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Numero d'incarto:
11.1998.8
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.98.00008
11.98.00009
(rinvio TF)
Lugano
6 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 17 agosto 1994 da
, __________ ()
(patrocinata
dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
rispettivamente nella
causa ..__________ (azione possessoria) della medesima
Pretura promossa con istanza del 21 settembre 1994 dalla convenuta contro
l'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 aprile 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________,
proprietaria della particella n. __________RFP di __________, è beneficiaria di
una servitù di passo pedonale e con ogni veicolo gravante il fondo n.
__________appartenente a __________ . Il passo parte dalla pubblica
via e permette l'accesso al fondo dominante lungo una strada privata. Nel
luglio del 1994 __________ __________ ha fatto posare un cancello all'entrata
della strada privata e ha consegnato le chiavi a __________ . Il 17
agosto 1994 quest'ultima ha promosso un'azione possessoria davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che __________ __________ fosse
obbligata a togliere il cancello (inc. ..). Il 21
settembre 1994 __________ __________ ha presentato a sua volta un'azione
possessoria, chiedendo che fosse ordinato a __________ __________ di cessare
ogni turbativa alla sua proprietà, in particolare che le fosse vietato di
posteggiare veicoli davanti al cancello (inc.
..).
B. Con sentenza del 15
aprile 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione presentata da
__________ __________, ordinando a __________ __________ di non chiudere a
chiave il cancello durante i periodi in cui la casa di proprietà dell'attrice è
abitata e di consegnare a quest'ultima una chiave del cancello. Quanto
all'istanza di __________ __________, essa è stata interamente accolta e a
__________ __________ è stato ingiunto di astenersi da qualsiasi turbativa
dell'esercizio del diritto di proprietà dell'istante, in particolare di non
parcheggiare veicoli davanti al cancello e dall'ostacolare in altro modo tale
accesso.
C. Statuendo il 13
giugno 1997, questa Camera ha stralciato dai ruoli per mancato versamento
dell'anticipo un appello presentato il 28 aprile 1997 da __________ __________
contro le predette decisioni (..e
..). Adito da __________ __________ con ricorso
di diritto pubblico, il Tribunale federale ha annullato il 12 novembre 1997 la
sentenza di appello. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 1998 __________
__________ ha poi proposto di respingere il ricorso e di confermare la sentenza
del Pretore.
D. L'8 giugno 1999 il
giudice delegato di questa Camera ha ordinato l'accertamento della tempestività
dell'appello, acquisendo agli atti i documenti prodotti da __________
__________ davanti al Tribunale federale. Ultimata l'istruttoria, l'appellante
ha ribadito, il 26 maggio 2000, la tempestività dell'atto, mentre l'appellata
ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale ha
annullato la sentenza di questa Camera poiché l'appello era stato dichiarato
tardivo senza che la ricorrente potesse esprimersi sulla tempestività
dell'anticipo ed eventualmente provare tale circostanza. Ora, giova ricordare
che il 30 aprile 1997 la presidente di questa Camera aveva assegnato
all'appellante un termine fino al 20 maggio 1997 per depositare sul conto
corrente postale --__________del Tribunale di appello,
introiti __________, la somma di fr. 600.– a titolo di anticipo per le
presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che decorso infruttuoso il
termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 12 LTG).
Constatato dall'inchiesta postale che il versamento era avvenuto il 21 maggio
1997, questa Camera aveva stralciato l'appello dai ruoli.
-
Davanti al Tribunale
federale l'appellante ha sostenuto che in realtà il versamento dell'anticipo
era avvenuto tempestivamente poiché il 16 maggio 1997 __________ __________,
dipendente della compagnia di assicurazione __________ (la quale si era assunta
l'onere di versare la somma), aveva compilato l'ordine di pagamento postale n.
__________ per un importo, comprendente pure la somma da anticipare al
Tribunale di appello, di complessivi fr. 44'939.05. Tale ordine, vidimato dal
vicedirettore __________ __________, era poi stato consegnato il giorno stesso
da un altro dipendente all'ufficio postale di __________ (ricorso di diritto pubblico,
pag. 2).
-
In applicazione
analogica dell'art. 131 cpv. 4 CPC il pagamento degli anticipi sulle spese
giudiziarie si ritiene tempestivo se l'ordine di pagamento è consegnato alla
posta entro il termine fissato (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 147). In concreto il
servizio del traffico dei pagamenti della Posta ha indicato che l'ordine di
pagamento della __________ era stato consegnato all'ufficio di __________ il 21
maggio 1997 e che l'accredito sul conto corrente postale del Tribunale
d'appello era avvenuto il 22 maggio 1997 (doc. D2 di appello e comunicazione 17
luglio 1997 del centro servizi PTT di __________).
-
Sentita come
testimone, __________ __________ ha confermato di avere redatto essa medesima
l'ordine di pagamento n. __________il 20 maggio 1997 (rogatoria del 12 maggio
2000). __________ __________ ha attestato, da parte sua, di avere controfirmato
il documento il giorno stesso (rogatoria del 12 agosto 1999; v. anche doc. C1
d'appello). Nulla dimostra però che tale ordine sia poi stato consegnato alla
posta quel giorno. Escusse come testimoni, __________ , __________
__________ e __________ - __________ hanno affermato bensì che, di
regola, la data di emissione degli ordini di pagamento __________ coincide con
quella della consegna alla posta, ma nessuna di loro ha dichiarato di avere
rimesso tale ordine il 20 maggio 1997 all'ufficio di __________, come sostiene
l'appellante (si vedano anche le ordinanze del 22 novembre 1999 e del 15 marzo
2000, con le quali si chiedeva espressamente di indicare il nome del responsabile).
__________ __________ ha precisato che, in generale, gli ordini di pagamento
erano spediti prima delle ore 16 per corriere ordinario e che, qualora fossero
stati controfirmati più tardi, essa medesima o la collega __________ __________
li consegnavano alla posta di __________ (rogatoria del 12 maggio 2000). Se non
che, __________ è un quartiere di __________ (dove ha sede la __________),
mentre __________ è una cittadina nel __________ __________, a circa 120 km di
distanza. __________ __________ ha soggiunto, da parte sua, che conoscendo la
data di addebito è possibile risalire alla data in cui l'ordine è stato
consegnato alla posta poiché basta a tal fine sottrarre un giorno (rogatoria
del 12 maggio 2000), ma simile teoria non è sufficiente per ritenere provata la
consegna dell'ordine in questione alla posta di __________ il 20 maggio 1997.
Come mai l'ordine di pagamento sia stato rimesso a quell'ufficio postale
rimane, anzi, un fatto non chiarito.
-
Ne discende che
l'appellante non si è rivelata in grado di smentire la dichiarazione postale,
secondo cui il noto ordine di pagamento è stato consegnato alla posta il 21
maggio 1997. Il versamento dell'anticipo risultando dunque tardivo, l'appello
deve essere dichiarato deserto e sfugge a ogni giudizio di merito (art. 312
cpv. 2 CPC).
-
Gli oneri
processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo
di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai
ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
100.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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