AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.92
Data decisione, Autorità:
27.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00092
Lugano,
27 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ..______ (azione di separazione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 23 aprile 1996 da
, ora in __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 29 maggio
1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 maggio 1998 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello presentato il 2 giugno 1998 da __________ __________
contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il
____________________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________
(____________________1977) e __________ (____________________1981). Il marito è
__________ della __________ , la moglie risulta avere percepito indennità
di disoccupazione, oltre una rendita giornaliera per malattia erogata dalla
__________ / __________e. Il 24 agosto 1995 il marito ha instato
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 settembre 1995. Intanto, il 18 agosto
1995, egli ha lasciato l’abitazione coniugale di __________ ed è andato a vivere
per conto proprio a __________. Con decreto cautelare del 28 giugno 1996 il
Pretore gli ha imposto contributi alimentari di fr. 1935.– mensili per la
moglie, di fr. 500.– mensili per la figlia __________ e di
fr. 845.– mensili per il
figlio __________, assegni familiari compresi. Una trattenuta di stipendio per
l’ammontare complessivo di
fr. 3280.– stata
confermata da questa Camera con sentenza del 26 agosto 1997 (inc.
..__________).
B. Il 23 aprile 1996
__________ __________ ha chiesto al Pretore di pronunciare la separazione per
due anni, ha offerto un contributo indicizzato di fr. 1’000.– per la moglie, di
fr. 335.– (ridotti dal 1° agosto 1996 a fr. 135.–) per la figlia Nicla e di fr.
700.– mensili per __________, ha prospettato l’affidamento di __________ alla
madre (riservato il suo diritto di visita) e ha postulato la liquidazione del
regime dei beni con assegnazione alla moglie dell’alloggio coniugale
(particella n. __________ RFD di ), dei mobili, delle suppellettili e
di un’automobile __________ “”, previo versamento di un conguaglio da
stabilire peritalmente. Nella sua risposta del 27 agosto 1996 la convenuta si è
opposta alla separazione e ha proposto di respingere la petizione. In esito al
secondo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente mantenuto le
loro domande, la moglie precisando nondimeno in sede di duplica che nel caso in
cui fosse stata pronunciata la separazione essa rivendicava un contributo alimentare
di
fr. 1935.– mensili per sé,
di fr. 500.– mensili per la figlia __________ e fr. 845.– mensili per
__________, assegni familiari compresi.
C. Esperita
l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del
10 febbraio 1998 in cui ha ribadito la domanda di separazione per due anni, ha
offerto un contributo indicizzato di fr. 1635.– mensili alla moglie e di fr.
105.– mensili a __________, oltre l’assegno familiare per entrambi i figli, ha
dichiarato di consentire all’affidamento di __________ alla moglie (riservato
il suo diritto di visita) e ha sollecitato la liquidazione del regime dei beni
mediante attribuzione alla moglie della particella n. __________RFD di
__________ (arredamento incluso) dietro versamento di complessivi fr. 117
963.90, oltre fr. 6085.– per imposte arretrate. Nel suo memoriale conclusivo
dello stesso 10 febbraio 1998 __________ __________ ha confermato di opporsi
alla separazione; subordinatamente, ove quest’ultima fosse stata pronunciata,
essa ha chiesto l’affidamento di __________, il pagamento di contributi alimentari
per fr. 3772.– mensili indicizzati (fr. 2944.– per sé, fr. 183.– per
__________a, fr. __________.– per David) e la separazione dei beni, da attuare
attribuendole la particella n. __________RFD di __________ (con l’arredamento)
e la vettura __________, mentre essa avrebbe corrisposto al marito fr. 48
915.70 dopo quattro anni dalla sentenza di separazione, senza interessi.
D. Con sentenza l’11
maggio 1998 il Pretore ha pronunciato la separazione per due anni, ha affidato
il figlio __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
obbligato __________ __________ a versare un contributo indicizzato di fr.
