AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.37
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00037
Lugano
15 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(annullamento di deliberazione assembleare) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Città promossa con petizione del 28 aprile 1997 da
__________ , __________ ()
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Comunione dei comproprietari del
“__________
__________ ”,
(patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 febbraio 1999 presentata da __________ __________ e __________
__________ contro la sentenza emessa il 1° febbraio 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________ e __________ __________
possiedono rispettivamente le proprietà per piani n. __________ (9/1000),
n. 2908 (7/1000) e n. __________ (9/1000),
pari a complessivi 25/1000 della particella n.
__________RFD di __________ (“____________________”), sulla quale sorgono due
palazzi contigui (numeri civici __________e __________di via __________). Le
citate quote di comproprietà si riferiscono agli appartamenti n. 1, 3 e 4
situati al pianterreno dello stabile denominato “blocco A”. Il 29 marzo 1997
l'assemblea dei comproprietari ha respinto una richiesta presentata da
__________ , __________ __________ e __________ __________ intesa a
esonerare i possessori degli appartamenti al pianterreno del “
__________ ” dai costi per il risanamento dei balconi, decisi dalla medesima
assemblea il 6 aprile 1996.
B. Il
28 aprile 1997 __________ , __________ __________ e __________
__________ hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città contro la comunione dei comproprietari del “
-__________ __________ ” perché fosse annullata la deliberazione assembleare
del 29 marzo 1997 e perché i titolari delle proprietà per piani n. __________,
__________, __________e __________fossero esclusi dal riparto definitivo della
spesa relativa al rifacimento dei balconi dello stabile. Nella sua risposta del
26 giugno 1997 la comunione dei comproprietari si è opposta alla petizione. Nei
successivi atti scritti le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
C. All'udienza
preliminare del 2 luglio 1998 __________ __________ ha dichiarato di desistere
ed è stato dimesso dalla lite con decreto del 3 luglio 1998. Esperita l'istruttoria,
le parti rimanenti hanno confermato le loro domande nel rispettivo memoriale
conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Statuendo il 1° febbraio 1999,
il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 900.–, sono state poste a carico di __________ e __________ __________ in
solido, tenuti a rifondere alla comunione dei comproprietari, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro
la predetta sentenza __________ __________ e __________ __________ sono insorti
con un appello del 23 febbraio 1999 nel quale postulano la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 16
aprile 1999 la comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che l'assemblea
dei comproprietari aveva già deciso il 6 aprile 1996 “l'attribuzione, secondo
una chiave di riparto annua e per millesimi, degli interi costi (compresi
quelli dei balconi) al fondo di rinnovamento”, sicché la richiesta degli attori
andava considerata come una una domanda intesa al riesame di quella decisione
(sentenza impugnata, consid. 3 e 4). Gli attori non avendo tuttavia impugnato
la risoluzione assembleare del 6 aprile 1996, che sanciva il riparto uniforme e
globale dei costi di risanamento a carico di tutti i comproprietari, la
petizione da loro promossa il 28 aprile 1997 risultava tardiva e come tale
irricevibile.
-
Gli
appellanti censurano l'opinione del Pretore, affermando che durante l'assemblea
del 6 aprile 1996 è stato unicamente deciso il principio di risanamento dello
stabile e che dal verbale non risulta alcun cenno al riparto delle spese,
ragione per cui la decisione impugnabile è quella del 29 marzo 1997, onde la
tempestività della petizione. Rilevano inoltre che l'amministrazione sostiene
in malafede la tardività dell'azione e che la contestata deliberazione
assembleare è stata adottata in violazione degli art. 712h cpv. 3 CC e 9
cpv. 2 del regolamento della comproprietà per piani, i proprietari degli
appartamenti al piano terreno non beneficiando del benché minimo vantaggio e
non potendo di conseguenza essere tenuti a sopportare costi per lavori che non
apportano alcuna miglioria alle loro proprietà.
-
Per
i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia
aderito a una decisione assembleare ha la facoltà di impugnarla davanti al
giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n.
