AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.183
Data decisione, Autorità:
02.02.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00183
Lugano
2 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (modifica di misure provvisionali in causa
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 3 marzo 1997 da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________r, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 novembre 1998
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1945) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________
il __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1975) e
__________ (__________1978). Il marito è conducente di __________, la moglie
svolge l’attività di __________ a tempo parziale dal 1991, oltre qualche lavoro
di sarta a domicilio. La figlia è studente __________, il figlio è apprendista
presso le __________ __________ __________ __________ __________ a __________.
Il 28 agosto 1996 __________ __________ ha instato per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente. I coniugi sono
separati di fatto dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per
conto proprio a __________. Il marito è rimasto a __________, nell’abitazione
coniugale di sua proprietà, insieme con il figlio.
B. Il 4 novembre 1996
__________ __________ ha postulato in via provvisionale davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona un contributo alimentare di fr. 1’000.– per il mese di
agosto 1996, di fr. 3’000.– mensili fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 3’200.–
mensili dal 1° gennaio 1997, oltre al blocco del registro fondiario sulle
particelle n. __________RFD e __________RFP di __________, intestate al marito.
Conclusa l’istruttoria, alla discussione finale del 22 gennaio 1997 le parti
hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Statuendo il 27 gennaio 1997, il
Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 2’600.– mensili dal 1° gennaio 1997, respingendo il postulato blocco del
registro fondiario. Adita da entrambe le parti, con sentenza del
29 ottobre 1997 questa
Camera ha stabilito in fr. 3’200.– il contributo alimentare dovuto alla moglie
dal 1° gennaio 1997 (inc. ..__________).
C. La causa di merito è
stata avviata dal marito con petizione del 3 marzo 1997. __________ __________
ha instato il 22 ottobre 1997 per ottenere la riduzione a fr. 1’000.– mensili
del contributo provvisionale a suo carico, adducendo che la moglie aveva iniziato
un’attività lucrativa presso un __________, conseguendo un reddito mensile
medio di fr. 2’000.–. Sentite le parti in contraddittorio ed esperita
l’istruttoria, il Pretore ha emanato il 4 dicembre 1997 un decreto cautelare
con il quale ha ridotto a fr. 2’758.– dal 1° novembre 1997 il contributo
alimentare per la moglie. L’attore ha presentato il 5 agosto 1998 una nuova
istanza di modifica dell’assetto cautelare, chiedendo nuovamente la riduzione a
fr. 1’000.– del contributo alimentare dovuto alla moglie, subordinatamente
l’assegnazione di un termine a quest’ultima per estendere la propria attività
lucrativa, con la comminatoria dell’automatica riduzione a metà del contributo.
All’udienza del 10 settembre 1998 il marito ha confermato le proprie domande,
mentre la moglie ha consentito a una riduzione del contributo alimentare a fr.
2’500.– mensili. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale provvisionale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi
memoriali conclusivi con i quali hanno ribadito le rispettive domande di
giudizio.
D. Statuendo il 2
novembre 1998, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha ridotto il
contributo alimentare per la moglie a fr. 1’985.– dal 1° ottobre 1998. La tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 13 novembre 1998 nel
quale postula l’aumento a fr. 2’500.– mensili del contributo alimentare in suo
favore. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 1998 __________ __________
propone il rigetto dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali
adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC)
possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in
maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della
decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto
cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce
mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures
provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami
di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del
litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se
l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata;
decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge
che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non
perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale.
Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero,
giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
-
Nella sentenza del
21 agosto 1997 questa Camera aveva fissato l’assetto cautelare, dal 1° gennaio
1997, in base a redditi coniugali di complessivi fr. 7’097.– mensili (fr.
6’597.– il marito, fr. 500.– la moglie) e a fabbisogni di complessivi fr.
5’383.50 (fr. 2’348.50 il marito, fr. 3’035.– la moglie). Ne risultava un’ecce-denza
di fr. 1’713.50 mensili da suddividere a metà fra i coniugi, onde
l’accoglimento della richiesta presentata dalla moglie, intesa a un contributo
mensile di fr. 3’200.–. Nel decreto emanato il 4 dicembre 1997 il Pretore ha
accertato un reddito coniugale complessivo di fr. 7’921.80 (fr. 6’515.– il
marito, fr. 1’406.80 la moglie) e un fabbisogno globale di fr. 5’662.– (fr.
2’627.– il marito, fr. 3’035.– la moglie), mentre nella procedura di modifica
dell’assetto provvisionale avviata il 5 agosto 1998 egli ha accertato che
dall’aprile 1998 il marito risultava totalmente inabile al lavoro per malattia,
di modo che il suo reddito mensile medio era sceso a fr. 5’650.–. Computato
alla moglie un reddito mensile medio di fr. 1’406.–, egli ha valutato in fr.