2158.– mensili per la moglie, di fr. 183.– mensili per Nicla e di fr. 845.–
mensili per __________ (assegni familiari compresi), ha liquidato il regime dei
beni attribuendo alla moglie l’abitazione coniugale e l’arredamento dietro
conguaglio di fr. 59 132.60 (esigibili un mese dopo il passaggio in giudicato
della sentenza), ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà di quanto in
suo possesso e ha decretato la separazione dei beni. La tassa di giustizia di
fr. 2500.– e le spese di fr. 2800.– sono state poste a carico dei coniugi in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 29 maggio 1998
nel quale chiede di respingere l’azione di separazione e di condannare il
marito – come misura di protezione dell’unione coniugale – a erogare i
contributi alimentari stabiliti dal Pretore; in subordine essa conclude perché
il conguaglio di fr. 59 132.60 a suo carico in liquidazione del regime
matrimoniale sia dichiarato esigibile, senza interessi, dopo quattro anni dal
passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di separazione. Nelle sue
osservazioni del 14 luglio 1998 __________ __________ propone di respingere
l’appello, sia nella domanda principale sia in quella subordinata.
F. Nel frattempo
__________ __________ ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un
appello del 2 giugno 1998 in cui chiede di ridurre il contributo indicizzato
per la moglie a fr. 1656.30 mensili e quello per il figlio __________ a fr.
305.– mensili (compreso l’assegno familiare), come pure di sopprimere il
contributo per la figlia __________. In via cautelare egli insta perché la
trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore pendente causa sia ridotta da fr.
3280.– a fr. 3003.– mensili (subordinatamente a
fr. 3186.– mensili).
Quest’ultima domanda è stata dichiarata irricevibile dalla presidente della I
Camera civile con decreto del
17 giugno 1998. Nelle sue
osservazioni dell’8 luglio 1998 __________ __________ propone di respingere
l’appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello della moglie
-
Il Pretore ha
accertato che in concreto il dissidio tra i coniugi risale al 1993, un anno
prima che la moglie scoprisse la relazione del marito con un’altra donna. Le
testimonianze non dando ragione di tale dissidio, il Pretore ha considerato
quest’ultimo alla stregua di un fattore oggettivo di disunione. E siccome la
causalità del dissidio ai fini della disunione gli appariva pari a quella della
relazione avuta dal marito, il Pretore ha ritenuto che tale relazione non
poteva assurgere a colpa preponderante, come sosteneva invece la moglie per
opporsi alla separazione. Donde – in sintesi – l’accoglimento della petizione e
la pronuncia della separazione per due anni (sentenza impugnata, consid. 4 in fine).
-
L’appellante adduce
che, fossero anche dati fattori oggettivi di disunione, il comportamento del
marito ha relegato questi ultimi in secondo piano, poiché difficoltà di coppia
non giustificano relazioni extraconiugali. In realtà – essa soggiunge – anche i
fattori oggettivi di disunione sono dovuti al comportamento del marito, tant’è
che il dissidio è insorto, dopo vent’anni di matrimonio, proprio quando il
marito ha cominciato a frequentare __________ __________, nel 1993. Il fatto
che la relazione sia giunta a sua conoscenza solo nell’aprile del 1994 non
impedisce che l’atteggiamento del marito fosse cambiato nel frattempo. Anzi,
ciò spiega il sopravvenuto disinteresse del coniuge per la famiglia. Non a
caso, poi, egli ha finito per trasferirsi a __________, vicino all’amica che
abita a __________. Per quanto riguarda sé medesima, l’appellante ribadisce la
sua volontà di riconciliarsi con il marito, tanto più che in caso di
separazione essa si vedrebbe costretta a vendere l’alloggio coniugale, non
potendo – da sé sola – far fronte al pagamento degli oneri ipotecari.
-
Alla separazione si
applicano, per analogia, le norme che disciplinano il divorzio (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 146 CC). Ognuno
dei coniugi può pertanto rivolgersi al giudice quando le relazioni coniugali
siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Se
tale stato di cose però dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, la
separazione può essere chiesta soltanto dall’altro (art. 142 cpv. 2 CC). Per
“preponderante” si intende una colpa che sia più grave di tutti gli altri elementi
di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro
coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 120 e
122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622, Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 18 ad art. 142 CC).
-
Per quanto riguarda
i fattori oggettivi di disunione evocati dal Pretore, l’unico testimone che si
sia espresso al riguardo è __________ __________, collega di lavoro del marito,
il quale ha dichiarato che già nel 1993 “l’attore si lamentava della situazione
a casa e dei condizionamenti che subiva a seguito del suo rapporto con la
moglie”, la quale chiamava spesso in ufficio per cercare di lui. Dalle
telefonate inoltre “si poteva intuire l’esistenza di un litigio tra i coniugi”,
tant’è che l’attore appariva turbato e il suo rendimento professionale calava.
Se alla convenuta si rispondeva che il marito era assente, costei ribatteva che
non era vero e che il marito non voleva rispondere al telefono, sicché per
finire quelle chiamate “disturbavano un po’ tutti”. I condizionamenti di cui si
doleva il marito “consistevano ad esempio nel fatto che [egli] non poteva
partecipare alle cene tra colleghi o intrattenimenti simili. Lui stesso
affermava che la situazione in famiglia era piuttosto tesa e che trascorrere
parte del tempo libero fuori casa poteva causare litigi”. Dalle confidenze del
marito il testimone ha ricavato l’impressione, in definitiva, “che l’unione
coniugale fosse già compromessa da parecchi anni” (verbale del 5 marzo 1997,
pag. 5).
-
Che nel 1993
sussistessero dissapori tra i coniugi, che l’ambien-te fosse teso, che in
famiglia il marito si sentisse i panni stretti, che nei suoi modi di fare la
moglie usasse metodi importuni anche agli occhi di terzi è possibile,
indipendentemente dal fatto che la deposizione di __________ __________ si
fondi – quanto meno in parte – su confidenze del marito stesso. Il problema è
che tutto si ignora sulla reale entità del dissidio. Certo, il testimone ha
avuto l’impressione che l’unione fosse già rovinata da tempo e che il marito
“l’abbia portata avanti per i figli” (verbale citato, pag. 5). Tale opinione
personale non basta però a dimostrare l’esistenza di un serio turbamento
oggettivo. Tanto meno se si pensa che nel 1993 il matrimonio durava ormai da
vent’anni e che durante tale lungo lasso di tempo non risultano essersi manifestati
problemi di rilievo. L’unica discussione cui ha assistito il testimone
__________ __________, nel 1994 o 1995, riguardava il finanziamento
dell’abitazione coniugale, problema che è poi stato risolto (verbale del 5
marzo 1997, pag. 7 in alto). Perché nel 1993 siano insorti litigi tali da
assurgere a fattore oggettivo di disunione l’istruttoria non dice, salvo
lasciar desumere che il marito incontrava difficoltà a trascorrere parte del
suo tempo libero fuori casa. Prescindendo dal fatto però che a tale proposito
la resistenza della moglie poteva anche essere legittima (il marito ha
conosciuto __________ __________ appunto nel 1993 o fors’anche nel 1992:
interrogatorio formale dell’attore, verbale del 12 giugno 1996, pag. 10;
deposizione __________, loc. cit., pag. 12), nulla permette di apprezzare la
reale gravità della situazione.
-
A parere del marito
l’istruttoria ha dimostrato che l’unione coniugale era ormai divenuta
insostenibile, avendo egli dovuto sopportare “per lunghi anni (...) le angherie
della moglie, che non lo risparmiava neppure dinanzi a terze persone,
sminuendolo in continuazione” (osservazioni all’appello, pag. 3). Si tratta di
affermazioni tanto unilaterali quanto gratuite, nessun elemento agli atti
avvalorando estremi del genere. Dalla deposizione citata traspare unicamente,
come detto, l’insorgenza – dopo vent’anni di matrimonio senza particolari
tensioni – di litigi che si ripercuotevano finanche sul posto di lavoro. Quali
fossero le cause di tali diatribe, gli atti non precisano. Può darsi che in
seguito alla conoscenza di __________ __________ il comportamento del marito in
famiglia fosse cambiato. Può darsi che la moglie, intuendo qualche cosa,
controllasse rigorosamente le uscite serali del marito. Sta di fatto che sulla
gravità di tale presunto fattore oggettivo di disunione manca – come si è già rilevato
– ogni possibilità di valutazione. Ciò posto, occorre verificare se altri
elementi oggettivi o soggettivi abbiano concorso, e in che misura, a deteriorare
l’unione.
-
Il coniuge che, dopo
avere allacciato una relazione sentimentale con una terza persona, intende
ottenere la separazione giusta l’art. 142 cpv. 1 CC, tanto in via di azione
quanto di riconvenzione, deve dimostrare che il matrimonio versa in profonda
crisi indipendentemente dalla propria colpa; in particolare, il coniuge che,
lasciato il domicilio familiare, intreccia una relazione stabile, si presume
responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio
coniugale (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Nella
fattispecie il marito nega di avere mai avuto una relazione sentimentale con
__________ __________, ribadendo che si trattava di “semplice rapporto di
amicizia” (osservazioni all’appello, pag. 2 in basso). Il Pretore ha lasciato
indecisa “la questione sulla natura della relazione poiché anche un rapporto di
tenera amicizia di un coniuge con una persona di sesso opposto può essere
causale della disunione, specie se l’altro coniuge non vi acconsente” (sentenza
impugnata, consid. 4 in principio).
-
A quest’ultimo
riguardo l’assunto del Pretore è pertinente. L’ap-pellante ha addotto
(risposta, punto 2.1) – e l’attore non ha contestato (replica, pag. 3) – che la
relazione del marito con un’altra donna le è giunta a conoscenza nell’aprile
del 1994. Il marito ha ammesso allora trattarsi di __________ __________, un’amica
con la quale ha assicurato di intrattenere solo rapporti superficiali, che del
resto avrebbe troncato. Nel dicembre del 1994 l’appellante ha constatato che
tali rapporti perduravano, ciò che il marito non ha negato. Donde un
progressivo acuirsi dei dissapori coniugali, finché nell’agosto del 1995 il
marito ha lasciato il domicilio di __________ trasferendosi a __________. Per
quanto risulta dagli atti, la relazione del marito – che egli insiste nel
definire di semplice amicizia – sussiste tuttora: egli pranza e cena dall’amica
a __________, pur con frequenza irregolare (testi-monianza di __________
: verbale del 12 giugno 1996, pag. 12), ciò che l’interessato ha
tentato invano di negare (inter-rogatorio formale, verbale citato, pag. 10,
risposta n. 2), e pernotta da lei (doc. 22; testimonianza __________ __________
-, verbale del 22 aprile 1997, pag. 14; testimonianza __________
__________, verbale del 5 marzo 1997, pag. 7; testimonianza di __________
__________, verbale del 22 aprile 1997, pag. 15; testimonianza di __________
__________i, verbale citato, pag. 11), quantunque i due interessati sostengano
il contrario (interrogatorio formale dell’attore, loc. cit., pag. 10, risposta
n. 2; testimonianza __________, loc. cit., pag. 12).
-
Dagli atti si evince
pertanto che, conosciuta __________ __________ nel 1992 o 1993, il marito ha
allacciato con lei rapporti di amicizia mai interrotti, anzi rinsaldati
nonostante le contrarie assicurazioni date alla moglie nel 1994. Partito da
casa nel 1995, egli ha finanche consolidato tali rapporti. È vero che la relazione
potrebbe essere di mero affetto. Per tacere del fatto però che gli indizi testé
citati inducono a ravvisare chiaramente una relazione sentimentale, anche un
rapporto di stretta amicizia instaurato in un clima di segretezza e di
ambiguità può, all’atto della scoperta da parte dell’altro coniuge, alimentare
sospetti tali da ledere seriamente un matrimonio (Rep. 1973 pag. 302; Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit.,
pag. 122 n. 609). Nel caso in esame il comportamento equivoco del marito, il
quale prima ha assicurato di interrompere un’amicizia mantenuta segreta, salvo
poi mantenerla e consolidarla, poteva solo minare la fiducia dell’appel-lante e
lasciare presumere una relazione illecita. Nelle circostanze descritte gli
incombeva pertanto di dimostrare che tale modo di fare non ha provocato la
disunione e che quest’ultima si era già consumata in precedenza. Se non che,
come si è visto, i soli litigi manifestatisi nel 1993 (sempre che si tratti di
fattori oggettivi) non bastano a dimostrare che il matrimonio fosse già
insanabilmente disgregato prima che la moglie scoprisse l’amicizia del marito.
Questi deve ritenersi dunque preponderantemente colpevole nel senso dell’art.
142 cpv. 2 CC.
