AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.39
Data decisione, Autorità:
11.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.1999.00039
Lugano
27 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 30 marzo 1998 da
__________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 26 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto
cautelare emesso il 16 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 1° marzo 1999 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1960) si sono sposati a
__________ il __________ 1988. Dal matrimonio è nata __________ (1989). La
moglie è madre inoltre di __________ (1979), nato da una sua precedente relazione.
Il marito è autista alle dipendenze di __________ __________ di __________;
__________ __________ lavora per la __________ di __________ ed esercita
un'attività di cartomante telefonica. I coniugi si sono separati nel mese di
aprile 1997, quando la moglie ha lasciato il domicilio coniugale per trasferirsi
altrove con i figli. Un primo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie è
fallito il 3 aprile 1997.
B. L'11
febbraio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso.
Il 30 marzo 1998 essa ha sollecitato in via provvisionale l'affidamento della figlia
__________, un contributo alimentare per sé e la figlia di complessivi fr.
2'145.– mensili dal 1° marzo 1998 e una provvigione ad litem di fr.
2'000.–. Con decreto cautelare del 31 marzo 1998, emanato in attesa
dell'istruttoria, il Segretario assessore della Pretura ha obbligato il marito
a versare un contributo alimentare mensile di fr. 800.– per la figlia e di fr.
1'000.– per la moglie. Il 9 aprile 1998 __________ __________ ha sollecitato la
revoca del decreto appena menzionato. All'udienza del 7 maggio 1998 il
convenuto ha aderito alla richiesta di contributo per la figlia, ma ha
rifiutato qualsiasi versamento a favore della moglie. Entrambi i coniugi hanno
chiesto di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 16 settembre 1998 le parti hanno
presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le loro domande,
il marito offrendo, in via subordinata, un contributo per la moglie di fr.
523.– mensili. Con decreto cautelare del 16 febbraio 1999 il Segretario
assessore ha affidato __________ alla madre e ha disciplinato il diritto di
visita del padre, obbligando quest'ultimo a versare un contributo alimentare di
fr. 700.– mensili per la figlia e uno per la moglie di fr. 870.20 mensili dal
30 marzo al 30 aprile 1998, aumentato a fr. 920.20 mensili fino al 31 agosto
1998 e ridotto poi a fr. 835.85 dal 1° settembre 1998. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per tre quarti a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________, con obbligo per la
moglie di rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili ridotte. Entrambe le
parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella misura
del 50%.
D. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 26
febbraio 1999 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza
giudiziaria, di essere esonerato dal versamento di qualsiasi contributo alimentare
per la moglie e di essere ammesso integralmente al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Il 1° marzo 1999 __________ __________ è insorta anch'essa contro
il predetto decreto, postulando l'integrale ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e il completo addebito degli oneri processuali al marito. Il 5
marzo 1999 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda
di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello
del marito, mentre quest'ultimo si è opposto all'addebito degli oneri processuali.
E. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
1° settembre 2000 il giudice delegato ha invitato le parti a formulare eventuali
osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________
si è confermato nelle sue domande, chiedendo l'assunzione di nuove prove.
__________ __________ ha riaffermato la sua domanda.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio
pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000)
e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge
nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice
decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei
contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato
dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer,
Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n.
36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare
n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet
Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999,
pag. 210).
- Nella
fattispecie rimane litigioso solo il contributo in favore della moglie. Il
Pretore ha accertato un guadagno netto del marito in fr. 4'484.– mensili e
quello della moglie in fr. 2'142.25 fino al 30 aprile 1998, in fr. 2'042.25
fino al 31 agosto 1998 e in fr. 2'205.– mensili dopo di allora. Quanto ai fabbisogni
minimi, il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 2'106.30 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 650.–,
premio della cassa malati fr. 143.40, assicurazione dell'automobile fr. 67.50,
imposta di circolazione fr. 20.40, onere fiscale fr. 200.–) e quello della
moglie in fr. 2'205.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1'025.–, locazione fr. 880.–, premio della cassa malati fr. 200.–, onere fiscale
fr. 100.–). Ciò posto, egli ha posto a carico del marito un contributo provvisionale
in favore della moglie di fr. 870.20 mensili dal 1° marzo al 30 aprile 1998, aumentato
a fr. 920.20 fino al 31 agosto 1998 e ridotto poi a fr. 838.85 dal 1° settembre
I. Sull'appello
di __________ __________
- Con l'appello il
convenuto ha presentato un nuovo documento (n. 29) e con le nuove conclusioni
ha postulato l'assunzione di nuovi documenti (attestato dell'avere di previdenza
e conteggi salari della moglie). Nuovi mezzi di prova in appello sono però
esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si
applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF
122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò che non è il
caso in concreto, litigioso essendo unicamente il contributo per la moglie. La
questione è di sapere se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del
nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che
“fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità
cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto
federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da
esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito,
anche alle misure provvisionali.
a) Negli
intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione)
deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF
1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i
rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima
di diritto federale (Leuenberger,
op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e
limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di
concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro
dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di
diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che
l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle
misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla
(in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico,
argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il
messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel
capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di
merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166).
b) Dai
lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti,
solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per
legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese l'appello
diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in
concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3
CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura
escluso (art. 310 cpv. 4
lett.
a CPC). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto
possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per
l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm,
Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/
Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto
federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative
all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di
ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si
applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli
codici di procedura cantonali.
c) Le
modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese
in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda
le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in
appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti
provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la
procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata
la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il
termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non
sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La
norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia
all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi
di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi,
mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione
dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste
dall'art. 138 CC.
d) Si
aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le
cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è
pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale
formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la
priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella
condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure
in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono
quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce,
Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in
ultima analisi, che l'art. 423b cpv.
2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente:
Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c
e n. 1 ad art. 423b).
e) Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione
di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure
adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate
durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre
essere modificate dal giudice (Leuenberger,
op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante
e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze
di fatto decisive (Leuenberger,
op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto
esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I documenti prodotti e le altre
richieste di prove non possono pertanto essere considerati ai fini del
giudizio.
-
L'appellante
contesta il momento da cui comincia a decorrere la nuova situazione salariale
della moglie, rilevando che l'attività a tempo pieno presso la __________ di
__________ non è iniziata nel settembre 1998 ma già nell'agosto. Dagli atti
risulta che, sebbene l'interessata sia rimasta in disoccupazione fino alla fine
dell'agosto 1998 (interrogatorio formale del 30 giugno 1998 risposta 2), in
quel mese essa ha praticamente lavorato a tempo pieno presso la __________ di
__________. Dal conteggio salariale risulta infatti che nel luglio 1998 essa ha
percepito fr. 1'408.– mensili netti (doc. O), nell'agosto fr. 2'310.– (doc. P),
nel settembre fr. 2'102.– (doc. Q) e nell'ottobre fr. 2'250.– (doc. R). Ne
segue che il reddito di fr. 2'042.25 mensili accertato dal primo giudice deve
essere confermato fino al 31 luglio 1998, mentre in seguito esso va fissato in
fr. 2'205.–.
-
Per
quel che attiene al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede che il minimo
vitale sia ridotto a fr. 925.– mensili poiché essa vive con il primo figlio
__________, che la locazione sia ricondotta a fr. 616.– per tenere conto della
partecipazione della figlia __________ e che il premio ca__________sa malati
sia fissato in fr. 176.40.
a) In merito al minimo vitale del diritto esecutivo l'apprezzamento
del primo giudice non presta il fianco a critiche. È vero che questa Camera, in
una giurisprudenza ora superata, fissava in fr. 925.– il minimo di un coniuge
che viveva in comunione domestica con una terza persona. Se non che, la
giurisprudenza recente inserisce ora nel fabbisogno di ogni coniuge il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendentemente da
una convivenza con terze persone (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re
L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; cfr. per l'alloggio
FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto proprio, l'istante
avrebbe diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo un importo di fr.
1'025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Non vi sono pertanto ragioni per scostarsi
da tale cifra.
b) Per quanto concerne la locazione, dagli atti risulta la moglie vive
con i figli a __________ e che versa una pigione di fr. 880.– mensili. Ora,
questa Camera ha avuto modo di precisare che il fabbisogno di un coniuge
comprende l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe a carico se abitasse
da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza del 7
giugno 1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del 9 luglio 1997
in re S.). La moglie non può quindi vedersi ammettere l'intero onere di
locazione di fr. 880.– quando al marito si riconosce, come si vedrà in appresso,
un esborso di fr. 690.– mensili. Siccome in costanza di matrimonio i coniugi
hanno diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo
logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15b; v.
anche Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79, n. 02.34), i coniugi devono essere posti
anche in sede provvisionale al medesimo livello (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4).
L'onere di locazione deve pertanto essere fissato in fr. 690.– mensili. Il
resto rientra nel fabbisogno dei figli.
c) Per
quel che riguarda la cassa malati, agli atti non vi è alcun documento che attesti
il premio mensile versato dalla moglie. Nondimeno dai precetti esecutivi fatti
intimare dalla compagnia d'assicurazione per il mancato pagamento dei premi, risulta
che questi ammontano a fr. 176.40 mensili (doc. L). Si aggiunga che il premio
della figlia __________ va inserito nel fabbisogno della stessa e non in quello
della madre, poiché rientra nel fabbisogno in denaro dei minorenni determinato
sulla base delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
(I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 nella causa V.; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2, pag. 660). Tutto ciò
posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito in fr. 1'991.–
mensili.
- L'appellante
chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 2'857.–, inserendo l'importo
di fr. 40.– per la locazione del posteggio scoperto, di fr. 10.40 per l'assicurazione
responsabilità privata e di fr. 700.– per la figlia.
a) In
merito al costo del posteggio scoperto va rilevato che tale onere è compreso
nel contratto di locazione (doc. 8). Nella misura in cui all'interessato è
stata riconosciuta la necessità di utilizzare un'autovettura a scopi
professionali, non vi sono quindi ragioni per stralciare dal suo fabbisogno
l'importo di fr. 40.– versato mensilmente al locatore.
b) Per
quanto riguarda il premio della responsabilità civile privata, non fa dubbio
che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o –
in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del
coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 162 ad art. 145 vCC; v. anche Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.38). In concreto risulta dagli atti che l'interessato
paga un premio annuo di fr. 124.40, onde un aggravio mensile di fr. 10.40. Ne
discende che il fabbisogno minimo del marito deve essere stabilito in fr.
2'157.– mensili. Il fabbisogno della figlia non rientra in quello del padre, ma
costituisce una posta separata nel calcolo dei contributi alimentari provvisionali.
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi,
come segue:
Periodo
dal 30 marzo al 30 aprile 1998
reddito
del marito fr.
4'484.—
reddito
della moglie fr.
2'142.— fr. 6'626.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 700.—
fr.
4'848.— mensili
eccedenza
fr. 1'778.— mensili
metà
eccedenza fr.
889.— mensili
il
marito può conservare per sé:
fr.
2'157.– + fr. 889.– = fr.
3'046. — mensili
contributo
per la figlia: fr. 700.
— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1'991.– + fr. 889.– ./. 2'142.– fr.
738. — mensili
Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1998
reddito
del marito fr.
4'484.—
reddito
della moglie fr.
2'042.—
fr.
6'526.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 700.—
fr.
4'848.— mensili
eccedenza
fr. 1'678.— mensili
metà
eccedenza fr.
839.— mensili
il
marito può conservare per sé:
fr.
2'157.– + fr. 839.– = fr.
2'996. — mensili
contributo
per la figlia: fr. 700.
— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1'991.– + fr. 839.– ./. 2'042.– fr.
788. — mensili
Periodo dal 1° agosto 1998
reddito
del marito fr.
4'484.— mensili
reddito
della moglie fr.
2'205.— mensili
fr.
6'689.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2'157.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1'991.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 700.—
fr.
4'848.— mensili
eccedenza
fr. 1'841.— mensili
metà
eccedenza fr. 920.50
mensili
il
marito può conservare per sé:
fr.
2'157.– + fr. 920.50 = fr.
3'077.50 mensili
contributo
per la figlia: fr. 700.
— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1'991.– + fr. 920.50 ./. 2'205.– fr.
706.50 mensili
L'appello
deve dunque essere accolto entro questi limiti.
-
L'appellante contesta la ripartizione a metà dell'eccedenza, rilevando
che egli deve far fronte al pagamento di vari debiti contratti durante l'unione
coniugale. Come si è visto, la definizione dei contributi alimentari nella
prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinata dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (consid. 1). Si può derogare al
riparto a metà dell'eccedenza solo se ciò conduce a una tesaurizzazione del
contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale, ma
spetta al coniuge che vuole derogare al principio rendere verosimili siffatte
ipotesi (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). In concreto, neppure l'appellante
pretende che ciò sia il caso, anche perché la moglie deve comunque sia far
fronte anch'essa a vari debiti (doc. B, I e L). Ne segue che non vi sono
ragioni per adottare un altro metodo di ripartizione dell'eccedenza. L'appello
su questo punto è pertanto destinato all'insuccesso.
-
L'appellante
chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in
maniera integrale. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni
stadio di procedura con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta
esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di
indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente
non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della
famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo
in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in
considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa,
l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep.
1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione
reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la
relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione
sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II
19).
Il primo
giudice ha limitato l'assistenza giudiziaria al 50% per tenere conto
dell'entità dei debiti e dell'eccedenza di cui dispone ogni coniuge. Nella
fattispecie ogni coniuge dispone invero di un'eccedenza mensile di fr. 902.50,
ciò che non permetterebbe di considerarli in grave ristrettezza nel senso
dell'art. 155 CPC. Nondimeno entrambi devono fare fronte a ingenti debiti,
quantificabili in fr. 25'000.– per il marito e in fr. 24'000.– per la moglie
(doc. 20). La loro situazione finanziaria non consente loro quindi di far
fronte alle spese di causa. Si giustifica pertanto di ammetterli integralmente
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella commisurazione dell'onorario
del patrocinatore si dovrà tenere conto, ad ogni modo, del dispendio profuso da
un avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.
L'appello, su questo punto, si rivela dunque provvisto di buon diritto.
II. Sull'appello
di __________ __________
-
L'appellante chiede, come il marito, che l'assistenza giudiziaria
concessa dal primo giudice non sia limitata al 50%. Non giova tornare sulla
questione, che è appena stata esaminata. Per gli stessi motivi si giustifica
dunque di accordare all'interessata l'integrale beneficio e di riformare il
giudizio impugnato di conseguenza.
-
La moglie postula una diversa ripartizione degli oneri processuali,
nel senso di porre interamente questi ultimi a carico del marito. Nella
determinazione degli oneri processuali e del loro riparto il primo giudice
fruisce però di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o
per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie l'istante ha chiesto, tra
l'altro, un contributo complessivo di fr. 2'145.– mensili e una provvigione ad
litem di fr. 2'000.–. Dato che essa ottiene un contributo di complessivi
fr. 1'406.50 senza provvigione di causa, nel risultato essa è in gran parte
soccombente. La decisione di ritenerla vittoriosa solo per un quarto rientra
così nel potere di apprezzamento del primo giudice e resiste alla critica. Al
riguardo l'appello riesce infondato.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art 148 cpv. 2 CPC).
Il marito ottiene solo una modesta riduzione del contributo alimentare e appare
perciò equo che sopporti tre quarti degli oneri processuali. Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. Gli oneri dell'appello
della moglie vanno posti a carico della medesima, il marito non essendosi
opposto alla concessione dell'assistenza giudiziaria. L'esito del giudizio
odierno non incide sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può
rimanere invariato. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti
con i rispettivi appelli, infine, meritano accoglimento, i gravami non essendo
sprovvisti di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così
riformato:
-
__________ __________ è ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
__________ __________.
-
__________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
738.– dal 1° marzo al 30 aprile 1998,
fr.
788.– dal 1° maggio al 31 luglio 1998,
fr.
706.50 dal 1° agosto 1998, oltre a
fr.
700.– mensili per la figlia __________.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. dott. __________ __________ __________.
IV. L'appello
di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del
decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
__________.
V. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
VI. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
VII. Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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