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Numero d'incarto:
11.1999.18
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00018
Lugano,
25 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
visto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________ ved. __________,
(__________)
(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
la decisione del 18 gennaio 1999 (inc. ..__________) con
cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto la rinuncia
degli appellanti alla successione di __________ __________ (1926-1998),
cittadino italiano deceduto a __________ con ultimo domicilio a __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________, __________
__________ e __________ __________ ved. __________ contro la decisione emessa
il 18 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1926), cittadino italiano con ultimo
domicilio a __________, è deceduto senza testamento a __________ il __________
1998. Divorziato dal 1974, egli ha lasciato quali eredi legittimi i figli
__________ (1954), domiciliato a __________, e __________ (1955), domiciliato a
__________, anch'essi cittadini italiani. __________ __________, a sua volta,
ha due figli: __________ (1988) e __________ (1989); __________ non ha prole.
Il 22 maggio 1998 __________ e __________ __________ hanno comunicato al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di rinunciare all'eredità paterna.
Analoga dichiarazione hanno rilasciato, nel medesimo atto, i figli di
__________ __________, __________ e __________ (rappresentati dai genitori),
come pure la madre del defunto, __________ __________ ved. __________ (1902),
cittadina italiana domiciliata a __________. Il Pretore ha scritto il 28 maggio
1998 ai rinuncianti che la loro dichiarazione era tardiva e che come tale non
poteva essere ammessa.
B. Con
atto pubblico rogato a __________ dal notaio dott. __________ __________ il 16
giugno 1998 __________ e __________ __________, unitamente a __________
__________ ved. __________, hanno dichiarato di rinunciare alla successione di
__________ __________ nelle forme previste dalla legge italiana. Il 14
settembre 1998 essi si sono rivolti nuovamente al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, confermando la loro rinuncia. Il Pretore, statuendo il 18 gennaio
1999, ha respinto la notifica con l'argomento che la dichiarazione sarebbe
dovuta avvenire nei tre mesi successivi alla morte di __________ __________. La
tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dei rinuncianti in
solido.
C. Contro
la decisione appena citata __________ e __________ __________ hanno presentato
insieme con __________ __________ ved. __________ un appello del 29 gennaio
1999 in cui chiedono di riformare il giudizio del Pretore e di ordinare l'iscrizione
della rinuncia all'eredità nell'apposito registro. Su domanda del giudice delegato,
il 5 gen-naio 1999 __________ e __________ __________ hanno indicato il loro
domicilio in Svizzera.
Considerando
in diritto: 1. Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta
(art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui
essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di
avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per
rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi
avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno
conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può essere
fatta a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve
pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art.
570 CC). Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel
Cantone Ticino, il Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne ordina l'iscrizione a
registro con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC,
cui rinvia l'art. 3 LAC).
-
Il
registro delle rinunce non ha forza di giudicato (Schwander in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB
II, Basilea 1998, n. 14 ad art. 570 CC con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art.
570 CC; Escher in: Zürcher Kommentar,
3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). L'autorità competente a ricevere la
rinuncia non può quindi far dipendere l'iscrizione a registro da un esame
previo circa la tempestività della rinuncia stessa, tanto meno nel quadro di
una procedura meramente sommaria come quella che disciplina la camera di consiglio
(DTF del 12 febbraio 1975 in re P., pubblicata in: SJ 1976 pag. 35 consid. 3
con richiami; SJ 1987 pag. 381 consid. 2, 1976 pag. 33; ZR 96/1997 pag. 81 n.
29 consid. III/1; Piotet, Droit successoral,
in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 518 a metà).
Tutt'al più essa può respingere l'iscrizione ove la rinuncia appaia tardiva già
a un primo esame (Schwander, loc.
cit.; Escher, loc. cit., con
rinvio a ZR 43/1944 pag. 99 n. 47), così come respinge senz'altro una rinuncia
sotto condizione o sotto riserva.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha esaminato la tempestività della rinuncia con pieno potere
cognitivo, alla stregua di un giudice del merito. Il che non è corretto. Come
si è spiegato, l'autorità competente a norma dell'art. 570 cpv. 1 CC deve
limitarsi – per principio – a registrare la rinuncia. Ciò premesso, rimane da
esaminare se la reiezione della notifica si giustificasse nondimeno, nel caso
specifico, perché la dichiarazione risultava tardiva già a un sommario esame
come quello che presiede all'emanazione di un giudizio in camera di consiglio.
a) In
concreto gli eredi legittimi (i figli __________ e __________ __________) non
contestano di avere rinunciato alla successione ben più di tre mesi dopo essere
venuti a conoscenza della morte del padre, anche se si considerasse determinante
– per ipotesi – la loro prima notifica del 22 maggio 1998. Ove la tempestività
della rinuncia fosse una questione di mero diritto interno, pertanto, la
decisione impugnata potrebbe anche essere confermata. Tranne per quanto
riguarda la madre del defunto, la quale avrebbe ereditato nella sola misura in
cui avessero validamente rinunciato i figli, rispettivamente i nipoti (art. 458
cpv. 1 CC, art. 568 del Codice civile italiano). E siccome – secondo il Pretore
– ciò non era il caso, la notifica di lei non avrebbe dovuto essere respinta,
bensì essere dichiarata senza oggetto. Il fatto è che la questione non si
esaurisce in questi termini e rivela, dal profilo giuridico, aspetti più complessi.
b) La
successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è disciplinata, di
regola, dal diritto svizzero (art. 90
cpv.
1 LDIP). Nei rapporti con l'Italia prevale nondimeno, in virtù dell'art. 17
cpv. 3 del trattato bilaterale di domicilio e consolare concluso il 22 luglio
1868 ed entrato in vigore il
1°
maggio 1869 (RS 0.142.114.541), il principio per cui "le controversie che
potessero sorgere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla
eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo
domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Tale disposizione, che di per
sé riguarda soltanto il foro, comprende – per giurisprudenza invalsa – anche il
diritto sostanziale applicabile ("unità della successione": DTF 98 II
91 consid. 2, 58 I 320 consid. 2; Schnyder
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art.
86 LDIP; Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 119; Hotz, Die Rechtswahl im Erbrecht,
Zurigo 1969, pag. 54). Lo statuto successorio che fa stato per l'eredità di
__________ __________, cittadino italiano, è di conseguenza quello italiano.
c) A
mente del Pretore l'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero riguarda solo controversie
tra eredi "e non quindi gli atti di giurisdizione graziosa", cui
tornerebbe applicabile la regola dell'art. 90 cpv. 1 LDIP (decisione impugnata,
consid. 3). L'opinione non può essere condivisa. Il criterio distintivo ai fini
del diritto applicabile in materia di eredità non è quello tra giurisdizione
contenziosa e giurisdizione graziosa, bensì quello fra statuto successorio
(sostanziale) e statuto dell'apertura della successione (formale). Il primo
determina "che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi
ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti
sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi" (art. 92 cpv.
1 LDIP). Esso è disciplinato dall'ordinamento designato dalla legge federale
sul diritto internazionale privato o – dandosi il caso – dai trattati internazionali
(lex causae). Il secondo comprende "la totalità dei quei
provvedimenti procedurali che devono essere presi dal momento della morte del de
cuius sino alla devoluzione definitiva della successione agli eredi"
(FF __________ __________ __________ in alto, n. .), in
particolare i provvedimenti conservativi e la liquidazione dell'eredità, compresa
l'esecuzione testamentaria. Esso è regolato dal diritto del luogo di sede dell'autorità
competente (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP). È vero che i
"provvedimenti procedurali" appena citati sono emessi generalmente
nell'ambito di una procedura non contenziosa, ma ciò non significa che ogni
provvedimento emanato nel quadro di una procedura non contenziosa rientri nello
statuto dell'apertura della successione.
d) Le
norme che regolano le condizioni e i termini per rinunciare a un'eredità pertengono,
invero, allo statuto successorio (Dutoit,
Commentaire de la LDIP, Basilea 1996, n. 3 ad art. 92; Heini in: IPR Kommentar, Zurigo 1993, n. 9 ad art. 92,
entrambi con rinvio a AJP 1993 pag. 1006, n. 8). Sono disciplinate quindi, nei
rapporti con l'Italia, dalla legge nazionale di cittadinanza del defunto.
D'altro lato "le controversie che potessero sorgere tra gli eredi di un
Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta" – per
attenersi alla terminologia del trattato bilaterale – implicano la questione di
sapere se un erede è tale o ha validamente rinunciato. Non rispetterebbe il
principio dell'unità della successione far soggiacere alla legge italiana i
diritti degli eredi alla successione medesima, salvo scorporarne le facoltà di
rinuncia. Quanto al diritto italiano, esso non prevede termini particolari per
la rinuncia, limitandosi a disporne la perenzione nelle ipotesi degli art. 485
(mancato inventario dei beni da parte dell'erede che ne è in possesso) e 527
(sottrazione di beni ereditari) del Codice civile, a prima vista estranee al
caso specifico. Nulla abilitava dunque il Pretore, in concreto, a dichiarare
tardiva la dichiarazione dei rinuncianti già a un sommario esame.
-
Gli
appellanti sostengono che, nelle condizioni descritte, "l'avvenuta
rinuncia, regolarmente registrata nel registro delle eredità in Italia, deve
essere riconosciuta ovunque, essendo applicabile all'intero asse
successorio" (memoriale, pag. 4). Se non che, a tale riguardo essi
confondono l'istituto della rinuncia con quello della delibazione (art. 96
LDIP). Nella fattispecie il Pretore non sarebbe stato abilitato a riconoscere
in Svizzera la rinuncia dichiarata all'estero. L'art. 97 n. 1 CPC, applicabile
anche alle procedure sommarie di camera di consiglio, gli imponeva invece di
verificare d'ufficio, in ogni stadio di causa, la sua giurisdizione. Accertato
che nel caso in rassegna la rinuncia all'eredità è un problema di giurisdizione
estera (in virtù dell'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero), egli avrebbe
dovuto ravvisare la propria incompetenza e dichiarare la dichiarazione degli
appellanti irricevibile. Un'altra questione è sapere se il pubblico istromento
rogato a __________ sia un "documento straniero concernente la successione"
suscettibile di essere riconosciuto in Svizzera giusta l'art. 96 cpv. 1 LDIP. A
tal fine gli istanti avrebbero dovuto introdurre, però, un'istanza di
delibazione a questa Camera (art. 511 segg. CPC). Il problema esula pertanto
dall'odierna procedura.
-
Gli
oneri del giudizio andrebbero posti, in parte, a carico degli appellanti, che
ottengono la modifica del giudizio pretorile, ma non nel senso richiesto. Dato
ch'essi possono essere stati indotti in buona fede a piatire, soccorrono
tuttavia giuste ragioni per rinunciare al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2
CPC). Non si giustifica invece di attribuire loro ripetibili, anzitutto perché
in appello essi non escono interamente vittoriosi e in secondo luogo perché lo
Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può quindi essere tenuto al
versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Le spese di prima sede
rimangono invariate, dato che la notifica dei rinuncianti avrebbe dovuto essere
dichiarata – comunque sia – inammissibile.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
La
dichiarazione di rinuncia all'eredità è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico dei dichiaranti in solido.
II. Non si
riscuotono tasse o spese di appello né si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione
all'avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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