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Numero d'incarto:
11.1999.8
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00008
Lugano
16 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 6 novembre 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto l’appello del 15 gennaio 1999 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 18 dicembre 1998 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1947) e __________ __________ (1949) si sono sposati a __________ il
__________ 1972. Dall’unione non sono nati figli. La moglie, esercente, ha
gestito dal 1982 il “__________ __________ ”, posto in uno stabile di proprietà
del marito, il quale collaborava nel locale. L’11 giugno 1993 __________
__________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 luglio 1993. Essa si è
costituita un domicilio proprio nell’ottobre 1993, con il consenso del marito.
Un secondo tentativo di conciliazione è fallito il 3 settembre 1996.
B. __________ __________
ha promosso il 6 novembre 1996 azione di divorzio, chiedendo fr. 153’100.– in
liquidazione del regime matrimoniale e fr. 50’000.– quale indennità per il
trasferimento dell’esercizio pubblico, rispettivamente quale contributo
straordinario. __________ __________ si è opposto al divorzio. Nei successivi allegati
le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Chiusa l’istruttoria, nel suo
memoriale conclusivo del 27 ottobre 1998 __________ __________ si è confermata
nelle domande di petizione, aumentando a fr. 187’480.80 la pretesa in
liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ ha aderito con il
suo memoriale del 2 novembre 1998 al divorzio e ha offerto in liquidazione del
regime matrimoniale fr. 59’000.–, opponendosi a ogni altra pretesa. Al
dibattimento finale dell’11 novembre 1998 le parti hanno riaffermato le loro
posizioni.
C. Con sentenza del 18
dicembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato il marito a
versare alla moglie fr. 172’570.– a titolo di scioglimento del regime
matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– e le spese sono state poste
per un quarto a carico dell’attrice e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 6’000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza
citata __________ __________ è insorto con un appello del 15 gennaio 1999 nel
quale chiede di ridurre l’importo dovuto alla moglie per lo scioglimento del
regime matrimoniale a fr. 66’242.–. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 1999
__________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma del
giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del
divorzio è passata in giudicato e in questa sede rimane litigiosa solo la
liquidazione del regime matrimoniale. È pacifico che le parti erano sottoposte
al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che le particelle n.
__________e __________RFD di __________ rientrano nei beni propri del marito,
mentre la particella n. __________RFD, acquistata durante il matrimonio, fa parte
degli acquisti del convenuto. Procedendo alla liquidazione del regime matrimoniale,
il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva provato di avere ricevuto nel
1990 un prestito di fr. 15’000.– dal padre e non ha quindi inserito tale posta
nel passivo degli acquisti maritali. Egli ha poi determinato il credito compensatorio
della massa degli acquisti del marito verso quella dei beni propri in fr.
114’500.– per la riattazione del rustico posto sulla particella n.
__________RFD, in fr. 362’000.– per la riattazione dell’esercizio pubblico
sulla particella __________RFD e ha fissato in fr. 71’640.– il valore venale
della particella n. __________RFD, acquistata dal marito durante il matrimonio.
Ciò posto, il Pretore ha calcolato il valore degli acquisti in fr. 548’140.– e
ne ha dedotto passivi per fr. 203’000.–, riconoscendo alla moglie una
partecipazione all’aumento di fr. 172’570.–.
- L’appellante
sostiene che l’aumento calcolato dal primo giudice è troppo elevato e chiede
che la partecipazione dell’attrice sia ridotta a fr. 62’242.– poiché il totale
degli acquisti sarebbe di fr. 350’484.–, mentre i passivi sarebbero di fr. 218’000.–,
donde un aumento di fr. 132’484.–. Egli rimprovera dapprima al Pretore di non
aver considerato nei passivi dei suoi acquisti il prestito di fr. 15’000.– che
egli ha ricevuto dal padre nel 1990 per far fronte al pagamento di imposte. Fa
valere che la dichiarazione dell’8 agosto 1990, sottoscritta dal proprio padre,
non può essere messa in dubbio da quanto ha dichiarato il teste __________, secondo
il quale potrebbe riferirsi a un prestito successivo.
La critica è sprovvista di
buon diritto. Il convenuto ha invero versato agli atti, con la duplica, una
dichiarazione dell’8 agosto 1990 sottoscritta anche dal padre __________, nella
quale egli dichiarava di avere ricevuto da quest’ultimo un prestito di fr.
15’000.– per il pagamento di imposte (doc. 3). Il testimone __________ ha riferito
però di avere preparato per il convenuto, nel 1997, la bozza di una dichiarazione
in cui quest’ultimo si riconosceva debitore verso il proprio padre di un
prestito di fr. 15’000.– (verbale del 16 dicembre 1997, pag. 4), precisando che
tale bozza non corrispondeva al documento datato 8 agosto 1990. Non si può
pertanto ritenere – contrariamente a quanto sostiene l’attrice – che la
dichiarazione sia stata preparata in vista della causa. Ciò non toglie, per
altro verso, che il noto documento costituisca una semplice affermazione di
parte (una dichiarazione scritta non potrebbe sostituire del resto l’audizione
di un testimone: Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, esso configura perciò
un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è sorretto da altre
prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto, il padre
dell’appellante, che ha sottoscritto per accordo la nota dichiarazione, non è
stato sentito come testimone. Sia come sia, si volesse anche negare al
documento ogni valore, la questione non ha portata pratica, l’appello dovendo –
come si vedrà in appresso – essere accolto già per altri motivi.
- L’appellante
ribadisce che la particella n. __________RFD __________ è un suo bene proprio
e, pur non contestando le risultanze della perizia giudiziaria, chiede che
l’importo di fr. 60’015.75 corrispondente al valore dei lavori da lui eseguiti
personalmente nel rustico non sia attribuito ai suoi acquisti. Fa valere di
aver contribuito all’esercizio pubblico della moglie senza controprestazione,
di modo che per motivi di equità non si giustificherebbe di riconoscere alla
sua massa degli acquisti un credito compensatorio.
Anche tale argomentazione
è destinata all’insuccesso. Il convenuto non ha fatto valere in prima sede un
suo eventuale credito per il lavoro fornito nell’esercizio pubblico gestito
dalla moglie e non ha cifrato le sue pretese, limitandosi a generiche affermazioni,
per altro contestate dalla moglie. Non può dunque prevalersi della sua collaborazione
lavorativa per opporsi al credito compensatorio tra le masse previsto dall’art.
209 cpv. 3 CC. Non vi è d’altra parte dubbio sul fatto che la prestazione lavorativa
di un coniuge, nella misura in cui ha apportato un aumento di valore di un bene,
giustifica un compenso tra la massa a cui appartiene il bene e quella degli acquisti
(DTF 123 III 152, consid. 6a; Stettler/Waelti,
Droit civil IV, 2a edizione, Friburgo 1997, n. 253 pag. 138-139; Näf-Hoffmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht,
Zurigo 1998, n. 1396 pag. 391). Al riguardo l’appello è quindi sprovvisto di
consistenza.
- L’appellante non
contesta che sulla sua particella n. __________RFD, ricevuta in donazione e su
cui sorge l’esercizio pubblico, sono stati eseguiti lavori di ampliamento e di
ristrutturazione che ne hanno aumentato il valore, e ammette di aver acquistato
durante il matrimonio la particella n. __________ RFD. Egli rimprovera tuttavia
al primo giudice di essersi fondato, per il calcolo della partecipazione agli acquisti
rivendicata dalla moglie, sui valori contenuti nella perizia di parte fatta
eseguire dall’attrice nel 1994, che sarebbero troppo elevati e non terrebbero
conto della notevole diminuzione del valore di reddito intervenuta dopo il
1994, attestata dalle osservazioni alla perizia da lui prodotte agli atti.
a) Trattandosi
di investimenti operati dal marito in favore di beni propri con beni
provenienti dagli acquisti, è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il
quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o
alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un maggior valore o un
deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed
è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o
dell’alienazione. Per il calcolo del plusvalore sono determinanti il valore
iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell’investi-mento
(ottenuto sommando al valore iniziale del bene il costo dei lavori e
l’eventuale contributo lavorativo dell’uno o dell’altro coniuge) e il valore
del bene al momento dello scioglimento del regime (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna,
1987, § 27 C III pag. 345-346; cfr. esempi forniti in Näf-Hoffmann, op. cit., n. 1363 pag. 380). Per valore dei
beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia). Il credito di
partecipazione non corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo
all’aumen-to degli acquisti, ossia alla differenza tra il valore totale degli
acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, e i debiti che gravano tali
beni (art. 210 cpv. 1 CC).
b) Nel
diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio
inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC) né
l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, l’unité du jugement en
divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a
metà). L’onere di provare la consistenza degli acquisti di un coniuge e
l’eventuale aumento su cui vantare pretese incombe a chi intende prevalersene,
ossia in concreto all’attrice, che doveva addurre i dati e fornire le prove
necessarie per l’emanazione del giudizio.
c) Nella
perizia di parte prodotta dall’attrice (doc. L) l’architetto __________ ha
precisato di non aver considerato, nel valore del fondo n. __________, la parte
abitativa e la struttura esistente prima della riattazione eseguita nel 1982
(doc. L, pag. 18). Invano si cercherebbe nel referto qualsiasi indicazione sul
valore complessivo dell’immobile prima della riattazione (casa civile
d’abitazione: relazione tecnica doc. C). Il perito incaricato dall’attrice non
si è pronunciato del resto nemmeno sul valore attuale della parte di stabile
non occupata dall’esercizio pubblico, di modo che manca qualsiasi informazione
attendibile sul valore complessivo del fondo n. __________RFD, diversamente da
quanto avvenuto per il fondo n. __________RFD (perizia giudiziaria, fascicolo
giallo). Il rapporto __________ prodotto dal convenuto (doc. 4) ricalca lo
schema della perizia di parte dell’attrice e si limita alla correzione di
taluni valori (lavoro fornito personalmente dal convenuto, valore del fondo n.
__________ecc.), senza fornire dati sulla parte di costruzione non interessata
dall’ampliamento del 1982 e sul valore complessivo del fondo nel 1997. Tali
valori, decisivi ai fini del giudizio, non sono reperibili nemmeno nell’incarto
richiamato dal Municipio di __________ (richiami, fascicolo grigio). Le parti
hanno infatti concentrato l’istruttoria sull’aumento di valore degli investimenti
dal 1982 al 1997, senza avvedersi che tale dato è solo uno degli elementi da
tenere in considerazione per il calcolo del compenso tra le masse previste
dall’art. 209 cpv. 3 CC e che, preso isolatamente, esso non consente di
calcolare il credito di partecipazione derivante dall’eventuale aumento. Sulla
base dell’istruttoria non si può quindi valutare il diritto al compenso
spettante alla massa degli acquisti del marito nei confronti della massa dei
beni propri, vista l’assoluta mancanza di termini di confronto (I CCA, sentenza
del 23 giugno 1997 nella causa L. c. L.).
d) L’appellante,
a ogni modo, riconosce un aumento dei suoi acquisti di fr. 132’484.– e offre
all’attrice un credito di partecipazione di fr. 66’242.– (appello, pag. 6 in
fondo). Avendo fallito nell’onere della prova che le incombeva, l’attrice non
può vedersi riconoscere più di quanto ammesso dal convenuto. L’appello deve di
conseguenza essere accolto, ancorché per motivi diversi da quelli esposti, e la
sentenza impugnata riformata nel senso di ridurre a fr. 66’242.– l’importo
dovuto dal marito alla moglie per lo scioglimento del regime matrimoniale.
- Gli oneri processuali
seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante ottiene
causa vinta sulla liquidazione del regime matrimoniale, di modo che l’appellata
deve sopportare i costi della procedura di ricorso, con obbligo di rifondere
all’appellante un’equa indennità per ripetibili. L’esito dell’attuale giudizio
implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno
addebitate per un terzo al convenuto e per il resto all’attrice, con obbligo di
rifondere al convenuto un’adeguata indennità per ripetibili, proporzionale al
grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
A titolo
di liquidazione del regime matrimoniale __________ __________ è condannato a
versare a __________ __________ fr. 66’242.– con interessi al 5% dal 18 dicembre
-
La
tassa di giustizia di fr. 3’000.– e le spese di fr. 2’550.– sono poste per un
terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell’attrice, che rifonderà
all’attore fr. 5’300.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’550.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________a, che
rifonderà all’appellante fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________. __________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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