AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.111
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00111
Lugano
10 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione
del 1° luglio 1996 da
__________, già in __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza
emessa il 24 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ il 6 settembre 1999;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ con le osservazioni del 4 ottobre 1999;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1966) e __________ (1967), cittadini italiani, si sono sposati a __________
con __________ (Provincia di Como) il __________ 1988. Dal matrimonio sono nate
__________ (__________1989), __________ (__________1991) e __________
(__________1997). Il marito, meccanico, ha lavorato presso il __________ a
__________ fino all'agosto del 1998, dopo di che si è licenziato ed è rientrato
in Italia. La moglie ha esercitato l'attività di venditrice a tempo parziale
fino alla nascita della terza figlia. Essa si è rivolta l'11 aprile 1991, il 2
agosto 1991 (inc. __________spec.), il 7 novembre 1991 (inc. __________ spec.)
e il 21 agosto 1992 (inc. __________spec.) al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord per il tentativo di conciliazione e l'adozione di provvedimenti cautelari.
Ogni volta i coniugi si sono riconciliati e hanno ripreso la vita comune.
B. Il 21 aprile 1995 __________ ha instato per un nuovo tentativo di
conciliazione e per ottenere misure provvisionali. Statuendo il 24 aprile 1995
senza contraddittorio, il Pretore le ha affidato le figlie __________ e
__________a, riservato il diritto di visita del padre, le ha assegnato
l'appartamento coniugale e ha stabilito un contributo di mantenimento mensile
di fr. 300.– per lei e di fr. 600.– per ogni figlia. L'assetto cautelare è
stato più volte modificato, da ultimo all'udienza del 16 gennaio 1996, quando
le parti si sono accordate su un contributo alimentare di fr. 200.– per la
moglie e di fr. 600.– per ogni figlia, sull'affidamento di __________ e
__________ alla madre e sul diritto di visita del padre in un fine settimana
ogni due, oltre ad alcuni giorni per le vacanze di Pasqua. Il 18 gennaio 1996
il Pretore ha adeguato a tali accordi un ordine di trattenuta dallo stipendio
emanato il 21 giugno 1995. In esito a un'istanza di modifica presentata dalla
moglie il 10 aprile 1996, con decreto del 5 maggio 1996 il Pretore ha limitato
il diritto di visita del padre a un giorno ogni due settimane, fissando inoltre
un periodo di visita di quindici giorni per le vacanze estive (inc. __________
spec.).
C. Nel
frattempo, il 17 gennaio 1996, __________ ha instato a sua volta per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il medesimo giorno. Il 1°
luglio 1996 egli ha promosso azione di divorzio, proponendo l'affidamento delle
due figlie alla madre, riservato un suo diritto di visita da esercitare un fine
settimana ogni quindici giorni, oltre a due settimane durante le vacanze estive
e una alternativamente a Natale o Pasqua, e offrendo per ciascuna figlia un
contributo alimentare mensile di fr. 500.– fino al compimento dei dodici anni,
di fr. 600.– fino ai sedici e di fr. 700.– fino alla maggiore età. Egli ha
postulato inoltre l'assegnazione di parte del mobilio e, contestualmente, la
concessione dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 24 ottobre 1996
__________ ha domandato a sua volta il divorzio e l'affidamento della prole,
con un diritto di visita del padre limitato a un giorno ogni quindici, a 15
giorni durante le ferie estive e a una settimana a Natale o Pasqua. Essa ha
pure rivendicato un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 700.– fino al
sedicesimo anno di età e di fr. 800.– fino al termine degli studi, una pensione
alimentare di fr. 500.– per sé fino al compimento del sedicesimo anno di età
della figlia minore, oltre all'assegnazione del mobilio coniugale e fr. 4'000.–
in liquidazione del regime dei beni, sollecitando anch'essa l'ammissione al
gratuito patrocinio. Nel successivo scambio di allegati il marito ha ribadito
le proprie domande, mentre la moglie ha addotto di essere in attesa del terzo
figlio, adeguando di conseguenza le proprie richieste concernenti la prole e
postulando un contributo di fr. 1'200.– mensili per sé.
D. Il
__________ 1997 è nata __________. Su istanza 18 dicembre 1997 di __________,
il 22 dicembre 1997 il Pretore ha modificato il contributo cautelare in fr.
500.– per ogni figlia e per la madre, aumentando di conseguenza a fr. 2'000.–
la trattenuta di stipendio. L'11 marzo 1998 egli ha chiesto alla Delegazione
tutoria di __________ di nominare un curatore ad hoc per sorvegliare le
relazioni personali tra padre e figlie. Il diritto di visita dell'attore è
stato sospeso con decreto cautelare del 25 settembre 1998 ed è poi stato
ripristinato il 20 gennaio 1999, riservata la disciplina dell'esercizio delle
relazioni personali per mezzo della curatrice delle figlie. A un'udienza del 9
dicembre 1998 i coniugi si sono dati atto di non vantare più alcuna reciproca
pretesa per la liquidazione del regime dei beni.
E. Esperita
l'istruttoria di merito, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo
rinunciando al dibattimento finale. Nel suo allegato dell'8 aprile 1999
__________ ha ribadito la domanda di divorzio e la proposta di affidare le
figlie alla madre, ha offerto un contributo mensile di fr. 500.– per ogni
figlia e ha postulato un diritto di visita esteso a un fine settimana ogni due,
a quattro settimane durante le ferie estive e a una settimana alternativamente
a Natale o Pasqua. Egli ha dato atto che la liquidazione del regime
matrimoniale era avvenuta in separata sede. Nelle sue conclusioni del 15 aprile
1999 __________ ha confermato la propria richiesta di divorzio, postulando
l'affidamento delle figlie e la designazione di un curatore delle relazioni
personali col padre. Essa ha rivendicato per ogni figlia un contributo di fr.
525.– mensili fino al compimento del sesto anno, di fr. 753.– mensili fino al
dodicesimo, di fr. 780.– mensili fino al sedicesimo e di fr. 975.– mensili fino
al termine della loro formazione, oltre una partecipazione alla metà delle
spese straordinarie. La convenuta ha pure chiesto una pensione alimentare per
sé di fr. 1'500.– mensili fino al settembre del 2003 e di fr. 500.– mensili
fino al settembre del 2013, dando atto che, per quanto atteneva alla
liquidazione del regime dei beni, ciascun coniuge era proprietario di ciò di
cui era in possesso.
F. Statuendo
il 24 giugno 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie
alla madre e ha chiesto all'autorità tutoria di nominare un curatore per la
sorveglianza del diritto di visita del padre. Egli ha poi fissato il contributo
alimentare per ogni figlia in fr. 500.– indicizzati e ha concesso a entrambe le
parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le
spese sono state poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorta con un appello del 6 settembre
1999 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
l'aumento dei contributi per ogni figlia rispettivamente a fr. 525.–, fr.
735.–, fr. 780.– e fr. 975.– mensili secondo la fascia di età, la
partecipazione del padre a metà delle spese straordinarie per la prole e la
concessione di una pensione alimentare per sé di fr. 1'500.– indicizzati fino
al settembre 2003 e di fr. 500.– fino al settembre 2013. Nelle sue osservazioni
del 4 ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello, postulando
anch'egli l'assistenza giudiziaria.
H. Con
ordinanza del 19 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha chiesto alle
parti di aggiornare la documentazione sui rispettivi redditi e fabbisogni dal
1998. Il 2 e il 7 novembre 2000 __________ ha prodotto la documentazione
richiesta, che è stata acquisita agli atti (doc. A-I). __________ ha presentato
il 30 novembre 2000 delle nuove conclusioni, postulando l'assunzione di
ulteriori prove. La presidente della Camera ha respinto le prove da lui offerte
con ordinanza del 30 novembre 2000. Le parti hanno avuto la possibilità di
esprimersi sui nuovi documenti e hanno rinunciato al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi alimentari
per la moglie e per le figlie, mentre i dispositivi sul divorzio, l'affidamento
della prole e le relazioni personali, così come la liquidazione del regime dei
beni, non sono più in discussione e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1
CC; Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).
-
Per
tutto quanto riguarda i figli minorenni il diritto federale impone il principio
inquisitorio illimitato e la massima ufficiale: il giudice di ogni grado non è
vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di
giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid.
1c con rinvio; 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò gli consente di assumere
prove d'ufficio anche in appello, come prevede ora esplicitamente il nuovo art.
419b CPC. In concreto la presidente della Camera ha chiesto alle parti
di produrre la documentazione attestante i rispettivi redditi e fabbisogni dal
1998, per aggiornare i dati agli atti. L'appellante ha inviato i documenti
richiesti, mentre l'attore con il memoriale del 30 novembre 1999 ha offerto
nuovi mezzi di prova (il richiamo del proprio incarto di disoccupazione,
l'audizione dei suoi genitori e del precedente datore di lavoro, oltre all'interrogatorio
formale della moglie). Ora, il principio inquisitorio è inteso alla tutela del
pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale
manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10),
rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti. Non è
destinato invece a sollevare un genitore dalle proprie responsabilità
processuali. La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che tale
principio non esonera la parte in causa dal sostanziare per quanto possibile i
fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale
insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; DTF 123 III 329
in fondo). I fatti addotti dall'interessato non sono nuovi e non trova pertanto
applicazione l'art. 138 cpv. 2 CC. Le circostanze del suo licenziamento, il suo
trasferimento in Italia e le possibilità di lavoro della moglie erano note al
Pretore ed erano già state discusse in prima sede. Come si vedrà in seguito,
inoltre, gli atti sono sufficienti per statuire, senza che sia necessaria
un'istruttoria complementare.
-
Per
l'art. 144 cpv. 2 CC i figli sono personalmente sentiti dal giudice o da un
terzo incaricato, sempre che la loro età o motivi gravi vi si oppongano. Dal
fascicolo processuale non risulta che le figlie siano state sentite dal
Pretore. Già quando il Pretore ha statuito, prima dell'entrata in vigore del
nuovo diritto, i minori in grado di formarsi una propria opinione dovevano
essere ascoltati nelle procedure che li concernevano (DTF 124 II 90, 361). In
questa sede rimane litigioso solo il calcolo dei contributi alimentari per le
figlie e per la moglie. In tal caso i figli sono da interpellare solo nella
misura in cui l'obbligo di mantenimento dipenda anche dalle loro inclinazioni e
dai loro interessi scolastici o professionali (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581).
Ciò non si verifica nella fattispecie, giacché le figlie, che hanno
rispettivamente 12, 10 e 4 anni, non sono ancora in età di formulare progetti
per le loro future scelte professionali. D'altra parte la valutazione di
particolari interessi delle figlie (hobby, sport ecc.) nemmeno si pone, vista
la scarsa disponibilità finanziaria dei genitori. Non è quindi necessario procedere
in appello all'audizione delle due figlie maggiori.
-
Il
Pretore, accertato che il reddito dell'attore era precario e incostante, ha
ritenuto che l'importo da lui offerto di fr. 500.– mensili per ciascuna figlia
appariva proporzionato alle effettive potenzialità e al fabbisogno di costui.
Egli ha poi valutato che la disponibilità economica del padre non eccedeva il
120% del suo fabbisogno allargato, dopo avere dedotto dal reddito il contributo
in favore delle figlie. Ha pertanto respinto la richiesta di contributo alimentare
per la moglie, reputando che essa potrà in un futuro non lontano riprendere
almeno parzialmente un'attività lucrativa.
-
L'appellante
asserisce che per definire il contributo destinato alle figlie occorre fare
riferimento alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Cantone
Zurigo (che al momento dell'appello prevedevano un fabbisogno in denaro di fr.
525.– mensili fino ai sei anni, di fr. 735.– mensili fino ai 12 anni, di fr.
780.– mensili fino ai 16 anni e di fr. 975.– mensili in seguito). A mente sua
all'attore deve inoltre essere computato un reddito ipotetico di fr. 4'650.–
mensili, avendo egli abbandonato volontariamente il posto di lavoro, e un
fabbisogno minimo di fr. 1'200.–, tenuto conto della sua residenza in Italia.
L'attore disporrebbe pertanto di mezzi sufficienti per coprire il fabbisogno
delle figlie e per versarle una pensione alimentare di fr. 1'500.– mensili fino
al 30 settembre 2003, quando la figlia minore compirà il sesto anno ed essa
potrà ricominciare un'attività professionale a tempo parziale, e di fr. 500.–
mensili dall'ottobre 2003 al 30 settembre 2013, da adeguare all'evoluzione del
rincaro.
-
Nella
procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i
figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della
filiazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 133 CC; Wirz, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 16 ad art. 133 CC). Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo
alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione
sociale e alle possibilità dei genitori, deve tenere conto della sostanza e dei
redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la
custodia del figlio alle cure di costui (Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Secondo le circostanze potrà
anche essere tenuto conto, in luogo e vece del reddito effettivo, di quello
ipoteticamente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger, op. cit., n. 26 ad art.
285 CC con rinvii; cfr. pure Hegnauer
in: op. cit., pag. 158, n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad
art. 285 CC).
-
Nella
fattispecie il primo giudice non ha accertato il reddito del marito.
L'appellante sostiene che occorre dipartirsi da un guadagno ipotetico di almeno
fr. 4'600.– mensili. La censura non è del tutto sprovvista di buon fondamento.
Per consolidata giurisprudenza, il giudice può fondarsi su un reddito maggiore
di quello effettivamente ritratto dal debitore della prestazione alimentare
nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e
ragionevole (DTF 121 III 299; 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 16 ad art. 125 CC). Il computo di un reddito potenziale si
giustifica, in particolare, quando il debitore ha ridotto deliberatamente le
proprie entrate senza valida giustificazione (Sutter/
Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che l'attore, meccanico, ha lasciato il posto di
lavoro presso il __________ di __________ alla fine agosto 1998 (lettera del 12
agosto 1998 del __________ a, nel fascicolo “atti diversi”). Egli si è poi
trasferito in Italia presso i propri genitori, rinunciando a chiedere indennità
di disoccupazione e occupandosi – a suo dire – di attività lucrative
occasionali come carrozziere, autista, lavoratore terriero (verbale del 9
dicembre 1998, pag. 23). L'attore non ha quantificato le sue entrate neppure
approssimativamente, nonostante la richiesta della presidente di questa Camera,
né ha contestato di essersi licenziato spontaneamente, salvo sostenere di
esservi stato indotto dalla situazione conflittuale con la moglie. A suo dire
lo stesso datore di lavoro aveva intenzione di mettere fine al contratto per la
mancanza di motivazione da parte sua. L'affermazione, formulata solo in questa
sede, non è tuttavia sorretta da alcun elemento probatorio.
b) Sia
come sia, è appena il caso di rilevare che la pretesa mancanza di concentrazione
e di motivazione sul posto di lavoro non giustifica – e da lungi – l'abbandono
dell'attività. La libera scelta di una professione trova i suoi limiti, invero,
nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV
124). Ammettere che un coniuge possa lasciare l'impiego perché attraversa
difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza
conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Ciò non è ammissibile,
tanto meno se si considera che l'attore neppure ha fatto uso del proprio
diritto alle indennità di disoccupazione né ha ritrovato un'occupazione
stabile, nonostante la giovane età (35 anni) e l'esperienza professionale.
Occorre pertanto riferirsi allo stipendio da egli percepito prima dell'autolicenziamento.
Ora, dalle schede di salario fornite dal datore di lavoro (doc. O, richiami “V”
dal __________) risulta che l'attore conseguiva un reddito lordo di fr. 4'300.–
mensili, oltre alla tredicesima. Dedotti gli oneri sociali e considerato che
gli assegni da famiglia sono ora incassati direttamente dalla madre, il reddito
netto determinante per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr.
4'100.– mensili. Dagli atti non risulta invece che egli possegga alcuna
sostanza (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione; art. 143 n. 1 CC).
- L'appellante sostiene che il fabbisogno del marito, che vive oggi in
Italia presso i genitori, ammonta al massimo a fr. 1'200.– mensili, tenuto
conto del minor costo della vita oltre confine. L'appellato si conferma invece
nel fabbisogno minimo esposto nella petizione, quando viveva a __________,
indicato in fr. 2'800.– mensili, incluso il supplemento del 20%. La sua tesi
non è priva di fondamento. Dovendo computargli il reddito ipotetico che avrebbe
percepito mantenendo l'impiego a __________, appare corretto riconoscergli
parimenti il fabbisogno ipotetico che avrebbe dovuto sostenere per percepire
quell'entrata. Del resto la metodica per il calcolo del contributo alimentare,
di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994
pag. 297).
Ne segue
che le necessità di lui, anch'esse ipotetiche, vanno stimate in fr. 1'870.–
mensili: fr. 1'100.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr.
600.– per le spese di locazione e di riscaldamento (doc. E), fr. 70.– per la
cassa malati (doc. F, premio 2001 per l'assicurazione di base stimato, dedotto
il sussidio per la cassa malati; cfr. consid. 10c) e fr. 100.– di spese
professionali, pure stimate. Non si giustifica invece di conteggiare gli oneri
fiscali, date le scarse disponibilità finanziarie (DTF 127 III 67 consid. 2b,
126 III 353 consid. 1a/aa). Al fabbisogno minimo così determinato non va
aggiunto, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, un supplemento del
20%. A prescindere dal fatto che tale supplemento si applicava per il calcolo
dei contributi di mantenimento dei figli maggiorenni in formazione (DTF 118 II
97, 297) e delle rendite di indigenza dell'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 02.58 pag. 86), non per quello dei contributi alimentari in
favore di figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), nell'ambito del nuovo
diritto del divorzio esso non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999,
pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit.,
n. 33 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 74 ad art. 125 CC).
- A
detta del marito, la moglie avrebbe un'entrata di fr. 3'600.– mensili,
sufficiente al mantenimento suo e delle tre figlie. Dalla documentazione
prodotta dall'appellante in questa sede risulta invero che essa ha ricevuto nel
2000, oltre ai fr. 1'500.– mensili di contributi alimentari per le figlie,
assegni di famiglia per le tre figlie di fr. 1'740.– mensili (doc. F), e fr.
696.– a titolo di assegno di prima infanzia per __________ fino al 30 settembre
2000, mese in cui essa ha compiuto i tre anni (doc. E1). I predetti
importi sono però destinati a coprire il fabbisogno delle figlie e non
costituiscono reddito della madre (art. 285 cpv. 2 CC; Wullschleger, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC). Giova inoltre ricordare
che gli assegni familiari – come l'assegno di base, quello per giovani in
formazione o per invalidi, quello integrativo e quello di prima infanzia – sono
prestazioni sociali in denaro, di carattere integrativo a sostegno degli oneri
del figlio e della famiglia (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL
6.4.1.1). L'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi
sono riconosciuti, a determinate condizioni, al genitore che svolge un'attività
lucrativa dipendente, a prescindere dal reddito percepito (art. 6 e art. 21
della legge). Per contro, gli assegni integrativi sono concessi nella misura in
cui il reddito disponibile del genitore, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base e degli eventuali contributi alimentari, è inferiore ai minimi previsti
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 24 cpv. 1
lett. c della legge). Parimenti l'assegno di prima infanzia, calcolato dopo
quello integrativo, è concesso solo nella misura in cui l'assegno integrativo e
le entrate predette non sono sufficienti a coprire il fabbisogno minimo (art.
31 lett. c della legge). In sostanza gli assegni integrativi e quelli per di prima
infanzia sono prestazioni sociali, sussidiarie rispetto all'obbligo di
mantenimento dei genitori, il cui importo dipende, oltre che dalle possibilità
finanziarie del genitore affidatario, anche dal contributo alimentare percepito
dall'altro genitore.
Il marito sostiene che anche alla moglie andrebbe computato un
reddito ipotetico, giacché prima della nascita della terza figlia essa lavorava
quale commessa a tempo parziale. A suo dire essa potrebbe riprendere l'attività
già ora, affidando la piccola a famiglie diurne e, dal terzo anno di età, alla
scuola dell'infanzia. Se non che, per consolidata giurisprudenza una madre non
può essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno finché il
più giovane dei figli non abbia 16 anni, mentre un lavoro a tempo parziale
entra in considerazione quando il figlio minore ha compiuto 10 anni (DTF 115 II
10; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad
art. 125 CC). In concreto la stessa appellante si è dichiarata disposta a
riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 30 settembre 2003, quando
la figlia minore avrà compiuto i sei anni. Più di così non può esserle imposto,
né l'appellante dispone di sostanza che possa essere considerata ai fini del
contributo alimentare (doc. G prodotto in appello; art. 143 n. 1 CC).
- L'attore
adduce che il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2'726.70 mensili, mentre
quest'ultima rivendica, nelle conclusioni, un importo di complessivi fr.
3'592.55.
a) Il
minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo per un debitore monoparentale
con obblighi di mantenimento è stato fissato dal 1° gennaio 2001 in fr. 1'250.–
mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74). L'appellante espone inoltre
fr. 40.– per i costi di elettricità e fr. 121.20 per il telefono e la televisione.
Tali posizioni sono già comprese nel minimo di base del diritto esecutivo (FU
__________/2001 del __________ __________ __________, pag. __________punto I) e
non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi né nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994
pag. 297 consid. 5). Tali posizioni non sono quindi ammissibili.
b) Non
sono del pari giustificati i costi di fr. 268.30 dell'Associazione __________
per la cura delle figlie, giacché l'appellante non lavora e non ha quindi
necessità di affidare le figlie a terzi. Del resto tali spese andrebbero, se
mai, considerati nel fabbisogno delle figlie stesse e non in quello della
madre. Né possono essere inseriti nel fabbisogno dell'appellante i costi per il
posteggio (doc. A1 prodotto in appello), non avendo essa addotto –
né tantomeno provato – la necessità di far uso di una vettura privata per scopi
professionali o per esigenze delle bambine (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266).
c) Per
quel che concerne la cassa malati, si giustifica di considerare solo il premio
per l'assicurazione obbligatoria di base, ad esclusione di quella
complementare, giacché in una situazione finanziaria precaria, come quella qui
in esame, possono essere ritenute solo le assicurazioni strettamente necessarie
(RDAT 1999-I pag. 207 n. 59). Il premio mensile per l'assicurazione
obbligatoria di base dell'appellante nel 2000 ammontava a fr. 245.60 mensili,
di cui fr. 183.30 assunti dal Cantone (doc. B prodotto in appello). Ora, il
sussidio all'assicurazione malattia è una partecipazione da parte di Comuni e
Cantone al pagamento dei premi di cassa malati a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste (art. 23 della legge di applicazione della Legge
federale sull'assicurazione malattie, LCAMal: RL 6.1.2.1). Hanno diritto al
sussidio le famiglie il cui reddito determinante, pari al reddito imponibile
accertato fiscalmente oltre a un quindicesimo dell'eventuale sostanza che
supera i fr. 200'000.–, non supera i fr. 32'000.– annui (art. 29 lett. a e 30 LCAMal).
Dal fascicolo processuale emerge che già prima della separazione il reddito
imponibile familiare non superava tale soglia (richiami “IV” dall'Ufficio di
tassazione). Ne deriva che in concreto si giustifica di considerare unicamente
l'importo effettivamente pagato dalla convenuta, pari a fr. 62.30 mensili,
l'esito del presente giudizio non modificando sostanzialmente il sussidio, date
le ristrettezze finanziarie delle parti.
d) L'appellante
espone pure nel proprio fabbisogno fr. 73.25 e fr. 63.80 mensili per
assicurazioni delle figlie. In una situazione finanziaria precaria, tuttavia,
possono essere ammesse solo le assicurazioni strettamente necessarie, ciò che
non appare il caso in concreto. Nel proprio fabbisogno la convenuta inserisce
pure fr. 820.– di minimo vitale per le figlie e i rispettivi premi di cassa
malati. Tali spese rientrano però nel fabbisogno delle figlie, determinato in
base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, e non
sono quindi da inserire nel fabbisogno del genitore affidatario (da ultimo: I
CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R., consid. 5c; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2,
pag. 660; raccomandazioni citate, edizione 2000, pag. 11).
e) Per
la locazione la convenuta paga fr. 860.– mensili, incluso l'acconto delle spese
accessorie (doc. A prodotto in appello). In tale importo è però compreso l'onere
locativo per le figlie, già conteggiato nel rispettivo fabbisogno. Si
giustifica dunque di calcolare per l'appellata unicamente l'onere di alloggio
presumibile ch'essa avrebbe se abitasse da sola, valutabile in fr. 600.–
mensili, pari a quello riconosciuto al marito (FamPra.ch 1/2000 pag. 135).
f) La
convenuta quantifica in fr. 100.– il proprio onere fiscale. Trattandosi di una
famiglia in condizioni finanziarie precarie, nondimeno, l'onere fiscale non
deve essere considerato (DTF 127 III 67 consid. 2b, 126 III 353 c. 1a/aa). In
definitiva, quindi, il fabbisogno dell'appellante ammonta a fr. 1'920.– mensili
(fr. 1'250.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 70.– per il
premio di cassa malati stimato, fr. 600.– per le spese di locazione e di
riscaldamento).
