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Numero d'incarto:
11.2000.80
Data decisione, Autorità:
27.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00080
Lugano
27 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 20 giugno 2000 da
__________ ,
__________ (), e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dagli avvocati dott. __________
e __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare emesso il 28
luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 10 agosto 2000 presentata da __________ __________ e __________ __________
contro il decreto emesso il 28 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Agli inizi di novembre del 1999 __________ __________ ha inviato
a un imprecisato numero di persone uno scritto del 22 ottobre 1999 nel quale
esponeva la sua versione dei fatti che avevano portato al suo allontanamento
dalla loggia massonica “__________ ” di __________. In tale scritto egli
sosteneva, segnatamente, che ciò era avvenuto a seguito di “malversazioni
operate principalmente da __________ __________ ed __________ __________ ”.
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno instato
il 6 novembre 1999 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona affinché
fosse ordinato a __________ , in via cautelare e sotto la
comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi divulgazione di
informazioni, comunicazioni, affermazioni, apprezzamenti in forma verbale,
scritta, telefonica, elettronica o di altro genere riguardanti la loro persona.
Tenuta la discussione sulla domanda cautelare e preso atto che le parti rinunciavano
al dibattimento finale, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'istanza con
decreto del 20 dicembre 1999. Un appello presentato dagli istanti contro tale
decreto è stato respinto da questa Camera il 3 marzo 2000 (inc.
..).
B. Il
10 maggio 2000 __________ __________ ha spedito ai destinatari dello scritto 22
ottobre 1999 un'altra comunicazione, nella quale informava della procedura giudiziaria
avviata da __________ __________i, __________ __________ e __________
__________ e del relativo esito nei seguenti termini:
Il
22 ottobre 1999 vi avevo inviato una lettera avente quale scopo la tutela della
mia onorabilità, che era stata messa in dubbio dai __________ __________
__________ e __________ __________.
Con la
presente vi voglio illustrare quanto è successo dopo l'invio di tale lettera,
nella non remota evenienza che vi siano pervenute altre versioni dell'accaduto.
Dopo l'invio
della lettera in questione, i __________ __________ e __________ hanno avviato
davanti alla Pretura una causa civile, chiedendo che mi fosse impedito di divolgare
informazioni di qualsiasi genere che li riguardassero.
Ebbene queste
richieste sono state respinte integralmente dal Giudice di Bellinzona con
sentenza del 20 dicembre 1999.
Contrariati
per la sconfitta, i __________ __________ e __________ hanno inoltrato davanti
al Tribunale d'appello un ricorso contro la decisione della Pretura di Bellinzona.
Con sentenza
del 3 marzo 2000 anche il Tribunale d'appello ha respinto integralmente le loro
richieste.
I __________
__________ e __________ hanno rinunciato a ricorrere davanti al Tribunale
federale, forse consci che anche la Corte federale avrebbe respinto le loro richieste.
Mi sembrava
doveroso fornirvi di persona la corretta versione dell'accaduto.
C. Con
petizione del 20 giugno 2000 __________ __________ e __________ __________ si
sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse accertato che
__________ __________ aveva leso illecitamente la loro personalità mediante
divulgazione di scritti destinati a un numero imprecisato di persone, perché
fosse ingiunto al convenuto di astenersi da qualsiasi divulgazione di
informazioni, comunicazioni, affermazioni e apprezzamenti in forma verbale,
scritta, elettronica o di altro genere riguardante direttamente o
indirettamente gli attori e perché il convenuto producesse entro dieci giorni
un elenco dei nomi delle persone cui erano state inviate le lettere del 22
ottobre 1999 e 10 maggio 2000, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Gli attori
hanno chiesto inoltre che l'ordine di astenersi da qualsiasi divulgazione di
informazioni, comunicazioni, affermazioni e apprezzamenti in forma verbale,
scritta, elettronica o di altro genere fosse emanato già in via cautelare.
D. All'udienza dell'11 luglio 2000, indetta per la discussione, gli
istanti hanno confermato le loro domande cautelari, alle quali si è opposto il
convenuto, che ha notificato numerosi mezzi di prova, in particolare
l'interrogatorio formale degli attori e l'audizione di dieci testi. Il Pretore
ha acquisito agli atti i documenti prodotti dalle parti, ha richiamato
l'incarto ..__________e ha respinto le altre offerte di
prova. Al dibattimento finale tenutosi lo stesso giorno le parti hanno confermato
le rispettive posizioni. Statuendo il 28 luglio 2000, il Pretore ha respinto
l'istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese
a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al convenuto fr. 500.– per
ripetibili.
E. __________
__________ e __________ __________ sono insorti contro il citato decreto con un
appello del 10 agosto 2000 nel quale postulano, in riforma del decreto
impugnato, l'accoglimento dell'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 14
settembre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare
il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la domanda cautelare poiché la lettera del
20 maggio 2000 si limitava a descrivere l'evoluzione della procedura avviata
dagli istanti, senza aggiungere elementi lesivi dell'onorabilità degli attori,
così che non si ravvisavano le condizioni poste dall'art. 28c CC né si
giustificava un giudizio diverso da quello emanato il 20 dicembre 1999. A detta
degli appellanti, invece, il Pretore sarebbe caduto in errore negando il
provvedimento cautelare. Sostengono che il convenuto avrebbe fornito una
versione astutamente distorta degli avvenimenti giudiziari, dando l'impressione
che il Pretore e i giudici della prima Camera civile fossero entrati nel merito
della lettera datata 22 ottobre 1999, ritenendone legittimi i contenuti. Adducono
inoltre che lo scritto del 10 maggio 2000 non deve essere valutato isolatamente,
ma alla luce di quello inviato il 22 ottobre 1999, entrambi costituendo una
“manovra diffamatoria a largo raggio” nei loro confronti.
-
L'art.
28c cpv. 1 CC prevede che chi rende verosimile l'esistenza di una
lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli
causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di
ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un
determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante
incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo
severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua
personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto
ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda
verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 29 seg.).
-
In
concreto, come si è visto, nello scritto del 10 maggio 2000 (doc. A) il
convenuto ha comunicato ai destinatari della precedente lettera del 22 ottobre
1999 il seguito della procedura giudiziaria intentata contro di lui. Riferiva,
in sostanza, che gli attori avevano avviato davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona una causa civile nei suoi confronti, che il giudice aveva respinto
integralmente le domande, che un ricorso inoltrato dagli istanti al Tribunale
d'appello era stato respinto il 3 marzo 2000 e che gli istanti avevano
rinunciato a ricorrere al Tribunale federale. Come rileva il primo giudice,
l'interessato ha sostanzialmente esposto fatti veri, senza offendere la personalità
degli attori. Questi ultimi affermano che la versione data dal convenuto, limitata
all'esito della causa, è distorta perché incompleta. L'opinione non può essere
condivisa. La lettera del 10 maggio 2000 informava in termini succinti e non
lesivi persone estranee alla controversia circa l'esito del processo. La procedura
cautelare promossa dagli istanti è stata effettivamente respinta in prima e in
seconda sede. Nella citata lettera poi il convenuto si è astenuto da giudizi di
valore sulla persona degli attori e non ha più fatto cenno alle accuse
proferite il 22 ottobre 1999. Certo, egli ha accennato all'ipotesi che gli
istanti avessero rinunciato a ricorrere davanti al Tribunale federale “forse
consci che anche la Corte (…) avrebbe respinto le loro richieste”, ma ciò non
basta per recare pregiudizio alla personalità degli attori. Né costoro hanno
reso attendibile, del resto, il rischio di un'eventuale reiterazione di attacchi.
Anzi, come detto il convenuto ha evitato di tornare sui comportamenti rimproverati
agli avversari. In conclusione, gli appellanti non hanno reso verosimile che il
convenuto abbia leso la loro personalità con la lettera 10 maggio 2000 né che
siano imminenti nuove aggressioni. Quanto alle polemiche innescatesi tra le
parti, esse non bastano lontanamente, da sé sole, a giustificare misure cautelari
in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC. Ne segue che l'appello, privo di
consistenza, è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni, un'equa
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
avvocati dott. __________ __________ e __________ __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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