AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.47
Data decisione, Autorità:
25.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00047
Lugano
25 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa /__ _ (nullità di
contratto successorio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 1° settembre 1994 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
contro
avv. __________
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’appellazione dell'11 marzo 1998 presentata da __________
__________ contro la sentenza emessa il
18 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
testamento pubblico ricevuto dal notaio __________
__________ il 16 marzo 1990, __________ __________
__________ (1898) ha designato sua erede
una fondazione da creare a proprio nome. Il 19 novembre 1992 egli e il nipote __________ __________
hanno stipulato davanti al notaio __________
__________ un contratto successorio con
cui il primo ha revocato ogni precedente disposizione di ultima volontà, ha
nominato suo esecutore testamentario il nipote, istituito erede universale, e
ha attribuito al medesimo – come anticipo ereditario – tutti gli immobili
situati nel Comune di __________,
autorizzandolo a chiedere in ogni tempo, anche in vita del disponente,
l'intestazione delle proprietà. In un brevetto del 3 dicembre 1992 rogato dallo
stesso notaio __________ __________ __________
ha inoltre rilasciato a __________ __________ una procura generale munita di
pieni poteri, nessuno escluso. __________
è deceduto il 30 luglio 1993, senza lasciare discendenti, alla casa di riposo “__________ ” di __________.
Il testamento pubblico e il contratto successorio sono stati pubblicati il 1°
settembre 1993.
B. Il
1° settembre 1994 __________ __________, altra nipote del defunto, ha promosso
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione contro __________ __________
intesa a far accertare la nullità del contratto successorio. In via cautelare
essa ha postulato la nomina di un amministratore e la confezione di un
inventario, come pure il blocco di beni immobili e di conti bancari appartenuti
al defunto. Alla discussione del 15 settembre 1994, indetta per discutere le
domande cautelari, __________ __________ si è opposto alle richieste
avversarie. Nella sua risposta del 5 ottobre 1994 egli ha proposto poi di
respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le
loro allegazioni e domande. Statuendo il 24 luglio 1997, il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha incaricato il notaio __________ __________
di redigere l'inventario della successione.
C. Nel
frattempo, il 29 luglio 1994, __________
__________, un altro nipote di __________ __________
__________, ha avviato un'azione di
annullamento del medesimo contratto successorio convenendo __________ __________
dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano sezione 4. Il 15 settembre 1994 il
Pretore ha congiunto le due cause ai fini istruttori (18/1994 G). Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato il
rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno riaffermato i loro punti di
vista. Con sentenza del 18 febbraio 1998 il Pretore ha respinto la petizione.
La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico
dell'attrice, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 22 000.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello dell'11 marzo 1998 nel
quale chiede che, conferitale l'assistenza giudiziaria e richiamata dalla __________ di __________
la documentazione bancaria inerente agli averi del defunto, la petizione sia
accolta e il giudizio impugnato riformato in tal senso. Nelle sue osservazioni
del 15 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e
di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante insorge preliminarmente contro il rigetto della
richiesta di edizione nei confronti della __________
di __________ intesa a ottenere la
documentazione bancaria inerente agli averi del defunto. Essa sostiene che
l'accertamento del compendio ereditario è determinante per "dimostrare le
vere intenzioni del beneficiario e la sua indegnità a succedere" (appello,
ad 3 pag. 4 nel mezzo). Essa tuttavia non ha mai invocato cause d'indegnità
prima d'ora (art. 540 CC) e non può mutare l'azione in questa sede. Un processo
inteso a far accertare l'indegnità di un erede non ha alcuna attinenza con un
processo inteso a far accertare la nullità di una disposizione per causa di
morte (art. 519 segg. CC), già per la circostanza che oggetto della lite è nel
primo caso la capacità dell'erede di succedere al defunto e nel secondo la disposizione
a causa di morte come tale (Piotet, Droit
successoral in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 247
in alto). L'accertamento del compendio ereditario, del resto, non è di alcun
sussidio per statuire sulla validità del contratto successorio. A giusta
ragione perciò il Pretore ha respinto la richiesta di edizione.
- Il
Pretore ha esaminato anzitutto la legittimazione dell'attrice a chiedere
l'annullamento del contratto successorio, lasciando aperta la questione poiché
l'azione appariva in ogni caso destinata all'insuccesso. L'appellante fa valere
invece di avere un chiaro interesse ad agire, siccome il testamento del 16
marzo 1990 definiva unicamente la devoluzione "delle proprietà, ad
esclusione delle liquidità" (appello, punto 4, pag. 5 in fondo).
a) Nell'interpretazione
di un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni
di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora
le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF
124 III 416 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; I CCA,
sentenza del 19 luglio 1999 nella causa K. consid. 4, massima pubblicata in:
BOA n. 18/1999, pag. 8). In concreto il disponente ha dichiarato, nel testamento
pubblico del 16 marzo 1990, di devolvere a una costituenda fondazione
"tutte le sue proprietà" (doc. C, inserto B, pag. 2 in alto), senza
alcuna distinzione tra proprietà immobiliari e mobiliari. Inoltre nel medesimo
atto egli ha indicato che "solo eccezionalmente la fondazione potrà
alienare i beni immobili" (doc. citato, pag. 2 nel mezzo), ciò che lascia
trasparire la sua intenzione di lasciare all'erede istituito anche i beni
mobili, i quali – diversamente da quelli immobili – avrebbero potuto essere
liberamente alienati.
b) Il
testo della disposizione di ultima volontà del 16 marzo 1990 appare dunque
chiaro e non lascia spazio a esegesi fondate su elementi estrinseci, come la testimonianza
del notaio __________ __________. Ne discende che la legittimazione
dell'appellante a postulare l'annullamento del contratto successorio appare
quanto meno dubbia. Essa non trae in effetti alcun vantaggio patrimoniale dalla
devoluzione successoria secondo il testamento del 16 marzo 1990, che non è
stato impugnato ed esplicherebbe quindi i suoi effetti in caso di accoglimento
della petizione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere indeciso, l'appello
dovendo in ogni caso essere respinto per altri motivi.
- Il
Pretore ha ritenuto che la stesura del contratto successorio è avvenuta nel
rispetto dei requisiti formali prescritti dal diritto federale. L'appellante
sostiene invece che le liberalità in favore del convenuto sono nulle poiché
alla confezione dell'atto ha cooperato una testimone che era legata a
quest'ultimo da una relazione affettiva, circostanza che costituisce una
violazione dell'art. 503 CC poiché vengono a mancare i requisiti essenziali
dell'indipendenza e della neutralità dei partecipanti alla confezione dell'atto
pubblico. Il vincolo extraconiugale non sarebbe menzionato espressamente nel
Codice civile soltanto perché all'epoca della sua entrata in vigore tale genere
di unione non era riconosciuto.
a) La
procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art.
55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici e dei
contratti successori il diritto federale prescrive nondimeno norme imperative
(art. 512 CC, che rinvia agli art. 499 segg. CC), le quali per costante
giurisprudenza determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con
riferimenti). Ora, l'art. 503 CC prevede che non possono cooperare alla
confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, i parenti in
linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il
coniuge del testatore stesso (cpv. 1). Il testamento non può inoltre contenere
alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni,
né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi
dei medesimi (cpv. 2).
b) Una
semplice relazione d'amicizia, finanche sentimentale – si pensi al fidanzamento
del disponente con una testimone – non configurano motivi di esclusione nel
senso dell'art. 503 CC (Ruf in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art.
503 CC). Per di più in concreto l'istruttoria non ha provato l'esistenza di un
vincolo affettivo tra il convenuto e __________
__________. Certo, __________ __________
ha dichiarato che quest'ultima gli era stata presentata dal convenuto come sua
amica (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 in basso). Se non che, l'interessata ha
negato di avere mai avuto una relazione sentimentale con il convenuto (verbale
del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). I testi __________
(verbale del 12 gennaio 1995, pag. 4 nel mezzo), __________
(verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in basso) e __________
(verbale del 6 marzo 1996, pag. 1 in basso) hanno confermato da parte loro di
non avere mai notato effusioni tra il convenuto e la testimone. __________ __________
ha anzi dichiarato di conoscere "molto bene la signora __________ __________i"
e di poter "tranquillamente escludere che la stessa ha una relazione
sentimentale [con il convenuto]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 2 in alto).
Nulla permette di affermare perciò che l'atto pubblico sia stato confezionato
disattendendo i requisiti di forma posti dal diritto federale.
- L'appellante
ravvisa un ulteriore motivo di nullità del contratto litigioso nel fatto che –
a suo dire – il disponente non era capace di discernimento al momento della
stipulazione dell'atto, e che la sua volontà era comunque viziata da errore o
timore.
a) Dai certificati medici allestiti il 7 novembre, 19 novembre (data di
confezione dell'atto litigioso) e 4 dicembre 1992 dal dott. __________ –
medico di riferimento della casa di riposo ""
– risulta che il disponente possedeva "facoltà di intendere e di
volere" (doc. 2, 3 e 4). Lo stesso medico, sentito come testimone, ha
confermato che il defunto risultava bensì "malandato nel fisico, ma lucido
di mente" (verbale del 4 giugno 1997, pag. 2 in alto, nell'incarto richiamato
n. 21/1994 G). Il notaio __________ __________ ha dal canto suo precisato che
"ho accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da
un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere
e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà
[del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). Ciò è
stato confermato anche dalle altre persone presenti alla rogazione del
contratto (deposizione __________ __________, verbale citato, pag. 1 in basso e
pag. 2 in alto; deposizione __________ __________, verbale del 2 dicembre 1994, pag.
2 in alto).
b) Nulla
agli atti induce inoltre a ritenere che le disposizioni pronunciate dal defunto
nel contratto successorio non siano l'espressione della sua libera volontà. Le
deposizioni testé citate dimostrano anzi che il disponente era consapevole
della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni e che la sua
volontà non era affatto condizionata da terzi. __________
__________ ha affermato – si ripete –
che "l'avv. __________ spiegò [al
disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se
aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere
trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso).
La segretaria del notaio rogante ha soggiunto che dopo aver firmato il
contratto successorio il de cuius "era contento di aver sistemato
le cose e ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito"
(verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). La soddisfazione manifestata dal
disponente è confermata pure dai testi __________
(verbale del 5 marzo 1997, pag. 3 nel mezzo), __________
(verbale del 12 gennaio 1995, pag. 2 in alto), __________
(verbale del 7 aprile 1995, pag. 2 in fondo) e __________
(verbale del 29 maggio 1996, pag. 1 in basso e pag. 2 in mezzo).
c) L'episodio
narrato da don __________ __________, secondo cui la vicedirettrice
dell'istituto gli avrebbe riferito che una sera lo zio delle parti "aveva
denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che gli veniva detto
e straparlava" (verbale del 29 settembre 1995, pag. 1 in basso) non
inficia le testimonianze appena citate. A prescindere dal fatto che il teste
non è stato in grado di precisare se il citato evento risalisse al giorno
precedente la rogazione del contratto successorio, il mattino successivo il
disponente è comunque parso a quest'ultimo "nello stato di sempre o
comunque non nello stato di cui mi aveva riferito la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel
mezzo). Neppure le deposizioni di __________
__________ e dell'avv. __________ __________
sono di ausilio alle tesi dell'appellante, poiché il primo si è recato dal
convenuto ad __________ una sola volta
(verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo) e si limita per di più a riportare
le impressioni soggettive tratte dai colloqui avuti con il convenuto (verbale
citato, pag. 2 nel mezzo), mentre il secondo – che non è mai andato a trovare
il disponente dopo il suo ricovero ad __________–
riferisce di vicende anteriori alla conclusione del contratto (verbale del 29 novembre
1995, pag. 2 nel mezzo). In conclusione l'istruttoria non dimostra che il 19
novembre 1992, data della confezione dell'atto litigioso, il disponente fosse
meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata da errore o dolo. Anche su
questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.
-
L'appellante
adduce da ultimo che il notaio rogante ha violato l'art. 4 cpv. 2 della legge
sul notariato (LN: RL 3.2.2.1) per non avere fornito alle parti le necessarie
spiegazioni giuridiche sulle conseguenze del contratto successorio, in
particolare sugli aspetti fiscali, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo
per invalidare l'atto litigioso. Se non che, le cause di nullità di un testamento
pubblico o di un contratto successorio sono regolate esaustivamente dal diritto
federale (Tuor in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 499 CC). Le eventuali prescrizioni nelle
leggi notarili dei Cantoni sono al riguardo ininfluenti (DTF 118 II 275 consid.
3b). La violazione dei doveri d'informazione da parte del notaio non
costituirebbe per altro un motivo di nullità neppure a norma del diritto
cantonale (art. 64 LN). Per di più, secondo il teste __________, "l'avv. __________ spiegò [al disponente]
meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito
bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato
come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). Ne
discende che il notaio rogante ha adempiuto ai propri obblighi d'informazione,
come risulta dal testo del rogito: "Conosco io notaio i comparenti ed i
testimoni, da me resi edotti delle leggi al presente atto relative" (doc.
A, inserto B, pag. 7 nel mezzo). Le critiche dell'appellante si dimostrano
pertanto, anche su questo punto, inconsistenti.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per
ripetibili tiene conto della circostanza che il convenuto non si è dovuto
rivolgere a un legale e si limita quindi a rimunerare equitativamente il
dispendio di tempo occorsogli per difendere le sue ragioni davanti a questa
Camera. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, indipendentemente
dall'eventuale situazione di indigenza, dev'essere respinta poiché al ricorso
mancava sin dall'inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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