AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.52
Data decisione, Autorità:
05.08.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00052
Lugano
5 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Tagli
sedente
per statuire nella causa ..____ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza del 1° dicembre 1998 da
__________, __________
__________, __________
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________, e
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 1999
presentato da __________ __________, __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 30 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1934) è deceduto a __________ il __________ 1996, senza lasciare disposizioni
di ultima volontà. Eredi legittimi di __________ __________ sono i fratelli
__________ __________ nata __________, __________ __________, __________
__________ __________ nata __________, __________ __________ __________ nata
__________ e __________ __________, e i nipoti __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ nata __________ (figli della
premorta sorella __________ __________ __________ nata __________).
C. Statuendo il 30 marzo
1999, il Pretore ha preliminarmente confermato l'ordinanza sulle prove emanata
l’11 febbraio 1999, ha ordinato la divisione dell’eredità, designando notaio
divisore l'avv. __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le
spese sono state poste a carico della successione, mentre i convenuti sono
stati condannati in solido a rifondere agli istanti complessivi fr. 500.– per ripetibili.
D. __________
__________, __________ __________, __________ __________ __________, __________
__________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza
del Pretore con un appello del 12 aprile 1999, nel quale - previa assunzione
delle prove (sopralluogo e audizione di testimoni) respinte dal Pretore -
postulano la sospensione della divisione per due anni. __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ non hanno presentato osservazioni
all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la
richiesta di sospensione della procedura di divisione proposta dai convenuti, e
l’assunzione dei mezzi di prova da loro offerti, ritenendola prematura. Egli ha
rilevato che la procedura di divisione si suddivide in tre stadi e che nel
primo il giudice si limita ad accertare la legittimazione delle parti, ossia ad
appurare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede
testamentario o legale delle parti in causa. La richiesta di sospensione della
divisione deve essere sottoposta al giudice solo nell'ultimo stadio della
procedura di divisione, che concerne le modalità di divisione.
Gli appellanti sostengono
invece che una richiesta di sospensione della divisione ai sensi dell’art. 604
cpv. 2 CC deve essere esaminata già nella prima fase procedurale. Essi fanno
valere che una sospensione nella terza fase della procedura di divisione
renderebbe inutili le valutazioni dei beni già eseguiti nella seconda fase, con
conseguenti maggiori oneri per le parti. Tale modo di procedere sarebbe imposto
anche dall’art. 4 n. 12 LAC, secondo il quale il Pretore è competente per
pronunciarsi sulle misure concernenti la comunione prima della divisione, ciò
che indicherebbe un esame della domanda di sospensione prima della divisione e
non all’ultimo stadio della procedura prevista dall’art. 475 seg. CPC.
-
La divisione
dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto
non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv.
1 CC). Di fatto la comunione ereditaria costituisce uno stadio intermediario e
provvisorio, che deve di regola durare poco tempo; essa è destinata ad essere liquidata
(Piotet, in: Traité de droit privé
suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760). L'azione di divisione
dell'eredità a norma dell'art. 604 cpv. 1 CC poggia sul diritto federale. Lo
svolgimento del processo di divisione è per contro regolato dal diritto
procedurale cantonale, il quale non deve impedire l'applicazione del diritto
materiale alla divisione garantito dalla legislazione federale (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, 1998, n. 15 ad art. 604).
-
Nel codice di
procedura ticinese la procedura di divisione, prevista dagli art. 475 seg. CPC,
non è un atto unico che si conclude nel momento stesso del suo svolgimento, ma
una serie di atti successivi con portata logica e sistematica ben diversa l'una
dall'altra: nel primo stadio si procede alla verifica del diritto alla divisione
e alla nomina del notaio divisore, nel secondo alla determinazione dei beni
appartenenti all'eredità e nel terzo alla divisione effettiva (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 475; Rep. 1984, pag. 279).
Chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a
constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta
contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o
legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid.
2; Rep. 1984, pag. 279; Rep. 1971, pag. 253).
Ora, un caso di esclusione
temporanea del diritto alla divisione è dato dall'art. 604 cpv. 2 CC (Schaufelberger, op. cit., n. 12-14 art.
604; Jost, Der Erbteilungsprozess
im schweizerischen Recht, Berna, 1960, pag. 113 segg., pag. 116; Druey, Grundriss des Erbrechts, 2a
ed., 1988, Berna, pag. 210, n. 29) che concede al giudice, a istanza di
un erede, la facoltà di sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza
o di singoli oggetti ove l'immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio
considerevole al valore dell'eredità. Si tratta di un'azione di divisione negativa
che può essere sollevata come domanda a sé stante oppure unitamente a un'azione
di divisione quale contropretesa (Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, 1966, n. 5 e n. 10 art. 604).
Ciò premesso, la facoltà
di chiedere la sospensione della procedura di divisione può di principio essere
esaminata già agli inizi della procedura di divisione, nel corso del primo
stadio, come in concreto.
-
L'applicazione dell’art.
604 cpv. 2 CC presuppone che l'esecuzione immediata della divisione della sostanza
successoria, o di un bene in particolare, causi un pregiudizio considerevole al
valore della successione (Escher
in: Zürcher Kommentar, 1960, n. 10-11 ad art. 604). In particolare il danno è
giudicato considerevole se rappresenta almeno un quarto del valore complessivo
della sostanza (Schaufelberger,
op. cit., n. 13 ad art. 604). L'onere della prova incombe a colui che postula
la sospensione; è tuttavia sufficiente la prova della verosimiglianza del
pregiudizio considerevole (Escher,
op. cit., n. 11 ad art. 604; Tuor/ Picenoni,
op. cit., ad art. 604, n. 12). Anche se i presupposti appena menzionati fossero
adempiuti l'ordine di sospendere provvisoriamente la procedura di divisione
rimane comunque una facoltà lasciata al potere discrezionale del giudice (Schaufel-berger, op. cit., ad n. 13 art.
