AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.105
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00105
Lugano
23 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(diritto d'abitazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 17 dicembre 1999 da
__________ __________,
(rappresentata dalla curatrice __________
__________, __________,
e patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 agosto 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ è deceduto il ____________________ 1988, lasciando quali eredi la
moglie __________ con i figli __________, __________, __________,
__________ e __________. Il 21 maggio 1993 questi ultimi hanno sottoscritto,
davanti alla notaia __________ __________, un accordo di divisione parziale,
disponendo – fra l'altro – che la particella n. __________RFD di __________
fosse attribuita in comproprietà un mezzo ciascuno a __________ e __________
__________. L'accordo prevedeva anche le clausole seguenti:
- È costituito a favore della madre
__________ un diritto gratuito d'abitazione vita natural durante da iscriversi
quale servitù a RF, limitatamente all'appartamento al PT della part. no.
__________RFD __________.
La
beneficiaria potrà liberamente cessare l'esercizio del diritto d'abitazione
facendosi rifondere dai coeredi __________ e __________ il controvalore in
capitale (calcolato con un canone di locazione di fr. 760.– mensili secondo la
tavola n. 45 Stauffer-__________, con tasso al 6%) rispettivamente percepire
l'importo di fr. 760.– al mese a titolo di rendita.
- Nella misura
in cui i coeredi __________ e __________ continueranno a vivere con la mamma
gli stessi corrisponderanno alla medesima ciascuno l'importo di fr. 400.–
mensili a partire dal mese in cui verrà iscritta a RF la divisione di cui sopra.
(…)
Il
23 settembre 1993 gli eredi hanno stipulato davanti alla medesima notaia un
atto pubblico di divisione ereditaria, donazione a titolo di anticipo
ereditario e costituzione di diritto d'abitazione nel quale hanno confermato
anche quanto previsto dal precedente accordo.
B. Il 4
ottobre 1994 __________ e __________ __________ hanno sciolto con l'accordo
della madre la comproprietà sulla particella n. __________, costituendo una
proprietà per piani. Il diritto d'abitazione di __________ __________ è stato
riportato sulla proprietà per piani assegnata a __________ __________ (rogito
n. __________del notaio __________ __________). Alla fine d'agosto del 1997
__________ __________ ha lasciato l'appartamento oggetto del diritto d'abitazione,
ove viveva con il figlio __________, e si è trasferita dalla figlia __________.
Il 18 settembre 1997 essa ha chiesto ai figli __________ e __________ la
rifusione del controvalore in capitale del diritto d'abitazione, pari alla
somma di fr. 82 171.20. __________ __________, per il tramite del proprio
legale, ha comunicato alla madre di essere proprietario esclusivo
dell'appartamento gravato dal diritto d'abitazione, sostenendo inoltre di non
essere in grado di pagare l'intero importo in una sola volta. Il 14 novembre
1997 __________ __________ ha chiesto al figlio __________ ulteriori
fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 1994, per complessivi
fr. 17 600.–. Questi ha eccepito, il 24 novembre 1997, di avere
anticipato il pagamento di spese per fr. 30 631.–.
C. Il
28 gennaio 1998 __________ __________, accompagnato dal segretario comunale di
__________, si è recato dalla madre, che a quel momento si trovava sola
nell'abitazione della sorella __________, e le ha sottoposto la seguente
dichiarazione:
Io sottoscritta __________ __________,
__________,
in
riferimento al diritto d'abitazione di cui al punto 5 del rogito no. 343 del Notaio
avv. __________ __________, __________,
dichiaro di
non pretendere alcunché da mio figlio __________ __________, quale controvalore
in capitale per la cessazione del diritto di abitazione sulla PPP no. 1 al
pianterreno del fondo base __________ RFD di __________ __________.
__________ ha sottoscritto due volte la dichiarazione e il segretario comunale
ne ha autenticato la firma. Il 2 febbraio 1998 l'avv. __________ __________,
subentrato nel patrocinio di __________ __________o, ha scritto al legale della
madre che questa, in occasione della nota visita a domicilio, gli aveva
confermato di non avanzare pretese nei confronti del suo cliente. Il legale
della madre ha risposto che la sua patrocinata persisteva invece nelle sue
pretese. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza, senza esito.
D. Il
25 marzo 1998 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di
__________ l'istituzione di una curatela volontaria. L'autorità tutoria ha
accolto l'istanza Il 21 luglio 1998 e ha nominato __________ __________
curatore ad hoc “con il compito di consultare gli atti e di redigere un
rapporto (…) con le proprie considerazioni”. Vista la relazione del curatore,
il 18 marzo 1999 la Delegazione tutoria ha stabilito che il recupero del
capitale rientrava nel novero degli specifici interessi della curatelata,
sicché ha chiesto a __________ __________ di versare alla madre il controvalore
in capitale (oppure una rendita di fr. 760.– mensili dal 1° settembre 1997)
oltre alla somma di fr. 17 600.–, ha istituito una curatela amministrativa
in favore dell'interessata e ha nominato come curatrice la figlia __________
__________. Adita da __________ __________, l'11 maggio 1999 l'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha parzialmente riformato tale decisione, nel senso che ha autorizzato
la curatrice a adire vie legali per ottenere il versamento del controvalore del
diritto d'abitazione, lasciandole la facoltà di scegliere fra la somma in
capitale e la rendita prevista nel contratto del 23 settembre 1993 (incluso
l'importo di fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 1997). Il 21 giugno 1999
__________ __________ ha comunicato a __________ __________ di optare per il
versamento in capitale, sollecitando il pagamento di complessivi fr.
108 402.45. __________ __________ ha obiettato, il 15 luglio 1999, che
ogni pretesa inerente al diritto d'abitazione si era estinta per convenzione e
che dal 1994 l'obbligo di versamento di fr. 400.– mensili in caso di convivenza
era stato sostituito con l'assunzione, da parte sua, delle spese per la casa.
E. Il
17 dicembre 1999 __________ __________, rappresentata dalla curatrice, ha
promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo
che __________ __________ fosse condannato a versarle fr. 82 171.20 oltre
interessi al 5% dal 15 ottobre 1997 e fr. 17 600.– oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 1997. Nella sua risposta del 10 febbraio 2000 il convenuto ha
proposto di respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Ultimata l'istruttoria, esse hanno presentato, il
30 aprile 2001, un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato i
rispettivi punti di vista, rinunciando al dibattimento finale.
F. Con
sentenza del 9 agosto 2001 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
condannato __________ __________ a versare a __________ __________ la somma di
fr. 89 771.20 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre al 31 dicembre 1997 su
fr. 82 171.20 e dal 1° gennaio 1998 su fr. 89 771.20. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 4000.–, sono state poste per un decimo a
carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'attrice fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 31
agosto 2001 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione o, in subordine, di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 20 000.– con accessori. Nelle sue osservazioni del 17
ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'attrice
si è costituita in giudizio rappresentata dalla curatrice, la quale è stata autorizzata
l'11 maggio 1999 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele – come detto – “a procedere
per ottenere il versamento del controvalore del diritto d'abitazione, facendo
ricorso, ove necessario, alle vie legali” (doc. V, pag. 10, dispositivo n.
2.4). La legittimazione di lei non fa quindi dubbio (art. 419 cpv. 2 e 421 n. 8
CC). Per il resto l'appello, date le ferie giudiziarie, è tempestivo (art. 308
cpv. 1 CPC combinato con l'art. 133 cpv. 1 lett. b nella versione in vigore
fino al 31 marzo 2001, applicabile in virtù dell'art. 515 CPC nella versione in
vigore fino al 30 settembre 2001). Ciò premesso, nulla osta all'esame del
ricorso nel merito.
-
Il
Pretore ha accertato anzitutto che le parti concordano sul controvalore in
capitale del diritto d'abitazione (fr. 82 171.20). Quanto alla validità
della dichiarazione firmata dall'attrice il 28 gennaio 1998, il primo giudice
ha escluso sia un'incapacità di discernimento di lei, sia l'ipotesi di un
errore essenziale o di un dolo, ma ha ravvisato gli estremi di una lesione.
Egli ha rilevato che l'abbuono di un credito simile senza corrispettivo
appariva manifestamente sproporzionato, l'interessata avendo agito con leggerezza,
senza preoccuparsi delle sue necessità future, e che il modo in cui il figlio
si era procurato quella dichiarazione costituiva un abuso. Circa l'obbligo per
il convenuto di versare alla madre fr. 400.– mensili in caso di convivenza, il
Pretore ha ritenuto che la mancata ripresa della relativa clausola nel
contratto di scioglimento della comproprietà non ne comportava per ciò solo l'annullamento.
Egli ha quindi stimato in fr. 10 000.– le spese sostenute dal figlio
durante la convivenza, riconducendo la pretesa della madre a fr. 7600.–,
esclusa la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione. Ciò posto, egli
ha condannato il convenuto a versare l'importo complessivo di fr.
89 771.20 con interessi.
-
L'appellante
afferma che la dichiarazione del 28 gennaio 1998 comprova una donazione poiché
la madre, a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie, ha voluto rimettergli
con animus donandi l'importo a lei dovuto per la fine del diritto
d'abitazione. E siccome l'istituto della lesione si applica ai soli contratti
sinallagmatici, ma non ad accordi unilaterali, la dichiarazione in esame non
può essere invalidata. Egli sostiene inoltre che l'interessata potrebbe
senz'altro tornare a vivere con lui, se solo volesse, e che la madre ha mezzi
sufficienti per sopperire alle proprie necessità, sicché essa non ha agito con
leggerezza rinunciando a incassare un capitale che in realtà non le occorre.
Né, soggiunge, vi sono prove che egli abbia abusato della situazione della
genitrice. L'appellante ricorda infine che la madre avrebbe dovuto dichiarare
di invalidare la rinuncia entro un anno dalla firma, mentre essa lo ha
convenuto in giudizio solo nel dicembre del 1999.
-
L'art.
21 cpv. 1 CO prevede che, riscontrandosi una sproporzione manifesta fra prestazione
e controprestazione in un contratto la cui conclusione fu, da una delle parti,
conseguita abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza
dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non
mantiene l'accordo e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. Le
condizioni cumulative per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CO sono tre: la
prima, di natura oggettiva, presuppone un'evidente sproporzione tra prestazione
e controprestazione; le altre due, di natura soggettiva, presuppongono una
situazione di bisogno di una parte, o quanto meno la sua inesperienza o
leggerezza, e – d'altro lato – il consapevole abuso della controparte (DTF 123
III 301 consid. 4; Huguenin Jacobs
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2a edizione, n.
1 ad art. 21 CO con numerosi rimandi).
a) Dall'istruttoria non risulta che
l'interessata, la quale neppure ricorda le circostanze e il contenuto della
dichiarazione 28 gennaio 1998 (doc. R, pag. 2; richiamo III dalla Commissione
tutoria regionale 12, rapporto del curatore ad hoc del 30 ottobre 1998
pag. 2), intendesse compiere una donazione in favore del convenuto. Del resto
la natura causale della convenzione di annullamento è contestata (Gonzenbach in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2a
edizione, n. 4 ad art. 115 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 764,
entrambi con rimandi). Sia come sia, in concreto è pacifico che l'accordo è
stato stipulato a titolo gratuito, il debitore non avendo promesso alcuna controprestazione.
Il problema è quindi di sapere se contratti di natura non onerosa possano
essere invalidati per lesione.
b) Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, invero, che una dichiarazione
di rinuncia può essere invalidata per lesione (DTF 44 II 187 in alto). Tuttavia
quel precedente non può essere assimilato al caso attuale, giacché allora la rinuncia
non era avvenuta a titolo puramente gratuito. Nonostante il testo dell'art. 21
CO si riferisca direttamente solo a contratti sinallagmatici, la dottrina maggioritaria
reputa ad ogni modo che la norma in questione sia applicabile – per analogia – anche
a contratti senza prestazione corrispettiva (Huguenin
Jacobs, op. cit., n. 3 ad art. 21 CO; Gauch/Schluep/Schmid/
Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil I, 7ª edizione,
pag. 147 n. 735; Koller,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, Berna 1996, pag.
296 n. 1282).
c) Kramer (Berner Kommentar, n. 11 ad art.
21 CO con rinvio), da parte sua, contesta l'applicabilità dell'art. 21 CO a
contratti di natura non onerosa. Pur ammettendo che la donazione è un archetipo
di contratto non equilibrato, nell'ambito del quale è facile profittare della
leggerezza, dell'inesperienza o del bisogno psichico del donante, egli ritiene
che, trattandosi di promessa di donazione, la facoltà di revoca prevista
dall'art. 250 CO e le prescrizioni di forma offrano sufficienti garanzie. A
tale orientamento Gauch/Schluep/Schmid/Rey
obiettano (loc. cit.) che non è dato a divedere per quale motivo si dovrebbe
avvantaggiare chi, pur avendo commesso soggettivamente un abuso nel senso
dell'art. 21 CO, non concede al leso controprestazione alcuna, per rapporto a
chi ha promesso una controprestazione manifestamente insufficiente. Ai fini del
presente giudizio conviene pertanto attenersi all'indirizzo della dottrina
maggioritaria.
-
L'appellante
nega che sussista una sproporzione evidente tra la prestazione e la
controprestazione del contratto, sottolineando che il diritto d'abitazione
rimane iscritto nel registro fondiario e la madre può in ogni momento tornare
ad abitare nell'appartamento con lui. L'attrice obietta che, data l'età, essa
necessita di cure e assistenza che il figlio non è in grado di darle. Fa valere
inoltre che la rinuncia favorisce il convenuto rispetto agli altri eredi e che,
nel caso in cui lei fosse ricoverata in un istituto, si porrebbe il problema
del suo mantenimento. Ora, l'apprezzamento della sproporzione deve fondarsi sul
valore oggettivo delle prestazioni al momento della conclusione del contratto (Huguenin Jacobs, op. cit., n. 6 ad art.
21 CO con richiami; Engel, op.
cit., pag. 302 con riferimenti). Poco contano i rapporti fra le parti o la
situazione personale ed economica dell'interessata. Nella fattispecie è indiscusso
che il controvalore in capitale del noto diritto d'abitazione ammonta a fr.
82 171.20 e che la creditrice vi ha rinunciato senza compenso. Certo, essa
potrebbe riprendere l'esercizio del diritto d'abitazione, ma tale facoltà
esisteva anche prima dell'accordo. In simili circostanze la sproporzione
manifesta tra prestazione e controprestazione risulta palese.
-
Per
quanto riguarda le condizioni soggettive della lesione, l'appellante asserisce
che la madre, pienamente capace di discernimento, ha rinunciato al credito con
cognizione di causa, in ragione dei vicendevoli rapporti affettivi e delle
difficoltà finanziarie di lui. Informata dei suoi diritti, inoltre, essa ha
dichiarato anche al patrocinatore del figlio di non aver bisogno di altri mezzi
finanziari, spiegando che le prestazioni pensionistiche le sono sufficienti.
L'appellante assume infine che non è stato dimostrato un abuso da parte sua del
bisogno o dell'inesperienza dell'attrice.
a) La
leggerezza si configura come concreta mancanza della necessaria attenzione e
riflessione, senza tuttavia che questa debba raggiungere uno stato patologico (Huguenin Jacobs, op. cit., n. 13 ad
art. 21 CO con rimandi) o un'incapacità di discernimento nel senso dell'art. 16
CC (Kramer, op. cit., n. 45 in
fine ad art. 21 CO; Engel, op.
