AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.26
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00026
Lugano
22 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica
di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 giugno 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezio-
ne
6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l'appello;
-
Se
deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 marzo 1990 il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del
Pretore il divorzio tra __________ __________ (1950) ed __________ nata
__________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
sottoscritta il 1° dicembre 1989. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, un
contributo alimentare per la moglie di fr. 1'600.– mensili indicizzati (art.
151 cpv. 1 vCC), come pure un contributo alimentare per ciascuno dei figli
__________ (1981), __________ (1984) e __________ (1986) di fr. 1'600.– mensili
indicizzati.
B. __________
__________ ha promosso causa il 3 giugno 1998 contro l'ex moglie davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione della
rendita a lei dovuta e la riduzione a fr. 500.– mensili dei contributi
alimentari per i figli. Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato in
via cautelare la soppressione immediata della rendita per la convenuta e la riduzione
dei contributi per i figli a fr. 500.– mensili retroattivamente dal 3 giugno
1997, instando per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
All'udienza del 9 luglio 1998, indetta per la discussione cautelare, __________
__________ si è opposta alle richieste.
C. Con
decreto emanato senza contraddittorio il 26 agosto 1998 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha ridotto i contributi in favore dei figli
dal 13 agosto 1998 a fr. 975.– per __________, a fr. 780.– per __________ e a
fr. 735.– per __________. Chiusa l'istruttoria provvisionale, alla discussione
finale del 1° dicembre 1998 le parti hanno confermato le loro domande,
rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte.
D. Statuendo
il 29 gennaio 1999, il Pretore ha confermato il decreto supercautelare del 26
agosto 1998, riducendo i contributi per i figli a fr. 975.– per __________, a
fr. 780.– per __________ e a fr. 735.– per __________. Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.– sono state poste per un quarto a carico della convenuta
e per il resto a carico dell'istante, con obbligo di rifondere alla controparte
fr. 1'500.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 9
febbraio 1999 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
la sua istanza sia integralmente accolta e il giudizio impugnato riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 1999 __________ __________
postula la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile,
formulando a sua volta domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
15 novembre 2000 la presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine
di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione della legge
nuova. Nel suo memoriale del 24 novembre 2000 __________ __________ ha ribadito
le proprie osservazioni. __________ __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La procedura verte in concreto sulla soppressione cautelare del
contributo alimentare per la moglie e sulla riduzione dei contributi per i tre
figli stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio (doc.
B). Ora, l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una
sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di contributi
alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in
favore dell'ex coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153
cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
-
Introdotta
l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate per analogia dall'art.
137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren,
Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il giudice
può, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, ridurre o
sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti).
Ciò si verifica, ad esempio, quando una chiara situazione economica non
permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a
corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b;
Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo
fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni
straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso
di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso).
Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).
-
Trattandosi
di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è
disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC
(Leuenberger, op. cit., n. 8 e 9
ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid
in: Das neue Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, pag. 135). La novella non ha, di per sé, conseguenze di rilievo,
poiché in materia di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo
diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad
art. 7a tit. fin CC). Nella fattispecie rimangono pertanto applicabili
le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC
(Wullschleger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 186 CC). Vigono, come dianzi, il
principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20
delle osservazioni generali agli art. 276-293 CC). Il giudice di ogni grado non
è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di
giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid.
1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Per quanto riguarda le misure
provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non porta novità. Tali
provvedimenti possono pertanto essere emanati ove appaiano urgenti e
indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad
art. 134 CC). E per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento può
essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione
diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo
(DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer,
in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).
-
In
concreto il Pretore ha accertato che sino alla fine del 1988 il marito, a suo
tempo contitolare di una ditta attiva nel settore ortofrutticolo, aveva
guadagnato circa fr. 13'000.– mensili e in seguito aveva ceduto la propria
quota agli altri azionisti, ricevendo una liquidazione di fr. 1'283'828.–. Al
momento in cui aveva sottoscritto la nota convenzione egli era quindi già
uscito dalla ditta e non aveva più lo stipendio di fr. 13'000.– mensili, ma
disponeva di un'ingente somma di denaro liquido. Certo, egli pretendeva di
avere consumato il capitale per il pagamento di contributi alimentari, per il
finanziamento di nuove attività commerciali risoltesi con un fallimento, per un
mutuo concesso alla sorella in Italia e per il mantenimento della nuova
famiglia. Il Pretore tuttavia ha ritenuto ciò inverosimile. Non ha trascurato
il fatto, in ogni modo, che il marito non appariva più in grado di conseguire
un reddito mensile di fr. 13'000.– e ha ridotto il contributo alimentare di fr.