1319; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar,
Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC). Una decisione è annullabile
quando è stata adottata in violazione degli statuti oppure di norme imperative
della legge o che, pur essendo dispositive, sono destinate a proteggere gli
interessi privati dei singoli (Rep. 1989 pag. 480 consid. 2.1 con richiami di
dottrina e di giurisprudenza). Il termine per promuovere l'azione è perentorio
e la sua decorrenza dev'essere rilevata d'ufficio (DTF 85 II 536 consid. 3).
Un'eventuale domanda di riesame della deliberazione assembleare – sia essa
stata inoltrata entro il termine previsto dall'art. 75 CC o successivamente –
non comporta per principio alcuna interruzione o proroga del termine per
promuovere l'azione di annullamento (Riemer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 75 CC). In siffatta
evenienza, un nuovo termine inizierebbe a decorrere solo nell'ipotesi in cui
l'assemblea, in accoglimento della domanda di riesame, dovesse adottare una decisione
diversa dall'originale (Riemer, loc.
cit.).
-
In
concreto risulta dal fascicolo processuale che il 6 aprile 1996 l'assemblea dei
comproprietari ha deciso di risanare totalmente la struttura esterna – compresi
i balconi – degli stabili situati sul fondo n. __________ (doc. 12, oggetto n.
6a). Il finanziamento dell'opera doveva avvenire tramite contributi al fondo di
rinnovamento da parte di tutti i comproprietari (doc. citato, oggetto n.
6b). La quota a carico dei singoli condomini veniva calcolata, per gli
appartamenti del “__________ _”, in fr. 1930.– per millesimo di comproprietà ed
era ripartita sull'arco di due anni, con un contributo annuo a carico di ogni
comproprietario di fr. 930.– nel 1996 e di fr. 1000.– nel 1997 (loc. cit.; cfr.
anche la “relazione amministrativa per l'anno 1995”, pag. 2, nel fascicolo II
richiamato). Ne discende che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti
(memoriale, punto 6), il 6 aprile 1996 l'assemblea non aveva deciso solo di
stanziare un credito per il risanamento degli stabili, ma aveva deliberato
anche il riparto degli oneri fra comproprietari in funzione delle rispettive
quote. Ciò posto, la richiesta di essere liberati dalle spese per il
risanamento dei balconi, discussa dall'assemblea dei comproprietari il 29 marzo
1997, configurava effettivamente una domanda di riesame della decisione già
adottata dall'assemblea il 6 aprile 1996. E siccome la proposta è stata
respinta (doc. B, oggetto n. 9), la decisione del 29 marzo 1997 non comportava
– secondo dottrina – la decorrenza di un nuovo termine di trenta giorni per
contestare la delibera inerente al riparto dei costi di risanamento dei balconi
(cfr. anche ZBJV 80/1944 pag. 284 in fondo). A ragione quindi il Pretore ha
ritenuto tardiva la petizione del 28 aprile 1997, di modo che su questo punto
l'appello risulta sprovvisto di buon diritto.
-
Pure
destinata all'insuccesso è l'argomentazione secondo cui l'intempestività della
petizione è stata eccepita dall'amministrazione in malafede. Gli appellanti
sostengono al riguardo di avere “sempre ritenuto e compreso che la ripartizione
dei costi sarebbe stata decisa durante l'assemblea del marzo 1997” e di avere
“agito nel rispetto delle promesse fatte loro dall'amministrazione” (appello,
punto 7). Se non che, l'amministratrice della comproprietà si è limitata ad
affermare che la richiesta di esonero dai costi di risanamento dei balconi
sarebbe stata sottoposta alla prossima seduta dell'assemblea (doc. I), ciò che
del resto è avvenuto (doc. B, oggetto n. 9). Nulla consente invece di ritenere
che gli attori abbiano ricevuto assicurazioni nel senso che la loro proposta
sarebbe stata accettata dai comproprietari. Nelle circostanze descritte non si
può pertanto affermare che l'amministratrice – la quale non è nemmeno parte in
causa – abbia commesso abuso di diritto. Ne discende che il gravame, infondato,
dev'essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario esaminare
le argomentazioni degli appellanti sul merito della contestata deliberazione
assembleare.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1
CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità per ripetibili di
appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster