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Numero d'incarto:
11.1998.66
Data decisione, Autorità:
07.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00066
Lugano
7 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (procedimento esecutivo civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa in seguito a opposizione del 2 gennaio 1998 sollevata da
__________, __________ __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
al precetto esecutivo civile fattogli intimare il 22
dicembre 1997 da
__________, __________ __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 9 aprile 1998
presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 27 marzo 1998
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________ __________
__________, che confina con la n. __________appartenente a __________
__________ . Con sentenza del 7 agosto 1997 il Pretore della
giurisdizione di __________ -, in parziale accoglimento di una
petizione presentata da __________ __________ __________, ha ordinato ad
__________ __________ di tagliare un pinus nigra “a un’altezza che
non impedisca la vista dal fondo dell’attore”.
B. Il 22 dicembre 1997
__________ __________ __________, insoddisfatto del taglio eseguito dal vicino,
ha avviato una procedura esecutiva chiedendo che __________ __________ procedesse
al taglio così come stabilito dal Pretore. Oppostosi tempestivamente, il
2 gennaio 1998, il
precettato ha rilevato in sostanza di avere già dato seguito all’ingiunzione.
All’udienza del 10 febbraio 1998 le parti hanno ribadito le loro domande.
Statuendo il 27 marzo 1998, il Pretore ha rigettato l’opposizione e ha posto le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico del precettato, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
C. Insorto contro il
citato decreto con un appello del 9 aprile 1998, __________ __________ chiede
che la decisione impugnata sia annullata e che sia confermata la sua
opposizione al precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni dell’8 maggio 1998
__________ __________ __________ conclude per il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di
appello ha ripetutamente enunciato entro quali limiti una sentenza può essere
considerata, a tutti gli effetti, un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 488
CPC. Non torna conto riprendere tutte quelle nozioni, bastando il richiamo alle
sentenze pubblicate in Rep. 1928 pag. 60, 1932 pag. 553, 1936 pag. 550, 1974
pag. 415, 1976 pag. 67 e 1984 pag. 168. Ai fini dell’attuale giudizio basti
rilevare che di fronte a titoli esecutivi come quelli enunciati dall’art. 488
CPC non è più possibile al giudice del rigetto esaminarne il dispositivo
passato in giudicato o interpretarlo o farvi aggiunte. Il titolo esecutivo vale
solo in quanto contenga un obbligo formale, chiaro ed esplicito (DTF 78 II 293;
84 II 458; Rep. 1988 pag. 400; 1991 pag. 489). Non vi è motivo per scostarsi
nella fattispecie da tale consolidata giurisprudenza, perfettamente consona
allo scopo del procedimento esecutivo, che è quello di evitare al beneficiario
di un titolo chiaro ed evidente di adire nuovamente la procedura ordinaria con
tutti i rischi che essa comporta.
-
In concreto il
Pretore aveva ordinato all’appellante nella sentenza 7 agosto 1997 di tagliare
il pinus nigra “a un’altezza che non impedisca la vista dal fondo del
vicino”. Un dispositivo tanto vago e generico non adempie manifestamente le
condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di esecuzione civile, non essendo
dato di sapere – nemmeno dai motivi – a quale altezza effettiva l’albero
dovesse essere tagliato. L’ingiunzione può essere interpretata solo facendo
capo ad elementi estrinseci, ciò che non è ammissibile. Certo, il Pretore ha
indicato che solo un'altezza della pianta non superiore a 5 m garantisce la
vista dal fondo vicino, ma tale indicazione non figura nella sentenza di cui si
chiede l’esecuzione né agli atti. Che l’appellato si fosse dichiarato disposto
in quella sede a potare la conifera fino all’altezza di 5 m (verbale del 10
febbraio 1998) non è di manifestamente alcun rilievo ai fini dell’esecuzione
civile. Ne discende che l'appello, provvisto di buon diritto, deve essere
accolto e l’opposizione dell’appellante al precetto esecutivo mantenuta.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza tanto in prima quanto in seconda sede (art.
148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
-
L’opposizione da __________ __________ al
precetto esecutivo civile fattogli notificare il 22 dicembre 1997 da __________
__________ __________ è confermata.
-
La tassa
di giustizia di fr. 100.– e le spese sono poste a carico di __________
__________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________, che rifonderà all’appellante fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________ -Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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