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Numero d'incarto:
11.1999.138
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00138
Lugano
19 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa . ._ (azione
di divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 15 settembre 1999 da
__________, __________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l’appellazione del 6 novembre 1999 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ 1997 è morta a __________ __________ __________ nata __________
(1920), lasciando quali eredi i figli __________ (1946) e __________ __________
(1950);
che l'____________________
1998 __________ __________ è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi la
moglie __________ nata __________ (1946) con i figli __________ (1971) e
__________ (1974);
che il 15
settembre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al
Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell'eredità;
che
all'udienza del 27 ottobre 1999 gli istanti hanno confermato la domanda, mentre
__________ __________ non si è presentato;
che con
sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato
la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ in qualità
di notaio divisore;
che
contro la citata sentenza __________ __________ ha introdotto il 6 novembre
1999 uno scritto nel quale chiede, in sostanza, di invalidare la decisione
impugnata;
che lo
scritto non è stato notificato alle controparti;
considerando
in diritto: che
l'atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello,
unico rimedio ordinario esperibile contro la sentenza impugnata (art. 307 segg.
CPC);
che un
appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, i motivi di fatto e
di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), pena la nullità
dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC);
che per
l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere chiesta in ogni tempo
da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere
in comunione;
che la
comunione ereditaria costituisce infatti uno stadio intermedio e transitorio (Piotet, in: Traité de droit privé
suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760);
che,
chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a
constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta
contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o
legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid.
2; Rep. 1984 pag. 279 e 1971 pag. 253);
che in
concreto l'appellante si esaurisce in generiche argomentazioni sui rapporti
personali con le controparti, senza confrontarsi con la decisione impugnata né
indicare i motivi per cui la divisione sarebbe esclusa o potrebbe essere
sospesa a norma dell'art. 604 cpv. 2 CC, segnatamente ove l'immediata esecuzione
possa recare pregiudizio considerevole al valore dell'eredità;
che nelle
condizioni descritte l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5
CPC);
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può nondimeno soprassedere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non
è nemmeno stato notificato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse, spese, né ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________.
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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