AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.31
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00031
Lugano,
27 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (rapporti di vicinato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 12 febbraio 1998 da
avv. __________ __________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 28 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, ha accolto una petizione introdotta da __________ e __________ __________,
condannando __________ __________ __________ “a rimuovere la sostra edificata
sul mappale n. __________di __________ a confine con la particella n.
__________ di proprietà delle attrici”;
che la
tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese, da anticipare dalle attrici, sono
state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle attrici fr. 1000.–
complessivi per ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con
un appello del 20 marzo 2000 nel quale chiede di respingere la petizione,
riformando in tal senso il giudizio impugnato, e di addebitare gli oneri
processuali alle attrici in solido;
che
l'appello non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto: che
il rimedio dell'appello è dato contro le sentenze e i decreti del Pretore “se
non è altrimenti disposto dalla legge” (art. 307 cpv. 1 CPC);
che la
legge dichiara inappellabili, salvo ricorso in cassazione, “le cause che eccedono
la competenza del Giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di
fr. 8000.–”, come pure quelle che devono essere devolute al Pretore come inappellabili
indipendentemente dal loro valore (art. 13 LOG);
che nella
fattispecie le attrici hanno promosso un'azione petitoria, dolendosi che il
convenuto trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC);
che
simili cause non vanno devolute al Pretore indipendentemente dal loro valore,
tant'è che l'art. 9 cpv. 3 CPC precisa chiaramente il modo di calcolare il
valore medesimo;
che in
concreto il Pretore ha trattato la causa con la procedura ordinaria, ma al momento
di statuire nel merito si è avveduto che il valore litigioso non raggiungeva
fr. 8000.– e ha dichiarato perciò la sentenza inappellabile (consid. 1);
che
nell'appello il convenuto censura tale accertamento, sostenendo come la costruzione
sia costata “ben più di fr. 8000.–” e come le spese di rimozione “possano essere
quantificate in almeno fr. 15 000.–”;
che
comunque sia, a parere dell'appellante, il Pretore avrebbe dovuto fissare il
valore litigioso con ordinanza, dopo avere esperito le necessarie verifiche;
che in
effetti, a norma dell'art. 13 CPC, “se l'attore non precisa il valore, o se il
convenuto lo contesta, il Giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo
dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle
circostanze”;
che,
nondimeno, l'ordinanza con cui il Pretore determina il valore litigioso è
inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), di modo che la cifra fissata dal primo
giudice può essere contestata solo impugnando poi la sentenza finale;
che non
si vede pertanto quale pregiudizio giuridico possa derivare alle parti qualora
il giudice stabilisca il valore litigioso non con un'ordinanza intermedia, ma –
dopo avere seguito la procedura ordinaria – direttamente con la sentenza finale;
che, ciò
premesso, la questione è di sapere se in concreto il valore litigioso raggiunga
la soglia dei fr. 8000.–;
che a
norma del già citato art. 9 cpv. 3 CPC il valore litigioso nelle cause di
vicinato “è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante
o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore” (cfr. al
riguardo anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,
pag. 284, n. 9.5 ad art. 36);
che nel
caso specifico il fondo del convenuto non risulta avere acquisito un maggior
valore di almeno fr. 8000.– in seguito alla costruzione della “sostra”, né
quello delle attrici risulta essersi deprezzato di almeno altrettanto;
che
neppure l'appellante, del resto, sostiene il contrario: anzi, ai criteri
dell'art. 9 cpv. 3 CPC – evocati dal Pretore – egli non fa il minimo cenno,
limitandosi a contestare il costo della demolizione del manufatto, stimato dal
Pretore “con tutta verosimiglianza (…) inferiore all'importo di fr. 8000.–”
(sentenza, consid. 1);
che, si
volesse anche ritenere determinante – ai fini del valore litigioso – la spesa
per la rimozione dell'opera, l'appello sarebbe in ogni modo destinato
all'insuccesso;
che in
concreto di tratta invero di eliminare, secondo quanto ha dichiarato lo stesso
convenuto al momento di notificare l'esecuzione dell'opera al Municipio di
__________ (doc. 12), una tettoia in legno per il ricovero di un veicolo
aziendale (“quella che comunemente in dialetto si dice sostra”), lunga 6
m, larga 3 m e alta 2.5 m, tant'è che al Municipio egli aveva chiesto il
rilascio di un semplice nullaosta “per l'esecuzione di lavori di non grande
importanza” (art. 36 vRALE; doc. 13);
che, già
secondo la comune esperienza, il costo dovuto allo smantellamento di un simile
manufatto non può lontanamente raggiungere fr. 8000.–;
che anzi,
se il luogo non è difficilmente accessibile o particolarmente pericoloso (ipotesi
non avanzata nemmeno dall'appellante), secondo l'ordinario andamento delle cose
è finanche dubbio che le spese superino la metà di tale valore;
che la
cifra di fr. 15 000.– avanzata dall'appellante non trova riscontro, per altro,
in alcun elemento agli atti;
che nelle
circostanze descritte, quindi, a ragione il Pretore ha definito la causa come
inappellabile;
che, ciò
premesso, l'appello in esame si rivela d'acchito irricevibile;
che non
giova domandarsi se il gravame possa essere trattato alla stregua di un ricorso
per cassazione, il convenuto avendo impugnato la sentenza del Pretore – prudenzialmente
– anche con tale rimedio;
che gli
oneri processuali, ridotti perché la procedura di appello non si conclude con
un giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia), seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica invece di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è
nemmeno stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster