AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.130
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00130
Lugano
11 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___ (modifica
di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 9 aprile 1999 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 ottobre 1999 presentato da __________ contro il decreto
cautelare emesso il 23 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________,
Sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1959) e __________ (1964) si sono sposati ad __________ il 4 ottobre 1985. Dall'unione sono nate __________
(4
ottobre 1986) e __________ (23 dicembre 1987). __________ è affetta da una
sindrome congenita dismorfica con microcefalia estrema e ritardo globale dello
sviluppo, per la quale è al beneficio di provvedimenti sanitari e
pedagogico-terapeutici. __________ __________ ha lavorato fino al 28 febbraio
1999 come procuratore presso le __________ SA di __________ e dal 1° marzo 1999
è responsabile di vendita alle dipendenze della __________ SA di .
__________ ha una formazione professionale di sarta e un diploma di commercio e
ha iniziato nell'aprile 1996 un'attività indipendente, aprendo la scuola per
l'infanzia denominata “ ” a __________.
B. Il
28 ottobre 1997 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 5
dicembre 1997. Il 6 aprile 1998 essa ha sollecitato in via provvisionale
l'allontanamento del marito dall'abitazione familiare, l'assegnazione della
stessa a sé e alle figlie (con l'uso della mobilia), l'affidamento delle figlie
(riservato al padre il diritto di visita), un contributo di mantenimento di fr.
750.– indicizzati per ognuna delle figlie e di fr. 2'255.– per sé, oltre a una
provvigione ad litem di fr. 3'000.–. Il Pretore ha citato le parti per
la discussione e nel frattempo ha emanato l'8 aprile 1998 un decreto senza
contraddittorio con cui ha ordinato a __________ di versare alla moglie un
contributo alimentare per la famiglia di fr. 2'500.– mensili. All'udienza dell'8
maggio 1998 i coniugi hanno raggiunto un'intesa sull'affidamento delle figlie
alla madre, sul diritto di visita, sull'assegnazione alla moglie e alle figlie
dell'abitazione coniugale e sul contributo alimentare per le figlie, concordato
in fr. 750.– ciascuna, compresi gli assegni familiari. Per il resto l'istante
ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto.
C. Con
petizione del 30 giugno 1998 __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora
in fase istruttoria. Il 7 luglio 1998 __________ ha postulato una trattenuta di
stipendio, che il Pretore ha decretato il 9 luglio 1998 senza contraddittorio e
ha confermato, dopo aver sentito le parti, il 1° dicembre 1998.
D. Statuendo
il 12 aprile 1999 sulle misure provvisionali, il Pretore ha assegnato alla
moglie l'abitazione coniugale, ha affidato alla medesima le figlie __________ e
__________, ha regolato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di
quest'ultimo un contributo di mantenimento mensile di fr. 750.– per ognuna
delle figlie, compresi gli assegni familiari, e di fr. 2'500.– per la moglie
fino alla separazione delle economie domestiche (fr. 2'000.– in seguito), ha
decretato la trattenuta salariale limitatamente a fr. 2'163.– mensili e ha
respinto la domanda di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di
fr. 500.– e le spese sono state addebitate alle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________
ha chiesto il 9 aprile 1999 la modifica dell'assetto cautelare e la soppressione
del contributo alimentare per la moglie, con assunzione da parte di quest'ultima
degli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. Il 30 aprile 1999
__________ __________ ha instato a sua volta perché la trattenuta di stipendio
fosse ordinata al nuovo datore di lavoro del marito. Il Pretore ha modificato
la trattenuta salariale con decreto emanato senza contraddittorio il 3 maggio
1999, ordinando alla ditta
SA di versare direttamente a __________ fr. 1'146,70 e alla __________ di
Lugano fr. 1'246.– mensili per il pagamento degli interessi ipotecari.
All'udienza del 19 maggio 1999, indetta dal Pretore per la discussione delle
due istanze di modifica, __________ ha confermato la domanda di riduzione del
contributo e si è opposto alla trattenuta di stipendio, offrendo di
sottoscrivere un ordine permanente di pagamento. __________ ha insistito per la
trattenuta salariale e si è opposta alla riduzione del contributo per sé.
Entrambe le parti hanno notificato prove, sulle quali il Pretore ha statuito il
18 giugno 1999 ammettendo l'interrogatorio formale del marito e respingendo gli
altri mezzi istruttori.
F. Con
decreto cautelare del 23 settembre 1999 il Pretore ha ridotto a fr. 2'392.70
mensili dal 1° aprile 1999 il contributo di mantenimento a carico del marito
(suddiviso in fr. 1'246.– per gli interessi ipotecari e in fr. 1'146,70 per le
figlie), oltre agli assegni familiari percepiti dalla madre, e ha modificato di
conseguenza la trattenuta di stipendio decretata il 3 maggio 1999. La tassa di giustizia
di fr. 300.– e le spese sono state poste per due terzi a carico del marito e
per il resto a carico della moglie, con obbligo per il marito di rifondere a
quest'ultima fr. 600.– per ripetibili ridotte.
G. Insorto
contro il decreto appena citato con appello del 7 ottobre 1999, __________
chiede – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – che il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo
provvisionale a soli fr. 1'146.70 per le figlie, adeguando di conseguenza la
trattenuta di stipendio. Egli postula inoltre l'assunzione delle prove
rifiutate dal Pretore. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1999 __________
propone di respingere l'appello e di rifiutare all'appellante il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
H. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 26 maggio 2000
la presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni
per formulare eventuali nuove richieste sulla base della legge nuova. Le parti
sono rimaste silenti. Nel frattempo __________ ha presentato il 12 agosto 1999
un'istanza per ottenere dalla moglie una provvigione ad litem, istanza
che il Pretore ha respinto con decreto dell'11 gennaio 2000. Il 4 aprile 2000
egli ha introdotto una nuova istanza di modifica dell'assetto cautelare,
adducendo di avere perso il posto di lavoro; l'istruttoria è tuttora in corso.
__________, da parte sua, ha sollecitato il 16 agosto 2000 una trattenuta del
contributo alimentare dalle indennità di disoccupazione.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio
2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di
ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora,
l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice
decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei
contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore
(art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli,
ritenuto che il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito dal
tenore di vita avuto dai coniugi fino alla cessazione della comunione domestica
(cfr. Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in
particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art.
376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce
con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per
il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora
siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate
in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte (Leuenberger, op.
cit., n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto il Pretore ha ravvisato una rilevante modifica delle circostanze nel
licenziamento del marito in seguito a ristrutturazione aziendale e nella
diminuzione di reddito subita dal 1° marzo 1999 alle dipendenze del nuovo
datore di lavoro (fr. 5'756.70 per dodici mensilità). Egli ha escluso che si
potesse imputare al marito un guadagno ipotetico superiore e ha ritenuto che il
fabbisogno minimo di lui fosse rimasto sostanzialmente invariato in fr. 3'364.–
mensili, oltre fr. 30.– per il posteggio, motivo per cui ha diminuito il
contributo alimentare per la moglie a fr. 1'246.– (da destinare al pagamento
degli interessi ipotecari) e quello per le figlie a fr. 573.35 ciascuna,
riservato alla madre il diritto di percepire in aggiunta gli assegni familiari.
-
L'appellante
contesta il mancato inserimento nel proprio fabbisogno mensile di fr. 970.– per
le trasferte, delle spese effettive per i pasti (fr. 385.–), del costo per il
rimborso del debito contratto per i mobili (fr. 246,25) e di quello stipulato
in precedenza dai coniugi (fr. 383.90), chiedendo che il suo fabbisogno minimo
sia stabilito in fr. 4'999.15 mensili.
a) Con
il decreto cautelare del 12 aprile 1999 il Pretore aveva incluso nel fabbisogno
minimo del marito fr. 459.– per le trasferte (fr. 180.– spese di autoveicolo e
fr. 279.– per il leasing, decreto, pag. 6 e 7), allorché questi lavorava a
__________. Nonostante il trasferimento del posto di lavoro, il Pretore ha confermato
l'importo di fr. 459.– con l'argomento che l'istante non aveva reso verosimile
l'impossibilità di spostarsi con i mezzi pubblici da __________ a __________,
né aveva preso in considerazione un cambiamento di domicilio. L'appellante
rivendica l'inserimento di fr. 970.– mensili nel proprio fabbisogno, affermando
che “basta conoscere i trasporti pubblici della nostra regione per rendersi
conto che è impossibile spostarsi con i mezzi pubblici da __________ a __________ ” (appello, pag. 4). Se non che,
di fronte alla precisa contestazione della moglie, gli incombeva di rendere
verosimile la necessità di usare l'automobile per recarsi a __________, tanto
più che i mezzi pubblici esistono (come lo stesso appellante ha ammesso nel
verbale del 19 maggio 1999: “necessità di prendere trenino, treno ecc.”). In
difetto di ciò, non vi è motivo per aumentare di fr. 459.– l'importo per le
spese di trasferta. È vero poi che l'appellante ha la libera scelta del
domicilio, nel senso che può risiedere anche in luoghi relativamente lontani
dal posto di lavoro, ma tale facoltà trova i suoi limiti nella disponibilità
del bilancio familiare e non può prevalere su quanto moglie e figlie
necessitano per il loro sostentamento (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 in re
B. c. B.).
b) Sempre
nel decreto del 12 aprile 1999 il Pretore aveva inserito nel fabbisogno del
marito fr. 180.– per i pasti consumati fuori casa, vista la distanza dal domicilio,
confermando tale cifra nel provvedimento impugnato. L'istante persiste nel rivendicare
per tale posta le spese effettive, documentate in fr. 385.– mensili (doc. V).
Se non che, le spese di sostentamento, nelle quali rientra il vitto, sono già
considerate nell'importo di fr. 1'025.– del minimo di base del diritto
esecutivo (cfr. tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo,
Rep. 1993 pag. 265-266). Il supplemento per pranzi fuori casa non si identifica
pertanto con le spese effettive, ma serve a coprire il maggior costo rispetto
ai pasti consumati a casa. L'indennità di fr. 180.– riconosciuta dal Pretore
rientra nei limiti superiori della tabella citata. Non vi è quindi motivo di
scostarsene, tanto più che la moglie e le figlie non ricevono un contributo
sufficiente per coprire i loro bisogni minimi.
c) Il Pretore non ha tenuto in considerazione il debito contratto per
l'acquisto di mobili, perché l'istante non aveva reso verosimile di aver
chiesto alla moglie una parte degli arredi coniugali. L'appellante ribadisce in
questa sede di non essere stato in possesso di mobilio dopo la separazione e di
averlo dovuto acquistare per arredare il suo nuovo appartamento ed esercitare
in modo corretto il diritto di visita. L'argomentazione è inconsistente. Nel
mantenimento della famiglia va invero considerato anche l'onere di un coniuge
per arredare un alloggio proprio, se non è possibile rimediare all'esigenza
dividendo l'inventario domestico (I CCA, sentenza del 15 aprile 1997, massima
pubblicata nel Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 16, pag. 3; cfr. anche
Rep. 1997 pag. 114). Nella fattispecie, il marito non ha addotto di aver
chiesto invano alla moglie la divisione del mobilio e in considerazione della
precaria situazione economica della famiglia non si giustifica di includere nel
suo fabbisogno le rate mensili del debito contratto il 14 dicembre 1998 (doc.
AA, AA1, AA2, BB). La critica al giudizio pretorile si avvera di conseguenza
infondata anche su questo punto.
d) L'appellante
critica infine il Pretore per non avere considerato la rata mensile di fr.
383,90 destinata al rimborso mensile di un debito acceso presso la Banca
__________ – a suo dire – per i bisogni dell'economia domestica. Il primo giudice
non ha tenuto conto di questa posta, per altro già rifiutata nel decreto del 12
aprile 1999 (inc. __________, decreto, pag. 7), spiegando che il mantenimento
della famiglia era prioritario rispetto al rimborso dei debiti verso terzi.
L'appellante afferma che il debito era stato acceso per i bisogni dell'economia
domestica e cita a sostegno della propria argomentazione un'opinione di
dottrina (Rep. 1990 pag. 125). Se non che, la citazione non giova
all'appellante, poiché gli autori citati rinviano alla dottrina e alla
giurisprudenza seguiti dal Pretore. L'obbligo di mantenimento verso la
famiglia, come esposto con pertinenza dal primo giudice, è prioritario rispetto
ai debiti verso terzi (Rep. 1985, pag. 92), che possono essere inseriti nel
fabbisogno a determinate condizioni e solo nella misura in cui non intacchino
la copertura dei bisogni minimi della famiglia (I CCA, sentenza del 22 ottobre
1996 in re G. c. G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380). A prescindere
dalla circostanza che l'istante non ha nemmeno reso verosimile di aver acceso
il debito presso la Banca __________ per esigenze familiari, ciò che era tenuto
a fare in presenza di una precisa contestazione della controparte, nella
fattispecie la moglie e le figlie non vedono nemmeno coperte le proprie necessità
minime. Ne consegue che il marito non può pretendere di vedere inserito nel
proprio fabbisogno l'importo di fr. 383,90, la situazione economica della famiglia
essendo addirittura peggiorata dopo l'emanazione del decreto 12 aprile 1999. La
censura, ancora una volta, è sprovvista di consistenza.
- Il
marito sostiene che la situazione finanziaria della moglie deve essere
nuovamente accertata e chiede che questa Camera esperisca le prove da lui
offerte all'udienza del 19 maggio 1999, che il Pretore ha respinto con
ordinanza del 18 giugno 1999 (art. 322 lett. b CPC).
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una
parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile
quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può
rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (sulla nozione di "apprezzamento anticipato
delle prove": DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306
consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire
tutte le prove notificate dalle parti, ma qualora intenda rifiutarle (tutte o
anche solo alcune) essa deve indicare perché queste risulterebbero superflue o
inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con
rinvii). È vero che in sede cautelare il giudizio è di semplice
verosimiglianza, sicché sul piano provvisionale non può farsi questione di
"prova" in senso stretto (DTF 118 II 377 consid. 3). Ciò non toglie
che le predette esigenze di motivazione si applichino, quanto meno, per
analogia.
b) All'udienza
del 19 maggio 1999 l'appellante ha offerto numerose prove, tra le quali
l'edizione dalla convenuta degli estratti aggiornati dei suoi conti e dei conti
risparmio delle bambine presso 5 istituti bancari, l'interrogatorio formale
della moglie, la contabilità dell'asilo nido dalla sua apertura, con il
registro delle presenze e la lista delle iscrizioni, l'audizione di una dipendente
della moglie, la perizia sul reddito dell'asilo nido e il richiamo di tutti gli
incarti relativi alle parti. La controparte si è opposta all'assunzione dei
mezzi istruttori relativi ai conti bancari e al reddito dell'asilo nido. Ogni
parte ha poi mantenuto il proprio punto di vista. Quanto al Pretore, egli ha
precisato nell'ordinanza sulle prove del 18 giugno 1999 che l'istanza di
modifica si riferiva al cambiamento di lavoro e di reddito del marito, di modo
che non vi era motivo di assumere prove sul reddito della moglie. È quindi
stato ammesso l'interrogatorio formale dell'istante, mentre sono state respinte
tutte le prove offerte da questi.
c) Con
l'appello il marito sostiene che il decreto cautelare sarebbe frutto di
un'istruttoria incompleta, perché la situazione finanziaria della moglie
potrebbe essere valutata solo ottenendo la documentazione relativa all'attività
economica di quest'ultima, che sarebbe in grado di coprire i propri bisogni.
L'appellante ritiene, in sostanza, di poter ridiscutere l'assetto cautelare
stabilito dal Pretore il 12 aprile 1999. Ora, con l'istanza del 9 aprile 1999
il marito ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari a causa del suo
minor reddito, senza accennare a cambiamenti di rilievo nella situazione della
moglie e delle figlie (cfr. istanza del 9 aprile 1999, act. I). A un esame
sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di
misure cautelari, il Pretore poteva quindi limitare l'istruttoria al solo
reddito del marito. L'appellante non spiega, del resto, quali sarebbero stati i
mutamenti intervenuti nell'attività economica della moglie dopo l'emanazione
del decreto 12 aprile 1999, o le circostanze ignorate dal Pretore. Non vi sono
quindi motivi per assumere in appello le prove che quest'ultimo ha respinto.
L'ampia istruttoria postulata dall'appellante, che comprende la perizia
contabile dell'asilo nido e l'edizione dei conti da cinque diverse banche,
appare inoltre fuori luogo in un procedimento sommario basato sulla semplice
verosimiglianza, come quello oggetto dell'odierno giudizio. L'istruttoria della
causa di merito, tuttora in corso, consentirà di chiarire la situazione
economica della moglie e le sue potenzialità di reddito e se del caso potrà
giustificare, qualora attestasse mutamenti di rilievo e duraturi delle
circostanze rispetto a quanto accertato nelle procedure provvisionali, una
nuova procedura di modifica dell'assetto cautelare. Dato quanto precede,
l'appello del marito contro la riduzione in via cautelare dei contributi dovuti
a moglie e figlie deve essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a
carico del marito. Questi ha postulato con il proprio appello il versamento di
una provvigione ad litem di fr. 2'000.– da parte della moglie,
subordinatamente l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la
procedura di seconda sede. La domanda di provvigione ad litem deve
essere respinta già perché a un esame di verosimiglianza la moglie non risulta
avere nemmeno i mezzi per provvedere al proprio sostentamento e a quello delle
figlie. Anche la richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria deve essere
respinta, l'appello difettando del requisito – cumulativo – della probabilità
di esito favorevole (art. 157 CPC). Egli deve quindi sopportare tasse e spese e
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
La domanda
di provvigione ad litem presentata da __________ è respinta.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Gli oneri
processuali del giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ fr. 1'200.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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