- Il Pretore non ha stabilito il fabbisogno delle figlie. L'appellante
sostiene che esso va calcolato conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio
della gioventù del Cantone Zurigo, edizione 1996. La critica non è priva di
pertinenza. Per prassi costante questa Camera si ispira alle citate
raccomandazioni, applicandovi i necessari correttivi e adattandole alla singola
fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori
(Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). La versione più aggiornata delle
citate raccomandazioni, edita nel gennaio 2000, indica per una fratria di tre
un fabbisogno in denaro di fr. 940.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1'070.–
mensili fino ai 12 anni e di fr. 1'340.– mensili fino ai 18 anni.
Il marito
obietta che gli importi indicati dalle note raccomandazioni devono essere
notevolmente ridotti per tenere conto del minor costo della vita in Ticino e
del basso reddito familiare. La moglie rileva che prossimamente essa riprenderà
a lavorare ragione per cui i redditi familiari ammonteranno a fr. 6'650.– mensili.
La tesi dell'appellante è ai limiti della temerarietà, se si considera che essa
medesima afferma di non poter ancora lavorare, dovendosi occupare della figlia
minore. La contestazione, ad ogni modo, non è rilevante, poiché i fabbisogni
figuranti nell'edizione 2000 delle note raccomandazioni non sono più commisurati
al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a
valori medi nazionali (pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle
raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i
fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per le famiglie in situazioni
finanziarie modeste (cit. loc.), come è il caso in concreto. In siffatte circostanze,
non vi è motivo per ridurre i fabbisogni medi per i figli. Il fabbisogno, del resto,
non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in
funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF
123 III 4 consid 3b/bb ).
- L'obbligo
di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio,
indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (art. 125 cpv. 1
CC; Werro in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berna 1999, pag. 39). L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio
per cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere al proprio
sostentamento in modo autonomo (Eigenversorgung: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per
valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, occorre ponderare gli
elementi oggettivi elencati all'art. 125
cpv. 2
CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla
giurisprudenza in applicazione del diritto precedente (Werro, op. cit., pag. 41). In particolare non può essere
imposta una ripresa dell'attività lavorativa al coniuge che deve ancora occuparsi
della prole, l'interesse dei figli essendo prioritario anche in ambito di
obblighi alimentari (Schwenzer,
op. cit., n. 58 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit. , n. 89 ad art. 125 CC). Nella commisurazione dell'adeguato contributo
di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), il limite superiore è posto dal
tenore di vita durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC), mentre quello inferiore
è costituito dal fabbisogno minimo del coniuge creditore, riservata la soglia
delle capacità contributive del debitore (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).
a) In
concreto l'appellante ha cessato l'attività lucrativa dopo la nascita della
terza figlia. In precedenza essa lavorava come venditrice a tempo parziale,
integrando l'entrata con l'indennità di disoccupazione. Dal settembre 1996
all'aprile 1997 – periodo durante il quale la documentazione agli atti pare completa
– essa ha percepito in media fr. 1'930.– mensili netti (richiami “I” dalla
Cassa di disoccupazione; doc. 1, 8–12, 18). Attualmente essa deve prendersi
cura di tre figlie, di 12, 10 e 4 anni. Come si è visto (consid. 9), una madre
non può essere obbligata a riprendere un'attività lucrativa, seppur a tempo
parziale, fino al momento in cui il figlio minore abbia compiuto i 10 anni di
età. Se non che, la stessa convenuta si è dichiarata disposta a riprendere
un'attività lucrativa a tempo parziale dal 1° ottobre 2003, quando la figlia
minore raggiungerà il sesto anno di età (appello pag. 11). Da quella data va dunque
computato alla moglie un reddito per un'attività lucrativa a tempo parziale.
Visto quanto percepito in precedenza con un impiego a orario ridotto, la
capacità reddituale della convenuta dopo il 1° ottobre 2003 può essere valutata
in almeno fr. 1'930.– mensili.
b) Quanto
alla commisurazione del contributo di mantenimento, va ricordato che neppure
durante il matrimonio le disponibilità familiari potevano dirsi abbondanti
(richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione). Ne segue che il tenore di vita non
poteva superare di molto il fabbisogno minimo, limite entro il quale deve
essere pertanto contenuto il contributo di mantenimento. Ciò posto, la
convenuta avrebbe di principio diritto a un contributo alimentare di fr.
1'912.– mensili fino al settembre 2003, mentre dopo tale data essa sarà in
grado di far fronte al proprio fabbisogno con il proprio reddito da attività
lucrativa a tempo parziale.
- Il
quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in
ultima analisi, come segue:
reddito
del marito fr. 4'100.–
reddito
della moglie fr. –.–
fr.
4'100.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 1'870.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1'920.–
fabbisogno
per __________ (1989) fr. 1'070.–
fabbisogno
per __________ (1991) fr. 1'070.–
fabbisogno
per __________ (1997) fr. 940.–
fr. 6'870.– mensili
ammanco fr. 2'770.– mensili.
Per
consolidata giurisprudenza l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio
limite nella disponibilità di lui, una volta dedotto dal reddito il fabbisogno
personale. L'eventuale ammanco va a carico del coniuge privo di reddito o con
reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale principio è valido
pure per i contributi dovuti ai figli minorenni (DTF 123 III consid. 3b/bb, 121
I 97, 121 III 301; Wullschleger,
op. cit., n. 40 ad art. 285 CC). In concreto l'appellato, dedotto dal proprio
reddito di fr. 4'100.– il suo fabbisogno di fr. 1'870.– mensili, dispone di fr.
