AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.64
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00064
Lugano
6 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (accertamento di servitù, rispettivamente
accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 28 maggio 1996 da
__________ __________, __________ __________ __________, e
__________ __________, __________
(già patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ , __________ ()
(patrocinato dal lic. iur. __________ ,
studio legale __________ __________ __________
-, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 aprile 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 26 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ possiede la particella n. __________ RFP di __________,
un vasto appezzamento che confina a oriente – tra l'altro – con la particella
n. __________ RFP, comproprietà di __________ __________ e __________
__________. Nel passato, con il permesso di questi ultimi, __________
__________ faceva pascolare le sue vacche sul loro fondo, che egli raggiungeva
dalla pubblica via grazie a un sentiero attraverso la citata particella n.
__________. Nel 1995, lamentando danni alla sua proprietà (non gravata da
servitù di passo in favore della particella n. __________), __________
__________ ha installato all'imbocco del sentiero un cancello alto circa 1 m e
ha posato lungo il percorso una rete metallica sormontata da filo spinato,
restringendo il passaggio e impedendo così il transito con bestiame o mezzi agricoli.
B. Il
28 maggio 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto
__________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
per ottenere che fosse iscritto a carico della particella n. __________ un
diritto di passo “in seguito al principio della prescrizione acquisitiva” o,
subordinatamente, un diritto di passo necessario, senza obbligo di indennità da
parte loro. __________ __________ si è opposto all'azione e in via riconvenzionale
ha chiesto che gli attori fossero tenuti a versargli fr. 12 000.– per il risarcimento
di danni causati “con il passaggio illegittimo sul fondo di sua proprietà
(danni alle colture e alle recinzioni)”. __________ __________ e __________
__________ hanno proposto di respingere la riconvenzione. Nel successivo
scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Chiusa
l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo del 27 agosto 1998 gli attori
hanno invertito l'ordine delle domande, postulando in via principale
l'iscrizione di un diritto di passo necessario a carico della particella n.
__________, senza obbligo di indennità da parte loro, e in subordine
l'iscrizione di un diritto di passo acquisito per prescrizione. Inoltre essi
hanno chiesto di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue conclusioni
del 3 settembre 1998 __________ __________ si è pronunciato per il rigetto dell'azione
avversaria e per l'accoglimento della riconvenzione. Le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale.
D. Con
sentenza del 26 marzo 1999 il Pretore ha accertato l'esistenza di “un diritto
di passo per il transito agricolo di persone e animali” a carico della
particella n. __________ e a favore della particella n. __________, fissandone
la larghezza a 1.70 m “su un andamento che segua la conformazione naturale del
terreno in corrispondenza del tracciato indicato sulla planimetria allegata”.
L'iscrizione dell'onere è stata ordinata all'ufficiale del registro fondiario
“dietro presentazione da parte degli istanti di una planimetria allestita da un
tecnico che riproduca con sufficiente precisione il tracciato della servitù”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, essa è stata respinta. La tassa di
giustizia di fr. 800.– e le spese dell'azione principale sono state poste a
carico di __________ __________, tenuto a corrispondere a __________ __________
e __________ __________ fr. 1500.– complessivi per ripetibili. La tassa di
giustizia di fr. 650.– e le spese della riconvenzione sono state addebitate
anch'esse a __________ __________, con obbligo di rifondere a __________
__________ e __________ __________ fr. 1300.– per ripetibili.
E. Insorto
contro la sentenza predetta con un appello del 28 aprile 1999, __________
__________ chiede che la petizione sia respinta, che la sua domanda riconvenzionale
sia accolta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle
sue osservazioni del 9 giugno 1999 __________ __________ propone di respingere
l'appello, di confermare la sentenza impugnata e di condannare __________
__________ a versare “almeno fr. 1000.–” alla Parrocchia di __________ come indennità
per torto morale nei loro confronti. __________ __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La domanda di risarcimento per torto morale avanzata da
__________ __________ nelle osservazioni al ricorso sfugge a ogni esame.
Richieste formulate per la prima volta in appello non sono infatti ricevibili (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione
del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 83 segg.).
