AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.159
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00159
Lugano
12 aprile 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto
di Riviera promossa con petizione del 27 gennaio 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sul decreto 23 novembre 1999 con cui il Pretore ha respinto un'istanza cautelare
presentata dalla convenuta il 24 dicembre 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 dicembre 1999
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 23
novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ contestualmente all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ con le osservazioni del 13 gennaio 1997;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1943) e
__________ (1945) si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1968.
Dall’unione sono nate le figlie __________ (__________1969), __________
(__________1974) e __________ (__________1977). Entrambi i coniugi lavorano
come operai. Essi si sono separati nel maggio del 1994, quando la moglie ha
lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi con le figlie a __________. Il
26 gennaio 1995 __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora pendente.
B. Il 19 dicembre 1996
il Pretore, su richiesta di __________, ha affidato __________ alla madre, ha
obbligato il padre a versare per la figlia un contributo alimentare di fr.
1051.10 mensili dal 1° maggio 1994, mentre ha negato alla moglie qualsiasi
contributo alimentare. Insorto davanti a questa Camera, il marito ha ottenuto
il 20 giugno 1997 che il contributo per la figlia fosse ridotto a fr. 851.10 mensili (inc. __________).
C. Il 24 dicembre 1998 __________ si è rivolta al Pretore per ottenere
un contributo alimentare di fr. 851.– mensili dal 1° gennaio 1998. All'udienza
del 12 febbraio 1999 __________ si è opposto alla domanda. Esperita
l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo le parti hanno sostanzialmente
riaffermato i loro punti di vista, la moglie aumentando a fr. 1'148.70 la
richiesta di contributo alimentare. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento
finale. Statuendo il 23 novembre 1999, il Pretore ha respinto l'istanza. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico
dell'istante, e per essa – al beneficio dell'assistenza giudiziaria – a carico
dello Stato. Le ripetibili sono state compensate.
D. __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 3 dicembre
1999, nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un
contributo provvisionale di fr. 1148.70 mensili dal 1° gennaio 1998. Nelle sue
osservazioni del 30 gennaio 1997 __________ propone di respingere l’appello e
di confermare il decreto impugnato, sollecitando anch'egli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
E. In seguito
all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 16
marzo 2000 il giudice delegato ha invitato le parti a formulare eventuali
osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Le parti sono rimaste
silenti.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7b cpv.
1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza
cantonale, si applica la legge nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede
che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva
dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come
nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar,
Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n.37 ad art.
137; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/
Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag.
210).
-
Il Pretore ha
accertato il reddito del marito in fr. 4'177.– mensili e quello della moglie in
fr. 3'069.–. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr.
3'109.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–,
locazione fr. 640.–, premio della cassa malati fr. 218.50, contributo sindacale
fr. 38.30, spese per l'auto fr. 87.–, trasferte fr. 100.–, spese pulizia
vestiario fr. 100.–, spese e tasse proprietà in Italia fr. 40.–, imposte fr.
861.–) e quello della moglie, in caso di convivenza con la figlia maggiorenne
__________, in fr. 2279.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 925.–, metà locazione fr. 565.–, premio della cassa malati fr. 288.40,
contributo sindacale fr. 15.20, tassa circolazione fr. 19.90, RC auto fr.
75.50, spese auto fr. 180.–, pasti fuori casa fr. 150.–, imposte fr. 60.–),
rispettivamente in fr. 2'134.– senza la convivenza della figlia (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 650.–, premio
della cassa malati fr. 288.40, contributo sindacale fr. 15.20, tassa circolazione
fr. 19.90, RC auto fr. 75.50, imposte fr. 60.–). Ciò premesso, il Pretore ha
negato alla moglie un contributo alimentare, poiché essa, oltre a disporre di
un reddito che le consente di far fronte al proprio fabbisogno, vive da oltre
cinque anni senza l'aiuto finanziario del marito e ha atteso tredici mesi per
chiedere un contributo. Il primo giudice ha inoltre considerato che la situazione
non era sostanzialmente mutata dopo il precedente decreto cautelare; tenendo
conto inoltre delle rispettive eccedenze personali, si giustificava una deroga
al principio della ripartizione a metà dell'eccedenza.