-
L’attore sostiene che,
sia come sia, l’opposizione della moglie alla separazione trascende nell’abuso
(osservazioni all’appello, pag. 3). Ora, il diritto del coniuge innocente di
opporsi alla separazione chiesta dal coniuge colpevole è limitato, come ogni
altro diritto, dal divieto dell’abuso (art. 2 cpv. 2 CC). E i principi che
disciplinano gli estremi dell’abuso alla separazione si identificano
sostanzialmente con quelli che configurano un abuso nell’op-posizione al
divorzio (Lüchinger/Geiser, op.
cit., n. 20 ad art. 142 CC): abusa del suo diritto di opposizione il coniuge
che resiste alla separazione solo per mantenere una comunione domestica di
forma. Anche il coniuge disponibile alla riconciliazione può vedersi imputare
abuso, a condizione però che la sua opposizione appaia ormai priva di senso.
Interessi astratti, puramente ideali, non bastano – di regola – a giustificare
l’opposizione (DTF 108 II 508 consid. 3). Interessi concreti, volti a
conservare una condizione economica acquisita con il matrimonio, possono invece
risultare sufficienti, purché i contributi alimentari che il coniuge opponente
può esigere giusta l’art. 163 CC dal coniuge colpevole non rimedino – o
rimedino solo in parte – al pregiudizio economico causato dal divorzio (cfr. Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit.,
pag. 126 n. 627 con richiami). Dimostrare l’abuso in cui incorre il coniuge
opponente incombe al coniuge attore, già per la circostanza che la buona fede
si presume (DTF 108 II 507).
-
Nella fattispecie il
marito avrebbe dovuto, per far apparire abusiva l’opposizione della moglie,
dimostrare che quest’ultima rifiuta ogni riconciliazione oppure che i contributi
alimentari da egli erogati a norma dell’art. 163 CC bastano per rimediare al
pregiudizio economico derivante alla moglie dalla separazione. La prima ipotesi
cade, giacché la moglie ha sempre confermato di volersi riconciliare con il
marito (ancora nell’appello: pag. 10 a metà). Quest’ultimo asserisce che “la
moglie (...) non ha mai fatto nulla per convincerlo a tornare con lei”
(osservazioni all’appello, pag. 3), dimenticando che non la moglie, bensì egli
medesimo è partito da casa e che egli stesso ha definito la sua decisione come
“definitiva” (testimonianza del dott. __________ __________, verbale del 22
aprile 1997, pag. 10). La sua argomentazione non merita quindi ulteriore
disamina. Per quel che è della seconda ipotesi, il marito non pretende che i
contributi da lui versati alla moglie in virtù dell’art. 163 CC coprano
interamente il pregiudizio economico consecutivo alla separazione. Egli si
limita a sottolineare che la moglie si oppone all’azione per eminenti motivi finanziari
(osservazioni all’appello, pag. 3), ma ciò non basta a configurare abuso. Anche
la seconda eventualità viene così a cadere, ciò che toglie ogni parvenza di
abuso all’opposizione della moglie.
-
L’appellante chiede
che, respinta l’azione di separazione, questa Camera obblighi il marito a
versare i contributi mensili fissati dal Pretore nel decreto cautelare del 28
giugno 1996 emanando corrispondenti misure a protezione dell’unione coniugale
(art. 173 CC). La richiesta è irricevibile. Le misure a protezione dell’unione
coniugale vanno chieste al Pretore, che statuisce con procedura di camera di
consiglio contenziosa (art. 4 n. 5 LAC). Il Tribunale di appello non può
sostituirsi al primo giudice, supplendo per di più a un contraddittorio orale
(art. 363 CPC) che non ha avuto luogo poiché le misure a protezione dell’unione
coniugale sono state chieste per la prima volta dalla moglie con il memoriale
conclusivo. A tale riguardo l’appello risulta pertanto improponibile.
II. Sull’appello del marito
- Dato quanto precede,
l’appello del marito volto alla diminuzione dei contributi alimentari per
moglie e figlia in esito alla separazione – da respingere – si rivela privo
d’oggetto. Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in
appresso.
III. Sulle spese e le
ripetibili
-
Gli oneri dell’appello
presentato dalla moglie seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L’appellan-te ottiene il rigetto dell’azione di separazione,
mentre risulta soccombere sulla richiesta – meno importante – di emettere
misure a protezione dell’unione coniugale. Si giustifica pertanto di addebitarle
un quarto delle spese, il resto dovendo essere posto a carico del marito, con
obbligo di rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili. Dato
l’esito dell’appello, deve essere modificato anche il dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede, che vanno addebitati all’attore.
-
Gli oneri relativi
all’appello del marito, divenuto senza oggetto, seguono per analogia il dettato
dell’art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria
sulle spese, “te-nendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del
motivo che termina la lite”. Il problema è di valutare, in concreto, quale
possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello – a un primo esame – se la
pronuncia della separazione non fosse stata impugnata o fosse stata confermata
da questa Camera (cfr. DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
a) L’appellante
contestava anzitutto l’ammontare del proprio reddito, stabilito dal Pretore in
fr. 6061.80 mensili netti (sentenza impugnata, pag. 8), chiedendo che fosse
accertato in fr. 5857.25. Nella misura in cui si fondava su nuovi mezzi di
prova (doc. B e C acclusi all’appello), la richiesta sarebbe stata irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto i nuovi documenti non sarebbero potuti
entrare in considerazione nemmeno in virtù del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione, l’intervento d’ufficio del giudice essendo
ammissibile solo a tutela degli interessi del minorenne, non per proteggere
quelli del genitore (Rep. 1995 pag. 145 consid. 4 in fine). Sarebbe apparso
giustificato, per contro, togliere dal reddito fissato dal Pretore l’assegno
familiare per Nicla (fr. 183.– mensili), che notoriamente l’ap-pellante non
poteva più ricevere dopo i vent’anni della figlia (art. 22 cpv. 3 LAF: RL
6.4.1.1). Il reddito netto dell’appellante sarebbe risultato così di fr.
5878.80 mensili.
b) Per
quel che era del suo fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in complessivi
fr. 2863.70 mensili, l’appellante si doleva del minimo esistenziale del diritto
esecutivo riconosciutogli dal primo giudice (fr. 925.–), facendo valere di non
abitare con __________ __________ e di avere diritto quindi al minimo per persona
sola (fr. 1025.– mensili). La richiesta sarebbe verosimilmente risultata
provvista di buon diritto, non essendo stato accertato che l’appellante e
__________ __________ vivano effettivamente in comunione domestica a
__________.
Parzialmente
destinata a buon esito sarebbe risultata anche la richiesta dell’appellante
intesa a farsi riconoscere una spesa per la locazione di fr. 1266.– mensili
(invece dei fr. 525.– riconosciuti dal Pretore). Questa Camera ha già avuto
modo di ricordare che per principio, in costanza di matrimonio, marito e moglie
hanno diritto a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico. Riconoscere
spese di alloggio per oltre fr. 1600.– mensili (senza gli oneri tributari
legati all’immobile) alla moglie e per poco più di fr. 525.– al marito sarebbe
apparso offendere in modo flagrante il precetto di uguaglianza. Esclusa la
ricevibilità dei nuovi mezzi probatori offerti per la prima volta in appello
(doc. D e F), la pigione che l’appellante pagava per l’appartamento a
__________ (fr. 900.– mensili: appello, pag. 5 in fondo) sarebbe verosimilmente
apparsa ragionevole. Il fabbisogno minimo del marito sarebbe assommato, ciò
posto, a fr. 3338.70 mensili.
c) Quanto
al fabbisogno minimo della moglie, determinato dal Pretore in fr. 3459.10
mensili, l’appellante censurava siccome eccessivo l’onere per l’abitazione di
complessivi fr. 1735.90 mensili riconosciuto dal primo giudice (fr. 1595.30 di
interessi ipotecari, fr. 38.25 per il riscaldamento, fr. 66.35 per
l’assicurazione dello stabile e fr. 36.– per la tassa di fognatura),
postulandone la riduzione a complessivi fr. 1200.–. Non a torto. Certo, come
sottolinea il Pretore (con riferimento a Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Zurigo 1988, n. 25 ad art. 176 CC) di regola l’alloggio
familiare va conservato nella prospettiva di una riconciliazione, tuttavia
nella fattispecie le parti vivono separate dall’agosto del 1995 e l’eventualità
che il marito torni sui propri passi sembra ormai remota. Il rigetto della
separazione non è dovuto del resto a un probabile riavvicinamento dei coniugi,
ma al fatto che la legge autorizza il coniuge innocente ad avversare la separazione
chiesta dal coniuge preponderantemente colpevole (art. 142 cpv. 2 CC per
analogia). Nel segno della parità di trattamento si sarebbe verosimilmente
imposto pertanto di ridurre le spese di alloggio riconosciute alla moglie,
sicché una spesa di fr. 1200.– mensili (di cui fr. 260.– rientranti come onere
d’alloggio nel fabbisogno in denaro del figlio), per altro prospettata anche
dall’appellante, sarebbe apparsa equa.
Nel
fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha inserito una spesa di fr. 28.15
mensili per l’imposta di circolazione dell’ automobile e un’altra di fr. 100.–
mensili per i costi del veicolo. L’appellante sostiene che la moglie non
possiede più alcuna vettura, sicché tali uscite andrebbero stralciate. Se non
che, il documento accluso per la prima volta all’appello (doc. F) è nuovo e non
può entrare in linea di conto (art. 321
cpv.
1 lett. b CPC). L’appellante parte dall’erroneo presupposto che la sentenza di
appello serva anche ad aggiornare i dati accertati dal primo giudice. In realtà
questa Corte deve statuire sulla base delle stesse prove che hanno formato oggetto
del primo giudizio. Irricevibile, la richiesta sarebbe verosimilmente sfuggita
dunque a un esame di merito. Il fabbisogno minimo della moglie sarebbe risultato
perciò, in ultima analisi, di fr. 2923.20 mensili.
d) Il
fabbisogno in denaro del figlio __________ è stato valutato dal Pretore in fr.
1045.– mensili, cifra che l’appellante non contestava. Dato però che il figlio
guadagna fr. 740.– mensili come tirocinante presso le __________ __________
__________ a __________ (doc. 29a), l’appellante chiedeva di ridurre lo scoperto
a carico dei genitori fino a concorrenza di fr. 305.– mensili (in luogo dei fr.
845.– stabiliti dal Pretore). La tesi appariva fondata solo in parte. Le
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui
questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un figlio di 17 anni
un fabbisogno in denaro di fr. 1460.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Dedotta la
posta per cura e educazione (fr. 160.–), prestata in natura dalla madre, e la
quota di fr. 260.– per l’alloggio (già compresa nel fabbisogno minimo della
madre), rimane un fabbisogno di fr. 1040.– mensili. Ritenuto che di regola un
figlio minorenne non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in
caso di particolare ristrettezza familiare, nella fattispecie non dato – in
misura superiore a un terzo del proprio guadagno (nemmeno le istruzioni della
Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più
severe per il calcolo del minimo di esistenza: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3),
lo scoperto a carico dei genitori sarebbe ammontato a fr. 795.– mensili.
L’appello sarebbe verosimilmente risultato fondato in tale misura.
e) In
conclusione il quadro delle entrate e delle uscite familiari ai fini dei
contributi di mantenimento giusta l’art. 163 CC sarebbe verosimilmente
risultato come segue:
reddito
del marito (sopra, consid. a) fr. 5878.80
reddito
della moglie (non contestato) fr. 1312.—
fr.
7190.80 mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. b) fr. 3338.70
fabbisogno
minimo della moglie (consid. c) fr. 2923.20
fabbisogno
in denaro del figlio __________ (consid. d) fr. 795.—
fr.
7056.90 mensili
eccedenza fr.
133.90 mensili
metà
eccedenza fr. 66.95
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2923.20 (fabbisogno minimo)
- fr.
66.95 (metà eccedenza)
./. fr.
1312.– (reddito proprio) = fr. 1678.15 mensili
contributo
per il figlio: fr. 795.—
mensili
spettanza
del marito:
fr.
3338.70 (fabbisogno minimo)
- fr.
66.95 (metà eccedenza) = fr. 3405.65 mensili .
f) A
un esame di verosimiglianza l’appello del marito sarebbe risultato provvisto di
buon diritto quindi, ove la separazione fosse stata pronunciata, nella
probabile misura di tre quinti. Spese e ripetibili seguono di conseguenza la
medesima chiave di riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 2800.– sono a carico
dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
già
anticipati dall’appellante sono posti per un quarto a suo carico e per tre
quarti a carico di __________ __________, che rifonderà alla moglie fr. 800.–
per ripetibili ridotte d’appello.
III. L’appello di __________
__________ è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall’appellante sono posti per due quinti a suo carico e per il
resto a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 400.–
per ripetibili ridotte d’appello.
V. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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