I. Sull'azione
principale
- Il Pretore ha fissato il valore litigioso dell'azione principale
in
fr. 10
000.– (sentenza impugnata, consid. 7). Ora, in controversie relative a servitù
o diritti di vicinato, il valore litigioso consiste in quello che tali diritti
hanno per il fondo dominante o nella svalutazione causata al fondo serviente,
se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284).
Nella fattispecie ci si potrebbe domandare, in mancanza di qualsiasi elemento
di valutazione agli atti, se la cifra stimata dal primo giudice sia attendibile.
Sia come sia, con la riconvenzione il convenuto chiedeva, ancora nell'ultimo
atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC), il pagamento di fr. 12 000.– a
titolo di risarcimento danni. E siccome una sentenza è appellabile quand'anche
la sola riconvenzione raggiunga il valore litigioso di fr. 8000.– (in casi del
genere non sono dati due diversi rimedi giuridici: Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione nel codice di
procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 115, nota 249), in concreto anche
l'azione principale è suscettibile di appello.
-
Il
Pretore ha ricordato anzitutto che, quantunque nel Comune di __________ non sia
ancora stato introdotto il registro fondiario del diritto federale, nel Cantone
Ticino una servitù non può più essere acquisita per prescrizione straordinaria
dopo il 1912 (sentenza impugnata, consid. 2). Ciò premesso, egli si è interrogato
se nella fattispecie gli attori abbiano acquisito la servitù “per stato di
fatto immemorabile” (sentenza impugnata, consid. 3), ma ha lasciato la
questione aperta. In effetti – egli ha continuato – comunque fosse, gli attori
hanno acquisito il diritto di passo per prescrizione prima del 1912, secondo le
norme del vecchio ordinamento privato cantonale. Non solo il tracciato è
apparente – egli ha soggiunto – ma il transito è stato senz'altro esercitato in
concreto per almeno 30 anni in modo pacifico, non clandestino e non precario
già prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero, onde il compimento
della prescrizione acquisitiva. Quanto alla larghezza del passo, il primo giudice
l'ha fissata in 1.70 m, come prevedeva il diritto romano di condurre animali (actus),
il fondo degli attori non potendosi raggiungere con il bestiame in altro modo.
Onde, in sintesi, l'accoglimento dell'azione principale nella sua domanda
subordinata e l'invito all'ufficiale del registro fondiario affinché iscrivesse
l'onere, previo allestimento da parte degli istanti di una planimetria “che
riproduca con sufficiente precisione il tracciato della servitù”.
-
L'appellante
contesta che sia stato dimostrato l'uso del passo con animali prima del 1912.
Per quanto lo concerne, afferma di avere semplicemente tollerato il transito a
titolo precario (fino al 1995) e sottolinea che fino agli anni sessanta il
fondo degli attori era sfruttato se mai come coltivo, non come pascolo. Tutt'al
più potrebbe essere stata acquisita, tra il 1882 e il 1912, una servitù di
passo pedonale, ma non un diritto di transito con bestiame o con mezzi
agricoli. Nulla prova dipoi che durante quel trentennio la servitù sia stata
esercitata proprio lungo il percorso indicato dal Pretore, tanto meno ove si
consideri che la particella n. __________ è – come i terreni circostanti – un
declivio a balze, ognuna di esse facilmente accessibile, che nel 1870 i fondi
circostanti (in specie la particella n. __________) avevano un'altra conformazione
e che per raggiungere le vicine particelle n. __________ e __________ i
proprietari di bestiame si valgono tuttora di altre vie. Per di più, alla
particella degli attori si può arrivare in linea retta da un viottolo comunale
(particella n. __________) attraverso il contiguo fondo n. __________. Comunque
sia – ribadisce l'appellante – manca la prova che dal 1882 al 1912 la servitù
sia stata esercitata nel modo preteso dagli attori, nessuno dei testimoni
essendo stato in grado di risalire con i ricordi fino a quell'epoca. Quanto
alle dichiarazioni scritte del Patriziato e del Comune di __________, esse sono
sprovviste di autorevolezza storica, mentre quelle degli abitanti del Comune
non sentiti come testimoni sono destituite di valore probatorio.
