Appeals dismissed in divorce provisional maintenance case

11.1999.19Outro Tribunal28 de dez. de 1999Confirmed

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Resumo Omnilex

In divorce provisional-measures proceedings, the wife and husband both appealed the Pretore’s maintenance decision. The Court of Appeal upheld the lower court in full. It accepted the husband’s housing and insurance expenses in his minimum needs, rejected the wife’s request to increase her own housing allowance, admitted late-filed insurance documents, and kept the CHF 200 monthly amount included for the adult daughter’s support within the wife’s needs. Both the principal appeal and the cross-appeal were dismissed, and the provisional maintenance of CHF 2,347 per month from 15 May 1998 was confirmed. Costs were allocated to each appellant according to defeat.

Sumário Omnilex

Art. 145 CC, 148 cpv. 1 CPC; provisional maintenance in divorce proceedings and allocation of minimum needs. In setting provisional spousal maintenance, the court must, as far as possible, preserve the marital standard of living. A spouse who voluntarily lowers living expenses may nevertheless be credited with reasonable housing costs comparable to those of the other spouse, and current family-related insurance premiums may be included in the maintenance budget. Equality between spouses excludes a markedly higher housing burden for one spouse without sufficient justification. In the same framework, a modest contribution by the wife to the support of a dependent adult daughter may be taken into account where the daughter has not completed training and the biological parent no longer fully contributes (consid. 2-5).

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Numero d'incarto: 11.1999.19

Data decisione, Autorità: 28.12.1999, ICCA

Incarto n. 11.1999.00019

Lugano, 28 dicembre 1999/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani assente)

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 maggio 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________ __________

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso

il 19 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ __________ (1949), cittadina italiana, si sono sposati ad __________ il __________ 1987. Al momento del matrimonio la moglie aveva già tre figli: __________ __________ (1968) e __________ (1969), affidati al primo marito, e __________ (1979), nata da una successiva relazione e ospitata in un foyer della “Fondazione Pro __________ Ticino”. Dalla nuova unione non è nata prole. __________ __________, __________ con diploma federale, lavorava per la __________ e nel 1990 è passato alle dipendenze della __________ a __________, dove si occupa di informatica e di telecomunicazioni. __________ __________ ha sempre lavorato come donna delle pulizie, prima per la __________ __________ (e prima ancora – sembra – per un esercizio pubblico __________ __________), poi per la __________ a __________; tra il 1991 e il 1993 essa ha esercitato anche, collateralmente, come estetista e naturopata in proprio.

B. Dopo una prima petizione di divorzio introdotta dal marito il 29 aprile 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, stralciata dai ruoli per avvenuta riconciliazione, alla fine di febbraio del 1998 le parti si sono separate. Venduta l'abitazione familiare di __________, __________ __________ è tornato a vivere con sua madre ad __________, mentre la moglie ha trovato un appartamento a __________. Nel frattempo il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso. __________ __________, da parte sua, ha postulato il 15 maggio 1998 un contributo provvisionale per sé di fr. 3250.– mensili. Con decreto cautelare emanato il 19 maggio 1998 senza contraddittorio il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili dal 15 maggio 1998.

C. Il 29 maggio 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore perché, previo contraddittorio, riducesse il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1600.– mensili sin dal 1° maggio 1998. All'udienza dell'8 giugno 1998, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le loro domande, riaffermate ancora al dibattimento finale del 19 novembre 1998, quando il marito ha prodotto nuovi documenti. In tale occasione la moglie, contestata la ricevibilità dei documenti, ha aumentato la richiesta di contributo provvisionale a fr. 3300.– mensili dall'aprile 1998. Statuendo il 19 gennaio 1999, il Pretore ha assunto agli atti i documenti prodotti al dibattimento finale e ha fissato il contributo per __________ __________ in

fr. 2347.– mensili dal 15 maggio 1998. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 29 gennaio 1999 nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia portato a fr. 2800.– mensili dal

15 maggio 1988 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 1999 __________ __________ -__________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo conclude perché il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2147.– mensili dal 15 maggio 1998. La moglie non ha formulato osservazioni all'appello adesivo.

Considerando

in diritto: I. Sull'appello principale

  1. Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5780.– mensili (compresa la quota di tredicesima) e quello della moglie, come donna delle pulizie a tempo parziale, in fr. 975.– mensili. Ciò premesso, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3374.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 249.–, indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione sulla vita fr. 100.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello della moglie in fr. 3063.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 255.–, partecipazione alla franchigia della cassa malati fr. 100.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.–, onere fiscale fr. 300.–). A quest'ultima cifra egli ha aggiunto dipoi un'indennità di fr. 200.– destinata alla figlia __________ (nata il __________ 1979), per un totale di fr. 3263.– mensili. Ne è risultata un'eccedenza familiare di fr. 118.– mensili, donde un contributo per la moglie di fr. 2347.– mensili.

  1. L'appellante si duole anzitutto che nel fabbisogno del marito siano state inserite, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili), spese di abitazione per fr. 1000.– mensili. Essa fa valere che il marito vive con sua madre, cui versa fr. 1000.– mensili per vitto e alloggio. Riconoscergli fr. 1500.– mensili complessivi sarebbe, in tali circostanze, più che sufficiente. L'opinione non può essere condivisa. Durante una causa di separazione o di divorzio ogni coniuge ha diritto di conservare in effetti, per quanto possibile, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Se uno di essi riduce volontariamente il proprio tenore di vita, dimostrandosi particolarmente parsimonioso e riducendo al minimo – per esempio – le spese di alloggio, l'equità impone di riconoscergli il costo di un'abitazione equiparabile a quella del(la) consorte (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 21 luglio 1995 in re P., consid. 6a menzionato in: Rep. 1995 pag. 142). Del resto, come ha rilevato il Pretore, non si può ragionevolmente pretendere che una persona quarantenne continui – anche solo a breve termine – a vivere con la madre. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina.

  2. Afferma l'appellante che, qualora si riconoscessero al marito

fr. 2025.– per vitto e alloggio, andrebbe inserito nel proprio fabbisogno il canone di locazione effettivo di fr. 1480.– mensili, sia perché essa ha dovuto cercare un appartamento con urgenza, sia perché occasionalmente essa deve ospitare anche la figlia __________. L'argomento non ha pertinenza. Finché sono sposati, in effetti, i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario. Includere nel fabbisogno dell'uno una spesa per l'alloggio che supera di quasi il 50% la spesa dell'altro offenderebbe il precetto di uguaglianza. Per di più, in concreto, il costo di una camera per la figlia rientra nel fabbisogno della figlia stessa, non in quello della madre. Quanto all'ipotesi poi che l'appellante abbia dovuto trovare un appartamento in fretta, la notoria disponibilità di alloggi nell'area luganese non costringeva sicuramente l'interessata ad appigionare – nemmeno per due persone – un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. E). Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.

  1. A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere, al dibattimento finale, la produzione di documenti nuovi. La spesa di fr. 100.– rivendicata dal marito per l'assicurazione sulla vita di entrambi i coniugi non andava dunque inclusa nel fabbisogno di lui, tanto meno se si pensa che la polizza "aveva termine nel corrente anno" (memoriale, 6° foglio in alto). La doglianza non è del tutto fuori luogo. Dato che la polizza assicurativa esisteva sin dal momento in cui la moglie si era rivolta al giudice per ottenere l'emanazione di misure provvisionali, il marito avrebbe potuto documentare l'ammontare del premio assicurativo già con l'istanza di contraddittorio. D'altro lato non si deve dimenticare però che l'ammontare di un assegno di mantenimento dev'essere commisurato per quanto possibile alle reali condizioni economiche delle parti, tant'è che un contributo provvisionale eccessivo può sempre essere ridotto (seppure non retroattivamente: Rep. 1996 pag. 123 consid. 4 in fine con rinvio), anche sulla base di documenti che un debitore diligente avrebbe potuto esibire prima. Qualora si impedisse a un coniuge di produrre documenti al dibattimento finale provvisionale, pertanto, lo stesso coniuge potrebbe postulare sulla base dei documenti medesimi un'immediata modifica del decreto cautelare. Ciò contrasterebbe con la più elementare economia di giudizio.

Decisivo appare, piuttosto, che nel caso in cui siano allegati documenti nuovi al dibattimento finale la controparte abbia modo di esprimersi sul loro contenuto. Nella fattispecie il patrocinatore della moglie era presente al dibattimento del 19 novembre 1998 e nulla gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo. Il diritto d'essere sentito dell'appellante è stato dunque rispettato. Quanto all'ipotesi che il contratto di assicurazione sia stato estinto, ciò è smentito dallo stesso doc. CC prodotto al dibattimento finale, dal quale risulta che il premio era dovuto per la copertura fino al 31 luglio 1999. Che nel frattempo il marito abbia disdetto la polizza non si può escludere, ma a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio cautelare l'eventualità non trova riscontro, neppure nell'incarto fiscale cui l'interessata fa generico accenno (memoriale, 6° foglio in alto). Per il resto non fa dubbio che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Sprovvisto di consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione.

II. Sull'appello adesivo

  1. L'appellante adesivo contesta di dover assistere la moglie nel mantenimento della figlia __________, sottolineando che non solo quest'ultima ha compiuto vent'anni il __________ 1999, ma che il padre naturale ha sempre versato per lei un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre agli assegni familiari. Il fabbisogno minimo della moglie andrebbe perciò decurtato dei fr. 200.– mensili inseriti senza ragione dal Pretore.

a) Dagli atti risulta che __________, figlia maggiorenne della moglie, non è in grado di provvedere economicamente a sé stessa. Ospitata in un foyer, con seri problemi di salute, essa seguiva – al momento in cui ha giudicato il Pretore – l'apprendistato di __________ __________ e guadagnava, lavorando a metà tempo, tra i fr. 400.– e i fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________, verbale del 6 ottobre 1998, pag. 3; interrogatorio formale della madre, verbale del 21 ottobre 1998, pag. 3, risposta n. 9). Da un contratto di tirocinio agli atti (doc. 13) si desume invero una retribuzione di fr. 1150.– mensili, ma tale contratto è scaduto l'11 agosto 1998 e al momento in cui ha statuito il Pretore la figlia non era ancora riuscita a sostenere gli esami finali (deposizione __________, loc. cit.). La retta dell'istituto (fr. 150.– mensili) è sempre stata pagata dalla madre, come pure il premio della cassa malati, le spese mediche e dentistiche non assunte dalla cassa malati, i costi di vestiario, di parrucchiere e così via (pag. 3 seg.). Il padre di __________ ha contribuito al mantenimento della figlia con fr. 300.– mensili più gli assegni familiari (importo fissato dall'autorità tutoria) fino al settembre del 1998, dopo di che non ha versato più nulla (interrogatorio formale della convenuta, verbale citato, pag. 2 e 3, risposte n. 6 e 9).

b) I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell’art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125 n. 20.14).

c) Nel caso specifico l’appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento della figlia. Non v’è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba essere modificato. La figlia non risultava infatti, al momento in cui ha statuito il Pretore, avere concluso la sua formazione professionale, e ciò non per cattiva volontà ma per problemi congeniti (deposizione __________, loc. cit.). Nemmeno l’appellante adesivo tenta di spiegare, del resto, perché farebbero difetto in concreto le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC. Quanto al contributo che il Pretore ha stimato a carico della moglie (fr. 200.– mensili), tale somma appare commisurata alle modeste capacità economiche della madre (donna delle pulizie al momento del matrimonio e oggi ancora).

Certo, contrariamente a quanto sembra evincersi dal decreto impugnato (pag. 4 in basso), la circostanza che il padre naturale abbia interrotto unilateralmente l’erogazione dei contributi (fr. 300.– mensili) in favore della figlia non è una ragione per giustificare l’obbligo alimentare della madre. Ciò non toglie che tale obbligo sussisterebbe quand’anche il padre naturale continuasse a versare il dovuto. Non si vede in effetti come la figlia maggiorenne potrebbe coprire il proprio fabbisogno in denaro con soli fr. 300.– mensili, anche impiegando l'intero suo reddito di fr. 400.– o 500.– mensili per il proprio mantenimento. Basti pensare che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira costantemente per determinare il fabbisogno di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), valutano il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra i 17 e i 20 anni in fr. 1300.– mensili (senza i costi di cura e educazione: RDT 51/1996 pag. 33). Quanto a eventuali sussidi dello Stato (interrogatorio formale di __________ __________, verbale citato, pag. 3, risposta n. 8), essi sono destinati alle necessità del figlio, non a esonerare i genitori dai loro obblighi. Ne segue, in ultima analisi, che l’appello adesivo non ha miglior fondamento dell’appello principale.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente commisurati all’importanza del rispettivo contenzioso. Non si attribuiscono ripetibili per quel che è dell’appello adesivo, la moglie non avendo formulato osservazioni e non avendo quindi dovuto affrontare spese di rilievo in relazione a tale gravame.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e il decreto impugnato confermato.

  1. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

  1. L'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  2. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the husband's housing and insurance expenses had to be included in his minimum needs when setting provisional maintenance

Decisão extraída

Yes. The court held that, in a marital separation/divorce context, a spouse may be credited with reasonable housing and current family-related insurance costs, even if he is voluntarily living very modestly.

Fundamentação extraída

Each spouse is entitled, as far as possible, to maintain the standard of living enjoyed during the marriage; a self-imposed reduction in living standard does not justify imputing only the bare minimum.

Questão jurídica principal

Whether the wife's own housing costs should be increased to the level she claimed

Decisão extraída

No. The court found her claimed rent excessive compared with the principle of equal treatment between spouses and noted that a room for the daughter belongs in the daughter's needs, not the mother's.

Fundamentação extraída

While married, the spouses are entitled in principle to equal treatment; a substantially higher housing burden for one spouse would be inconsistent with that principle.

Questão jurídica principal

Whether the late-filed documents concerning the husband's life-insurance premium were admissible and whether that premium should be excluded

Decisão extraída

The documents were admissible and the premium could be considered in the husband's needs.

Fundamentação extraída

The wife had an opportunity to comment at the final hearing, so her right to be heard was respected; a provisional-maintenance decision should reflect the actual economic situation, and insurance premiums for current family-related cover may be included.

Questão jurídica principal

Whether the wife's contribution to the support of her adult daughter had to be removed from her needs

Decisão extraída

No. The daughter still depended financially on support, and the wife could properly be required to contribute with a modest amount in light of her limited earning capacity.

Fundamentação extraída

Between spouses there is mutual assistance in fulfilling duties toward children born before marriage; the stepfather's duty to assist the wife may include allowing part of the wife's income to be used for the daughter's maintenance where the biological father no longer fully provides support and the daughter has not yet completed training.

Questão jurídica principal

How the costs of the appeals should be allocated

Decisão extraída

Each appellant bore the costs of his or her own appeal; no costs were awarded for the cross-appeal because the wife filed no observations on it.

Fundamentação extraída

Costs follow the parties' respective defeats; the cross-appeal did not generate meaningful response costs for the wife.

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