AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.12
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00012
Lugano
23 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
dell'11 agosto 1997 da
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 22 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 30 dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
Se deve essere accolto l'appello adesivo del 24 febbraio 1999 presentato da
__________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ e __________ __________ sono comproprietari della particella n.
RFD di __________ -, che è contigua alla particella n.
__________appartenente a __________ __________. Su quest'ultimo fondo sorge un
edificio rustico nella cui facciata est vi sono due aperture, l’una sopra
l’altra. Nell'estate del 1997 __________ __________ ha munito le due aperture
di telai e vetri.
B. L'11
agosto 1997 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse ordinato a __________ __________ di
chiudere le citate aperture. Essi hanno altresì postulato l'accertamento del
loro diritto di appoggiarsi alla facciata con un'altra fabbrica. Nella sua risposta
del 2 ottobre 1997 __________ __________ ha proposto di respingere la
petizione. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi memoriali scritti le parti
hanno ribadito il loro punto di vista, rinunciando al dibattimento finale.
C. Con
sentenza del 30 dicembre 1998 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e
ha ordinato a __________ __________ di togliere i telai e i vetri apposti alle
note aperture, accertando il diritto degli attori di appoggiare una nuova
fabbrica alla facciata est dell'edificio appartenente alla convenuta. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono state poste a carico della convenuta,
con obbligo di versare agli attori un'indennità di fr. 1'600.–per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 22
gennaio 1999 volto a ottenere il rigetto della petizione. Nelle loro osservazioni
del 24 febbraio 1999 __________ e __________ __________ propongono di
respingere l'appello e con appello adesivo dello stesso giorno chiedono che la
convenuta sia condannata a chiudere le due note aperture. Il 29 marzo 1999
__________ __________ ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto l'applicabilità alla
fattispecie degli art. 125 e 126 LAC e ha appurato che le due note aperture
erano destinate in origine ad aerare depositi di legna, fieno e altri beni. Ciò
posto, egli ha ritenuto che con la posa di telai e vetri le due aperture sono
state trasformate in finestre a prospetto, le quali però non rispettano le
distanze minime dal confine. Ha ordinato perciò alla convenuta di ripristinare
lo stato originale, eliminando i telai e i vetri. Il primo giudice non ha ritenuto
invece che la convenuta dovesse chiudere le aperture, almeno fintanto che gli attori
non avessero esercitato il loro diritto di appoggiare una nuova fabbrica alla
facciata, diritto che è stato formalmente accertato.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante sostiene che le aperture sono sempre esistite, di modo
che gli art. 125 e 126 LAC, relativi all'apertura di nuove finestre, non si
applicherebbero. Contesta inoltre che gli attori abbiano un qualsiasi diritto di
appoggio al suo stabile, l'art. 121 LAC non potendo far stato proprio per
l'esistenza delle due citate aperture.
-
Gli
attori hanno chiesto che fosse ordinato alla vicina di occludere le due
aperture nella facciata est dello stabile. Ora, per l'art. 679 CC chiunque sia
danneggiato o minacciato di un danno per il fatto che un proprietario trascende
nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
Tale norma sanziona in via generale qualunque violazione delle norme di
vicinato (DTF 107 II 137; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1892, pag. 174). In concreto, le
norme di attuazione del piano regolatore del Comune di __________ -__________
non contengono alcuna prescrizione sulle distanze minime cui devono attenersi
le aperture da confine, ragione per cui alla fattispecie tornano applicabili –
come ha rilevato il Pretore – gli art. 125 segg. LAC.
-
In
concreto risulta che nella facciata est dello stabile della convenuta si
trovavano – già prima che fossero montati i telai e i vetri – due aperture
(doc. F e 2). Non si trattava di semplici pertugi, fori, feritoie o fiatatoi
(sull'accezione: Rep. 1994 pag. 314 e riferimenti citati; Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, edizione aggiornata, Bellinzona 1996, pag. 66 e
80), bensì di finestre vere e proprie. Dimensioni e altezza, presenza o assenza
di vetri o imposte non sono determinanti. Anche per stabilire se sia data
un’apertura a prospetto, del resto, occorre considerare non l'intenzione del
proprietario, bensì la natura oggettiva dell'opera, verificando se essa offra
normalmente la possibilità di vedere il fondo altrui (Rep. 1951 pag. 128; Piotet, Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, Losanna 1991, n. 1656 pag. 705). Nella fattispecie è
possibile che in origine le due aperture servissero ad aerare legna e fieno, ma
ciò non toglie che esse costituiscano “un vano aperto nel muro esterno di un
edificio per dare luce e aria all'interno e che permette – anche – la vista
verso l'esterno”. Dal sopralluogo è risultato che dalla finestra superiore si
ha addirittura piena veduta del giardino prospiciente (verbale 17 marzo 1998).
Ciò posto, le due aperture, già prima che fossero posati telai e vetri,
configuravano finestre nel senso degli art. 125 segg. LAC.
-
Che
le due finestre litigiose non rispettino le distanze minime previste dagli art.
125 e 126 LAC non è contestato neppure dall'appellante. Essa obietta, certo,
che tali norme si applicano solo a nuove aperture, non a quelle già esistenti.
Il fatto è che ciò non basta per conferirle automaticamente un diritto di
mantenere lo stato attuale. Per l'art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili
col diritto di vicinato – ivi compresi i manufatti che non rispettano le
distanze minime da confine – si applicano le disposizioni relative alle opere
sporgenti su fondo altrui. L'art. 674 CC stabilisce, a tale proposito, che
qualora l'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia fatto
opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado fosse riconoscibile, il giudice
può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore
in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno. In virtù
di tale norma l’interessato può dunque ottenere, eventualmente dietro
versamento di indennità, una servitù di apertura in deroga alle distanze minime
previste dal diritto cantonale (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, n. 20 ad art. 674 CC; Steinauer,
op. cit., n. 1645, pag. 82). A tal fine non è sufficiente però ch'egli si
opponga a un'azione chiedente la chiusura delle aperture esistenti (in quanto
opere sporgenti). Deve postulare espressamente l’attribuzione secondo l'art.
674 cpv. 3 CC di un diritto reale sulla sporgenza, mediante azione autonoma o
azione riconvenzionale (Rep. 1996 pag. 10 con riferimenti citati). Nel caso
specifico la convenuta si è limitata ad affermare che le aperture sono sempre
esistite, ma non ha chiesto l'attribuzione di una servitù di apertura, neppure
in via subordinata. Un diritto reale al riguardo non può quindi esserle
riconosciuto in questa sede.
-
L'appellante
contesta inoltre che gli attori possano appoggiare una nuova fabbrica alla
facciata est della sua abitazione. Ora, in concreto lo scopo degli attori è
quello di far accertare l'esistenza di un diritto. I presupposti di un'azione
di accertamento (art. 71 CPC) sono disciplinati però dall'ordinamento federale
(DTF 110 II 352), il quale esige un interesse legittimo, ovvero concreto e
attuale. Dagli atti risulta unicamente che una domanda edilizia presentata
dagli attori per la costruzione di un edificio appoggiato alla facciata est
dello stabile dell'appellante è stata respinta dall'autorità comunale
(petizione, pag. 7). Non risulta – né gli attori pretendono – che una nuova
domanda di costruzione sia stata introdotta o sia in procinto di essere introdotta.
Non è dato a divedere perciò quale interesse concreto e attuale possano vantare
gli attori all'accertamento di un diritto di appoggio. Giustamente la convenuta
sostiene perciò, anche se per altri motivi, che su questo punto l’azione
avversaria doveva essere respinta. L'appello, su questo punto, appare provvisto
di buon diritto e deve essere accolto.
II. Sull'appello
adesivo
-
Gli
appellanti adesivi chiedono che sia ordinato alla convenuta di chiudere le due
aperture e non solo di togliere i telai e i vetri. Ora, già si è visto che in
concreto le aperture si trovano in contrasto con norme di vicinato. D’altro
lato l'azione tendente alla cessazione della molestia, di carattere reale, è
imprescrittibile (DTF 111 II 26; 436 consid. 2c), salvo abuso di diritto, che
però presuppone un’accettazione e non una semplice tolleranza di fatto. Affinché
possa essere riconosciuto un abuso di diritto, un comportamento contraddittorio
deve avere provocato un'aspettativa degna di protezione e nel caso in cui il
titolare ha tardato a far valere un suo diritto tale inattività deve poter
essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto in questione o deve
aver cagionato pregiudizi alla controparte (DTF 106 II 323 consid. 3; STF
inedita del 29 novembre 1995 nella causa R. c. G.). Per il resto il vicino ha diritto
di chiedere l’eliminazione delle opere che violano le distanze legali,
indipendentemente dall'eventuale danno che esse provocano. E la constatazione
che le aperture non rispettano le distanze legali previste dal diritto
cantonale è sufficiente a legittimare in concreto la chiusura chiesta dagli
attori.
-
Il
comportamento degli appellanti, giova ripetere, non configura abuso di diritto
nel senso dell'art. 2 CC. Intanto l'abuso deve essere manifesto e nei rapporti
di vicinato può essere ravvisato solo con grande riserbo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art.
679 CC; Steinauer, op. cit., n.
1923, pag. 183). Dal fascicolo processuale si evince inoltre che solo
nell'estate 1997 la vicina ha cominciato a manifestare l'intenzione di cambiare
la destinazione dello stabile (doc. H). In siffatte circostanze non si può ritenere
che l'inattività dei vicini configuri una rinuncia al diritto di chiedere la
chiusura delle finestre. Poco importa che, di fatto, gli appellanti abbiano
tollerato la situazione per anni, tale comportamento non bastando a conferire
alla controparte diritti acquisiti. Ne discende che la domanda di occludere le
aperture nella facciata est dello stabile in proprietà della convenuta deve
essere accolta, di modo che il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
principale soccombe sulla pretesa di conservare le aperture, ma esce vittoriosa
– nel risultato – sul mancato diritto degli attori di appoggiare una nuova
fabbrica alla sua facciata. Si giustifica pertanto di suddividere le spese tra
le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Gli oneri
dell'appello adesivo vanno posti a carico della convenuta, integralmente
soccombente, che rifonderà alle controparti un'adeguata indennità per
ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del
pronunciato sugli oneri di prima sede, che devono essere suddivisi in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 annullato
La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello
adesivo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
è fatto ordine a __________ __________ di chiudere le due aperture nella
facciata est dello stabile situato sulla particella n. RFD di
__________ -, di sua proprietà.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
da
anticipare dagli appellanti adesivi, sono posti a carico di __________
__________, che rifonderà alle controparti fr. 1'200.– complessivi per
ripetibili.
V. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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