AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.19
Data decisione, Autorità:
28.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00019
Lugano,
28 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani
assente)
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 15 maggio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________ __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso
il
19 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 marzo 1999 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1958) e __________ __________ (1949), cittadina italiana, si sono
sposati ad __________ il __________ 1987. Al momento del matrimonio la moglie
aveva già tre figli: __________ __________ (1968) e __________ (1969), affidati
al primo marito, e __________ (1979), nata da una successiva relazione e
ospitata in un foyer della “Fondazione Pro __________ Ticino”. Dalla nuova
unione non è nata prole. __________ __________, __________ con diploma federale,
lavorava per la __________ e nel 1990 è passato alle dipendenze della __________
a __________, dove si occupa di informatica e di telecomunicazioni. __________
__________ ha sempre lavorato come donna delle pulizie, prima per la __________
__________ (e prima ancora – sembra – per un esercizio pubblico __________
__________), poi per la __________ a __________; tra il 1991 e il 1993 essa ha
esercitato anche, collateralmente, come estetista e naturopata in proprio.
B. Dopo
una prima petizione di divorzio introdotta dal marito il 29 aprile 1997 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, stralciata dai ruoli per
avvenuta riconciliazione, alla fine di febbraio del 1998 le parti si sono
separate. Venduta l'abitazione familiare di __________, __________ __________ è
tornato a vivere con sua madre ad __________, mentre la moglie ha trovato un
appartamento a __________. Nel frattempo il marito ha instato per il tentativo
di conciliazione, decaduto infruttuoso. __________ __________, da parte sua, ha
postulato il 15 maggio 1998 un contributo provvisionale per sé di fr. 3250.– mensili.
Con decreto cautelare emanato il 19 maggio 1998 senza contraddittorio il
Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo
provvisionale di fr. 2500.– mensili dal 15 maggio 1998.
C. Il
29 maggio 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore perché, previo
contraddittorio, riducesse il contributo provvisionale per la moglie a fr.
1600.– mensili sin dal 1° maggio 1998. All'udienza dell'8 giugno 1998, indetta
per la discussione, le parti hanno mantenuto le loro domande, riaffermate
ancora al dibattimento finale del 19 novembre 1998, quando il marito ha
prodotto nuovi documenti. In tale occasione la moglie, contestata la ricevibilità
dei documenti, ha aumentato la richiesta di contributo provvisionale a fr.
3300.– mensili dall'aprile 1998. Statuendo il 19 gennaio 1999, il Pretore ha
assunto agli atti i documenti prodotti al dibattimento finale e ha fissato il
contributo per __________ __________ in
fr.
2347.– mensili dal 15 maggio 1998. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 29
gennaio 1999 nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia
portato a fr. 2800.– mensili dal
15 maggio
1988 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue
osservazioni del 3 marzo 1999 __________ __________ -__________ propone di
respingere il ricorso e con appello adesivo conclude perché il contributo provvisionale
sia ridotto a fr. 2147.– mensili dal 15 maggio 1998. La moglie non ha formulato
osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
- Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5780.–
mensili (compresa la quota di tredicesima) e quello della moglie, come donna
delle pulizie a tempo parziale, in fr. 975.– mensili. Ciò premesso, egli ha
calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3374.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo
fr.
1025.–, spese di alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 249.–,
indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, costi di trasferta in automobile fr.
300.–, assicurazione sulla vita fr. 100.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello
della moglie in fr. 3063.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 255.–,
partecipazione alla franchigia della cassa malati fr. 100.–, costi di trasferta
in automobile fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.–, onere
fiscale fr. 300.–). A quest'ultima cifra egli ha aggiunto dipoi un'indennità di
fr. 200.– destinata alla figlia __________ (nata il __________ 1979), per un
totale di fr. 3263.– mensili. Ne è risultata un'eccedenza familiare di fr.
118.– mensili, donde un contributo per la moglie di fr. 2347.– mensili.
-
L'appellante
si duole anzitutto che nel fabbisogno del marito siano state inserite, oltre al
minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili), spese di
abitazione per fr. 1000.– mensili. Essa fa valere che il marito vive con sua
madre, cui versa fr. 1000.– mensili per vitto e alloggio. Riconoscergli fr.
1500.– mensili complessivi sarebbe, in tali circostanze, più che sufficiente.
L'opinione non può essere condivisa. Durante una causa di separazione o di
divorzio ogni coniuge ha diritto di conservare in effetti, per quanto
possibile, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II
26). Se uno di essi riduce volontariamente il proprio tenore di vita, dimostrandosi
particolarmente parsimonioso e riducendo al minimo – per esempio – le spese di
alloggio, l'equità impone di riconoscergli il costo di un'abitazione equiparabile
a quella del(la) consorte (cfr. Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC; I
CCA, sentenza del 21 luglio 1995 in re P., consid. 6a menzionato in: Rep. 1995
pag. 142). Del resto, come ha rilevato il Pretore, non si può ragionevolmente
pretendere che una persona quarantenne continui – anche solo a breve termine –
a vivere con la madre. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, non
merita altra disamina.
-
Afferma
l'appellante che, qualora si riconoscessero al marito
fr.
2025.– per vitto e alloggio, andrebbe inserito nel proprio fabbisogno il canone
di locazione effettivo di fr. 1480.– mensili, sia perché essa ha dovuto cercare
un appartamento con urgenza, sia perché occasionalmente essa deve ospitare
anche la figlia __________. L'argomento non ha pertinenza. Finché sono sposati,
in effetti, i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario.
Includere nel fabbisogno dell'uno una spesa per l'alloggio che supera di quasi
il 50% la spesa dell'altro offenderebbe il precetto di uguaglianza. Per di più,
in concreto, il costo di una camera per la figlia rientra nel fabbisogno della
figlia stessa, non in quello della madre. Quanto all'ipotesi poi che l'appellante
abbia dovuto trovare un appartamento in fretta, la notoria disponibilità di
alloggi nell'area luganese non costringeva sicuramente l'interessata ad
appigionare – nemmeno per due persone – un appartamento di 4 locali e mezzo
(doc. E). Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.
- A
parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere, al dibattimento
finale, la produzione di documenti nuovi. La spesa di fr. 100.– rivendicata dal
marito per l'assicurazione sulla vita di entrambi i coniugi non andava dunque
inclusa nel fabbisogno di lui, tanto meno se si pensa che la polizza
"aveva termine nel corrente anno" (memoriale, 6° foglio in alto). La
doglianza non è del tutto fuori luogo. Dato che la polizza assicurativa
esisteva sin dal momento in cui la moglie si era rivolta al giudice per ottenere
l'emanazione di misure provvisionali, il marito avrebbe potuto documentare
l'ammontare del premio assicurativo già con l'istanza di contraddittorio.
D'altro lato non si deve dimenticare però che l'ammontare di un assegno di
mantenimento dev'essere commisurato per quanto possibile alle reali condizioni
economiche delle parti, tant'è che un contributo provvisionale eccessivo può
sempre essere ridotto (seppure non retroattivamente: Rep. 1996 pag. 123 consid.
4 in fine con rinvio), anche sulla base di documenti che un debitore diligente
avrebbe potuto esibire prima. Qualora si impedisse a un coniuge di produrre
documenti al dibattimento finale provvisionale, pertanto, lo stesso coniuge
potrebbe postulare sulla base dei documenti medesimi un'immediata modifica del
decreto cautelare. Ciò contrasterebbe con la più elementare economia di
giudizio.
Decisivo
appare, piuttosto, che nel caso in cui siano allegati documenti nuovi al dibattimento
finale la controparte abbia modo di esprimersi sul loro contenuto. Nella
fattispecie il patrocinatore della moglie era presente al dibattimento del 19
novembre 1998 e nulla gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo. Il
diritto d'essere sentito dell'appellante è stato dunque rispettato. Quanto
all'ipotesi che il contratto di assicurazione sia stato estinto, ciò è smentito
dallo stesso doc. CC prodotto al dibattimento finale, dal quale risulta che il
premio era dovuto per la copertura fino al 31 luglio 1999. Che nel frattempo il
marito abbia disdetto la polizza non si può escludere, ma a un sommario esame
come quello che presiede all'emanazione di un giudizio cautelare l'eventualità
non trova riscontro, neppure nell'incarto fiscale cui l'interessata fa generico
accenno (memoriale, 6° foglio in alto). Per il resto non fa dubbio che le
assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere
– a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto
al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art.
145 CC; v. anche Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.38). Sprovvisto di consistenza anche su quest'ultimo
punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione.