1'600.– per ogni figlio previsto dalla convenzione entro i limiti delle
raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù di Zurigo, ovvero fr. 975.– per
__________, fr. 780.– per __________ e fr. 735.– per __________, mantenendo di
contro invariato quello per l'ex moglie (fr. 1'600.–, indicizzato dal 1990).
-
L'appellante
sostiene, in estrema sintesi, che il Pretore non ha tenuto conto della sua
effettiva situazione economica, documentata da attestati di carenza di beni per
complessivi fr. 99'017.35 né del fallimento delle sue attività imprenditoriali
consistenti nelle ditte __________ __________ e __________ __________
__________. Egli rimprovera al primo giudice di avere statuito sulla base di
giudizi morali indotti dallo sperpero milionario, giungendo a un decreto
profondamente ingiusto. Il provento della vendita delle azioni – egli afferma –
è stato consumato nel corso degli anni per far fronte ai contributi alimentari
in favore dell'ex moglie e dei figli, al mantenimento della nuova famiglia e al
finanziamento delle attività imprenditoriali, conclusesi con il dissesto economico.
Egli si duole di dover versare un contributo alimentare mensile complessivo di
fr. 4'400.– con le sole indennità di disoccupazione di fr. 4'369.– netti, ciò
che lo obbliga a intaccare il reddito mensile della nuova moglie (fr. 3'800.–
lordi) per sostentare la nuova famiglia, composta dei genitori, di un figlio
comune e di un figlio della moglie, nato da una precedente unione.
-
L'attore
afferma di avere dimostrato l'azzeramento della sua sostanza con la produzione
dell'attestato di carenza di beni (doc. C2) che, a suo dire, accerta la
situazione di totale mancanza di patrimonio, e censura di arbitrio la
valutazione delle prove eseguita dal Pretore. Se non che, la situazione
finanziaria dell'appellante emersa dall'istruttoria, in particolare dagli
incarti penali richiamati, non è chiara come l'interessato pretende. Nel corso
di un interrogatorio del 21 giugno 1995 egli aveva dichiarato che al momento di
firmare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nel dicembre
1989, egli era ancora titolare della ditta __________ __________, dalla quale
percepiva un salario mensile di fr. 13'000.–, e che si era trasferito in Italia
alla fine di quell'anno, avviando un'attività lucrativa indipendente che gli
consentiva di far fronte all'obbligo alimentare. Nel 1992 egli aveva intrapreso
una nuova attività di collaborazione per l'importazione di frutta e di verdura,
precipitata nel 1994, e all'inizio 1995 era tornato in Svizzera, dove
conseguiva un reddito mensile netto di fr. 4'500.– alle dipendenze della
__________ __________ __________ __________ di __________ (incarto __________
/, richiamato, verbale di interrogatorio).
In un
successivo interrogatorio del 27 febbraio 1996 l'attore ha poi dichiarato di avere
incassato per la cessione del suo pacchetto azionario un importo di fr.
1'400'000.–, usato per pagare le imposte, consentire alla sorella un prestito
di Lit 400'000'000, pagare i contributi alimentari, formare la nuova famiglia e
avviare un'attività commerciale in Italia, poi fallita. Sentito nuovamente il 4
ottobre 1996, egli ha precisato di avere ricevuto per le sue azioni fr.
1'283'827.70 in contanti, ammettendo di non avere comunicato all'Ufficio di
esecuzione l'esistenza del mutuo di fr. 380'000.– concesso alla sorella per
avviare un'attività commerciale (incarto __________ /,
richiamato, verbale di interrogatorio). Nella fattispecie l'attestato di
carenza di beni è quindi stato rilasciato sulla base di indicazioni incomplete
del debitore. In siffatte circostanze non si può ritenere accertata la
scomparsa del noto capitale di fr. 1'283'827.70 per la mera esistenza di un
attestato di carenza di beni, né per l'assenza di procedimenti penali per
sottrazione di beni dal pignoramento. L'appellante sembra per altro tentare in
questa sede di mettere in dubbio finanche il credito verso la sorella
(memoriale, pag. 10 nel mezzo), argomentando che all'epoca egli versava in
stato confusionale. L'affermazione contrasta però con i verbali di
interrogatorio. Nulla per altro lascia presumere che nel 1995/96 egli fosse
incapace di intendere e di volere. La conclusione che se ne trae, come ha
constatato il Pretore, è pertanto quella di opacità finanziaria, con movimenti
importanti di denaro nelle società poi fallite e affermazioni del debitore su
asseriti consumi di capitale che non appaiono adeguatamente sorrette da documentazione
contabile.
-
Né
l'istruttoria cautelare ha consentito di accertare l'asserito dissesto
finanziario di cui si prevale l'appellante, il quale ha fornito versioni
diverse secondo la procedura giudiziaria. Il fallimento delle ditte __________
__________ e __________ __________ __________ __________ è invero pacifico, ma
le circostanze che circondano il consumo dei rispettivi capitali azionari
restano oscure, come si evince dalla lettura dei verbali di interrogatorio
eseguiti dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale avviato su
denuncia di un altro azionista della __________ __________A. In un primo tempo
l'appellante ricordava che la ditta aveva due azionisti, ma asseriva di non
saper dire se egli era l'azionista A o l'azionista B (incarto richiamato
__________ /, verbale di interrogatorio del 7 novembre
1996). In seguito egli ha ammesso di essere stato l'azionista B e di avere
prelevato a varie riprese fr. 161'500.– complessivi, affermando che tale
importo era stato usato in parte per pagare in contanti un collaboratore negli
Stati Uniti, in parte per le sue spese vive e “forse anche per altri motivi che
risulteranno dalla documentazione che produrrò” (incarto __________
__________/__________richiamato, verbale di interrogatorio del 17 marzo 1998).
Non risulta tuttavia che egli abbia poi prodotto al Procuratore pubblico la
documentazione promessa.
-
Nell'istanza
cautelare del 3 giugno 1998 l'attore ha addotto di avere perso tutto il capitale
ottenuto nel 1990 e di non avere più nemmeno il reddito di fr. 13'000.– conseguito
al momento in cui aveva firmato la convenzione sulle conseguenze del divorzio.
Ciò contrasta con la versione data nel corso degli interrogatori presso il
Ministero Pubblico e con i riscontri oggettivi contenuti negli incarti penali
richiamati. L'attore infatti aveva dichiarato il 27 febbraio 1996 che “del
capitale iniziale non è rimasto nulla, fatta riserva per il credito di Lit.
400'000'000 che vanto nei confronti di mia sorella” (incarto
__________/__________richiamato, verbale di interrogatorio, pag. 2). Inoltre,
la convenzione di cessione delle azioni è del 2 dicembre 1988 (contratto del 1°
dicembre 1988, prodotto nell'incarto penale richiamato /,
allegato al verbale del 4 ottobre 1996), sicché l'attore non aveva più il
reddito di fr. 13'000.– mensili già nel gennaio 1989, ben prima quindi di
sottoscrivere la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, come
correttamente ritenuto dal Pretore.
L'appellante
adduce di aver consumato il capitale ricavato dalla vendita delle azioni nella
misura almeno di fr. 904'000.–, di cui fr. 384'000.– per gli alimenti versati
in cinque anni (dal 1989 al 1994) a moglie e figli e di fr. 520'000.– per il
mantenimento proprio e della nuova famiglia fino al 1997 (appello, pag. 9).
Interrogato dal Ministero Pubblico, egli aveva indicato di avere versato
alimenti all'ex moglie e ai figli per fr. 320'000.–, di avere perso fr.
200'000.– nell'attività imprenditoriale in Italia, di avere corrisposto fr.
380'000.– alla sorella per un mutuo e di avere speso importi imprecisati per il
versamento di imposte arretrate e il mantenimento della nuova famiglia (incarto
penale richiamato __________ /, verbale di interrogatorio
del 4 ottobre 1996). Agli atti non figurano documenti relativi a tali consumi
di sostanza, né l'attore ha prodotto la documentazione attestante la partecipazione
agli utili che avrebbe ricevuto dalla __________ __________ __________
__________ (incarto __________ /, verbale di interrogatorio
del 27 febbraio 1996, pag. 3). In definitiva, quindi, l'asserito consumo del
capitale poggia solo sulle affermazioni dell'interessato medesimo, il quale non
ha documentato le perdite finanziarie addotte.
-
Del
resto l'attore non è rimasto inattivo e senza reddito dal 1990 in poi, contrariamente
a quanto egli sembra ora affermare (appello, pag. 9). Per sua stessa ammissione,
infatti, egli ha sempre operato nell'ambito delle sue attività imprenditoriali,
conseguendo in Italia, nel periodo dal 1989 al 1992, un reddito da attività
indipendente che a suo dire gli consentiva di far fronte all'obbligo alimentare
(incarto penale richiamato __________ /, verbale di
interrogatorio del 21 giugno 1995). La situazione dal 1992 al 1994 è invero
rimasta oscura, ma dal 1° gennaio 1995, dopo il ritorno in Svizzera, egli è
stato alle dipendenze della __________ __________ __________ __________ con un
salario netto mensile di fr. 4'500.– (lettera 12 febbraio 1996 della __________
__________ __________ __________, incarto penale
__________/__________richiamato). Egli aveva inoltre un'interessenza non meglio
precisata in questa ditta (cfr. lettera 12 febbraio 1996) e ha ammesso nel
corso dell'interrogatorio presso il Ministero pubblico di avere ricevuto una
partecipazione agli utili di entità imprecisata (incarto penale
__________/__________richiamato, interrogatorio del 27 febbraio 1996, pag. 2).
Dal giugno al dicembre 1997 egli ha poi lavorato alla __________ __________
come __________ specialista (account executive), con uno stipendio
mensile netto medio di fr. 4'620.30 (certificato di salario prodotto dalla
__________ __________ in liquidazione il 18 agosto 1998, incarto richiamato).
In seguito alla chiusura della ditta, ordinata dalla Commissione federale delle
banche, dal gennaio al marzo 1998 l'appellante ha ricevuto una retribuzione
media mensile netta di fr. 5'980.– (certificato di salario fiscale __________
__________, incarto richiamato) come liquidazione, ed è poi stato posto al beneficio
di indennità di disoccupazione, dall'aprile 1998, per complessivi fr. 4'887.96
lordi (doc. D).
-
In
concreto l'appellante non ha precisato quale reddito egli aveva nel 1989, al momento
in cui ha sottoscritto la nota convenzione, né ha fornito dati attendibili,
limitandosi a dichiarare al Ministero pubblico (incarto /)
di avere conseguito con l'attività indipendente avviata in Italia un reddito
sufficiente per far fronte ai contributi alimentari. Anche l'asserito azzeramento
del capitale non è stato reso verosimile, se si considerano le numerose zone
d'ombra emerse dagli incarti penali. La valutazione del Pretore, che ha
ritenuto non sussistere gli estremi per ridurre già in via cautelare il
contributo alimentare dovuto all'ex moglie (decreto, consid. 2), resiste
pertanto alla critica, tanto più a un esame sostanzialmente sommario dei fatti
come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari. Anzi, nella misura
in cui ha ridotto i contributi alimentari per i figli al fabbisogno in denaro
previsto dalle raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù e la consulenza
professionale del Cantone Zurigo, il Pretore ha giudicato finanche a favore
all'appellante.
L'appello,
infondato, deve quindi essere respinto, senza che sia necessario esaminare i
rispettivi redditi e fabbisogni delle due famiglie. Con ogni evidenza l'apprezzamento
cautelare non pregiudica né anticipa in alcun modo il sindacato di merito. Le
vicissitudini fallimentari e penali addotte dall'attore, così come le entrate e
i fabbisogni attuali e i confronti con i redditi e i fabbisogni esistenti nel
1989, potranno essere accertati in modo approfondito in esito alla causa di
merito, nell'ambito della quale il giudice fruisce di pieno potere cognitivo. È
appena il caso di ricordare, nondimeno, che in caso di nuovo matrimonio del
debitore alimentare, il coniuge di costui ha il dovere di assisterlo nell'adempimento
dei suoi doveri di mantenimento verso un ex coniuge o verso i figli (art. 159
cpv. 3 CC; DTF 79 II 140/131; SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
Berna 1999, n. 41 ad art. 159 CC). Nelle entrate della nuova famiglia
dell'appellante, pertanto, dovrà essere considerato anche il reddito conseguito
dalla seconda moglie.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere accolta, dato che all'appello mancava sin
dall'inizio ogni seria possibilità di buon esito (art. 157 CPC). La concessione
di un'indennità per ripetibili renderebbe di per sé senza oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta. L'incasso appare tuttavia
difficile, visti gli ingenti arretrati di contributi alimentari sinora
accumulati. Si giustifica quindi ammettere la parte appellata al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, nella misura in cui l'incasso delle ripetibili
dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 1'200.–
per ripetibili di appello.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, nella misura in cui non potrà
incassare l'indennità per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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