-
L’appellante
critica anzitutto la determinazione del proprio fabbisogno minimo, che chiede
sia fissato in fr. 3'745.20 mensili. Essa contesta che la coabitazione della figlia
giustifichi una riduzione del suo minimo esistenziale del diritto esecutivo e
della locazione, e chiede che le siano riconosciute le spese per il premio assicurazione
sulla vita (fr. 154.50), un debito __________ di fr. 326.65 e costi di
trasferta per complessivi fr. 500.– mensili.
a) In
merito al minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla
prassi di questa Camera, che fissava in fr. 925.– il minimo di un coniuge che
viveva in comunione con una terza persona (in concreto con le figlie
maggiorenni). Se non che, in base all'attuale giurisprudenza fondata sulla
dottrina più aggiornata, questa Camera inserisce ora nel fabbisogno di un
coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola,
indipendemente dall'eventuale convivenza con terze persone (I CCA, sentenze del
16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid.
6; cfr. per l'alloggio FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per
conto proprio, l'istante avrebbe senz'altro diritto di vedersi riconoscere nel
fabbisogno minimo l'indennità di fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Nel
suo fabbisogno minimo dev'essere inserita perciò tale cifra.
b) L'appellante
fa valere altresì che la pigione riconosciuta dal Pretore è inadeguata. Ora,
questa Camera ha avuto modo di affermare che in caso di convivenza non si
dividono più le spese di locazione a metà tra il coniuge e il suo convivente,
ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge in questione l'onere di alloggio
presumibile ch'egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA,
sentenza del 7 giugno 1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del
9 luglio 1997 in re S.). Nondimeno la moglie non può vedersi riconoscere
l'intero onere di locazione di fr. 1'130.–. Al marito è stato infatti
riconosciuto per tale posta un esborso di fr. 640.–mensili. E siccome in
costanza di matrimonio i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento
paritario anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999
nella causa B., consid. 15b; v. Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34), i coniugi devono
essere posti anche in sede provvisionale al medesimo livello (Rep. 1994 pag.
300 consid. 4). L'importo di fr. 650.– fissato dal Pretore resiste pertanto
alla critica.
c) Per
quanto riguarda il premio di assicurazione sulla vita, non fa dubbio che le
assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in
genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge
tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). In concreto
dagli atti risulta unicamente però una polizza di versamento in favore della
“__________ Vita” (doc. 6). A un sommario esame come quello che presiede
all'emanazione di misure provvisionali, ciò non basta per ammettere la pretesa,
non essendo dato di sapere quando tale polizza sia stata stipulata né se essa
sia utile per il mantenimento della famiglia. In mancanza di dati attendibili,
l'appello su questo punto è destituito di buon diritto.
d)
In una precedente sentenza tra le stesse parti questa Camera ha già avuto
modo di ricordare che il rimborso (a rate) di un debito contratto
nell’interesse coniugale può essere considerato nel fabbisogno della famiglia
solo nella misura in cui tutti i suoi membri abbiano assicurato almeno il
rispettivo fabbisogno minimo (sentenza del 20 giugno 1997 fra le stesse parti,
consid. 6 con riferimenti). Nel caso concreto il debito contratto dalla moglie
presso la banca __________ risulta, a un sommario esame, meramente personale,
contratto dopo la separazione di fatto, e non può pertanto essere incluso nel
fabbisogno. Del resto l'appellante neppure tenta di confrontarsi con la
motivazione del Pretore, secondo cui il debito si riferisce a un bene
voluttuario e non alla sostituzione di mobili. Anche al proposito l'appello è
destinato perciò all'insuccesso.
e) Per
quel che è delle spese di trasferta, l'appellante non spiega quali motivi farebbero
apparire erroneo il calcolo del Pretore, non bastando al riguardo il fatto che
il primo giudice non abbia tenuto conto dei costi di ammortamento del veicolo
(neppure cifrati) o che al marito siano stati riconosciuti solo fr. 100.– per
una trasferta più vicina al domicilio. Insufficientemente motivato, l'appello
su questo punto va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
-
L'appellante ritiene
ingiustificato il mancato riconoscimento delle spese per la cassa malati della
figlia __________ e delle spese mediche dovute a un intervento chirurgico
subito da quest'ultima. Ora, a prescindere dal fatto che l'interessata neppure
chiede di vedersi inserire tali oneri nel suo fabbisogno, questa Camera ha già
avuto modo di precisare che nell'ambito di misure provvisionali in una causa di
divorzio va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei
coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21), poiché per
principio i provvedimenti cautelari possono riguardare soltanto costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145; I CCA, sentenza
dell'8 settembre 1999 in re L.). In concreto Michela è maggiorenne e di conseguenza
la madre non può far valere a suo nome la pretesa della figlia.
-
L'appellante
contesta inoltre l'onere fiscale riconosciuto al marito, i costi per le spese
di pulizia del vestiario e le spese e tasse per una proprietà in Italia. In
parte le tesi appaiono provviste di buon diritto.
a) In
merito all'onere fiscale, il Pretore si è riferito alla tassazione per il
biennio 1997/98, dalla quale risulta che l'imposta cantonale ammonta a fr.
4'764.35 e quella federale a fr. 811.20, onde un carico tributario mensile complessivo
di fr. 464.–. Se a tale importo si aggiunge la presumibile imposta comunale, il
carico fiscale di fr. 861.– stabilito dal Pretore non appare eccessivo. È
possibile che la tassazione predetta non tenga conto della deduzione per il
versamento del contributo alimentare alla moglie, ma ciò non concerne – almeno
per ora – il pagamento degli oneri fiscali correnti. Rendendo verosimile uno
scarto di rilievo, l'interessata potrà sempre chiedere al giudice una modifica
dell'assetto provvisionale.
b) Per
quel che concerne l'indennità per la pulizia del vestiario, ci si
potrebbe chiedere se tale costo – non più fornito in natura dal coniuge che si
occupava dell’economia domestica – non possa essere riconosciuto, in ossequio
al principio per cui, dopo la separazione della vita in comune, ogni coniuge ha
il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il
tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Sia come sia, in concreto il marito
non ha reso verosimili spese rilevanti, che non possano ritenersi comprese nel
minimo esecutivo (che già comprende tale posta), né egli appartiene – come
gruista – a una categoria professionale al beneficio di un supplemento per
spese accresciute di abbigliamento (personale di servizio, viaggiatori e
rappresentanti di commercio: Rep. 1993 pag. 266 cifra 2.4.4). A ragione quindi
l'appellante chiede che tale posta sia stralciata dal fabbisogno del marito.
c) Circa
le tasse e spese per la proprietà immobiliare in Italia,
l'appellante non contesta tale onere, ma afferma di non poter usufruire
dell'immobile e di non potere prelevare gli effetti personali che vi si
troverebbero. Tali argomentazioni non sono sufficienti per defalcare l'importo
di fr. 40.– dal fabbisogno del marito, a maggior ragione se si pensa che l'esistenza
e l'entità della posta non sono di per sé contestate.
-
L'appellante
chiede di fissare la decorrenza del contributo mensile il 1° gennaio 1998,
rilevando che le prestazioni alimentari possono essere pretese per il futuro e
per l'anno precedente l'istanza di modifica delle misure cautelari. Nella
fattispecie tuttavia, contrariamente a quanto l'appellante pretende, la
procedura da lei promossa tende alla modifica del decreto cautelare 19 dicembre
1996 con cui il Pretore le aveva negato qualsiasi prestazione poiché “il
reddito e i fabbisogni non lasciavano spazio per un simile contributo”
(sentenza pag. 2 consid. 1 in fondo). Ora, le misure provvisionali possono
sempre essere modificate, a condizione che le circostanze considerate al
momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, oppure
che le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si
siano avverate o si siano avverate soltanto in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 545, n. 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Se
ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve adattare i contributi
provvisionali alle mutate circostanze inserendo nel calcolo i nuovi elementi.
