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Numero d'incarto:
11.1998.91
Data decisione, Autorità:
07.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00091
Lugano
7 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(annullamento di deliberazioni assembleari) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con petizione del 2 agosto 1994 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________ __________, __________ __________)
contro
Comunione dei comproprietari del
“Condominio __________ __________ __________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 25 maggio 1998 presentata da __________ __________ contro il
decreto di stralcio emesso il 4 maggio 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è titolare di varie quote di proprietà per
piani, pari a complessivi 337.92/1000 della particella n.
__________RFD di __________ (“Condominio __________ __________ __________ ”).
Il 25 giugno 1994 l'assemblea dei comproprietari ha, fra l'altro, designato
l'Agenzia Immobiliare __________ __________ di __________ in qualità di amministratrice
del condominio per la durata di due anni dal 1° gennaio 1994.
B. Il 2 agosto 1994 __________ __________ ha promosso causa davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro la comunione dei
comproprietari del "Condominio __________ __________ __________ "
perché fosse annullata la predetta deliberazione assembleare, unitamente agli
atti compiuti dall'amministratrice, vietando immediamente a quest'ultima di
“operare per la PPP” e di accedere al fondo n. __________3. In subordine
l'attrice ha concluso perché le decisioni contestate non le fossero opponibili.
C. Il
procedimento è stato sospeso tra il 20 settembre 1994 e il
28 maggio
1997 per trattative fra le parti. Nella sua risposta del 12 giugno 1997 la
comunione dei comproprietari del “Condomi-nio __________ __________ __________
” si è poi opposta alla petizione, postulando in via preliminare lo stralcio
della causa per carenza di interesse giuridico. Nei successivi atti scritti le
parti hanno ribadito il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, nel suo
memoriale conclusivo del 24 aprile 1998 la convenuta ha confermato le sue
domande. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con
decreto del 4 maggio 1998 il Pretore ha dichiarato la lite priva di interesse
giuridico e ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 850.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere alla convenuta fr. 1600.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 25
maggio 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e la causa
sia rinviata al primo giudice perché statuisca nel merito. Nelle sue osservazioni
del 1° luglio 1998 la comunione dei comproprietari del “Condominio __________
__________ __________ ” propone di respingere l'appello e di confermare il
decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per il motivo che “se
l'attrice poteva avere al momento della petizione un interesse a far annullare
le assemblee tenutesi nel 1994, è escluso che tale interesse possa sussistere
ancora oggi a distanza di 3 anni” (decreto impugnato, pag. 4 in basso).
L'appellante contesta tale opinione, sostenendo che per lei la lite ha tuttora
grande interesse. Una volta accertata l'illegalità della deliberazione con la
quale l'agenzia __________ è stata designata in qualità di amministratrice, per
vero, tutta una serie di atti da questa compiuti sarebbero dichiarati nulli
(appello, ad 3 pag. 3 nel mezzo).
-
L'art.
351 cpv. 1 CPC prevede che il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una
lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. Secondo consolidata
giurisprudenza di questa Camera, in caso di perenzione processuale un decreto
di stralcio è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure
sull'effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi
che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: I CCA,
sentenza del 7 ottobre 1999 in re S; sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P.
SA, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag.
9). In caso di lite dichiarata senza oggetto la situazione è analoga (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 96 CPC). Nella misura in
cui l'appellante censura l'esistenza dei presupposti per lo stralcio della
causa, il ricorso è pertanto ricevibile.
-
L'appellante postula l'annullamento del decreto e il rinvio della
causa al Pretore. Ora, secondo l'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l'appello deve
contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione
delle domande. Scopo dell'appello è infatti quello di far verificare da
un'autorità di ricorso il giudizio di primo grado. L'appello che, senza indicare
i motivi della domanda, si limita a chiedere l'annullamento di una sentenza del
Pretore e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio è pertanto
inammissibile (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 e 10 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella
causa G. contro R., consid. 2). Nella fattispecie l'appellante espone, sia pur
sommariamente (appello, ad 3 pag. 3 nel mezzo), i motivi per cui il primo
giudice sarebbe caduto in errore dichiarando la causa senza interesse. Ancorché
al limite della ricevibilità, l'appello può dunque essere esaminato nel merito.
-
Il
Pretore, come si è detto, ha escluso l'esistenza un interesse giuridico
all'annullamento di deliberazioni assembleari dopo tre anni. La convenuta
rileva inoltre che, comunque sia, la petizione è superata dal fatto che il 17
novembre 1997 l'assemblea dei comproprietari ha ratificato “tutte le decisioni
e discussioni emanate e tenutesi in occasione delle assemblee presiedute [dall'amministratrice]
negli anni passati (doc. 13)”. A parere dell'appellante invece la causa riveste
tuttora notevole interesse, poiché l'annullamento delle decisioni prese il 25
giugno 1994 dall'assemblea dei comproprietari implicherebbe la nullità degli
atti compiuti dall'amministratrice, comprese “le esecuzioni e le procedure
d'ipoteca legale avviate”.
-
Per
quanto riguarda il tempo trascorso dall'adozione delle decisioni contestate,
tale circostanza non basta sicuramente – da sé sola – per rendere una lite
priva di interesse giuridico. Perché una causa risulti senza interesse
giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario che non sussista
più alcuna utilità concreta e attuale all'emanazione della sentenza. La
convenuta rileva bensì che il 17 novembre 1997 l'assemblea dei comproprietari
ha ratificato tutte le decisioni anteriori “presiedute dall'Agenzia Immobiliare
__________ ” (doc. 13), ma in nessun punto del verbale risulta che sia ripetuta
la nomina dell'agenzia in qualità di amministratrice retroattivamente dal 1°
gennaio 1994. Mal si capisce dunque come la lite in oggetto potrebbe avere
perduto ogni interesse legittimo, tanto meno se si pensa che con la petizione,
oltre a concludere per l'annullamento delle risoluzioni assembleari del 25
giugno 1994, l'attrice aveva chiesto che fosse vietato all'amministratrice di
“operare per la PPP” e di accedere alla particella n. __________ (pag. 6). Se
ne conclude che la causa non può dirsi d'acchito priva di interesse giuridico
nel senso dell'art. 351 cpv. 1 CPC.
-
Ne
segue che l'appello dev'essere accolto e l'incarto rinviato al primo giudice
affinché entri nel merito della petizione. Questa Camera, da parte sua, non può
statuire essa medesima al riguardo, poiché altrimenti giudicherebbe come
autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire
un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in
diritto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
convenuta rifonderà inoltre all'appellante un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli
atti sono rinviati al Pretore perché tratti l'azione nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà
alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________ __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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