-
Si
è spiegato dinanzi (consid. C) che nel loro memoriale conclusivo del 27 agosto
1998, davanti al Pretore, gli attori avevano invertito l'ordine delle
richieste, postulando in via principale l'iscrizione di un diritto di passo
necessario (senza obbligo di indennità da parte loro) e in subordine l'iscrizione
di un diritto di passo acquisito per prescrizione. Ciò era senz'altro
ammissibile, entrambe le domande essendo state chiaramente formulate sin
dall'inizio. Se non che, il Pretore ha completamente trascurato la principale.
Certo, egli ha accolto la subordinata, ma così facendo non ha esaminato il petitum
nel suo intero (art. 86 CPC), gli attori chiedendo che fossero giudicati
anzitutto i requisiti di un accesso necessario (art. 694 CC) e solo in via eventuale
quelli di una servitù acquisita per usucapione (art. 227 CCT del 1837, art. 341
CCT del 1882). Né in concreto la causa era disciplinata dal principio inquisitorio:
gli attori erano liberi dunque di porre le richieste nel modo che loro meglio aggradava.
Statuendo sulla subordinata senza entrare nel merito della principale (anzi,
senza neppure farvi cenno), il Pretore è parzialmente venuto meno al suo
ufficio. Di per sé la sentenza andrebbe quindi annullata già per vizio di
forma, indipendentemente dal problema di sapere se la conclusione subordinata
fosse provvista o sprovvista di fondamento. Per economia di giudizio appare
nondimeno opportuno verificare a futura memoria la fondatezza di quest'ultima,
in modo che la Camera civile di appello non abbia più a dover affrontare la questione.
-
La
giurisprudenza ha avuto occasione di ricordare, ancora negli ultimi anni, i presupposti
che disciplinavano l'acquisizione di servitù per prescrizione anteriormente
all'entrata in vigore del Codice civile svizzero (Rep. 1993 pag. 180 consid. 5
con rinvii). Ha rammentato che un diritto di passo era, secondo il diritto
privato ticinese, una servitù “affermativa” e “discontinua”, la quale poteva
acquisirsi – ove il transito fosse apparente – in trent'anni di uso pacifico,
non clandestino né precario (loc. cit.). Nella fattispecie il Pretore ha
ritenuto la servitù apparente perché il passaggio rivendicato dagli
attori “è delimitato da una parte con un alto muro in pietra di costruzione apparentemente
antica”, onde non potersi escludere “a priori (…) che la servitù si esercitasse
già nel 1870” (sentenza, consid. 4.1). Ora, che un muro “di costruzione apparentemente
antica” basti per accertare un passaggio esistente nella sua configurazione
attuale quanto meno dal 1882 (il Codice civile svizzero è entrato in vigore nel
- appare dubbio. Quanto alla vecchia mappa catastale del 1870 (allegato all'act.
VII), essa non riporta passaggio alcuno. Se il muro poi è quello che si scorge
sul doc. 1, come sostiene l'appellante (memoriale, pag. 14), la “costruzione
apparentemente antica” desta finanche perplessità. Sia come sia, si volesse
pure supporre che in concreto il passo litigioso fosse già attestato da segni
esterni nel 1882, ciò non sarebbe ancora sufficiente per ravvisare una servitù
acquisita per prescrizione.
Oltre a essere
apparente, per vero, il transito dev'essere stato effettivamente esercitato –
al più tardi – fra il 1882 e il 1912 in modo pacifico, non clandestino né precario.
A questo riguardo nondimeno le deposizioni agli atti sono di poco sussidio.
__________ __________ ha evocato un uso già ai tempi di suo padre (“e quindi da
ben oltre 50 anni”: act. X, pag. 1 con rinvio al doc. I), ma non tra il 1882 e
il 1912, mentre __________ __________ si è limitato a dichiarare che “negli
anni cinquanta l'accesso avveniva attraverso quel passaggio” (act. IX, pag. 1).
