AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.53
Data decisione, Autorità:
19.01.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00053
Lugano
19 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 24 settembre 1996 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 1999 presentato
da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 1999 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1937) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________
il __________ 1975. Dal matrimonio è nata __________, il
- Il marito è pure padre di __________– ora coniugata __________– nata il
__________ 1960 da un precedente matrimonio. __________ __________ ha lavorato
come rappresentante dipendente di tendaggi e arredamento fino al 1994.
Dall'ottobre del 1994 egli ha iniziato un'attività in proprio – per il tramite
della sua società __________ __________– quale gerente di esercizi pubblici. La
moglie, di formazione parrucchiera, dopo il matrimonio non ha esercitato
attività lucrativa, eccettuata una sporadica e remota esperienza come segretaria.
Le parti vivono separate dal gennaio del 1996.
B. Il
31 luglio 1996 __________ __________ ha instato davanti alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
l'11 ottobre 1996 (inc. ..). Il 24 settembre 1996
essa ha postulato l'adozione di misure provvisionali per ottenere
l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'assunzione dei relativi oneri da
parte del marito, un contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili dal luglio
1996, fr. 800.– per gli arretrati dei mesi di aprile e maggio 1996 e una
provvigione ad litem di fr. 3'000.– (inc.
..). Contestualmente essa ha formulato una
domanda d'informazione secondo l'art. 170 CC per avere ragguagli sui redditi e
la sostanza del coniuge (inc. ..__________).
C. All'udienza
del 22 ottobre 1996, indetta per la discussione delle misure provvisionali,
__________ __________ ha consentito a lasciare l'abitazione coniugale alla moglie
finché non fosse stato trovato un acquirente, opponendosi alle altre richieste.
Con la replica __________ __________ ha chiesto allora che fosse ordinato ai debitori
del marito di versare in suo favore un importo pari al contributo di mantenimento.
Il convenuto si è opposto al provvedimento. Il
20
novembre 1996 il Pretore si è pronunciato sulle prove offerte dalle parti, ha respinto
la richiesta di misure nelle more istruttorie e ha accolto parzialmente la domanda
di informazione. Il 9 dicembre 1996 la procedura è stata sospesa su richiesta
delle parti, essendo pendenti trattative in vista di una transazione.
D. Il
12 maggio 1997 __________ __________ ha promosso azione di separazione per
tempo indeterminato. Il marito vi si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale
il divorzio, cui la moglie ha aderito con risposta riconvenzionale del 27
novembre 1998. I coniugi non hanno trovato invece un accordo sugli effetti patrimoniali
del divorzio. Concluso lo scambio degli allegati, la causa è attualmente in
fase istruttoria (inc. ..__________).
E. Nel
frattempo, il 4 settembre 1998, la procedura provvisionale è stata riattivata.
Il 14 ottobre 1998 __________ __________ ha formulato una nuova istanza di
misure cautelari per ottenere un contributo alimentare di fr. 3'000.– mensili,
rispettivamente di fr. 400.– settimanali nel corso dell'istruttoria, per far
emettere nei confronti dei debitori del marito un ordine di trattenuta di pari
importo e per far ordine al coniuge di restituire la licenza di circolazione di
una __________ -__________, con la comminatoria dell'art. 292 CP. Alla
discussione del 3 novembre 1998 il convenuto si è opposto a tali richieste. Con
decreto del 24 novembre 1998 il Pretore ha ingiunto al marito di versare alla
moglie, durante l'istruttoria, fr. 400.– settimanali, oltre alle spese per
l'abitazione, e ha impartito un ordine di trattenuta di pari importo ai debitori
di lui.
F. Il
dibattimento finale della procedura provvisionale avviata il 24 settembre 1996
(inc. ..) ha avuto luogo il 2 dicembre 1998.
__________ __________ ha domandato l'attribuzione dell'abitazione coniugale
fino al 30 giugno 1998 (data della vendita) e l'assunzione dei relativi oneri
da parte del marito. Essa ha rivendicato inoltre un contributo alimentare di
fr. 400.– settimanali e di fr. 1'000.– mensili per l'onere locativo, oltre alle
spese di acqua, riscaldamento, elettricità e assicurazioni dell'abitazione da
lei occupata dal 1° luglio 1998. L'istante ha aumentato la richiesta di provvigione
ad litem a fr. 5'000.– e ha chiesto che fosse ordinato ai debitori del
convenuto di eseguire i versamenti nelle sue mani (inc.
..). __________ __________ ha ribadito il proprio
punto di vista, opponendosi a tutte le domande e in particolare alla loro estensione.
G. Statuendo
il 30 marzo 1999, il Pretore ha obbligato il marito ad assumere gli oneri
dell'abitazione coniugale fino al 30 giugno 1998, a versare alla moglie dal 1°
luglio 1998 fr. 400.– settimanali oltre alle spese dell'abitazione da lei
occupata, a corrispondere fr. 800.– mensili a titolo di partecipazione agli
oneri locativi e a stanziare una provvigione ad litem di fr. 5'000.–.
Inoltre ha ordinato ai debitori del convenuto di versare gli importi corrispondenti
nelle mani dell'istante. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.– sono
stati posti a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere alla
moglie fr. 1'500.– per ripetibili.
H. __________
__________ è insorto contro il decreto del 30 marzo 1999 con un appello del 12
aprile 1999 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che
in riforma del giudizio impugnato l'istanza del 24 settembre 1996 sia integralmente
respinta. Il 15 aprile 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni
all'appello.
I. Il
31 marzo 1999 il Pretore ha statuito pure sull'istanza provvisionale del 14
ottobre 1998, confermando un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.–
settimanali e di fr. 800.– mensili per l'onere locativo, oltre al relativo
ordine di trattenuta. __________ __________ ha introdotto appello anche contro
tale giudizio (inc. ..__________).
L. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza
dell'11 aprile 2000 la presidente della Camera ha invitato le parti a
esprimersi sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ è
rimasta silente, mentre __________ __________ ha allegato fatti nuovi e ha
chiesto l'assunzione di ulteriori prove con un memoriale del 20 aprile 2000.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al
momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono
essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. Ora, l'art.
137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le
necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer,
Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n.
36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare
n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/
Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999,
pag. 210; Werro, Concubinage, mariage
et démariage, Berna 2000, pag.184 n. 847 seg.).
- Con
l'appello e il memoriale del 20 aprile 2000 il convenuto allega nuove circostanze
di fatto – come il suo trasferimento dal 1° aprile 1999 nella Svizzera interna
presso la figlia e le motivazioni di un soggiorno in Brasile (appello, punto
4), le nuove vicissitudini professionali e il ricorso alla pubblica assistenza
(memoriale) – e postula l'assunzione di nuovi documenti (un'istanza 9 novembre
1999 di modifica delle misure provvisionali, un attestato del 19 ottobre 1999
dell'Ufficio sociale di __________, una dichiarazione del 31 novembre 1999
della __________ __________ LPP, deposizioni del 22 settembre 1999 di
__________ __________ e del 20 ottobre 1999 di __________ __________, una
lettera del 13 luglio 1999 della patrocinatrice). Nuovi mezzi di prova in
appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli
minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il
principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag.
143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto. La questione è di sapere se
il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi
anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del
divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di
prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”.
Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul
divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione
si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.
a) Negli
intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione)
deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF
1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i
rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima
di diritto federale (Leuenberger,
op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e
limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di
concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro
dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di
diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art.
138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure
provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter
invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al
riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio
federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art.
138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, pag. 166).
b) Dai
lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti,
solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per
legge dell'effetto sospensivo (Sutter/ Freiburghaus,
op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese,
l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC
– come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382
cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è
addirittura escluso (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Per il resto, solo il
diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure
provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la
procedura cantonale (Sutter-Somm,
Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/ Freiburghaus,
op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/
Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto
federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative
all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di
ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si
applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli
codici di procedura cantonali.
c) Le
modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese
in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda
le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in
appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti
sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art.
376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del
giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione
e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv.
3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà
di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2
CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze
(cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove
conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente
della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.
d) Si
aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le
cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è
pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale
formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la
priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella
condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure
in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono
quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce,
Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in
ultima analisi, che l'art. 423b cpv.
2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente:
Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c
e n. 1 ad art. 423b).
e) Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione
di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure
adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate
durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre
essere modificate dal giudice (Leuenberger,
op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante
e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze
di fatto decisive (Leuenberger,
op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto
esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I nuovi fatti allegati e le richieste
di prove non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio (I CCA,
sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K. P. c. P.).
-
Accertato
che in concreto il marito ha sempre corrisposto un contributo di mantenimento
alla moglie fin dalla separazione di fatto, il Pretore ha concluso che questi –
nonostante le entrate assai frammentarie – è stato comunque in grado di far
fronte ai propri obblighi. Per il primo giudice inoltre l'appellante non ha
saputo né dimostrare di avere finanziato il tenore di vita con l'accensione di
debiti, né spiegare in modo convincente perché abbia interrotto i pagamenti.
Anzi, dall'istruttoria è emerso che egli è titolare di crediti, ha finanziato
il leasing per una nuova automobile e ha trascorso una lunga vacanza in
Brasile. Poste tali premesse, il Pretore ha computato al marito un reddito potenziale
e ha posto a suo carico un contributo settimanale di fr. 400.–, le spese di
acqua, riscaldamento, elettricità e assicurazioni, e una partecipazione alle
spese locative della moglie di fr. 800.– mensili. Sempre con tali motivazioni
egli ha addebitato al convenuto anche gli oneri dell'abitazione coniugale a
__________, fino alla vendita.
-
L'appellante
non nega di avere versato alla moglie sin dalla separazione di fatto nel
gennaio 1996 e fino all'agosto 1998 un contributo di mantenimento, in un primo
tempo di fr. 2'000.– mensili e poi di fr. 400.– settimanali, oltre ad avere
pagato gli oneri ipotecari e le spese domestiche come l'elettricità, l'acqua e
le assicurazioni (cfr. pure l'interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag.
3, domanda 8). Sostiene però di non essere più in grado di affrontare tali
oneri e afferma che la sua situazione finanziaria attuale non è quella ritenuta
dal Pretore, ma è da anni difficile per la mancanza di lavoro, il suo precario
stato di salute e l'età avanzata. Non si giustificherebbe perciò di calcolargli
un reddito potenziale superiore alle sue entrate.
a) Per
consolidata giurisprudenza il giudice può dipartirsi da un reddito superiore a
quello effettivamente conseguito dal coniuge nella misura in cui il
conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole. Il computo di un
reddito ipotetico è possibile, in particolare, quando il debitore di un
contributo alimentare ha ridotto senza giustificazioni le proprie entrate (DTF
119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC).
b) L'interessato
sostiene che la sua situazione finanziaria è difficile da anni. A dimostrazione
di ciò egli evoca tuttavia documenti che non figurano agli atti dell'attuale
procedura. Né gli incarti in cui si troverebbero tali documenti sono stati richiamati
(ordinanza sulle prove del 20 novembre 1996). Quanto all'istanza da egli
formulata il 5 ottobre 1998 per far integrare l'istruttoria, essa è stata
respinta con decreto del 2 novembre 1998. La documentazione invocata
dall'appellante non può quindi essere considerata ai fini del presente
giudizio. Si aggiunga, in ogni modo, che i documenti in questione sono costituiti
da memoriali riassuntivi allestiti dall'interessato medesimo, la cui portata
probatoria non va oltre a quella di una semplice allegazione di parte, nemmeno
ad un esame dei fatti fondato sulla semplice verosimiglianza.
c) L'appellante
assevera che il deterioramento della propria situazione finanziaria non è
dovuto a cattiva volontà, ma a fattori oggettivi come problemi di salute, età
avanzata e mancanza di formazione professionale. Tali affermazioni non sono
però resi verosimili. Il ricorrente non ha prodotto certificati medici
attestanti un'incapacità lavorativa e i certificati del 3 e del 4 settembre
1998 prodotti nell'ulteriore procedura cautelare (doc. 14 nell'inc.
..__________), come si è visto, non possono essere
considerati ai fini del presente giudizio. Del resto essi nulla precisano circa
la pretesa incapacità lavorativa del convenuto. Questi è ormai prossimo al
pensionamento, ma non è sprovvisto di formazione professionale. Dagli atti si
evince, in particolare, che conosce il tedesco, che ha lavorato a lungo come
rappresentante e che dopo avere conseguito il certificato di esercente è stato
attivo per anni nel relativo settore. D'altra parte l'appellante non ha neppure
reso verosimile di avere cercato invano un impiego o di essersi rivolto
all'Ufficio del lavoro, né ha reso verosimile di avere assunto informazioni
sulle possibilità di reinserimento professionale offerte dall'assicurazione per
la disoccupazione.
d) Il
convenuto sostiene di avere dato prova del suo impegno riducendo al minimo le
proprie spese. A prescindere dalla sua pertinenza, tale allegazione è però contraddetta
dalle risultanze dell'interrogatorio formale, dal quale risulta che egli ha
contratto un leasing per un'autovettura, e ciò seppure abitasse nello stesso
immobile in cui lavorava. Per tacere del fatto che egli ha trascorso cinque
settimane in vacanza in Brasile (verbale del 13 ottobre 1998, pag. 2 segg.,
domande 2, 11 e 15).
e) Come
detto, i fatti nuovi allegati in appello e nel memoriale del 20 aprile 2000 non
sono ricevibili (sopra, consid. 2). Ne segue che, a un giudizio puramente
sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art.
376 cpv. 2 lett. d CPC), la pretesa riduzione dei redditi dell'appellante
appare ricondursi a una decisione unilaterale e non può andare a scapito della
moglie. Nelle circostanze descritte e alla luce di quanto è emerso dalla
procedura provvisionale oggetto dell'odierno giudizio, la valutazione del primo
giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica. Tutt'al più, in presenza di
mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, l'assetto cautelare potrà
essere modificato in futuro (Leuenberger,
op. cit., n. 17 ad art. 137 CC).
-
L'appellante
adduce pure che la moglie dovrebbe essere tenuta a lavorare, in applicazione dell'art.
163 cpv. 2 CC. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire nondimeno che la
fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere,
per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge
che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere
obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, dopo la cessazione della
comunione domestica, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese
supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid.
5, 302 consid. 3a). In concreto il marito ha versato alla moglie un contributo
di mantenimento sufficiente fino all'agosto 1998 e non ha saputo spiegare per
quali motivi abbia ridotto i propri introiti. Ciò considerato e vista anche la
lunga assenza della moglie dal mercato del lavoro, oltre la sua età, non si giustifica
di imporre a quest'ultima la ripresa di un'attività lucrativa, quanto meno in
sede di provvedimenti cautelari. Certo, a mente del ricorrente la moglie ha
ostacolato la vendita dell'abitazione coniugale, occasionando ulteriori
passivi. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non è stata resa
verosimile, l'argomentazione va semmai fatta valere al momento della liquidazione
patrimoniale e non in questa sede. La censura è quindi inconsistente.
-
Il
Pretore ha posto a carico del convenuto una provvigione ad litem di fr.
5'000.–, valutando da un lato l'indigenza della moglie e dall'altro la
titolarità di sostanza – sotto forma di crediti – del marito. L'appellante
assevera che la controparte avrebbe accumulato sostanza grazie ai contributi
alimentari ricevuti, mentre egli non disporrebbe dei mezzi per far fronte a
tale obbligo.
a) Il
coniuge che non dispone dei mezzi per sostenere le spese legali di una separazione
o di un divorzio può richiedere che l'altro gli anticipi le spese processuali (Werro, op. it., pag. 184 n. 849).
Pendente causa di separazione o di divorzio, le richieste di provvigione ad litem
sono decise a loro volta come misure provvisionali (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 40 ad 137 CC).
b) L'argomentazione
secondo cui la moglie ha accumulato sostanza grazie agli alimenti ricevuti è in
concreto irricevibile, essendo formulata la prima volta in appello. Comunque
sia, l'appellata non risulta disporre di sostanza né di altri redditi oltre ai
contributi di mantenimento versati dal marito (interrogatorio formale del 22
ottobre 1998, pag. 3, domande 5-9). Del resto un importo settimanale di fr.
400.– appare appena sufficiente per coprire il fabbisogno minimo e le spese di
cassa malati di fr. 380.– al mese (interrogatorio formale del 22 ottobre 1998,
pag. 3, domanda 8). Quanto al convenuto, si evince dagli atti che egli dispone
effettivamente di crediti verso terzi e del ricavato della vendita della casa a
__________ (interrogatorio formale del 13 ottobre 1998 pag. 2 seg., domande 5,
6 e 10). Al riguardo l'appello è quindi destinato all'insuccesso.
- Preso
atto che il convenuto ha dimostrato la sua inadempienza, Il Pretore ha garantito
i contributi alimentari e la provvigione ad litem dovuti all'istante
ordinando ai debitori del marito di effettuare i versamenti di pari importi
nelle mani della moglie. L'appellante si oppone al provvedimento, asserendo
anzitutto che il credito dovutogli dalla __________ __________ è ormai estinto.
Quanto alla debitrice __________ __________ __________, essa sarebbe insolvente
e dovrebbe in primo luogo coprire una pendenza del convenuto nei confronti
della __________ __________ __________Secondo l'appellante poi, i debitori
__________ __________ e __________ __________ avrebbero già pagato
anticipatamente quanto dovutogli.
a) Per
l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei
propri obblighi di mantenimento di fare i pagamenti nelle mani dell'altro. Per esplicito
rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica come
misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, op. cit., pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861).
b) Il
riferimento all'estinzione del credito verso la __________ __________ è senza
oggetto, visto che il giudizio impugnato ne tiene già conto e non contempla una
trattenuta nei confronti di tale debitore. La censura cade pertanto nel vuoto.
Per quel che è del credito nei confronti di __________ __________ __________,
agli atti nulla risulta in merito all'asserita insolvenza dell'interessata
(cfr. anzi l'interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 3 domanda 6) e,
in ogni modo, l'obbligo alimentare dovrà avere priorità sui debiti nei
confronti della __________ __________, creditrice del marito. Quanto ai
debitori __________ __________ e __________ __________, è vero che essi hanno
comunicato al Pretore di aver pagato fino al 30 novembre 1999, ma la trattenuta
può nondimeno essere eseguita dopo tale data per gli importi dovuti dopo il 1°
dicembre 1999 (lettera del 5 febbraio 1999 nel fascicolo “corrisponden-za”).
Anche su questo punto l'appello è perciò destinato all'insuccesso.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster