AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.99
Data decisione, Autorità:
06.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00099
Lugano
6 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Zali
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con istanza dell’11 maggio 1998 dall’
Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Lugano
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(rappresentata
da __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 giugno 1998
presentato dalla __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 giugno
1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 luglio 1998 presentato dall’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’edizione
/di __________ - la rivista __________
, __________ __________ per le __________ e i , ha
dedicato tre doppie pagine a un tema definito “ __________ __________
”. Sotto il titolo “ __________ __________ __________ __________ ” le
pagine 4 e 5 recano il sottotitolo “ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________. __________ __________
__________ __________ ”. A pagina 4 si tratta, in particolare, di monopolio
immobiliare, di tariffe dei notai e degli effetti che comporterà l’introduzione
di nuove norme contro la criminalità. La pagina 5 e parzialmente la pagina 8
(in fine) riportano un’intervista rilasciata dal __________ dell’Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino, avv. __________ . Quanto alle pagine 6 e
7, esse sono intitolate “ __________ __________ __________ __________
__________ __________ ” con il sottotitolo “, ,
‘____________________ __________ ”. Chi si affida al primo avvocato
che capita può subire grosse perdite finanziarie. In un riquadro di spalla si
legge inoltre un articolo intitolato “ __________ __________
__________ __________ __________ __________ ”. A pagina 8, sotto il titolo
“__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________. __________ __________ __________
__________ __________ ”, figura un’intervista ai due legali citati.
Infine la pagina 9 è dedicata al tema “ __________ __________
__________ __________ ”.
B. Il 17 aprile 1998
l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, ritenutosi leso nella sua
personalità dai predetti articoli, ha chiesto al redattore responsabile della
rivista di pubblicare una risposta. Il 19 aprile 1998 la redazione di
__________ __________ vi si è rifiutata, giudicando il testo proposto non
conforme alla legge, ma si è dichiarata disposta a pubblicare un riassunto
della risposta (da lei stessa preparato) in un’altra rubrica della rivista. Due
successive richieste di pubblicare la risposta sono state nuovamente respinte.
C. L’11 maggio 1998
l’Ordine degli avvocati ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, di ordinare a __________ , società editrice di __________
, di pubblicare sotto comminatoria dell’art. 292 CP, su due
pagine intere, i testi: “ -: __________ __________
__________ __________ __________ ” (con due riquadri intitolati “__________
__________ __________ ‘____________________’” e “__________ __________
__________ ”) e “__________ __________ __________ ”. All’udienza del 19 maggio
1998 __________ __________ si è opposta all’istanza. Non dovendosi assumere
prove, la discussione finale ha avuto luogo il giorno stesso.
D. Con sentenza del 2
giugno 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato a
__________ __________ di pubblicare nel successivo numero dell’edizione
ticinese di __________ , l’articolo “: __________
__________ __________ __________ __________ ”, con obbligo di inserirlo nella
parte redazionale della rivista, di conferire identica evidenza grafica ai
titoli oggetto della risposta e di designare la risposta come tale. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 350.– sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorta contro la
citata sentenza con un appello dell’11 giugno 1998, __________ __________
chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – la reiezione
integrale dell’istanza e la conseguente riforma del giudizio pretorile. Nelle
sue osservazioni del 3 luglio 1998 l’Ordine degli avvocati conclude per il
rigetto dell’appello e con appello adesivo postula la modifica della sentenza
impugnata, nel senso di accogliere interamente la sua istanza.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Per gli art. 28l
cpv. 4 CC e 429e cpv. 2 CPC l’appello contro una sentenza che ordina la
pubblicazione di una risposta non ha effetto sospensivo. Ciò non toglie che
l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione sia legittimata a ricorrere
anche quando la risposta ordinata dal primo giudice sia già stata pubblicata
(DTF 114 II 386 consid. 3; Hotz,
Kommentar zur Recht auf Gegendarstellung, Berna e Stoccarda 1987, pag. 116; Barrelet, Droit suisse des mass media,
Berna 1987, n. 695). Dottrina praticamente unanime riconosce inoltre
all’impresa che è tenuta a diffondere una risposta e che esce vittoriosa da una
procedura di ricorso il diritto di rendere pubblico l’esito del giudizio (Hotz, op. cit., pag. 116; Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, n. 1724; Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, n. 6.4.4.5.7b, pag. 171; Schweizer, Freie Medienordnung und
Individualsphärenschutz: Erfahrungen mit dem Gegendarstellungsrecht, in: AJP
1994 pag. 1099, n. 90). Ciò posto, nulla osta all’esame dell’appello nel merito.
-
Secondo l’art. 28g
cpv. 1 CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di
fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali
la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una
propria esposizione dei fatti. Il diritto di risposta ha lo scopo di far pervenire
alla medesima cerchia di persone che ha preso conoscenza dell’esposto la
versione dei fatti fornita dall’interessato, nel più breve tempo possibile e
secondo uguali modalità (DTF 123 III 151 consid. 4b; Tercier, op. cit., n. 1245;
Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2ª
edizione, n. 671). Giusta l’art. 28h cpv. 1 CC il testo della risposta
deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione contestata, in ossequio
al principio “fatto contro fatto” (DTF 123 III 150 consid. 4b). Allegando la
propria versione, la persona toccata nella sua personalità può far valere anche
elementi nuovi, sempre che siano in rapporto diretto con quelli contestati. La
risposta non è destinata invece a esprimere giudizi di valore, commenti o polemiche
(Bucher, op. cit., n. 714-717; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 3ª edizione n. 696). Si considera “fatto” tutto ciò che
si è prodotto nella realtà e che può essere – almeno in teoria – oggetto di
osservazione o di verifica (DTF 114 II 385 consid. 4; Tercier, op. cit., n. 1406 segg.; Rodondi, Le droit de réponse dans les médias, tesi, Losanna
1991, pag. 149 segg.). Il diritto di risposta è quindi un mezzo per rettificare
in contraddittorio fatti inesatti, incompleti o imprecisi; esso permette di
dare un’esposizione dei fatti differente da quella litigiosa, senza per altro
costituire un diritto alla verità (Bucher,
op. cit., n. 672; Barrelet, op.
cit., pag. 212).
-
Il Pretore ha
ordinato la pubblicazione del testo “__________: __________ __________
__________ __________ __________ ” (senza i due riquadri) ritenendo che la
risposta, pur essendo generica e non riprendendo in modo sistematico gli
elementi contestati, intende dare una diversa visione dei medesimi fatti
pubblicati nella rivista. L’ap-pellante insorge contro tale opinione e afferma
che l’istante ha già avuto la possibilità di esprimere la sua versione dei
fatti, né ha mai precisato quali sono i fatti contestati, e che un’immagine
“poco edificante” della professione non è sufficiente per ottenere un diritto
di risposta. Il titolo della risposta conterrebbe inoltre un’affermazione manifestamente
inesatta nel senso dell’art. 28h cpv. 2 CC, in diverse frasi sarebbero contenuti
giudizi di valore e gran parte del testo esulerebbe da una risposta
all’esposizione di fatti presentati con gli articoli controversi.
-
Nella misura in cui
reputa che l’Ordine degli avvocati non ha diritto di risposta poiché la rivista
già riportava un’intervista del suo presidente, l’appellante sostiene
un’argomentazione che non può essere condivisa. Certo, il diritto di risposta
non sussiste se la persona toccata nella sua personalità ha già avuto modo di
fornire la sua versione dei fatti (DTF 120 II 273; Bucher, op. cit., n. 716;
Hotz, op. cit., pag. 71; Tercier,
op. cit., n. 1449-1451). In concreto non si può disconoscere tuttavia che nel
commento a pagina 4 e 6 della rivista le dichiarazioni riprese dall’intervista
del presidente dell’Ordine risultano straniate dal contesto nel quale erano
state rilasciate, ciò che ne stravolge il senso e la portata. Per di più il
contenuto degli articoli predetti si sospinge ben oltre gli argomenti trattati
nell’intervista e a tale riguardo il presidente dell’Ordine non ha avuto modo
di esprimersi, anche perché l’intervista è stata concessa prima della
pubblicazione, pur essendo apparsa in contemporanea. Su questo primo punto
l’appello è destituito pertanto di buon diritto.
-
Nell’articolo
intitolato “__________ __________ __________ __________ __________ ” si
sottolineava il fatto che “__________ __________ __________ __________
__________ incassato __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ -__________ __________ __________ ” (doc. B, pag. 4).
Alle pagine 6 e 7, sotto il titolo “__________ __________ __________ __________
__________ __________ ”, si affermava – finanche nel sottotitolo – che “__________
__________ __________ ” __________ a “, ________,
‘__________________”. Accuse del genere non potevano rimanere senza
risposta. Il problema è che, di fronte ad asserzioni tanto gravi, il testo
presentato dall’istante si limita a descrivere quali sono i requisiti per
ottenere un brevetto d’avvocato nel Ticino, quali sono i presupposti per
svolgere la libera professione, quali condizioni deve adempiere un avvocato per
essere iscritto all’albo cantonale, quale controllo esercita l’Ordine e lo
Stato sull’attività degli avvocati e quali provvedimenti disciplinari possono
essere applicati in caso di violazioni deontologiche.
Si tratta di un esposto assolutamente
generico, che non dà una versione dei fatti diversa da quella pubblicata e che,
anzi, neppure si confronta con il contenuto di quanto è apparso. Invano si
cercherebbe nel testo l’indicazione di fatti inesatti o falsi, una versione che
vi si contrapponga e che li chiarisca o li corregga. La pretesa risposta si
esaurisce in un quadro generale di valore informativo sulla professione
dell’avvocato e sugli organi preposti al controllo della disciplina
professionale. Esso non entra in argomento sui rimproveri mossi dalla rivista
né consente di formarsi in qualche modo una diversa convinzione sul tema. Anche
le spiegazioni sul funzionamento degli organi di controllo e le relative
mansioni rimangono in astratto e non sono correlate all’articolo della rivista,
che tali organi neppure metteva in causa. Nelle circostanze descritte il testo
litigioso non può formare oggetto di risposta (Messaggio del Consiglio federale
in: FF 1982 II pag. 666; DTF 119 II 108 consid. 3b, 114 II 292; Hotz, op. cit., pag. 74; Tercier, op. cit., n. 1472 segg.; Pedrazzini/ Oberholzer, op. cit., n.
