AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.39
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, ICCA
Incarto n..
11.98.00039
Lugano
12 marzo 1998
Repubblica e Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale
d'appello
La presidente
Vista
l’istanza di misure provvisionali presentata direttamente in appello da
__________, nata __________, __________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
nella
procedura provvisionale intesa a ottenere l’autorizzazione di vendere
l’abitazione coniugale promossa contro di lei con istanza 6 maggio 1997 da
__________, __________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che fra i coniugi
__________ e __________ __________ è pendente davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio;
che con istanza 6 maggio
1997 __________ __________ ha instato per ottenere l’autorizzazione di vendere
l’abitazione familiare;
che con decreto cautelare
5 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato
l’istante a vendere il fondo n. __________ RFD di __________ __________ al
prezzo di fr. 500.–/m2 al signor __________ __________;
che contro tale giudizio
__________ __________ è insorto con un appello 18 settembre 1997 con il quale
ha chiesto di essere autorizzato a vendere sia il fondo n. __________ RFD di
__________ __________ che il fondo n. __________, su cui sorge l’abitazione
occupata da moglie e figlie;
che il gravame è ancora
pendente presso questa Camera (inc. n. ..__________);
che con istanza 2 marzo
1998 __________ __________ chiede a questa Camera di essere autorizzata, già in
via supercautelare, a procedere lei stessa alla vendita del fondo n. __________
RFD __________ __________ in nome e per conto del marito e postula altresì il
blocco del ricavato della vendita, da devolversi al pagamento degli interessi
arretrati e all’ammortamento straordinario di un mutuo gravante l’immobile;
che contrariamente a
quanto sembra ritenere l’istante, la sua istanza non trae il suo fondamento
processuale dalla domanda cautelare già decisa dal primo giudice, poiché essa
si fonda sulla nuova situazione verificatasi dopo la disdetta del mutuo
ipotecario, notificata il 15 ottobre 1997 dalla Banca creditrice;
che quindi l’istanza
provvisionale del 2 marzo 1998 chiede – in realtà – una modifica dell’assetto
cautelare sulla base di fatti nuovi rispetto al giudizio cautelare pendente in
appello;
che questa Camera non può
giudicare sulla base di fatti nuovi non sottoposti al giudizio del Pretore (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC; Rep. 1979 269), di modo che l’istanza deve essere
esaminata, in primo luogo, dal Pretore (art. 377 cpv. 1 CPC);
ordina: 1. L’istanza è trasmessa al
Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, per sua competenza.
- Intimazione all’avv.
__________ __________, Lugano.
La
presidente
(Epiney-Colombo)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster