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Numero d'incarto:
11.1999.55
Data decisione, Autorità:
07.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00055
Lugano
7 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (divorzio:
liquidazione del regime matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 26 novembre 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 aprile 1999
presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 6
aprile 1999 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 2
febbraio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra __________ __________ e __________ __________ __________;
che per quanto riguardo lo
scioglimento del regime dei beni, e in particolare la liquidazione della
proprietà per piani n. __________, pari a 165/1000 del
fondo base n. __________RFD di __________, la sentenza di divorzio prevede le
seguenti clausole:
5.1 vendita a
trattative private aperte a terzi per la durata di 6 mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza, a un prezzo minimo di fr. 560’000.–;
5.2 in caso
di insuccesso, vendita all’asta pubblica con le modalità degli art. 229 e segg.
CO, con un piede d’asta minimo, per il primo incanto di fr. 560’000.–;
5.3 in caso
di ulteriore insuccesso, vendita a una seconda asta pubblica, con un piede
d’asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di
disaccordo esse adiranno nuovamente lo scrivente Pretore per una nuova
determinazione delle condizioni;
5.4 gli
incanti di cui ai punti 5.2 e 5.3 saranno organizzati e diretti da un pubblico
notaio nella persona dell’avv. __________ __________, __________;
5.5 (...)
che un appello presentato
il 20 febbraio 1996 da __________ __________ __________ contro il giudizio del
Pretore è stato dichiarato irricevibile da questa Camera, per quanto riguarda
lo scioglimento del regime dei beni, con sentenza del 21 aprile 1997
(..__________);
che __________ __________
è poi insorto al Tribunale federale, ma non per questioni relative allo
scioglimento del regime dei beni;
che il 26 novembre 1998
__________ __________ ha chiesto al Pretore di fissare, conformemente al punto
5.3 della sentenza di divorzio, il piede d’asta per la seconda messa agli
incanti;
che alla discussione del
24 febbraio 1999 __________ __________ __________ si è opposta all’istanza;
che, statuendo il 6 aprile
1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato
l’insuccesso della vendita a trattative private prevista dal dispositivo 5.1
della sentenza di divorzio e ha rilevato che nulla ostava ormai all’asta
pubblica nei modi previsti dai dispositivi n. 5.2 e 5.4 della sentenza medesima;
che la tassa di giustizia
di fr. 200.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili;
che con un appello del 15
aprile 1999 __________ __________ __________ chiede, in riforma del giudizio
impugnato, di respingere l’istanza;
che nelle sue osservazioni
del 10 maggio 1999 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello;
che il 17 maggio 1999
l’appellante ha chiesto di conferire al gravame effetto sospensivo;
e considerando
in diritto: che il Segretario
assessore, accogliendo parzialmente l’istanza, ha ordinato l’asta pubblica nei
termini previsti dai dispositivi n. 5.2 e 5.4 della nota sentenza, ma ha
respinto la richiesta dell’istante nella misura in cui questi chiedeva di
passare direttamente alla modalità di scioglimento prevista dal dispositivo n.
5.3;
che nell’appello la
convenuta rimprovera al primo giudice di avere statuito oltre la domanda
formulata dall’attore;
che il giudice deve
statuire secondo le domande di giudizio, ma può interpretare il senso delle
stesse fondandosi sul contenuto dei memoriali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano
1993, nota 10 ad art. 165);
che nella richiesta di
giudizio erano implicite, in concreto, sia la domanda intesa a far accertare
l’insuccesso della vendita a trattative private (dispositivo 5.1) e della prima
asta pubblica (dispositivo 5.2) sia quella tendente a far constatare l’impossibi-lità
di un accordo tra le parti sul piede d’asta della seconda messa agli incanti (dispositivo
5.3 prima frase), tant’è che l’istante ha chiesto al Pretore di determinare il
piede d’asta conformemente al dispositivo n. 5.3, seconda frase, della sentenza
di divorzio;
che per ammettere la
propria competenza e statuire sulle nuove condizioni d’asta il primo giudice
doveva esaminare perciò se la vendita a trattative private era effettivamente
fallita;
che, accertato il
fallimento di tali trattative (non seriamente contestato dall’appellante), egli
ha respinto la domanda intesa a evitare il pubblico incanto, non avendo
reperito nella documentazione allegata all’istanza elementi sufficientemente
concreti per fissare un nuovo piede d’asta (sentenza, pag. 3 in fondo);
che, ciò premesso, il
primo giudice non ha ecceduto la domanda dell’istante, di modo che l’appello si
palesa infondato;
che con l’emanazione del
presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo diventa priva d’oggetto;
che gli oneri processuali
sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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