AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.95
Data decisione, Autorità:
13.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00095
Lugano,
22 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Tagli
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 15 marzo 1996 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 2 giugno
1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 maggio 1998 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo presentato il 30 giugno 1998 da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1968) e __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ il
____________________ 1992. La moglie aveva già un figlio, __________
(____________________1986), nato da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova
unione è nata __________, il ____________________ 1993. Il marito è __________
di __________ __________ ad __________; la moglie ha lavorato nei primi mesi di
matrimonio come __________ a metà tempo per l’amministrazione di un __________,
fino al 12 settembre 1992, poi si è dedicata alla cura della casa. I coniugi si
sono separati nel dicembre 1994, quando __________ __________ si è trasferito
da sua madre a __________. Nell’estate del 1995 la moglie ha eser-citato in
cinque occasioni l’attività di __________ a tempo parziale, tre ore la sera, in
un __________ di __________. Il 20 luglio 1995 essa si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, che
è decaduto infruttuoso il 7 agosto 1995.
B. Con decreto cautelare
del 17 giugno 1996 il Pretore ha affidato la figlia __________ alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest’ultimo un
contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per la moglie (fr. 1820.– mensili
dal 1° giugno 1996) e un contributo di fr. 600.– mensili per la figlia, assegni
familiari compresi. Entrambi i coniugi sono state ammessi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Un appello presentato da __________ __________ contro
tale decreto è stato respinto da questa Camera, che con sentenza del 30 luglio
1997 ha confermato il giudizio del Pretore (inc.
..__________).
C. Nel frattempo, il 15
marzo 1996, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo
l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare vita natural durante di fr. 2000.– mensili indicizzati
per sé e di fr. 600.– mensili indicizzati per la figlia (con aumento scalare in
funzione dell’età), l’attribuzione dell’intero mobilio coniugale e la metà
della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso
il relativo istituto di previdenza. __________ __________ non si è opposto al
divorzio, né all’affidamento di __________ alla madre, né ai contributi
alimentari in favore della figlia, né all’assegnazione del mobilio coniugale
alla moglie, ma ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare o versamento pensionistico
all’attrice e ha postulato la suddivisione in parti uguali del mobilio
domestico.
D. Nel successivo
scambio di allegati i coniugi hanno ribadito i loro punti di vista, salvo che
con la duplica il marito ha sollecitato una regolamentazione del diritto di visita
più precisa e munita di comminatorie penali. Chiusa l’istruttoria, nelle sue
conclusioni scritte del 24 aprile 1998 __________ __________ ha confermato le
proprie domande, soggiungendo nondimeno di instare per un diritto di visita
“flessibile rispettoso delle peculiarità della minore ed implicante una fattiva
collaborazione da parte dei genitori”, di pretendere un contributo alimentare
per sé fino al 16° anno di età della figlia (__________2009) e di rivendicare
in caso contrario la metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge a
titolo di previdenza professionale. Al dibattimento finale del 27 aprile 1998
__________ __________ ha riaffermato di non opporsi al divorzio né ai
contributi alimentari per __________, rinunciando altresì a esigere la metà del
mobilio coniugale, ma ha rifiutato qualsiasi versamento alla moglie e ha
chiesto una precisa disciplina del suo diritto di visita.
E. Con sentenza del 12
maggio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla
madre e ha regolato il diritto di visita del padre, obbligando __________
__________ a versare all’attrice una rendita d’indigenza di fr. 1940.– mensili
fino al 31 agosto 2003 e di fr. 700.– fino al 31 agosto 2003, oltre un contributo
alimentare per la figlia di fr. 600.– mensili (assegni familiari compresi) fino
al 31 agosto 1999, aumentato a fr. 700.– fino al 31 agosto 2005, a fr. 750.–
fino al 31 agosto 2009 e a fr. 800.– fino al 31 agosto 2011 o fino
all’indipendenza economica. I contributi sono stati ancorati all’indice
nazionale dei prezzi dei consumo nella misura in cui il reddito del convenuto
avesse beneficiato di adeguamenti al rincaro. Il mobilio coniugale è stato
assegnato alla moglie. La richiesta di quest’ultima intesa a ottenere la metà
della prestazione d’uscita maturata dal coniuge è stata invece respinta per
mancanza di dati. Non sono state prelevate spese, entrambe le parti essendo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza
predetta è insorto __________ __________ con un appello del 2 giugno 1998 nel
quale chiede che, conferitagli l’assi-stenza giudiziaria, la rendita di
indigenza in favore della moglie sia ridotta a fr. 1545.– mensili fino al 31
agosto 2003 e a fr. 700.– mensili dopo di allora, riformando la sentenza
impugnata. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 1998 __________ __________
propone di respingere il ricorso, insta a sua volta per l’assistenza
giudiziaria e con appello adesivo chiede che la disciplina del diritto di
visita stabilita dal Pretore sia sostituita con “un diritto di visita (...) il
più ampio possibile, compatibilmente agli impegni od alle esigenze della
minore”. __________ __________ si è pronunciato, nelle sue osservazioni del 26
agosto 1998 sull’appello adesivo, per la conferma della regolamentazione
impugnata.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
- Litigioso rimane,
per quel che è dell’appello principale, il contributo alimentare stabilito in
favore dell’attrice giusta l’art. 152 CC. A tale scopo il Pretore ha accertato
il reddito del marito in
fr. 5220.– netti mensili,
ha determinato il fabbisogno minimo di questi in fr. 2580.– mensili, il
fabbisogno minimo della moglie in fr. 2209.– mensili e il fabbisogno in denaro
della figlia (fino ai 12 anni) in fr. 600.– mensili. Posto che un coniuge con
attività lucrativa ha il diritto di conservare per sé l’equivalente del proprio
fabbisogno minimo, il primo giudice ha lasciato al marito l’am-montare di fr.
2580.– mensili, imponendogli di versare fr. 600.– mensili per la figlia (fr.
700.– dopo il compimento dei 6 anni di età) e fr. 1940.– mensili per la moglie.
Al momento in cui la figlia avrebbe compiuto i 10 anni, l’attrice avrebbe
dovuto attivarsi professionalmente ed essere in grado di guadagnare attorno ai
fr. 1500.– mensili, sicché dopo di allora il Pretore ha ridotto il contributo
in favore di quest’ultima a fr. 700.– mensili. Ciò fino al 31 agosto 2009,
limite che l’attrice medesima ha posto alle pretese contributive per sé stessa.
-
Il convenuto
sostiene anzitutto, nell’appello principale, che l’at-trice pranza ogni giorno
gratuitamente con la figlia presso il ristorante dei di lei genitori, il che
giustificherebbe una riduzione del relativo fabbisogno minimo di fr. 20.–
giornalieri, ovvero fr. 560.– mensili. A prescindere dal fatto però ch’egli
solleva tale argomento per la prima volta con l’appello, in violazione
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, l’unico elemento addotto a conforto di simile
affermazione è una frase proferita dalla madre dell’attrice. Sentita come
testimone il 12 maggio 1997, questa ha dichiarato che “negli ultimi 2-3 anni” i
coniugi venivano con i bambini “praticamente tutti i giorni a pranzo da me in
albergo” (verbali, pag. 21 in fondo). Ciò succedeva tuttavia negli ultimi anni
della vita in comune, come la testimone ha lasciato intendere chiaramente (“Io
mi sono posta il problema se questo fatto potesse disturbare __________ e
perciò gliel’ho chiesto direttamente. Lui mi disse che veniva volentieri da me
a mangiare”: verbali, pag. 22 in alto). Che l’attrice abbia continuato a
pranzare dalla madre – per di più a titolo gratuito – anche dopo la separazione
di fatto, nel dicembre del 1994, o abbia ripreso tale abitudine in seguito non
risulta dagli atti. E ai fini dell’ art. 152 CC fa stato la situazione delle
parti al momento del giudizio, eventualmente quella futura che può essere
prevista con relativa sicurezza o con alto grado di verosimiglianza, non quella
esistente negli ultimi anni della vita in comune (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 152; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht,
Zurigo 1995, pag. 300 seg.). Destituita di ogni riscontro, la deduzione pretesa
dall’appellante si rivela pertanto – come che sia – priva di fondamento.
-
A detta
dell’appellante l’attrice potrebbe riprendere subito un’attività rimunerata, valendosi
delle sue conoscenze linguistiche e dell’esperienza acquisita nel ramo della
ristorazione. Ciò le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 500.– netti
mensili. La tesi è manifestamente fuori luogo. Come il Pretore ha ricordato a
ragione, per principio una donna divorziata che non esercita un’attività
lucrativa può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un lavoro a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto
i 10 anni, mentre un’attività a tempo pieno potrà esserle imposta solo al
momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e
11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91), sempre che a quel momento essa non abbia
ancora superato l’età di 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). In
concreto la moglie, senza attività lucrativa, deve accudire alla figlia nata
nel 1993 e non può quindi essere obbligata a cercare un’occupazione.
Diverso sarebbe il caso
ove l’attrice avesse già un impiego stabile. Nella fattispecie però essa ha
lavorato solo pochi mesi all’inizio del matrimonio e qualche sera, sporadicamente,
dopo la separazione di fatto. La sua condizione è perciò quella di una donna
senza attività professionale. Certo, nella fattispecie l’inte-ressata dovrà reperire
per forza di cose qualche cespito di reddito, il contributo alimentare del
marito non bastando a coprire il suo fabbisogno minimo (e in tal senso andava
inteso l’accenno di questa Camera, cui allude l’appellante, nel consid. 6 della
sentenza 30 luglio 1997). Ma ciò non solleva in alcun modo l’appellante dalle
proprie responsabilità verso la figlia, la quale ha diritto di essere accudita
nella misura del possibile dalla madre personalmente. Anche in quanto tende a
far sì che l’attrice riprenda subito un’attività rimunerata, l’appello del
convenuto si rivela quindi inconsistente.
-
La metodica per il
calcolo di una pensione d’indigenza è una questione di diritto, che la Camera
civile di appello verifica d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). Ora, la giurisprudenza
relativa all’art. 152 CC ha già avuto modo di precisare che il debitore di una
simile pensione deve poter conservare non solo – come sembra credere il primo
giudice – l’equivalente del proprio fabbisogno minimo, bensì il 120% di tale fabbisogno
(DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell’11 novembre 1997
nella causa P., consid. 2; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 in
fine ad art. 152 CC con richiami). Ci si può domandare se la maggiorazione del
20% si applichi anche nell’ipotesi in cui il reddito del debitore non basti a
garantire una pensione che copra il fabbisogno minimo della beneficiaria (DTF
123 III 5 in alto). Comunque sia, il noto agio del 20% vale solo per rapporto a
contributi erogati all’ex coniuge o a figli maggiorenni (DTF 118 II 99 consid.
4b), non a figli minorenni. In concreto l’appellante deve sussidiare anche il
mantenimento della figlia __________, minorenne, sicché il margine del 20% non
può essergli applicato.
