 9,
pag. 2). Ad analoghe conclusioni è giunto il Servizio sociale, sottolineando
l’instabile situazione socio-economica della madre (rubrica citata, doc. 10,
pag. 5). Non vi è la minima ragione per giudicare inattendibili tali rapporti,
redatti da professionisti disinteressati e di sicura esperienza. L’appel-lante
adesiva tenta di banalizzare le sue insufficienze, minimizzandole e
riconducendole a semplici difficoltà contingenti (a una semplice depressione
dopo parto), ma le sue argomentazioni soggettive non possono mettere seriamente
in causa l’opinione di specialisti chiamati a esprimersi con oggettività per il
bene del figlio. Del resto essa aveva già denotato problemi analoghi nel 1996,
al momento in cui si era trattato di attribuire il primo figlio in esito al suo
divorzio da __________ __________ (rubrica citata, doc. 9, pag. 1), tant’è che
per finire essa aveva rinunciato a chiederne l’affidamento.
Certo, l’evoluzione
recente sembra attestare progressi. In un rapporto del 18 novembre 1998,
inviato a questa Camera dalla curatrice, il Servizio medico-psicologico dà atto
che “la madre appare più attenta ai bisogni del bambino e capace di mantenere
un investimento più continuo con lui” (pag. 1). La stessa Delegazione tutoria
accerta, nella decisione del 9 dicembre 1998 con cui ha esteso il diritto di
visita, “miglioramenti nella relazione con il bambino” (pag. 2). In un
successivo referto del 17 dicembre 1998, pervenuto anch’esso alla Camera per
mezzo della curatrice, il Servizio medico-psicologico constata che
l’interessata “sta dimostrando di essere in grado di acquisire quei requisiti
necessari allo svolgimento della funzione materna” (pag. 2). La dott.
__________ __________ conferma sostanzialmente tale valutazione, senza nulla
aggiungere (lettera del 7 gennaio 1999, agli atti). Ciò non basta lontanamente,
tuttavia, perché si ristabilisca la custodia parentale già nel quadro di un
giudizio sommario come quello deputato all’emanazione di decisioni provvisionali.
Tanto meno se si pensa che, interrogata da questa Camera all’udienza del 23
dicembre 1998, l’appellante adesiva non ha sicuramente dato l’impressione di
saper organizzare autonomamente la propria esistenza (verbale, pag. 2 in alto).
Senza redditi, senza lavoro in vista, senza prospettive né intenzioni concrete
per il futuro (salvo quella di vedersi reintegrare nella custodia del figlio),
per sé medesima essa è sembrata solo rivendicare un’assistenza a tutto campo
(appello adesivo, pag. 30 in fondo) attraverso indennità di disoccupazione,
pubbliche prestazioni e assegni integrativi di prima infanzia. Ciò che non
denota, almeno per ora e a prima vista, grande capacità di indipendenza (o
grande senso di responsabilità sociale).
- Né si può sostenere
che la decisione presa a suo tempo dalla Delegazione tutoria (e men che meno
quella dell’autorità di vigilanza, come argomenta l’appellante adesiva) fossero
sproporzionate. Che nel febbraio del 1998 si imponessero misure urgenti e che
statuire sull’attribuzione provvisoria della custodia fosse inevitabile è già
stato rilevato (sopra, consid. 8). Invano, nelle circostanze descritte,
l’appellante adesiva evoca “il suo diritto di essere madre e di esercitare
senza limiti le prerogative connesse con tale stato” (memoriale, pag. 34). Così
argomentando, difatti, essa confonde i propri interessi con il bene del figlio,
disconoscendo che gli uni e l’altro non sempre si identificano (sopra, consid.
- e che i diritti del genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne
pregiudichino il bene. L’idoneità dell’appellante adesiva alla custodia parentale
è in verosimile progressione, ma – soppesate tutte le circostanze concrete –
non al punto da giustificare un mutamento di cui è impossibile valutare il
rischio (il trasferimento del bambino alla Casa __________ __________) e,
soprattutto, non al punto da giustificare una reintegra immediata nella
custodia parentale. Chiaramente infondato, l’appello adesivo deve perciò essere
respinto. Ciò toglie portata pratica alla richiesta – priva per altro di motivazione
propria – con cui l’appellante adesiva propone di addebitare le spese
processuali alle controparti.
- L’emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la domanda di provvedimenti cautelari
contenuta nell’appello adesivo.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti
principali ottengono causa vinta sull’affidamento provvisorio, ma soccombono
sul resto (soppres-sione degli incarichi al Servizio medico-psicologico di
__________ e al Servizio sociale di __________, sostituzione del curatore
educativo, precisazione del mandato alla curatrice, spese e ripetibili),
vedendo estendere inoltre il diritto di visita al bambino. Si giustifica così
di suddividere equitativamente gli oneri in ragione di metà per parte,
compensando le ripetibili. L’appellante adesiva, da parte sua, ha impugnato a
torto la decisione dell’autorità di vigilanza: deve quindi sopportare i costi
del suo rimedio giuridico frustraneo e rifondere alle controparti un’adeguata
indennità per ripetibili.
L’esito del giudizio
odierno impone di modificare anche il dispositivo sulla tassa amministrativa di
seconda sede, posta a carico delle parti in proporzione di un mezzo ciascuno.
Visto l’esito del giudizio, tre quarti degli oneri devono essere addebitati
alla ricorrente, la quale ha contestato infruttuosamente l’affidamento
provvisorio, pur vedendosi riconoscere un diritto di visita più esteso.
- La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall’appellata, in condizioni di ristrettezza
finanziaria (art. 155 CPC), merita di essere accolta nella misura in cui riguarda
le osservazioni all’ap-pello principale. Quantunque l’interessata esca soccombente
sul principio dell’affidamento provvisorio, la parziale irricevibilità del gravame
avversario e l’estensione del diritto di visita giustificavano una sua
resistenza in questa sede. L’indennità al patrocinatore d’ufficio sarà
commisurata, in ogni modo, all’impegno che un avvocato diligente avrebbe
profuso in una causa analoga per redigere osservazioni sintetiche e consone
alla natura di un procedimento cautelare. Non soccorrono le premesse, invece,
per conferire il beneficio dell’assistenza giudiziaria in relazione all’appello
adesivo, infondato sin dall’inizio in ogni suo punto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la decisione
impugnata è così riformata:
1.2 __________
__________ (1997) rimane provvisoriamente affidato alle cure dei nonni paterni
__________ ed __________ __________, __________.
1.5 I
rapporti del Servizio medico-psicologico di __________ e del Servizio sociale
di __________ dovranno essere presentati alla Delegazione tutoria di __________
entro l’8 marzo 1999.
1.6.1 __________
__________ __________ è autorizzata a esercitare il proprio diritto di visita
al figlio presso la Casa __________ __________, __________, ogni giorno dal
lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
1.6.2 __________
ed __________ __________ condurranno il bambino ogni giorno dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) alla Casa __________
__________, __________o, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP che dispone:
“Chiunque
non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’auto-rità competente o da
un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
- Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.– sono poste per tre
quarti a carico della ricorrente e per il resto a carico dei resistenti in solido.
Per il resto l’appello
principale è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da
anticipare dagli appellanti principali, sono posti per metà a carico di questi
ultimi in solido e per metà a carico della controparte, compensate le ripetibili.
III. __________ __________
__________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria, per la
procedura di appello principale, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________, __________.
IV. L’appello adesivo è
respinto.
V. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alle controparti fr.
500.– complessivi per ripetibili.
VI. La richiesta di assistenza
giudiziaria per l’appello adesivo è respinta.
VII. Intimazione:
– avv. __________
i-, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________;
– Servizio medico-psicologico,
__________ (dispositivo I/1.5);
– Servizio sociale,
__________ (dispositivo I/1.5).
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
– Ufficio del tutore
ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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