Certo, in una lettera del 23 novembre 1995 (doc. B) egli parlava di “accesso
(…) utilizzato da tempo immemorabile”, così come il Comune di __________
accennava a “tempi immemorabili” in un'altra lettera dell'8 marzo 1996 (doc.
C). Ammesso e non concesso però che con tale locuzione costoro intendessero
alludere a un esercizio ininterrotto e pacifico del passo per 80 anni (Rep.
1993 pag. 179 consid. 4c), ovvero dal 1915 al 1995, ciò non basterebbe per
dimostrare un passo risalente addirittura al 1882. Tale ipotesi neppure si
evince, del resto, dalle dichiarazioni agli atti di persone non sentite come
testimoni (doc. D, E, F, G, H, K, L, M, N e P), a supporre che tali scritti abbiano
qualche valore probatorio. Per quanto riguarda poi il passo con animali, esso
non è lontanamente dimostrato, ove appena si consideri che l'uso della
particella n. __________ come pascolo è recente e risale ai primi anni novanta
(deposizione __________: act. IX, pag. 2). Ne segue che in concreto
un'acquisizione di servitù per usucapione – domanda subordinata dell'attrice –
non entra in linea di conto.
- Rimane
da esaminare la domanda principale, volta a ottenere un passo necessario. Il
Pretore, come detto, non ha giudicato al riguardo. Gli atti devono dunque
essergli rinviati perché si pronunci sulla richiesta, non essendo compito né
facoltà di questa Camera statuire come autorità di primo grado. Cocchi/Trezzini reputano invero che,
qualora il primo giudice sentenzi sulla base di accertamenti incompleti per l'applicazione
del diritto federale, spetti a questa Camera esperire le prove mancanti (Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 737 in
fondo). Quand'anche si condividesse simile opinione, per altro sorretta dalla
sua sola apoditticità, resta in ogni modo il fatto che nel caso in esame il
primo giudice nemmeno ha sentenziato sulla domanda principale. Non si tratta
quindi, in concreto, di integrare semplicemente l'istruttoria: si tratta
finanche di statuire nel merito, ciò che incombe anzitutto al Pretore. Sempre
per economia di giudizio giova nondimeno vagliare i requisiti dell'accesso
necessario a norma dell'art. 694 CC. Non ne soccorressero i presupposti, un
rinvio in prima sede si risolverebbe infatti in un mero esercizio di
giurisdizione, senza utilità pratica.
a) Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada
pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro
piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Per accesso sufficiente si intende un
collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista oggettivo,
uno sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, Basilea 1998, n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). Se non sussiste,
tale accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello
stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente
esigere la concessione del passo”; in secondo luogo al vicino per il quale il
passaggio risulta di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del
passo necessario, in ogni modo, “devesi aver riguardo agli interessi delle due
parti” (art. 694 cpv. 3 CC), ponderando debitamente le particolarità del caso
concreto (Rey, op. cit., n. 11 ad
art. 694 CC con rinvii).
b) Nel
caso in esame è pacifico che la particella n. __________ non ha alcun accesso
alla pubblica via se non attraverso proprietà limitrofe. Quanto alla destinazione
agricola del terreno (campo con alcune piante da frutta: act. VII, pag. 2), essa
non fa dubbio. Coltivato in origine, divenuto “a un certo momento” un prato in
cui si falciava il fieno due volte l'anno, dal 1992 il fondo è usato come
pascolo da __________ __________ (act. IX, pag. 2 e 3). L'uso razionale del
suolo richiede pertanto che la particella possa essere raggiunta, oltre che a
piedi, con capi di bestiame e con mezzi agricoli (art. 171 cpv. 2 LAC; sulle
possibilità di accesso veicolare in caso di fondi agricoli edificati cfr. Rep.
1981 pag. 338). Di regola un passo del genere implica una larghezza di 1.70 m (Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 144). E siccome la particella
degli attori non ha accesso alcuno, la questione è di sapere quale “vicino”
debba essere tenuto a concedere un passo del genere “dietro piena indennità”.
c) L'appellante
fa valere di avere acquistato il fondo n. __________ nel 1972 come “libero da
ipoteche e servitù convenzionali”, soggiungendo che a quel tempo il passo rivendicato
dagli attori era impraticabile, “come si evince dalla fotografia di cui al
doc. 1” (appello, pag. 22). Simili obiezioni non sono di alcuna rilevanza.
Anzitutto perché il fatto di avere comperato un fondo libero da servitù non impedisce
la successiva iscrizione di un passo necessario a favore del vicino che ne è
privo. In secondo luogo perché l'inagibilità del percorso nel 1972 – a supporre
che possa ostare in qualche modo alla concessione del passo – non risulta dalla
fotografia citata. Per di più, i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria
hanno dichiarato proprio il contrario, cioè che il passo rivendicato dagli
attori è usato “da ben oltre cinquanta anni” (act. X, pag. 1 con richiamo al
doc. I; act. IX, pag. 2 e 3) per accedere appunto alla particella n. __________
e che il sentiero oggi munito di cancello “è sempre stato aperto” (act. IX,
pag. 1). L'appellante eccepisce che per un buon tratto tale cammino è largo non
più di 1 m, se non 50 cm (appello, pag. 6, n. 11). In realtà dagli atti – non
contestati – risulta che solo nel punto in cui si diparte dalla pubblica via il
passaggio è largo circa 50 cm (act. VII, pag. 1 in fondo), mentre è assodato
che il transito di mezzi agricoli è stato praticato fino al 1995, quando
l'appellante medesimo ha ridotto la larghezza del sentiero (act. IX, pag. 3;
verbale di constatazione del Giudice di pace del Circolo di __________, del 25
gennaio 1997, in fondo al fascicolo processuale, pag. 1).
d) Per
quanto attiene al tracciato, il passo chiesto dall'attrice si snoda da un tornante
della pubblica via e attraversa il subal-terno d della particella n.
__________, seguendo una balza naturale del terreno (planimetria allegata alla
sentenza del Pretore). L'appellante asserisce che la particella n. __________
ha anche altre possibilità di accesso: a nord, attraverso la particella n.
__________, dalla quale è possibile raggiungere un viottolo comunale
(particella n. __________), e a est, attraverso la particella n. __________,
dove “negli ultimi tempi è transitato il bestiame” (appello, pag. 23). Per
tacere del fatto però che attraverso la particella n. __________ non esiste
alcun passaggio, la creazione di un simile collegamento presenterebbe serie
difficoltà già per la conformazione dei luoghi. Basti pensare che all'interno
della particella n. __________ il noto viottolo termina con una scaletta (act.
VII, pag. 2 in fine), non certo agevole per il passaggio di bestiame o mezzi
agricoli, e che tale particella sovrasta i terreni a sud (compreso il fondo
degli attori) da un muro alto circa due metri. Contrariamente a quanto sostiene
l'appellante (appello, pag. 19, lett. a), inoltre, lungo tale muro non vi è
alcuna scala (act. VII, pag. 2). È possibile che nel passato fossero infisse
nel manufatto talune piode che fungevano da gradini (act. IX, pag. 2), ciò che
nemmeno è certo (act. X, pag. 1). Nulla induce a ritenere, comunque sia, che la
creazione di un passaggio attraverso la particella n. __________ risulti di
minor danno per il proprietario gravato rispetto all'attraversamento del
subalterno d della particella appartenente al convenuto, lungo un
sentiero che già esiste, che è usato da tempo e che non consta recare
particolare pregiudizio all'appellante, calcando esso una porzione relativamente
marginale di un vasto appezzamento in area agricola.
Quanto
al prospettato accesso da est, dagli atti si evince soltanto che a oriente la
particella n. __________ confina con altri terreni privati, in specie che
“verso le particelle n. __________ e __________ ecc. i fondi sono delimitati da
un riale asciutto, a monte del quale ci sono dei muri di sostegno della strada,
molto alti, ed altri fondi cintati” (act. VII, pag. 2; planimetria allegata
alla sentenza del Pretore). Attraverso l'alveo di tale torrente “è successo
alcune volte che degli animali che pascolavano sulle particelle n. __________,
__________ ecc. oltrepassassero il riale venendo a pascolare sulle particelle
n. __________ e __________” (act. IX, pag. 3 in fondo). L'appellante non spiega
tuttavia – né si desume dagli atti – in che modo la particella dell'attrice
possa essere raggiunta dalla pubblica via passando da est. Anzi, la valletta in
cui si trova l'alveo del torrente risulta essere “abbastanza profonda e il passaggio
delle mucche non dovrebbe avvenire” (act. IX, pag. 2 in fondo). Tale tracciato
non configura dunque un'alternativa seriamente proponibile per il transito con
bestiame.
e) In
merito alla ponderazione dei contrapposti interessi (art. 694 cpv. 3 CC) l'appellante
sostiene che la perizia esperita in prima sede dimostrerebbe chiaramente come
l'attraversamento della sua particella n. __________ sarebbe di maggior danno
rispetto al vantaggio derivante ai beneficiari (appello, pag. 23). In realtà
l'assunto manca di qualsiasi consistenza. Il perito, in effetti, non si è minimamente
pronunciato sulla proporzionalità del passo chiesto dagli attori, ovvero sul
rapporto tra gli inconvenienti che deriverebbero al convenuto come proprietario
del fondo serviente e i benefici che ridonderebbero agli attori come
proprietari del fondo dominante (Rey,
op. cit., n. 11 ad art. 694 CC). Il perito è stato unicamente chiamato a
valutare l'investimento necessario per ripristinare una recinzione metallica,
riparare una serra in plastica e sostituire una piantagione di vigna che –
secondo il convenuto – il bestiame al pascolo avrebbe danneggiato, ciò che è tutt'altra
cosa.
f) Ne
segue che, ai fini di un giudizio fondato sull'applicazione dell'art. 694 CC,
un rinvio degli atti al Pretore non appare sicuramente inutile, la domanda
principale degli attori non sembrando aprioristicamente destinata
all'insuccesso. Due questioni, nondimeno, andranno ancora considerate dal primo
giudice. La prima verte sulla “piena indennità” prevista dall'art. 694 cpv. 1
CC. Nell'appello il convenuto sostiene che, qualora fosse ordinata l'iscrizione
di un passo necessario attraverso il suo fondo, gli andrebbe riconosciuto anche
il debito indennizzo (pag. 24 in alto). Gli attori credono che una servitù di
passo a carico di una strada o di un sentiero già esistente esoneri da
qualsiasi obbligo compensativo (petizione, pag. 2, n. 3), ma a torto.
L'iscrizione di un simile onere comporta infatti, per il convenuto,
l'impossibilità di utilizzare liberamente la superficie gravata (art. 737 cpv.
3 CC). Se quindi il passo necessario si confonde con un accesso già esistente,
l'indennizzo va stabilito – come nel diritto espropriativo (Rey, op. cit., n. 26 ad art. 694 CC) –
sulla base del valore venale della superficie concretamente toccata dal passo
(DTF 120 II 424 consid. 7a con commento in DC/BR 1995 pag. 96 n. 25).
Sull'ammontare di tale importo manca tuttavia qualsiasi indicazione agli atti.
In circostanze del genere incomberà al giudice interpellare un perito (art. 88
lett. a e 247 cpv. 5 CPC), il fatto che il convenuto non abbia quantificato la
somma richiesta non significando evidentemente che gli attori possano ottenere
un'iscrizione di servitù a titolo gratuito (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 164,
n. 1868).
La
seconda questione concerne l'esatto percorso del passo necessario, nel caso in
cui fosse riconosciuto. La planimetria destinata all'iscrizione nel registro
fondiario, difatti, andrà allestita prima e non dopo l'emanazione della
sentenza. Chi postula un accesso necessario deve anche specificare con un
minimo di precisione dove egli intenda transitare. Né il tracciato deve
sfuggire al vaglio del contraddittorio (art. 84 CPC), anche per evitare
contestazioni successive. Per di più, la definizione del tracciato non può
essere lasciata all'arbitrio di un tecnico, come stabilisce il Pretore nella
sentenza impugnata. La planimetria definita in sede giudiziaria andrà poi dichiarata
– su questo punto il Pretore ha disposto correttamente già nella sentenza
impugnata – parte integrante del dispositivo.
II. Sull'azione
riconvenzionale
-
Il
Pretore, come noto, ha respinto la riconvenzione con cui il con-venuto chiedeva
che gli attori fossero tenuti a versargli un importo di fr. 12 000.– per il
risarcimento di danni causati “con il passaggio illegittimo sul fondo di sua
proprietà (danni alle colture e alle recinzioni)”. Egli ha rilevato che,
sebbene fossero “emersi elementi atti a far pensare che delle mucche siano
entrate sul fondo (…)”, le risultanze processuali non comprovavano la pretesa risarcitoria
(sentenza, consid. 5.4). Nell'appello l'interessato ribadisce che il transito
del bestiame sul suo fondo gli ha causato considerevole danno, che gli attori
(come titolari della servitù) e il loro affittuario __________ __________ hanno
ecceduto nell'uso del passo e devono risponderne (appello, pag. 24), che il
pregiudizio è dovuto proprio alle mucche, le quali hanno divelto una recinzione
metallica e hanno invaso il terreno, danneggiando una serra e rovinando anche
piante di vite (appello, pag. 25), per un danno complessivo di almeno fr.
8400.–, ma in realtà di fr. 12 000.– (appello, pag. 27–29).
-
Che
una o due volte il bestiame di __________ __________, al pascolo sulle particelle
n. __________ e __________ (quella degli attori), ha invaso il fondo dell'appellante
è comprovato (act. IX, pag. 2 e 3). A parte il fatto però che in tali occasioni
le vacche risultano solo avere divelto la recinzione in un punto e avere
mangiano alcuni pampani (loc. cit., pag. 2), mal si comprende perché gli attori
sarebbero responsabili dell'accaduto. L'appellante invoca bensì l'art. 737 cpv.
2 CC, ricordando che qualora l'uso di una servitù sia eccessivo il beneficiario
è tenuto a risponderne. Tuttavia gli attori non fruiscono di alcuna servitù sul
fondo del convenuto: anzi, l'azione principale avente tale oggetto deve ancora
essere giudicata in prima sede. È vero che con decreto cautelare del 31 maggio
1996 il Pretore aveva ingiunto al convenuto di “permettere il passaggio a
scopo agricolo sul proprio fondo e dei coltivatori (affittuari) del mappale n.
__________” per la durata della causa, ma quand'anche si assimilasse tale
diritto all'esercizio di una servitù, i pretesi danni sono stati cagionati dal
bestiame al pascolo, non durante il transito. Degli eventuali danni risponde
quindi, se mai, il detentore degli animali (art. 56 CO), cioè __________
__________, ma non gli attori. Ne deriva che a giusto titolo il Pretore ha
respinto la riconvenzione, destituita di ogni legittimità. Su questo punto
l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'inesistenza di una servitù
usucapita per prescrizione acquisitiva, mentre esce perdente sulle pretese risarcitorie
dell'azione riconvenzionale. Quanto all'eventuale accesso necessario, il
problema è aperto, dovendo ancora essere giudicato dal Pretore. Tutto ciò
premesso, si giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà fra
l'appellante e __________ __________ (che ha proposto di respingere il
ricorso), compensando le ripetibili tra loro. __________ __________ è rimasto
passivo in sede di ricorso e non può quindi essere ritenuto soccombente (Rep.
1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo); non si vede di conseguenza addebitare
oneri processuali, ma proprio per non avere formulato osservazioni – e non
avere perciò affrontato spese di rilievo – non si vede assegnare nemmeno
indennità per ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di prima sede relativi
all'azione principale il Pretore statuirà al momento di emanare la nuova
sentenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1 (punti 1
a 1.4) della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è
respinto e il dispositivo n. 2 (punti 2 e 2.1) della sentenza impugnata è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
750.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a suo carico e di __________ __________
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Non si assegnano
ripetibili a __________ __________.
- Intimazione:
– lic. iur.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________ __________ __________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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