2'230.– mensili per far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex
moglie e delle figlie, che ammonterebbero a complessivi fr. 5'000.– mensili
(fr. 1'920.– per la moglie, fr. 1'070.– per __________, fr. 1'070.– per
__________a e fr. 940.– per __________). Ora, i contributi per il coniuge e per
i figli minorenni non sono prioritari l'uno sull'altro e se i mezzi del
genitore tenuto al mantenimento non sono sufficienti a coprire tutti gli obblighi
alimentari, rimane solo la possibilità di ridurre tutte le somme in proporzione
(Rep. 1999 pag. 151; Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 448 n. 08.30). Considerato che le disponibilità dell'appellato
coprono circa il 45% dei fabbisogni, i contributi di mantenimento vanno ridotti
in proporzione a fr. 860.– per la moglie, a fr. 470.– per __________, a fr.
470.– per __________ e a fr. 430.– per __________, per complessivi fr. 2'230.–
mensili.
L'appellante
chiede inoltre che il padre partecipi alla metà delle spese straordinarie per
le figlie. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede invero la possibilità di chiedere un
contributo speciale in caso di bisogni straordinari e imprevisti del figlio,
che devono però essere addotti e documentati. La convenuta neppure spiega quali
sarebbero le necessità straordinarie delle figlie e la sua domanda, del tutto
generica, si rivela prematura. Del resto, l'appellato si trova a vivere con il
fabbisogno minimo e non vi sarebbe nemmeno spazio, nelle circostanze attuali,
per ulteriori prestazioni a suo carico.
- I
contributi alimentari debbono inoltre essere modificati a mano a mano che le
figlie raggiungono una fascia di età superiore, rispettivamente la maggiore
età. Un'ulteriore modifica si impone per il periodo successivo al 1° ottobre
2003, quando la madre sarà in grado di provvedere da sé sola al proprio
mantenimento. Poiché essa potrà coprire a stento le proprie necessità e provvede
già in natura alle figlie, l'importo scoperto dei fabbisogni di queste ultime
deve essere posto a carico del padre (DTF 120 II 285, consid. 3a/cc). I
contributi alimentari, calcolati secondo i criteri sopra esposti, saranno pertanto
i seguenti:
Periodo dal 1° agosto 2002 (13° anno di
età di __________)
fabbisogni: moglie
fr. 1'920.–
fr. 1'340.–
fr. 1'070.–
fr. 940.–
fr.
5'270.– mensili
disponibilità:
fr. 2'230.– pari al 42% dei fabbisogni
contributi: moglie fr.
810.–
__________ fr.
565.–
__________ fr.
455.–
__________ fr.
400.–
fr.
2'230.– mensili
Periodo dal 1° ottobre 2003
(attività lucrativa a tempo parziale della moglie)
fabbisogni: moglie
fr. –.– (coperto con il proprio reddito)
fr. 1'340.–
fr. 1'070.–
fr. 940.–
fr.
3'350.– mensili
disponibilità
fr. 2'230.– pari al 66% dei fabbisogni
contributi: moglie fr.
–.–
__________ fr.
890.–
__________ fr.
720.–
__________ fr.
620.–
fr.
2'230.– mensili
Periodo al
1° ottobre 2004 (13° anno di età di__________, 7° anno di __________)
fabbisogni: moglie
fr. –.– (coperto con il proprio reddito)
__________ fr.
1'340.–
__________ fr.
1'340.–
__________ fr.
1'070.–
fr.
3'750.– mensili
disponibilità
fr. 2'230.– pari al 60% dei fabbisogni
contributi: moglie fr.
–.–
__________ fr.
800.–
__________ fr.
800.–
__________ fr.
630.–
fr.
2'230.– mensili
Periodo
al 1° agosto 2007 (18° anno di età di __________)
fabbisogni: moglie
fr. –.– (coperto con il proprio reddito)
fr. –.– (maggiorenne)
__________ fr.
1'340.–
__________ fr.
1'070.–
fr.
2'410.– mensili
disponibilità
fr. 2'230.– pari al 93% dei fabbisogni
contributi: moglie fr.
–.–
__________ fr.
–.–
__________ fr.
1'235.–
__________ fr.
995.–
fr.
2'230.– mensili
Periodo
dal 1° agosto 2009 (18° anno di età di __________)
fabbisogni: moglie
fr. –.– (coperto con il proprio reddito)
fr. –.– (maggiorenne)
__________ fr.
–.– (maggiorenne)
__________ fr.
1'070.–
disponibilità
fr. 2'230.– copertura totale del fabbisogno
contributi: moglie fr.
–.–
__________ fr.
–.–
__________ fr.
–.–
__________ fr.
1'070.–
Periodo
dal 1° ottobre 2010 (13° anno di età di __________) al 30 settembre 2015 (18° anno
di età di __________)
fabbisogni: moglie
fr. –.– (coperto con il proprio reddito)
fr. –.– (maggiorenne)
__________ fr.
–.– (maggiorenne)
__________ fr.
1'340.–
disponibilità
fr. 2'230.– copertura totale del fabbisogno
contributi: moglie fr.
–.–
__________ fr.
–.–
__________ fr.
–.–
__________ fr.
1'340.–
-
Dato
che fino alla maggiore età di __________ (31 luglio 2009) il contributo di mantenimento
è inferiore al fabbisogno delle minorenni, eventuali assegni familiari per i
figli potranno essere percepiti dalla madre in aggiunta al contributo
alimentare (art. 285 cpv. 2 CC). Dopo tale data, alla luce delle ristrettezze
economiche del padre, si giustifica di stabilire in deroga all'art. 285 cpv. 2
CC che eventuali assegni di base per i figli percepiti dalla madre andranno in
deduzione del contributo alimentare versato dall'attore (Wullschleger, op. cit., n. 73 ad art.
285 CC).
-
Per l'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio può stabilire il
contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età.
Tale è il caso quando il figlio ancora minorenne sia ormai prossimo alla
maggiore età e si trovi ancora in una formazione professionale di durata
determinata o verosimilmente abbia serie intenzioni di intraprendere uno studio
superiore (DTF 112 II 202 consid. 2; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 23 ad art. 133 CC). In concreto la giovane età delle figlie –
rispettivamente 12, 10 e 4 anni – non consente prognosi serie, ragione per cui
non è possibile fissare già in questa sede il contributo di mantenimento oltre
i 18 anni. Raggiunta la maggiore età, spetterà eventualmente alle figlie
chiedere al padre un contributo di mantenimento giusta gli art. 276 e art. 277
CC.
-
Per
l'art. 126 cpv. 1 CC il giudice fissa l'inizio dell'obbligo di versamento della
rendita di mantenimento. Dagli atti risulta che il padre ha sempre versato un
contributo cautelare per le figlie di complessivi fr. 1'500.– mensili. Siccome
allo stesso è stato computato un reddito ipotetico, per motivi di equità si
giustifica di stabilire che i contributi decorrono dal mese successivo all'emanazione
della presente sentenza.
-
I
contributi di mantenimento saranno adeguati alle variazione del costo della
vita sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come
indice di riferimento quello del mese dell'emanazione del presente giudizio.
L'adeguamento interverrà il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del
dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003 (art. 128 e art. 143 n. 4
CC). La moglie potrà chiedere inoltre una modifica della propria rendita
qualora la situazione finanziaria del marito migliori. L'importo del contributo
di mantenimento potrà essere aumentato fino alla copertura del fabbisogno di
fr. 1'920.– mensili, ma solo fino al 30 settembre 2003 (art. 129 cpv. 3 e art.
143 n. 3 CC).
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CC). L'appellante ottiene causa vinta sul proprio contributo di mantenimento,
ma non nella misura né per la durata richiesta. L'appellato, in sostanza, ha
visto aumentare gli obblighi alimentari a suo carico da fr. 1'500.– a fr.
2'230.– mensili. Ponderate tutte le circostanze del caso, si giustifica di
porre la tassa e le spese, contenute per tenere conto della situazione finanziaria
dei coniugi, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare
le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere
invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro
ammontare né sul loro riparto. Le domande di assistenza giudiziaria presentate
dalle parti meritano di essere accolte, essendo provata la rispettiva indigenza
(art. 155 CPC) e le probabilità di buon esito, ancorché parziali, delle
rispettive posizioni (art. 157 CPC).
Per questi motivi.
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata
è così riformato:
__________ verserà anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, a titolo di contributo alimentare:
fr.
2'230.– mensili fino al 31 luglio 2002, di cui:
per
la moglie fr. 785.–
per
__________ fr. 440.–
per
__________a fr. 440.–
per
__________h fr. 385.–
fr.
2'230.– mensili dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2003, di cui:
per
la moglie fr. 740.–
per
__________ fr. 520.–
per
__________a fr. 420.–
per
__________ fr. 375.–
fr.
2'230.– mensili dal 1° ottobre 2003 a 30 settembre 2004, di cui:
per
__________ fr. 820.–
per
__________ fr. 655.–
per
__________ fr. 575.–
fr.
2'230.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2007, di cui:
per
__________ fr. 730.–
per
__________a fr. 730.–
per
__________h fr. 590.–
fr.
2'230.– mensili dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2009, di cui:
per
__________ fr. 1'145.–
per
__________h fr. 915.–
fr. 1'070.–
mensili per __________ dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2010
fr. 1'340.–
mensili per __________ dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2015.
I
contributi indicati saranno adeguati al costo della vita sulla base dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come indice di riferimento quello del
mese dell'emanazione della presente sentenza. L'adeguamento interverrà il 1°
gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima
volta nel gennaio 2003.
I
contributi per le figlie fino al 31 luglio 2009 non comprendono eventuali assegni
familiari di base, che la madre può riscuotere in aggiunta ai contributi. Dal
1° agosto 2009 i contributi per le figlie comprendono invece eventuali assegni
familiari di base, che andranno dedotti nel caso in cui la madre li riscuotesse
direttamente.
II. __________
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
III. __________
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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