AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.65
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00065
Lugano,
3 maggio 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. _____della Pretura
del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato, accertamento di confine e di
servitù) promossa con petizione del 21 no-vembre 1983 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________RFD di __________ (n. __________della vecchia mappa), situata nella
frazione di __________, particella che confina a nord e a ovest con la n.
__________ (n. __________/__________della vecchia mappa) appartenente alla
sorella __________ __________. Sui due fondi sorgono case d'abitazione
contigue. Con petizione del 21 novembre 1983 __________ __________ si è rivolta
al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse accertato il confine tra le
due particelle in conformità a una planimetria da lei prodotta e le fosse
attribuito, sul fondo della sorella, un diritto di sporgenza comprendente taluni
locali (una cucina, un bagno e un wc a pianterreno, così come la cantina
sottostante). Essa ha chiesto inoltre che fosse ordinato alla sorella di
“adottare i provvedimenti, indicati nella perizia, atti a ridurre
convenientemente le immissioni foniche, nonché polvere e sudiciume dal
pavimento del primo piano” nei locali oggetto del diritto di sporgenza, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva qualora i lavori non
fossero stati ultimati entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nella sua risposta del 13 novembre 1983 __________ __________ si è opposta alla
petizione, postulando in ordine la sospensione del processo (limitatamente
all'accertamento del confine e del diritto di sporgenza) finché il perito unico
non avesse statuito sui reclami presentati dalle parti contro la nuova misurazione
catastale nel Comune di __________. Nel successivo scambio di allegati
__________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le loro
posizioni, l'attrice opponendosi alla sospensione del processo.
B. Chiusa
l'udienza preliminare il 10 settembre 1986, con ordinanza del 19 febbraio 1987
il Pretore ha deciso di sospendere l'intera causa, rinviando al merito il
giudizio sulle spese e le ripetibili del provvedimento. Il 19 febbraio 1991
__________ __________ ha poi dichiarato di aderire alle richieste di giudizio
sull'accertamento del confine e sul diritto di sporgenza, sicché con decreto
del 24 giugno 1991 il Pretore ha disgiunto tali domande da quella riguardante
la cessazione della turbativa, ha stralciato la causa dai ruoli per i primi due
oggetti e l'ha riattivata per il terzo, commissionando al geometra revisore un
piano di mutazione che definisse il diritto di sporgenza e il confine tra i
fondi. Alla convenuta il primo giudice ha addebitato le spese per
l'allestimento del piano, per l'aggiornamento della mappa e per l'iscrizione
del registro fondiario, come pure gli oneri del decreto, con obbligo di
rifondere all'attrice fr. 1250.– per ripetibili. A carico di quest'ultima egli
ha posto invece gli oneri dell'ordinanza 19 febbraio 1987, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili. Un appello presentato da
__________ __________ contro il predetto giudizio è stato parzialmente accolto
il 13 ottobre 1994 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sulle
spese per il piano di mutazione, l'aggiornamento della mappa e l'iscrizione a
registro fondiario (inc. /). Esperita l'istruttoria, le
parti non hanno presentato conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento
finale.
C. Con
sentenza del 9 aprile 1999 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha
ordinato a __________ __________ di adottare d'intesa con l'attrice – entro
otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza – i provvedimenti indicati
dal perito giudiziario e ha suddiviso i costi di tali provvedimenti fra le
parti in ragione di metà ciascuno. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le
spese di
fr.
9050.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a
carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1600.– per
ripetibili ridotte.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 3
maggio 1999 nel quale postula il rigetto della petizione o, quanto meno, l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché indichi con
precisione i lavori da eseguire e “quali costi necessari vanno ripartiti fra le
parti in ragione di ½ ciascuno”. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 1999
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza di primo grado.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto parzialmente – come detto – la richiesta intesa
a ottenere la cessazione della turbativa fondandosi sull'argomento che la
struttura costituente il soffitto dei vani a pianterreno, oggetto del diritto
di sporgenza (cucina, bagno e wc), rispettivamente il pavimento dei vani
sovrastanti, proprietà della convenuta, costituisce un'opera divisoria (art.
670 CC), come tale in compropretà. Egli ha rilevato per altro che “i disagi del
tipo di quelli descritti in causa e in particolare la caduta di pulviscolo
pregiudicano notevolmente l'idoneità del locale cucina all'uso cui è destinato”,
ciò che giustifica “l'adozione del provvedimento di risanamento richiesto dalla
parte attrice e di qualificarlo come lavoro di costruzione necessario ai sensi dell'art.
647c CC” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4 in basso). Quanto al
costo dell'opera, esso è stato posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
-
L'appellante
nega anzitutto che la struttura in questione sia in comproprietà, facendo
valere che essa separa bensì i suoi vani da quelli sottostanti, oggetto del
diritto di sporgenza, ma che ciò non basta a connotare un'opera divisoria nel
senso dell'art. 670 CC. Rimprovera al primo giudice inoltre di avere statuito
oltre le richieste dell'attrice, la quale si limitava a chiedere la cessazione
della turbativa (art. 679 CC), senza postulare atti intesi a conservare il
valore della cosa o a mantenerla idonea all'uso, i quali richiederebbero per di
più il consenso della maggioranza dei comproprietari (art. 647c CC).
Inoltre – essa soggiunge – le misure di risanamento prospettate dal perito
giudiziario esulano dal novero dei lavori necessari a eliminare gli
inconvenienti lamentati dall'attrice, che nemmeno costituiscono immissioni
eccessive a norma degli art. 679 e 684 CC, e implicano addirittura un “rinno-vamento
diretto ad aumentare il valore della cosa e a migliorarne il rendimento e
idoneità all'uso” (appello, punto 4, pag. 8 in basso). A suo parere poi
l'ingiunzione del Pretore le causerebbe “problemi di ogni sorta, spese
esorbitanti superiori a fr. 25 000.–, senza dimenticare che renderà anche
inabitabile l'abitazione (…) per parecchio tempo” (appello, punto 8, pag. 15
nel mezzo). E comunque sia – essa conclude – il primo giudice avrebbe dovuto
precisare gli interventi e i costi a carico delle parti, includendo per esempio
“il ripristino di alcune situazioni particolari nell'appartamento della convenuta”
(appello, punto 9, pag. 17 in basso).
-
L'art.
670 CC stabilisce che quando in confine tra due fondi esistano opere divisorie
come muri, siepi o steccati, tali opere si presumono comproprietà dei due
vicini. La norma istituisce una deroga al principio dell'accessione (art. 667
CC), secondo cui la proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio e
inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad
esercitarla e comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato
o costruito sul terreno (Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 71 n. 1624). Giustamente il Pretore
rileva che un'opera divisoria deve risultare utile per entrambi i fondi (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, Berna
1974, n. 4 ad art. 670 CC). Il fatto è che la presunzione di comproprietà si applica
soltanto alle opere divisorie poste sopra un confine inteso come piano di
demarcazione verticale (DTF 59 II 224 consid. 1 con riferimenti; Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, Basilea 1998, n. 3 e 5 ad art. 670 CC). Essa non è applicabile quindi
alla proprietà del manufatto litigioso, poiché questo separa orizzontalmente –
e non verticalmente – i locali oggetto del diritto di sporgenza in favore
dell'attrice da quelli sovrastanti, proprietà della convenuta (cfr. anche Steinauer, op. cit., pag. 62 n. 1600
seg. e pag. 67 n. 1613).
-
Per
quel che è del diritto di sporgenza, l'art. 674 cpv. 1 CC prescrive che le
costruzioni e le altre opere oggetto della servitù rimangono parte costitutiva
del fondo da cui sporgono. Esse appartengono di conseguenza al proprietario
della particella sulla quale la costruzione principale si trova (Schmid, Ausgewählte Fragen zum Baurecht,
Unterbaurecht und zum Überbaurecht, in: ZBGR 1998 pag. 304 in alto). Il diritto
in rassegna – costituito in seguito al decreto pretorile del 24 giugno 1991 –
verte, come si è detto, su locali situati a pianterreno e nel seminterrato
della casa che sorge sulla particella n. __________. Se non che, la “soletta”
fra i vani a pianterreno occupati dall'attrice e quelli al primo piano occupati
dalla convenuta è una struttura comune, definita dallo stesso Pretore
“indispensabile per l'esistenza, la membratura e la solidità dei locali in
questione” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3 in alto con riferimenti agli
atti di causa). Ciò posto, v'è da domandarsi se un diritto di sporgenza che
abbia per oggetto opere non indipendenti, ma solo incorporate nell'edificio sul
quale sporgono, sia di per sé ammissibile.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che per opera sporgente nell'accezione
dell'art. 674 CC si intende un manufatto inserito nello stabile dell'avente
diritto e costruito in parte su fondo altrui (Rep. 1965 pag. 238 consid. A con
rinvio). Anche una cantina che si trova per intero sotto una casa attigua può
essere un'opera sporgente, poiché rilevante è l'appartenenza funzionale e non
quella territoriale del locale all'una o all'altra casa (I CCA, sentenza del 31
ottobre 1989 nella causa B.-T., consid. 3; Liver,
nota in: Rep. 1965 pag. 241 nel mezzo). Dal profilo costruttivo occorre
nondimeno che il locale sia indipendente dallo stabile altrui, sicché il titolare
della servitù ne possa disporre senza danno per il vicino e a prescindere dal
consenso di questi (DTF 111 II 139 consid. 3; Rep. 1965 pag. 238 consid. A; I
CCA, sentenza del 31 ottobre 1989 appena citata, loc. cit.; AGVE 1995 pag. 137 consid.
3d; Schmid, op. cit., pag. 305 in
basso). Solo un'opinione minoritaria ritiene che si possa transigere su
quest'ultimo requisito e che un diritto di sporgenza possa finanche essere costituito
su singoli piani di un edificio (Liver, Zulässig-keit
der Erstellung eines Gebäudes unter teilweiser Einbeziehung des Nachbargrundstückes
aufgrund einer Dienstbarkeit, in: ZBGR 1973 pag. 202 nel mezzo; cfr. in tal
senso anche DTF 111 II 238 consid. 2 con richiami di dottrina).
b) In
concreto i locali oggetto del diritto di sporgenza appartengono dal profilo funzionale
alla casa posta sul fondo n. __________ (doc. B, pag. 2, punto 5a), ma
materialmente si trovano incorporati nello stabile che sorge sull'adiacente fondo
n. __________ (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3 in alto; verbale di sopralluogo
del 23 febbraio 1988, pag. 1 nel mezzo; perizia dell'arch. __________
__________, risposte A.4, B.1 e allegato A; sezione verticale degli edifici nella
documentazione richiamata dalla Sezione bonifiche fondiarie e catasto: doc. E,
pag. 11). Ci si attenesse alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritaria
testé evocate, pertanto, il noto diritto di sporgenza si rivelerebbe illecito,
dato che riguarda locali non materialmente separati dal fondo serviente, ma
aventi con esso una struttura comune. Poco importa che il 19 febbraio 1991
l'appellante abbia aderito all'iscrizione della servitù. L'accordo, dal
contenuto giuridicamente inammissibile, sarebbe infatti nullo (art. 20 cpv. 1
CO), e tale nullità andrebbe rilevata d'ufficio (DTF 111 II 138 consid. 1 con
richiamo di giurisprudenza). Ne seguirebbe, nel solco del predetto orientamento
di dottrina e giurisprudenza, che i locali sconfinanti sul fondo n. 615
sarebbero tuttora proprietà dell'appellante, in virtù del principio
dell'accessione (Steinauer, op.
cit., pag. 82 n. 1647; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 36 ad art. 674 CC). E siccome l'attrice non può vantare legittimi
diritti sul fondo della convenuta, essa non può nemmeno pretendere che la
convenuta intraprenda lavori alla “soletta”. Nelle condizioni descritte la
petizione andrebbe respinta già per tale motivo.
c) L'azione
non sarebbe destinata a miglior sorte, del resto, neppure se, attenendosi alla
predetta opinione minoritaria, si reputasse valido il diritto di sporgenza. In tale eventualità, per vero, la
soletta di cui l'attrice postula il risanamento non apparterrebbe alle parti in
comproprietà – come crede il Pretore – né tanto meno alla convenuta. Al
contrario: in simile ipotesi la servitù comprenderebbe tutte le opere sporgenti
sul fondo n. __________e quindi anche la soletta litigiosa, che apparterrebbe
in siffatta eventualità al proprietario del fondo dominante (art. 674 cpv. 1
CC; Liver in: ZBGR 1973 citato,
pag. 202 in basso e 203 in alto; Schmid,
op. cit., pag. 304 in alto), ossia all'attrice. Quest'ultima non
potrebbe esigere tuttavia che la convenuta assuma spese per opere di
risanamento che riguardano suoi manufatti. Anche in siffatta evenienza, seppure
per ragioni diverse, la petizione sarebbe dunque destinata all'insuccesso. Ciò
rende superfluo esaminare se i disturbi lamentati dall'attrice siano immissioni
eccessive nel senso dell'art. 679 CC o se i provvedimenti richiesti configurino
lavori strettamente necessari giusta l'art. 647c CC. Se ne conclude che,
comunque si esamini la fattispecie, l'attrice non può esigere che la convenuta
assuma le spese degli interventi controversi.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), tanto in prima
quanto in seconda sede. La tassa di giustizia in appello tiene conto del fatto
che non si è reso necessario indagare se i disturbi lamentati dall'attrice
siano immissioni eccessive o se i provvedimenti richiesti configurino lavori
necessari, onde una riduzione per rapporto a quanto prevede l'art. 24 lett. a
LTG.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr. 9050.– sono poste a carico dell'attrice,
che rifonderà alla convenuta fr. 4800.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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