604).
-
Gli appellanti
chiedono in sede di appello che la Camera proceda all’assunzione delle prove
offerte ma respinte dal Pretore, ossia al sopralluogo e all’audizione di due
tecnici. Essi sostengono che tali mezzi di prova non sarebbero intesi ad accertare
il valore dei fondi, ma a dimostrare che la divisione della successione recherebbe
in questo momento un pregiudizio considerevole al valore della massa successoria,
visto la situazione sfavorevole del mercato immobiliare e lo stato pietoso di
manutenzione dei fondi di __________. Se non che, per valutare se la divisione
immediata pregiudica in modo considerevole il valore del compendio ereditario,
come sostengono gli appellanti, occorre quanto meno conoscere quest’ultimo valore.
Ora, il fascicolo processuale contiene solo l’inventario fiscale, fondato sui
valori ufficiali di stima dei fondi (doc. B), che non consente notoriamente di
determinare il valore venale dei beni. In assenza di dati precisi sulla consistenza
del patrimonio successorio, non si vede come un sopralluogo dei fondi di
__________ e l’audizione di due tecnici possano consentire a questa Camera di
valutare le eventuali conseguenze di una divisione immediata. Non vi è quindi
motivo di assumere prove in sede di appello, tanto più che, come si vedrà in
appresso, l’appello deve in ogni modo essere respinto.
-
A detta degli
appellanti la sospensione di due anni della divisione si giustificherebbe in
concreto, in quanto la vendita dei fondi di Sorengo, costituenti a loro dire il
90 % della sostanza successoria, nuocerebbe in modo grave al valore
dell'eredità, considerata l'attuale bassa congiuntura del mercato immobiliare.
I beni immobiliari in questione si troverebbero inoltre in uno stato di deperimento
tale da non permettere, in caso di loro alienazione, di percepire il prezzo
corrispondente al loro valore effettivo.
Nelle loro argomentazioni
gli appellanti sembrano dipartirsi dal convincimento che l’avvio della
procedura di divisione deciso dal Pretore il 30 marzo 1999 coincida con
l’esecuzione effettiva della divisione. Ora, in concreto nulla lascia presagire
a breve termine la divisione dell’eredità o anche solo la realizzazione di
alcuni beni. Non risulta che i coeredi si siano accordati sulle modalità della
divisione e in modo particolare sulla sorte degli immobili di __________. Non è
pertanto escluso che essi possano convenire fra di loro, in una successiva fase
della procedura di divisione, la ripartizione dei beni appartenenti all'asse
ereditario senza dover giungere all'alienazione dei fondi. Gli stessi appellanti
hanno proposto all’udienza del 20 gennaio 1999 di farsi attribuire la proprietà
dei fondi di __________ in conto della loro quota ereditaria, adducendo di aver
diritto ad una quota pari ai 5/6 dell'intera successione e di voler procedere a
importanti lavori di riparazione e di ristrutturazione degli stabili.
Nella fattispecie difetta
quindi già il presupposto dell'esecuzione immediata della divisione (art. 604
cpv. 2 CC), motivo per cui la richiesta di sospensione presentata dai convenuti
è prematura. L’appello si rivela di conseguenza privo di buon diritto.
- Gli appellanti sono
dell’avviso che una sospensione della divisione sarebbe giustificata anche dal
principio dell’economia processuale, poiché eviterebbe di procedere a inutili
spese, in particolare per gli accertamenti del notaio divisore e degli
eventuali periti incaricati di valutare i beni inventariati. Ora, l’esame di
una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 604 cpv. 2 CC richiede
l’accertamento della massa successoria e del suo valore (consid. 4). Dal
fascicolo processuale risulta che l’asse ereditario comprende, oltre alle
proprietà situate a __________ (fondi n. __________, __________, __________,
__________e , di un valore di stima complessivo di fr. 662'115.–,
cfr. doc. B e C) immobili in numerosi altri comuni ticinesi (,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ __________, __________), depositi bancari,
versamenti in capitale da assicurazioni e beni mobili (cfr. inventario fiscale
del 20 marzo 1996, doc. B). Le parti non concordano sul valore dei fondi di
__________ (cfr. istanza del 1° dicembre 1998, pag. 2 e memoriale del 20
gennaio 1999, pag. 2-3) e agli atti, come si è visto, figura solo l’inventario
fiscale, che non contiene informazioni sul valore venale dei numerosi fondi di
spettanza della successione. L’allestimento dell’inventario della massa
successoria e la valutazione dei beni inventariati, da eseguire nella seconda
fase della procedura di divisione, sono quindi in concreto operazioni
indispensabili per valutare una domanda di sospensione ai sensi dell’art. 604
cpv. 2 CC.
Gli appellanti non hanno
di conseguenza reso verosimile, allo stadio attuale della procedura di
divisione, il presupposto del danno considerevole conseguente all'immediata
esecuzione della divisione giusta l'art. 604 cpv. 2 CC. L'appello deve quindi
essere respinto e la sentenza impugnata, corretta nel suo risultato, deve
essere confermata.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico
degli appellanti in solido. Non si giustifica per contro attribuire ripetibili
agli appellati, che non hanno presentato osservazioni all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali
dell'appello, consistenti in :
a) tasse di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti - in solido - a
carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
-
avv. dott. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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