2’875.– il fabbisogno del marito e in fr. 2’601.– quello della moglie,
attribuendo a quest’ultima un contributo alimentare mensile di fr. 1’985.– dal
1° ottobre 1998.
-
L’appellante
sostiene anzitutto che il reddito medio netto del marito non è di fr. 5’650.–,
bensì, tenendo conto della quota di tredicesima, di fr. 5’665.–.
L’argomentazione è fondata. Dal con-teggio di stipendio del giugno 1998 (doc.
B2, cautelare) risulta che il marito consegue durante il periodo di malattia un
reddito mensile netto di fr. 5’229.05 e ha diritto alla tredicesima mensilità
limitatamente allo stipendio base (doc. CC). Quest’ultima consiste di regola
nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali, ma
senza il contributo per la cassa pensione, così che nella fattispecie il
reddito mensile netto determinante ammonta almeno a fr. 5’665.–.
-
L’appellante si duole
del fatto che il primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo del convenuto
diverse voci ingiustificate.
a) Essa
contesta dapprima l’inserimento del premio relativo alla cassa malati della
figlia maggiorenne (fr. 158.70 mensili). La critica è pertinente. Questa Camera
ha già avuto modo di spiegare nella sentenza del 29 ottobre 1997 (consid. 5)
che, salvo accordo provvisionale tra le parti, i costi per i figli maggiorenni
non vanno inseriti nel fabbisogno minimo dei coniugi ai fini del contributo
alimentare dovuto durante la causa di divorzio (massima pubblicata anche nel
Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 3). Il solo fatto che
durante la vita in comune i coniugi avessero assunto tali spese ancora non
significa che queste ultime vadano riprese invariate nei fabbisogni dei
genitori, le misure provvisionali rispondendo ad altri criteri (ampiamente
sviluppati nella precedente sentenza). Nel fabbisogno del marito deve pertanto
essere incluso solo il premio della cassa malati personale, di fr. 234.70 (doc.
C, cautelare).
b) A
detta della moglie l’onere di riscaldamento del marito, com-prensivo delle spese
di manutenzione e di revisione dell’im-pianto, dovrebbe essere ridotto a fr.
100.– mensili, poiché il costo medio mensile per la fornitura del combustibile
non eccederebbe fr. 75.– mensili. Essa stessa ammette tuttavia che il costo del
riscaldamento non si limita al combustibile, ma comprende anche i costi dello
spazzacamino e la manutenzione del bruciatore (appello, pag. 4). Ora, stimando
in fr. 200.– mensili gli oneri complessivi per il riscaldamento dell’ immobile,
il primo giudice ha tenuto conto di tutto ciò e il risultato è senz’altro il
risultato di un corretto apprezzamento. Del resto il costo complessivo per
l’alloggio del marito rimane ben al di sotto di quello esposto dalla moglie,
che ammonta a fr. 1’262.– (riassunto prodotto all’udienza del 10 settembre
1998, pag. 5).
c) L’appellante
chiede che la tassa rifiuti e canalizzazioni, ammessa dal Pretore in fr. 25.–
mensili, sia ridotta a fr. 15.–, adducendo che la tassa di raccolta dei rifiuti
è già compresa nel minimo esistenziale di fr. 1’025.–. L’argomento è fondato.
Nel fabbisogno dell’attore può essere inserita solo la spesa per la tassa di
canalizzazione, per una media di fr. 15.– mensili (doc. I1, I2), mentre i costi
per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti sono già compresi nel minimo
esecutivo di fr. 1025.– (Rep. 1994 297).
d) Secondo
la moglie l’importo di fr. 300.– ammesso dal Pretore per la manutenzione dell’immobile
in cui abita il marito deve essere stralciato, poiché i costi della
manutenzione straordinaria potrebbero essere assunti facendo capo a un aumento
dell’onere ipotecario, rispettivamente alla sostanza. A ragione. Nel costo
dell’alloggio in proprietà va invero considerata la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher, in: Hand-buch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 2.33, pag. 79). I preventivi prodotti dall’attore non riguardano
tuttavia la manutenzione ordinaria dello stabile, bensì quella straordinaria
(risanamento dell’impianto di riscaldamento, doc. D). Tenuto conto che la
manutenzione ordinaria è già considerata nell’ importo di fr. 200.– ammesso per
le spese di riscaldamento, non si giustifica di aggiungere a tale cifra altre
voci di spesa. Il marito potrà finanziare i lavori, in ogni modo, aumentando
l’onere ipotecario attuale e chiedendo una conseguente modifica dell’assetto
cautelare per tenere conto degli aumentati costi dell’alloggio.
e) La
moglie rimprovera al primo giudice di avere inserito nel fabbisogno minimo del
marito oneri assicurativi per fr. 59.70 e ne chiede la riduzione a fr. 33.–, argomentando
che possono essere tenuti in considerazione solo quelli relativi alla casa di
abitazione. L’assunto è parzialmente fondato. I premi assicurativi possono
essere considerati nel fabbisogno minimo nella misura in cui servono alla copertura
di rischi relativi alla famiglia (DTF 114 II 393). Nella fattispecie solo le polizze
per la casa in cui vive il marito e per la mobilia domestica rientrano in questa
categoria. Le altre polizze riguardano immobili il cui reddito non è stato considerato
ai fini del contributo alimentare. Di conseguenza l’onere per premi assicurativi
da inserire nel fabbisogno minimo del marito si riduce a fr. 38.85 mensili
(doc. N, O).
f) Secondo
l’appellante gli oneri fiscali del marito non sarebbero di fr. 300.–, come
ammesso dal Pretore, ma di soli fr. 267.–, a seguito dell’emanazione della tassazione
intermedia. A giusto titolo. La notifica di tassazione intermedia del 9
febbraio 1998 (incarto fiscale richiamato) indica infatti un onere fiscale
complessivo di fr. 267.50 mensili.
g) L’appellante
si oppone infine al riconoscimento di un onere mensile di fr. 200.– per le
spese di trasferta del marito, adducendo che quest’ultimo non userebbe più il
veicolo per scopi professionali, visto che dall’aprile 1998 è in malattia. La
critica non è interamente sprovvista di pertinenza. Il marito è infatti
totalmente inabile al lavoro dall’aprile 1998 e non abbisogna più del veicolo
per scopi professionali. Egli ha invero addotto di averne bisogno per
conservare i contatti con l’esterno e per recarsi dai medici. Se non che,
l’inabilità del marito è dovuta a cause psichiche (doc. A1), non a problemi
motori, e non è stata resa verosimile la necessità medica di usufruire di un
veicolo privato per gli spostamenti. In tali circostanze si può equitativamente
considerare un costo di fr. 100.– per le trasferte, importo che la moglie
stessa aveva ammesso all’udienza del 10 settembre 1998, contrariamente a quanto
sembra ora sostenere nell’appello.
-
La convenuta
rivendica l’inserimento nel proprio fabbisogno minimo di un maggior onere di
riscaldamento di fr. 12.–, a seguito dell’emissione del conteggio delle spese
accessorie. La richiesta può essere condivisa. La spesa era stata indicata e resa
verosimile (doc. 11) già all’udienza del 10 settembre 1998 (rias-sunto, pag.
5), senza per altro che il marito contestasse il maggior costo. La moglie esige
ancora che le sia riconosciuto un onere di fr. 100.– per le spese di trasferta
e di fr. 50.– per i costi di perfezionamento professionale. Tali pretese sono
solo parzialmente ammissibili. I costi di trasferta possono essere considerati
nella misura di fr. 100.–, come per il marito, per tenere conto degli
spostamenti con i mezzi pubblici, resi verosimili per le esigenze lavorative.
Le spese di perfezionamento, per contro, non possono essere considerate nel
fabbisogno. Il corso seguito dall’appellante non è infatti di perfezionamento
professionale, ma di formazione personale (“Lavori di donne, sapere di donne:
doc. 7), senza connessione con l’attività professionale intrapresa.
-
La moglie
sostiene infine che il suo reddito non è di fr. 1’406.– mensili, come calcolato
dal Pretore, bensì di fr. 1’173.–, tenuto conto della media mensile sull’arco
di un anno e dei premi AVS sull’attività indipendente, pari a fr. 33.–. La tesi
è parzialmente provvista di buon esito. L’appellante ha lasciato l’attività di odon-totecnica
nel 1974 per dedicarsi alle cure dei figli e all’economia domestica,
riprendendo la professione a tempo parziale nel 1991/92, quando aveva 46 anni.
Tenuto conto dell’età della convenuta, della lunga durata del matrimonio (26
anni al momento della separazione) e della circostanza che durante una causa di
stato ogni coniuge ha diritto – per principio – di mantenere il tenore di vita
avuto prima della cessazione della comunione domestica, non si può più
ragionevolmente pretendere dall’appellante un’attività lucrativa a tempo pieno
(DTF 115 II 6), tanto meno se si pensa che il reddito del marito è sufficiente,
almeno per ora, a coprire i costi supplementari derivanti da due economie
domestiche separate. Oltre a ciò, l’appellante è inabile al lavoro al 50% dal
giugno 1997 per una depressione aggravatasi nell’estate 1998 (deposizione dott.
__________, verbale 24 settembre 1998, pag. 2). L’appellato persiste nel
sostenere che alla moglie dovrebbe essere imputato un guadagno ipotetico di almeno
fr. 3’600.– mensili, composto del reddito come odontotecnica a metà tempo e di
una rendita di invalidità (osservazioni, pag. 12) che l’interessata avrebbe
sinora trascurato di chiedere. Dato quanto precede, la tesi è ai limiti della
temerarietà.
Rimane da valutare – a
un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di procedimenti
cautelari – quale reddito la moglie possa ragionevolmente conseguire con la sua
formazione e nelle sue condizioni di salute. __________ ha precisato che la sua
dipendente si occupa di piccole attività e riparazioni e che non è in grado di
svolgere un lavoro completo da sola, ciò che spiega la remunerazione inferiore
a quella prevista dal contratto collettivo (deposizione Zünd, verbale del 24 settembre
1998, pag. 22). Egli non ha escluso un possibile miglioramento e ha valutato in
circa un anno il tempo necessario per raggiungere un livello di capacità
maggiore. Se si considera che in Ticino vi sono circa dieci __________
diplomati in cerca di lavoro e che in tale settore i progressi della tecnica
richiedono un aggiornamento costante dei metodi di lavoro, non si può seguire
l’attore quando sostiene che la moglie, rimasta assente dalla professione più
di venticinque anni, avrebbe trascurato di incrementare le proprie occasioni di
guadagno. Nel periodo compreso tra il settembre 1997 e l’agosto 1998 la moglie
ha conseguito un reddito medio mensile complessivo di fr. 1’250.–, di cui fr.
820.– con l’attività di odontotecnico (per una media di circa 50 ore al mese) e
fr. 427.50 per i lavori di sartoria a domicilio (doc. 81 e 82).
Vista l’età (54 anni) e lo stato di salute compromesso, non si vede come
l’appellante potrebbe conseguire un guadagno maggiore in un mercato del lavoro
notoriamente precario come quello ticinese, tanto più in una professione satura
di diplomati con conoscenze tecniche più aggiornate delle sue.
- In conclusione, il
fabbisogno della moglie deve essere stabilito in fr. 2’746.10 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio e riscaldamento fr.
1’262.–, cassa malati fr. 247.40, imposte fr. 78.70, contributi AVS per
attività indipendente fr. 33.–, trasferte fr. 100.–). Il fabbisogno minimo del
marito ammonta a fr. 2’252.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1’025.–, oneri ipotecari fr. 371.35, premio di cassa malati fr. 234.70, trasferte
fr. 100.–, riscaldamento fr. 200.–, imposte fr. 267.50, assicurazioni varie fr.
38.85, tassa canalizzazioni fr. 15.–). Il reddito coniugale ascende a fr.
6’915.– (fr. 5’665.– il marito, fr. 1’250.– la moglie). In sintesi il quadro
patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta dunque come segue:
reddito del marito fr.
5’665.—
reddito
della moglie fr. 1’250.—
fr.
6’915.— mensili
fabbisogno del marito fr.
2’252.40
fabbisogno
della moglie fr. 2’746.10
fr.
4’998.50
eccedenza fr.
1’916.50
metà
eccedenza fr.
958.25 mensili
contributo
alimentare per la moglie:
fabbisogno
- metà eccedenza ./. reddito proprio fr. 2’454.35 mensili.
L’appello
deve quindi essere accolto nella misura di un contributo alimentare di fr.
2’455.– mensili (arrotondati).
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante si vede
accogliere il ricorso in modo pressoché integrale. Si giustifica così porre a
carico del marito gli oneri del giudizio, rinunciandosi a prelevare
l’irrilevante quota che graverebbe la moglie. L’esito dell’appello impone anche
una modifica del dispositivo pretorile sugli oneri del processo, che vanno
addebitati integralmente all’attore. La convenuta ha infatti aderito alla
richiesta di ridurre il contributo mensile a fr. 2’500.– già all’udienza del 10
settembre 1998 e la procedura è continuata solo per la tenacia dell’attore, che
insisteva perché il contributo fosse ulteriormente ridotto a fr. 1’000.–.
L’attore deve inoltre rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili, sia in prima sede che in appello.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________, a titolo
di contributo alimentare dal 1° ottobre 1998, l’importo mensile anticipato di
fr. 2’455.–.
-
La
trattenuta del contributo alimentare sul salario dell’attore ordinata con
decreto del 18 febbraio 1997 è confermata limitatamente all’importo di fr.
2’455.– mensili.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’attore, che
rifonderà alla convenuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv.,;
– avv.,.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Bellinzona;
–
Direzione di circondario postale,
Divisione del personale, Bellinzona (in estratto: consid. 3) per la rettifica
della trattenuta di stipendio.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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