Nondimeno, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale dispiega
effetti, in linea di principio, solo per il futuro. Il giudice può, per ragioni
di equità, far decorrere la modifica dalla presentazione dell’istanza (o da
qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emanazione
del decreto: Bühler/Spühler, op.
cit., nota 445 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 545 note 77 e 78), ma non prima. Nel caso in esame la moglie ha
postulato la modifica il 24 dicembre 1998 e il Pretore ha statuito il 23
novembre 1999. Da quest'ultima data deve dunque decorrere l'erogazione del
contributo. Un effetto retroattivo potrebbe entrare in considerazione, tutt'al
più, dal 24 dicembre 1998. Tuttavia l'interessata non indica quali motivi
giustificherebbero, per equità, una modifica retroattiva dell'assetto
cautelare. In caso contrario la retroattività diverrebbe la regola, ciò che sarebbe
manifestamente contrario al diritto federale. Su questo punto l'appello si
rivela pertanto solo parzialmente fondato.
-
Il marito obietta
che la richiesta di contributo alimentare sarebbe abusiva poiché la moglie ha
atteso più di un anno per presentare l'istanza. A torto. Certo, la moglie ha
atteso tredici mesi per avanzare una richiesta di alimenti, nondimeno l’obbligo
di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio (art. 163 cpv.
1 CC), che impongono ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie
forze, al mantenimento della famiglia per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, Berna 1995, pag. 179 n. 899 e pag. 190 n. 946). Nella
determinazione dei contributi alimentari l'unico criterio pertinente in sede
provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la
durata della causa (DTF 118 II 226 consid. 2aa). II diritto al contributo può
essere negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande
cautela (Merz in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato
estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il
coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie
oppure postuli un contributo alimentare pur essendo in grado di provvedere alle
proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al
beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 145 vCC; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 218 n.
04.71; Bühler/ Spühler, op. cit.,
n. 134 ad art. 145 vCC; Ergänzungsband 1991, n. 134 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, pag. 454). Nella fattispecie il marito nemmeno prospetta
eventualità simili e l'appellante, dal canto suo, ha fornito spiegazioni plausibili
sui motivi che l'hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere
contributi. Non si vede perciò come possa farsi questione, nella fattispecie,
di abuso.
-
In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta
come segue:
reddito del marito fr.
4'177.–
reddito della moglie fr.
3'069.–
fr.
7'246.– mensili
fabbisogno
del marito fr. 3'010.–
fabbisogno
della moglie fr. 2'134.–
fr. 5'144.– mensili
eccedenza fr.
2'102.–
metà
eccedenza fr. 1051.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3'010.– +
fr. 1'051.– = fr. 4'061.– mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 4'177.–
./. fr. 4'061.– = fr. 116.–
mensili.
-
Il
Pretore, come si è visto, ha rifiutato alla moglie ogni contributo alimentare.
L'appellante rimprovera al primo giudice di aver derogato al principio della
ripartizione a metà dell'eccedenza, asserendo che essa si occupa delle figlie.
La motivazione non è invero pertinente poiché la recente giurisprudenza del
Tribunale federale, alla quale la moglie si riferisce (DTF 126 III 8), riguarda
famiglie con figli minorenni, ciò che non è palesemente il caso in concreto. La
censura dell'appellante, tuttavia, è fondata nella misura in cui rivendica
l'applicazione del principio della ripartizione a metà dell'eccedenza (DTF 114
II 31 consid. 7 e 8), al quale non vi è ragione di derogare. L'appello deve di
conseguenza essere accolto entro questi limiti, la moglie avendo diritto a un
contributo alimentare mensile di fr. 116.–.
-
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce vittoriosa sul principio del contributo, ma solo in minima
parte sull'entità dello stesso. Ciò giustifica di porre a suo carico i tre
quarti dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche
una modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che seguono la medesima
ripartizione. Quanto alle istanze di assistenza giudiziaria presentate in
appello, esse non possono essere accolte già per il fatto che ogni coniuge
dispone di un'eccedenza mensile fr. 1'051.– rispetto al proprio fabbisogno
minimo e non può dunque essere considerato indigente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così riformato:
-
L’istanza è parzialmente
accolta, nel senso che __________ è tenuto a versare mensilmente ad __________,
dal 23 novembre 1999 e in via anticipata, l’importo di fr. 116.– a titolo di
contributo alimentare.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.– e le spese di fr. 150.– sono poste per tre quarti a carico dell'istante e
per il resto a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
II. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
III. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
IV. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di
__________. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili
ridotte.
V. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster