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Numero d'incarto:
11.1999.102
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00102
Lugano
25 luglio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica
di sentenza di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 30 marzo 1999 da
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________ e __________ (1986), __________
(patrocinate dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 28 luglio 1999 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso
il 19 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 agosto 1999 presentato da __________
contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 4
agosto 1999 da __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________ (1960) e
__________ nata __________ (1949). La convenzione sugli effetti accessori della
separazione omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il
marito di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.– mensili
per la moglie e di fr. 1000.– mensili per la figlia __________ (1986) fino al
compimento del 14° anno di età, aumentato a fr. 1200.– fino alla maggiore età.
B. Il
30 marzo 1999 __________ ha promosso davanti allo stesso Pretore un'istanza
cautelare contro __________ e __________ per ottenere l'annullamento del contributo
alimentare dovuto alla moglie e la riduzione a fr. 500.– di quello per la
figlia o quanto meno, in via subordinata, la riduzione a fr. 300.– del
contributo per la moglie. All'udienza del 27 aprile 1999 __________a e
__________ si sono opposte all'istanza. Esperita l'istruttoria, alla
discussione finale del 22 giugno 1999 le parti hanno mantenuto il loro punto di
vista.
C. Statuendo
il 19 luglio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il
contributo per la moglie a fr. 284.– mensili. A __________ egli ha assegnato un
termine fino al 30 settembre 1999 per promuovere l'azione di merito volta alla
modifica di sentenza di divorzio. Non sono state prelevate spese né assegnate
ripetibili.
D. Contro
il citato decreto __________ è insorto con un appello del 28 luglio 1999 nel
quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua
istanza sia integralmente accolta e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1999 __________ propone di
respingere il gravame e con appello adesivo postula l'integrale reiezione dell'istanza.
E. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
30 giugno 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a
formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa.
Le parti si sono confermate nelle rispettive domande.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
In concreto l'azione verte sulla soppressione in via cautelare del
contributo alimentare per la moglie e sulla riduzione di quello per la figlia,
entrambi stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori della separazione
omologata con sentenza del 31 gennaio 1997 (doc. A). Ora, per l'art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio – o di separazione
– è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli
e alla procedura. Il diritto anteriore continua ad applicarsi, quindi, alla
modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato o separato (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a–7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). Nella fattispecie il contributo per la moglie
continua dunque a essere soggetto, dal profilo sostanziale, al diritto previgente
la modifica legislativa del 26 giugno 1998. Gli aspetti procedurali sono disciplinati
invece dalla legge nuova (cfr. Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a
tit. fin. CC; Leuenberger,
op. cit., n. 9 ad art. 7a–7b tit. fin. CC).
-
Introdotta
l'azione di modifica, le misure provvisionali sono disciplinate per analogia
dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art.
145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, op.
cit., n. 1 ad art. 137 CC). Nell'ambito di un'azione intesa alla modifica del
contributo alimentare dottrina e giurisprudenza riconoscono esplicitamente la
facoltà per il giudice, se sono adempiute le condizioni della necessità e
dell'urgenza, di ridurre o di sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137
CC con riferimenti). Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione
economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che
continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid.
3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). Nel dubbio, la disciplina adottata dal
giudice della separazione va mantenuta (Spühler,
op. cit., pag. 87 in alto).
-
Trattandosi
di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è
disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC
(Leuenberger, op. cit., n. 8 e 9
ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid
in: Das neue Scheidungs-recht, Zurigo 1999, pag. 135). La modifica non ha, di
per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi di mantenimento
per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello
anteriore (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Nella fattispecie sono
pertanto applicabili le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento
dall'art. 279 CC (Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono
quindi, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima
ufficiale (Wullschleger, op.
cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Il giudice
di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né
alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Per quanto
riguarda le misure provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non porta
novità. Tali provvedimenti possono pertanto essere emanati ove appaiano urgenti
e indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad
art. 134 CC). E per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento può
essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione
diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo
(DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer
in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).
-
Nel caso specifico il Pretore ha negato anzitutto che la figlia potesse
essere parte nella causa intesa alla modifica di sentenza di separazione. Ciò
posto, egli ha accertato che il marito percepisce fr. 2647.35 mensili per
un'occupazione all'80%, ma ha ritenuto che lavorando a tempo pieno egli può
guadagnare fr. 3309.–. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo
ha calcolato in fr. 2025.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 80.50.–,
imposta circolazione fr. 55.25, assicurazione RC auto fr. 56.30, costi di
trasferta in automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 200.–). Donde un margine
di fr. 1284.– mensili, che il Pretore ha ripartito nella misura di fr. 284.–
per la moglie e di fr. 1000.– mensili per la figlia. L'appellante ribadisce di
lavorare all'80% e di guadagnare soltanto fr. 2647.35, rilevando di avere
compiuto tutti gli sforzi possibili per trovare un'occupazione a tempo pieno.
Rimprovera al Pretore inoltre di avere ridotto arbitrariamente il suo
fabbisogno, in particolare ammettendo un onere per l'alloggio di soli fr.
400.–, pari alla metà del canone di locazione dell'appartamento in cui vive.
-
In merito al reddito del marito, risulta dagli atti che egli è in
possesso di un certificato di capacità come gerente di esercizio pubblico. Al
momento della separazione egli riscuoteva un'indennità di disoccupazione pari a
fr. 6000.– mensili lordi, corrispondenti a un guadagno assicurato di fr.
7500.–. In seguito egli ha trovato un'occupazione a tempo parziale e dopo avere
esaurito le indennità di disoccupazione parziale e quelle per misure di crisi,
nel marzo del 1999 è stato assunto all'80% quale pizzaiolo presso il ristorante
“__________ ” di __________ con uno stipendio di fr. 2647.35 mensili netti
(doc. D e deposizione __________: verbali, pag. 10). Ora, se a un giudizio
puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali
(art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) l'appellante ha dimostrato la riduzione del suo
reddito, non può dirsi che egli abbia reso verosimile di avere fatto quanto si
poteva ragionevolmente esigere da lui per sfruttare appieno le sue possibilità
di guadagno. Dal fascicolo processuale non è dato di sapere quali ricerche egli
abbia intrapreso per cercare un'attività analoga a quella esercitata in
precedenza, né egli adduce alcunché nell'appello, non bastando al riguardo il
semplice accenno al rispetto degli obblighi previsti dalla legge
sull'assicurazione disoccupazione o le offerte di lavoro inoltrate a esercizi
pubblici già coperti da un gerente. Tanto meno egli spiega i motivi per i quali
non potrebbe trovare un'occupazione a tempo pieno, almeno come pizzaiolo. Ritenuto
che l'appellante possiede un certificato di gerente che gli consentiva di
guadagnare fr. 7500.– mensili, si poteva ragionevolmente pretendere da lui uno
sforzo adeguato nella ricerca di un impiego idoneo, tanto più che negli ultimi
tempi il settore mostra segni di ripresa. La giurisprudenza ha già avuto modo
di precisare, del resto, che decisivo non è tanto il reddito effettivo
conseguito da un coniuge, quanto piuttosto il reddito che questi potrebbe
conseguire dando prova di buona volontà e impegno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II
316 consid. 4 con richiami). Ne segue che a giusta ragione il Pretore ha
ritenuto l'interessato non sfruttare completamente la sua capacità lucrativa,
fissandone il reddito in fr. 3309.– mensili, corrispondenti allo stipendio per un'attività
a tempo pieno. In proposito il decreto impugnato resiste alla critica.
-
Per
quanto attiene all'onere d'alloggio, invece, la censura dell'appellante non
manca di buon diritto. Questa Camera ha già avuto modo di precisare, in
effetti, che in caso di convivenza non si dividono le spese di locazione a metà
tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge
in questione l'onere di locazione presumibile che egli avrebbe se abitasse per
conto proprio (I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa L. c. L.). Ciò
premesso, non va disatteso tuttavia che nel fabbisogno minimo del marito il
Pretore ha inserito spese di trasferta di automobile per complessivi fr. 311.55
senza che sia stata resa verosimile la necessità di far capo a un veicolo
privato per recarsi al lavoro, non bastando al riguardo il fatto che l'interessato
lavori a Contone. Per quanto riguarda l'onere fiscale stimato dal Pretore in
fr. 207.70, inoltre, non si deve dimenticare che tale aggravio si riferisce al
biennio 1997/98 durante il quale il marito conseguiva un reddito pressoché
doppio rispetto a quello attuale (notifica tassazione allegata all'istanza).
Tutt'al più, in applicazione del principio inquisitorio e nell'interesse della
figlia minorenne, il fabbisogno potrebbe essere corretto d'ufficio, ma in
definitiva l'importo finale non si scosterebbe apprezzabilmente da quello
stabilito dal Pretore. Nel quadro di un giudizio meramente sommario non si
ravvisano dunque gli estremi per intervenire al riguardo.
II. Sull'appello
adesivo
- Come si è visto in precedenza (consid. 1), gli aspetti procedurali
in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio o di separazione
sono disciplinati dalla legge nuova. E, per l'art. 419c cpv. 4 CPC,
nell'ambito della procedura provvisionale l'appello adesivo è ormai escluso (v.
anche Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 100 in alto). Ne segue
che il gravame deve essere dichiarato irricevibile. Sulla questione delle spese
e delle ripetibili si tornerà in appresso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
-
Gli
oneri dell'appello principale seguono la soccombenza del marito (art. 148 cpv.
1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Gli oneri relativi all'appello adesivo della moglie, irricevibile in seguito
all'introduzione del nuovo diritto sul divorzio, seguono per analogia il
dettato dell'art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione
sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi
del motivo che termina la lite”. Occorre dunque valutare, in concreto, quale
possibilità di buon esito avrebbe avuto – a un primo esame – l'appello adesivo
se nel frattempo non fosse divenuto irricevibile. Ora, l'interessata chiedeva
in sostanza di respingere l'istanza, non essendo intervenuto alcun mutamento
importante e durevole per rapporto al giorno della separazione. Essa sostieneva
che il marito è senz'altro in grado di percepire fr. 7500.– mensili e
contestava il fabbisogno di lui, segnatamente i costi per le assicurazioni
dell'autovettura. In realtà le censure sarebbero state verosimilmente respinte.
Davanti al Pretore infatti la convenuta si era limitata a chiedere che fosse
assegnato alla controparte un termine per promuovere l'azione di merito
(discussione finale del 22 giugno 1999: verbali, pag. 13). Inoltre, come già si
è detto, a un giudizio di mera apparenza la riduzione del reddito conseguito
dal marito appare verosimile e il Pretore ha già considerato che l'interessato
è in grado di guadagnare più di quanto percepisce attualmente. Il motivo per
cui egli non riesce a conseguire entrate maggiori di quelle stimate dal Pretore
andrà esaminato, se mai, nella causa di merito. Quanto ai costi
dell'autovettura (assicurazione e imposta di circolazione), essi sarebbero
stati verosimilmente stralciati, ma al marito sarebbe stata riconosciuta
un'indennità per l'uso dei trasporti pubblici. Inoltre, come si è spiegato,
l'appellato si sarebbe probabilmente visto riconoscere un maggior onere di
alloggio, ragion per cui in definitiva il suo fabbisogno non sarebbe
apparentemente mutato. Verosimilmente destituito di buon diritto, l'appello
adesivo sarebbe dunque stato respinto. Si giustifica perciò di porre gli oneri
processuali a carico dell'appellante adesiva, con obbligo di rifondere alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
-
Le
domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti in veste di appellanti
non possono essere accolte, poiché – pur essendo dato il requisito dell'indigenza
– nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della
parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Per quel che concerne le osservazioni ai
rispettivi appelli, la resistenza appariva invece fondata. Invero l'attribuzione
di ripetibili renderebbe – di per sé – le domande di assistenza giudiziaria
senza oggetto. Se non che, le relative indennità appaiono di difficile (se non
impossibile) incasso, di modo che per le osservazioni agli appelli si
giustifica di concedere ugualmente alle parti il beneficio del gratuito
patrocinio (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è irricevibile.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________, limitatamente alle osservazioni all'appello adesivo.
-
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________, limitatamente alle osservazioni all'appello principale.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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