-
Il fabbisogno minimo
di un coniuge deve comprendere, per diritto federale, anche l’onere tributario
corrente, e ciò già in sede cautelare (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in
basso). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima il carico fiscale
con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). Nel caso specifico il Pretore non
ha inserito alcunché a titolo d’imposta nel fabbisogno minimo dell’attrice
(decreto cautelare del 17 giugno 1996, pag. 5, cui rinvia il consid. 6 della
sentenza impugnata). Che l’ammontare dei contributi alimentari per moglie e
figlia sia senz’altro inferiore ai limiti imponibili, tuttavia, non può dirsi
con ragionevole certezza. Se nella fattispecie ci si può esimere dal valutare
il presumibile onere tributario a carico della moglie, ciò è dovuto al fatto
che – come si è già rilevato – l’appellante non è in grado di erogare nemmeno
una pensione d’indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo
dell’attrice calcolato dal Pretore. Che l’appellante abbia modo di migliorare i
suoi guadagni non è preteso neppure dalla moglie. Maggiorare il fabbisogno minimo
dell’attrice per tenere conto di un’eventuale carico fiscale si esaurirebbe
pertanto, nelle circostanze descritte, in un mero esercizio teorico.
-
Opinabile appare
piuttosto, la sentenza del primo giudice, sotto due altri profili. Se è vero
infatti che l’appellante non è in grado di corrispondere all’attrice una
pensione d’indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo di
quest’ultima, è anche vero che fino ai 6 anni della figlia (ovvero finché il
contributo per __________ rimane di fr. 600.– mensili) l’appellante potrebbe
versare alla moglie non solo fr. 1940.–, bensì fr. 2040.– mensili (reddito
netto di fr. 5220.–, meno il fabbisogno proprio di fr. 2580.– e il contributo
per la figlia di fr. 600.–). Oltre a ciò, anche dopo il compimento dei 6 anni
da parte della figlia (data in cui la disponibilità mensile dell’appellante
diminuisce effettivamente, una volta dedotto il contributo per la figlia di fr.
700.–, a fr. 1940.– mensili), v’è seriamente da domandarsi se l’ammanco debba
essere sopportato dalla sola attrice. Alcuni autori sostengono tale opinione (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 446, n. 08.28 con citazioni di dottrina). Altri sottolineano
però, con il Tribunale federale, che il contributo per i figli non è
prioritario rispetto a quello per la moglie, sicché in caso di ammanco tutti
gli importi vanno ridotti in proporzione (Hausheer/Spycher,
loc. cit., n. 08.27 e 08.29 con richiami).
Ci si attenesse a
quest’ultimo principio, in concreto l’ammanco di fr. 269.– mensili calcolato
dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12 in fine), e che era in realtà di fr.
169.– fino al 31 agosto 1999, non andava posto a carico della sola attrice, ma
suddiviso proporzionalmente fra l’attrice e la figlia. All’atto pratico ci si
può nondimeno dispensare da tale operazione: il riparto dell’amman-co tra la
moglie e la figlia comporterebbe in effetti una lieve diminuzione del
contributo per __________, ma un corrispondente aumento del contributo per
l’attrice. Per il convenuto ciò si risolverebbe sostanzialmente in una partita
di giro, dovendo egli – in ogni modo – riversare tutto quanto eccede il suo fabbisogno
minimo alla moglie e alla figlia. Per di più, l’appellante nemmeno chiede una
diminuzione del contributo per la figlia, né la moglie postula un aumento della
pensione per sé stessa. In tali circostanze non soccorrono i presupposti perché
questa Camera modifichi la sentenza del Pretore. Per quel che è del contributo
all’attrice, nel risultato il giudizio impugnato merita dunque conferma.
II. Sull’appello adesivo
- Il primo giudice ha
fissato il diritto di visita alla figlia da parte del convenuto, senza
particolari motivazioni, nel modo seguente:
– un
fine settimana ogni mese dalle ore 8.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica;
– un
giorno la settimana, da accordare tra le parti, dalle ore 8.00 alle 18.00;
– due
settimane di vacanza l’anno.
L’appellante adesiva insta
per un diritto di visita “il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni
ed alle esigenze della minore”. Fa valere che tale diritto è esercitato oggi “a
scadenze settimanali, durante due ore nel parco giochi sotto casa a __________
” e che non è nell’interesse della figlia vedersi applicare tutt’a un tratto la
rigida regolamentazione del Pretore. Il convenuto obietta, da parte sua, che
l’appellante medesima ha sempre intralciato l’esercizio del diritto di visita,
sicché non può legittimamente opporsi ora a una disciplina del tutto conforme
all’ordinario andamento delle cose.
-
La regolamentazione
del diritto di visita deve attenersi al precetto dell’ art. 156 cpv. 2 CC, che
garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio
minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC).
Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto
è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico,
morale e spirituale. Il giudice valuta ogni singolo caso in base alle
circostanze concrete, tenendo conto dell’età del figlio, del suo sviluppo
fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del
carattere di quest’ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di
eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea, 1996, n. 9 segg.
ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo
apprezzamento egli non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle
loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119
II 203 consid. 1).
-
In concreto risulta
che durante la comunione domestica il rapporto fra padre e figlia era buono,
l’appellante medesima affermando del resto che la vita familiare era felice e
armoniosa (petizione, pag. 2, punto 2; replica, pag. 2, punto 2.3.4). La
bambina ha manifestamente sofferto per la separazione dei genitori, nel
dicembre 1994, tanto più che dopo la partenza da casa il convenuto è rimasto
silente per mesi (deposizione , verbali pag. 35 in basso). In seguito
però egli ha chiesto di poter incontrare regolarmente la figlia, vincendo le
resistenze dell’attrice (loc. cit.). Che le relazioni tra padre e figlia siano
importanti è confermato dal medico curante della piccola, che ha sempre
suggerito di intensificarli (deposizione , verbali pag. 5). Quanto al
convenuto, egli ha finito per dimostrare sincero interesse e disponibilità
verso la figlia (deposizione citata, pag. 4 in fondo), facendo capo anche al
centro “ - ” di __________ pur di riuscire a incontrarla
(deposizione __________, verbali, pag. 6). __________ __________, psicologo
presso il centro, ha avuto modo di constatare che gli incontri tra padre e
figlia “sono stati positivi per quest’ultima” (verbali, pag. 7) e ha definito
il convenuto come una persona pronta a collaborare. Difficoltà sono sorte se
mai per le riluttanze dell’attrice (loc. cit.; deposizione __________, verbali
pag. 5), la quale dopo la separazione di fatto è entrata in crisi depressiva
(deposizione __________, verbali pag. 34 in fondo).
-
Ciò posto, la vaga
disciplina del diritto di visita auspicata dall’ap-pellante non può entrare in
considerazione. Anzitutto perché non è giuridicamente corretta, il diritto di
visita dovendo essere determinato nel modo oggettivamente più preciso possibile
(Lüchinger/Geiser in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 16 ad art. 156), all’occorrenza anche d’ufficio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, pag. 168, n. 839). In secondo luogo perché
nell’ipotesi di un diritto di visita “il più ampio possibile, compatibilmente
agli impegni ed alle esigenze della minore” ancora non è dato a divedere chi
stabilisca concretamente giorni e orari, ciò che non è seriamente ammissibile
in casi come quello in esame, ove l’esercizio del diritto di visita ha già dato
adito a difficoltà. Certo, il convenuto non potrà repentinamente pretendere di
esercitare subito il diritto di visita in tutta la sua estensione, senza ragionevole
progressività (anche perché in caso contrario l’attrice potrà rivolgersi
all’autorità tutoria e instare per la nomina di un curatore a mente dell’art.
308 cpv. 2 CC). Ma ciò non toglie che, dopo la decisione del giudice,
resistenze unilaterali da parte del genitore affidatario all’esercizio del
diritto di visita non sono più lecite, salvo mutamenti di circostanze che
giustifichino una modifica della sentenza di divorzio. Su questo punto
l’appello adesivo è pertanto destinato all’insuccesso.
-
Rimane da esaminare la
regolamentazione del diritto di visita come tale. Al riguardo l’appellante non
muove censure specifiche, ma questa Camera non può disconoscere che __________
ha ormai compiuto 6 anni. E per principio il diritto di visita a ragazzi in età
scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due, oltre alcune
settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid.
3a con rinvio a Schwenzer, op.
cit., n. 14 ad art. 273 CC). Concedere al padre un giorno di visita settimanale
dalle ore 8.00 alle 18.00 nelle condizioni descritte è troppo impegnativo per
il figlio, che in pratica si trova a passare da un genitore all’altro ogni
week-end. Per converso non si intravedono ragioni particolari che imporrebbero
nella fattispecie una disciplina diversa da quella abituale. Il solo fatto che
__________ abbia un carattere “problematico” (deposizione __________, verbali
pag. 5) ancora non significa che le visite vadano diradate. Che sia
nell’interesse della figlia incontrare il padre, del resto, non è litigioso.
Per quel che è dei genitori, essi abitano a pochi chilometri l’uno dall’altro.
Se si pensa poi che il 4 novembre 1996 essi medesimi avevano concluso un accordo
giudiziale fissando il diritto di visita in un giorno la settimana, dalle ore
11.00 alle 18.00 (verbali, pag. 3), un fine settimana su due costituisce in
buona sostanza, secondo ritmi meno gravosi, l’equivalente di quanto pattuito.
-
La disciplina di un
diritto di visita deve per converso essere ampliata – sempre in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – per
quanto attiene al periodo delle vacanze scolastiche. Nel caso di ragazzi in
tale fascia d’età le due sole settimane annue fissate dal Pretore risultano
inadeguate, ove appena si pensi che la prassi giudiziaria ticinese concede,
come minimo, due settimane durante le sole vacanze estive, oltre una settimana
alternativamente a Natale e Pasqua. Considerato che il diritto di visita tende
viepiù a estendersi per il bene del figlio, tanto che nella Svizzera romanda il
genitore non affidatario ottiene – di regola – un diritto di visita pari alla
metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273
CC), nella fattispecie si giustifica di fissare al convenuto un diritto di
visita che comprenda almeno una settimana durante le vacanze scolastiche di
Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, e tre settimane
durante le ferie estive. Elementi che nel caso specifico impongano restrizioni
per il bene della figlia non risultano. Ciò non esonera il beneficiario,
evidentemente, dall’esercitare le sue prerogative con cautela, ragionevolezza e
gradualità, in difetto di che l’attrice potrà far intervenire – come si è già
rilevato – l’autorità tutoria (sopra, consid. 10).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Spese e ripetibili dell’appello
principale, destinato alla reiezione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). L’appello adesivo merita parziale accoglimento, quantunque il convenuto
si veda ampliare per certi versi il diritto di visita. Ciò giustifica di suddividere
le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede può rimanere invariato,
l’esito del giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul suo contenuto
equitativo. Quanto all’assistenza giudiziaria chiesta dal convenuto, in gravi
ristrettezze finanziarie (art. 155 CPC), la domanda può essere accolta per
quanto riguarda le osservazioni all’appello adesivo, non invece per quel che è
dell’appello principale, privo sin dall’inizio di ogni possibilità di successo
(art. 157 CPC). Interamente accolta dev’essere per converso la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dell’attrice, la quale si è dovuta difendere
da un appello infondato e ottiene causa parzialmente vinta in sede di appello
adesivo, senza la verosimile possibilità di incassare ripetibili da una controparte
indigente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
700.– per ripetibili.
- L’appello adesivo è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
__________ eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia __________
come segue:
– un
fine settimana su due, dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica;
– due
settimane annue durante le vacanze scolastiche estive;
– una
settimana annua durante le vacanze scolastiche di Natale;
– una
settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di
carnevale.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, per quanto riguarda le
osservazioni all’appello adesivo, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________, __________. La richiesta di assistenza giudiziaria relativa
all’appello principale è respinta.
-
-__________ è ammessa al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________ __________, __________.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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