6.4.4.5.5, pag. 167), ciò che rende inutile domandarsi se – come asserisce la
convenuta – il testo contenga anche giudizi di valore o affermazioni inesatte.
Certo, dandosi il caso il testo di una risposta può essere adattato o emendato
dal giudice. In concreto però un’operazione del genere non sarebbe fattibile:
occorrerebbe infatti riscrivere l’intero pezzo, operazione che non può ragionevolmente
pretendersi dal giudice, il quale può apportare solo modifiche d’ordine redazionale
(DTF 119 II 108 consid. 4e; DTF 117 II 5 consid. 2c e 117 II 121; Tercier, op. cit., n. 1714). Al
proposito l’appello è provvisto quindi di fondamento.
II. Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha
respinto la pubblicazione degli altri tre testi proposti (i due riquadri intitolati
“__________ __________ __________ ‘____________________” e “__________
__________ __________ ”) e l’articolo “__________ __________ ” con l’argomento
che contengono fatti nuovi, troppo lontani dall’esposizione di quelli
contestati, e che all’ultimo testo difetta il carattere di concisione richiesto
dalla legge. L’appellante adesivo contesta l’opinione del Pretore e chiede la
pubblicazione di tutti e tre i testi.
a) Il
riquadro “__________ __________ __________ ‘____________________’” riproduce
parte di quanto prescrive l’art. 3 cpv. 2 LAvv, elencando i casi in cui chi
postula l’iscrizione all’Albo degli avvocati non è considerato godere di ottima
reputazione. Si tratta di un testo talmente generico da risultare inidoneo già
di primo acchito a un diritto di risposta. Di fronte ad accuse di sostanziale
disonestà, non si vede invero come la semplice riproduzione di una norma di
legge permetterebbe al lettore di farsi un’opinione diversa da quella
pubblicata. Analoghe considerazioni valgono per il riquadro “__________
__________ __________ -__________ ”, che si limita a riprendere la formula
prevista per il giuramento che un avvocato ticinese deve prestare secondo
l’art. 27 RAvv.
b) Per
quanto riguarda il testo “__________ __________ __________ ”, esso è inteso a
fronteggiare l’articolo che la rivista ha pubblicato sotto il titolo
“__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, costituito
da una trentina di righe (oltre il titolo) e occupante meno di un terzo di
pagina. A prescindere dalla sua lunghezza, però, esso fornisce solo a tratti
una versione dei fatti diversa rispetto a quella pubblicata. All’atto pratico
esso si dilunga in un’esposizione sull’impegno e sugli aspetti socialmente
positivi di un avvocato che si occupa di politica, aggiungendo fatti nuovi che
non trovano alcun riscontro nel testo dell’articolo apparso e diffondendosi in
considerazioni che non stanno in diretta connessione quanto pubblicato. Del resto,
anche secondo il parere di __________ __________ (doc. 7, pag. 3), il testo
proposto sarebbe ammissibile solo in minima parte, limitatamente ad alcuni stralci.
Ordinare un diritto di risposta in condizioni del genere non è possibile.
c) Come
si è già accennato, il testo di una risposta potrebbe di per sé essere
modificato o migliorato (DTF 119 II 108, 117 II 4e con rinvii). Nel caso
specifico tuttavia ciò trascenderebbe manifestamente le attribuzioni del
giudice, giacché si imporrebbero modifiche tanto importanti da non poter essere
elaborate dal tribunale. Anche al riguardo l’appello adesivo si dimostra così
inconsistente e deve essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali vanno a carico dell’attore (art. 148 cpv. 1 CPC) in entrambi i
gradi di giurisdizione, con obbligo di rifondere alla convenuta un’adeguata
indennità per ripetibili. L’ammontare di tale indennità tiene conto della
circostanza che essa non si è dovuta avvalere di un legale e rimunera il dispendio
di tempo necessario per difendere le sue ragioni davanti al tribunale. Non si
assegnano indennità per la procedura adesiva, lo scritto del 20 luglio 1998 non
potendo essere assimilato a osservazioni. La tassa di giustizia è commisurata
all’importanza del litigio e all’impegno che la trattazione del caso ha
richiesto all’autorità di ricorso.
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 350.– e
le spese di fr. 45.– sono poste a carico dell’Ordine degli avvocati, che
rifonderà alla controparte fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali
dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50. –
fr.
300.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino, che rifonderà all’appellante fr. 500. – per ripetibili.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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