II. Sull'appello
adesivo
- L'appellante adesivo contesta di dover assistere la moglie nel
mantenimento della figlia __________, sottolineando che non solo quest'ultima
ha compiuto vent'anni il __________ 1999, ma che il padre naturale ha sempre
versato per lei un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre agli
assegni familiari. Il fabbisogno minimo della moglie andrebbe perciò decurtato
dei fr. 200.– mensili inseriti senza ragione dal Pretore.
a) Dagli
atti risulta che __________, figlia maggiorenne della moglie, non è in grado di
provvedere economicamente a sé stessa. Ospitata in un foyer, con seri problemi
di salute, essa seguiva – al momento in cui ha giudicato il Pretore – l'apprendistato
di __________ __________ e guadagnava, lavorando a metà tempo, tra i fr. 400.–
e i fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________, verbale del 6 ottobre
1998, pag. 3; interrogatorio formale della madre, verbale del 21 ottobre 1998,
pag. 3, risposta n. 9). Da un contratto di tirocinio agli atti (doc. 13) si
desume invero una retribuzione di fr. 1150.– mensili, ma tale contratto è
scaduto l'11 agosto 1998 e al momento in cui ha statuito il Pretore la figlia
non era ancora riuscita a sostenere gli esami finali (deposizione __________,
loc. cit.). La retta dell'istituto (fr. 150.– mensili) è sempre stata pagata
dalla madre, come pure il premio della cassa malati, le spese mediche e
dentistiche non assunte dalla cassa malati, i costi di vestiario, di
parrucchiere e così via (pag. 3 seg.). Il padre di __________ ha contribuito al
mantenimento della figlia con fr. 300.– mensili più gli assegni familiari
(importo fissato dall'autorità tutoria) fino al settembre del 1998, dopo di che
non ha versato più nulla (interrogatorio formale della convenuta, verbale
citato, pag. 2 e 3, risposte n. 6 e 9).
b) I
coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo
verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del
patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura
in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non
sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con
richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del
patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni
pecuniarie (Breitschmid, op.
cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi
poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del
figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell’art. 277 cpv. 2 CC,
maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il
patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando
quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia
domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se
fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125
n. 20.14).
c) Nel
caso specifico l’appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza
verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la
consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento della figlia. Non
v’è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba
essere modificato. La figlia non risultava infatti, al momento in cui ha
statuito il Pretore, avere concluso la sua formazione professionale, e ciò non
per cattiva volontà ma per problemi congeniti (deposizione __________, loc.
cit.). Nemmeno l’appellante adesivo tenta di spiegare, del resto, perché
farebbero difetto in concreto le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC. Quanto al
contributo che il Pretore ha stimato a carico della moglie (fr. 200.– mensili),
tale somma appare commisurata alle modeste capacità economiche della madre
(donna delle pulizie al momento del matrimonio e oggi ancora).
Certo,
contrariamente a quanto sembra evincersi dal decreto impugnato (pag. 4 in
basso), la circostanza che il padre naturale abbia interrotto unilateralmente
l’erogazione dei contributi (fr. 300.– mensili) in favore della figlia non è
una ragione per giustificare l’obbligo alimentare della madre. Ciò non toglie
che tale obbligo sussisterebbe quand’anche il padre naturale continuasse a
versare il dovuto. Non si vede in effetti come la figlia maggiorenne potrebbe
coprire il proprio fabbisogno in denaro con soli fr. 300.– mensili, anche
impiegando l'intero suo reddito di fr. 400.– o 500.– mensili per il proprio
mantenimento. Basti pensare che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira costantemente per
determinare il fabbisogno di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), valutano
il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra i 17 e i 20 anni in fr. 1300.–
mensili (senza i costi di cura e educazione: RDT 51/1996 pag. 33). Quanto a
eventuali sussidi dello Stato (interrogatorio formale di __________ __________,
verbale citato, pag. 3, risposta n. 8), essi sono destinati alle necessità del
figlio, non a esonerare i genitori dai loro obblighi. Ne segue, in ultima
analisi, che l’appello adesivo non ha miglior fondamento dell’appello
principale.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente
commisurati all’importanza del rispettivo contenzioso. Non si attribuiscono
ripetibili per quel che è dell’appello adesivo, la moglie non avendo formulato
osservazioni e non avendo quindi dovuto affrontare spese di rilievo in
relazione a tale gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e il decreto impugnato confermato.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster