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Numero d'incarto:
11.1998.29
Data decisione, Autorità:
30.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00029
Lugano,
7
gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ ,
studio
avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29
gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ il __________ 1992;
che dal matrimonio sono
nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997);
che il __________ 1997 è
decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27
ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona;
che con istanza del 30
dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale
l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo
alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in
corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta
di stipendio per il medesimo importo), una provvigione ad litem di fr.
2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il Pretore, statuendo
il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di
visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________
__________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per
ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di
trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese
processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.–
per ripetibili;
che contro tale decreto
__________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a
ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione
del contributo alimentare per la moglie;
che nelle sue osservazioni
del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello,
instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che litigioso è
unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in
fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari);
che non sono in
discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice
in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né
tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli;
che il Pretore ha desunto
l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata
dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per
cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il
suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli
assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali,
pag. 4 seg.);
che, effettivamente, lo
stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito
medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari);
che a parere
dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse
dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è
stato assunto) e l’ottobre successivo;
che tuttavia l’obbligo
contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre
1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali
anche dopo di allora;
che nelle condizioni
descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo
essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo
obbligo contributivo, non il reddito pregresso;
che il ricorso,
manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio
all’insuccesso;
che in tali circostanze il
beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art.
157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il
convenuto;
che, ciò posto, gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, considerata
la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare
eccezionalmente al prelievo di spese;
che merita un’indennità
per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni
all’appello;
che si legittima inoltre
di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura
in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o
addirittura impossibile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
-
Non si riscuotono tasse né
spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili
risultasse insufficiente o di difficile incasso.
-
Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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