cit., pag. 303). La lesione può ravvisarsi anche per età avanzata, malattia,
dipendenza psicologica o gratitudine (Kramer,
loc. cit.). D'altro lato l'autore della lesione è consapevole, o deve esserlo,
che otterrà vantaggi eccessivi proprio per la debolezza della controparte (Engel, op. cit., pag. 304).
b) Dagli
atti risulta che l'attrice ha firmato la dichiarazione a casa sua, durante una
visita del figlio, in un momento in cui l'altra figlia (con cui essa vive) era
assente per lavoro. Il segretario comunale di __________, intervenuto per
autenticare la firma, ha riferito che in sua presenza il documento non è stato
letto né spiegato e non ha saputo dire se “nel mentre lo firmava [l'attrice]
l'avesse pure letto” (deposizione __________ __________ del 6 febbraio 2001,
verbali pag. 18). Per il resto l'attrice, che proprio quel giorno compiva
settantacinque anni (v. doc. B, pag. 1), da tempo accusava problemi di salute
che l'avevano resa dipendente dall'aiuto delle figlie e di terzi (deposizione
__________ __________ del 4 ottobre 2000, verbali pag. 5 e 6; deposizione
__________ __________ del 24 novembre 2000, verbali pag. 9 in alto; deposizione
__________ __________ del 24 novembre 2000, verbali pag. 12 a metà e pag. 13).
In seguito essa non ha saputo spiegare nemmeno le circostanze né il contenuto
del documento, né alla figlia (doc. L, pag. 2) né al curatore ad hoc
(doc. R, pag. 2; rich. III, rapporto del curatore ad hoc del 30 ottobre
1998, pag. 2), tant'è che il suo legale ha dovuto chiedere spiegazioni all'appellante
(doc. L).
c) L'avvocato
__________ ha affermato invero che qualche giorno dopo l'interessata, anche
quella volta sola in casa, gli ha confermato di non vantare alcuna pretesa
verso il figlio e di non avere bisogno di altro denaro. Egli ha dichiarato
inoltre che, dopo averle spiegato “che avrebbe avuto il diritto di pretendere
quei soldi”, la sua interlocutrice si è messa a piangere, dicendo che
“probabilmente la richiesta formulata tramite un legale era un'idea della
sorella __________ e che lei in merito a questa richiesta non aveva mai
conferito con nessun legale, non essendo sua volontà ottenere una qualsiasi somma
da suo figlio”. L'attrice ha soggiunto di vivere “grazie all'AVS e che ciò era
sufficiente”. Al legale l'anziana è parsa “molto lucida” (deposizione
del 6 febbraio 2001, verbali pag. 20; v. anche doc. M e doc. 4). Ora, a
prescindere dal fatto che il 16 ottobre 1997 l'interessata aveva incontrato il
proprio patrocinatore per discutere appunto del ricupero del credito
(deposizione avv. __________ __________ del 6 febbraio 2001, verbali pag. 19) e
che tutte le lettere inviate dal suo legale le sono state trasmesse in copia
(doc. E, G e I), dagli atti si desume che essa non ha altre entrate e neppure
sostanza (rich. III, rendiconto 1999). D'altro canto al curatore ad hoc
l'attrice ha poi confidato di voler ricuperare la somma e ha spiegato che “al
momento della divisione si era voluta cautelare per il futuro, inserendo la
clausola del rimborso, qualora il suo diritto d'abitazione non potesse più
essere esercitato” (deposizione __________ __________ del 4 ottobre 2000,
verbale pag. 7). In siffatte circostanze appare chiaro che, rinunciando al suo
unico capitale senza considerare le necessità future, l'attrice ha agito a dir
poco con leggerezza.
d) Per
quel che riguarda la consapevolezza del suo agire, l'appellante si limita a rilevare
che non ha mai abusato dello stato di bisogno o dell'inesperienza della madre,
né vi sono prove al riguardo. Così argomentando, tuttavia, egli omette di spiegare
perché le motivazioni del Pretore, secondo cui il modo in cui egli ha ottenuto
la nota dichiarazione (in assenza della sorella __________ e senza passare per
il tramite del patrocinatore dell'attrice, i quali non avrebbero consentito
alla firma) sarebbero censurabili. Su questo punto l'appello è finanche irricevibile
per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al
cpv. 5). Dagli atti emerge comunque che l'appellante si è recato dalla madre in
un momento in cui questa era sola in casa, facendosi accompagnare dal
segretario comunale, al quale aveva detto che la genitrice non poteva muoversi.
A quel momento le parti erano entrambe patrocinate e tra i legali era già
intercorso uno scambio di corrispondenza proprio sul pagamento di quanto oggi
preteso (doc. da E a I). Anche sotto questo aspetto, pertanto, il giudizio di
primo grado resiste alla critica.
-
L'appellante
fa valere che, in ogni modo, la petizione del 17 dicembre 1999 è tardiva, non
avendo egli ricevuto entro il termine di perenzione di un anno alcuna dichiarazione
personale ed espressa della madre in merito all'invalidazione dell'accordo.
L'attrice obietta di avere espresso la propria volontà di dipartirsi dal
contratto con tre scritti e di avere confermato tale volontà sia al proprio
curatore ad hoc sia ai membri della Delegazione tutoria. Ora, in caso di
lesione la parte lesa può, nel termine di un anno dichiarare di non mantenere
il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato (art. 21 cpv.
1 in fine CO). Si tratta di un termine perentorio (Kramer, op. cit., n. 56 ad art. 21 CO), che decorre dalla
conclusione del contratto (art. 21 cpv. 2 CO), indipendentemente dal momento in
cui si apprende della lesione (Kramer,
op. cit., n. 57 ad art. 31 CO; Engel,
op. cit., pag. 305). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'invalidazione
non dev'essere necessariamente personale ed esplicita, ma può avvenire per il
tramite di un rappresentante (Kramer,
op. cit., n. 54 ad art. 21 CO) o per atti concludenti, ad esempio esigendo
quanto già prestato (Kramer, op.
cit., n. 55 ad art. 21 CO). In ogni modo non occorre promuovere causa entro un
anno (Engel, op. cit., pag. 305).
In concreto già il 4 febbraio 1998 il legale dell'attrice madre, indirizzandosi
al nuovo patrocinatore del ricorrente, ha confermato “la piena legittimità
della pretesa avanzata” (doc. O). Ciò appare sufficiente, l'interessato non potendo
ignorare che la controparte non intendeva attenersi alla dichiarazione da lei
sottoscritta. Ne segue che l'appello, su questo punto, è nuovamente destituito
di fondamento.
-
L'appellante ritiene, in via subordinata, che il Pretore non avrebbe
dovuto invalidare la convenzione, ma solo ridurre la prestazione, valutando in
tal caso il fabbisogno della madre. Quanto al pagamento di fr. 400.– mensili,
egli ribadisce che la convenzione è stata annullata e sostituita al momento
dello scioglimento della comproprietà, che la controparte non ha mai contestato
il conteggio delle spese assunte per la casa e che le mensilità fino al
novembre 1994 sono in ogni modo prescritte. Ora, la possibilità di un
annullamento parziale di un contratto viziato da lesione è ammessa dal
Tribunale federale (DTF 123 III 300 consid. 2f), il quale, tenuto conto delle
critiche di parte della dottrina, ha tuttavia lasciato aperto la questione di
sapere se ciò sia possibile anche quando – come in concreto – essa è chiesta
dall'autore della lesione. Sia come sia, nella fattispecie l'appellante non
spiega come egli giunga alla cifra di fr. 20 000.–, limitandosi ad
allegare che l'attrice ha vissuto fino all'introduzione della petizione senza
contributi da parte sua. Inconferente, l'asserto non può giovargli.
-
Per quanto attiene all'obbligo di versare fr. 400.– mensili in caso
di convivenza con la madre, l'appellante sostiene che l'onere è stato annullato
per novazione, giacché – contrariamente al diritto d'abitazione – esso non è
stato ripreso nel contratto di scioglimento della comproprietà. Soggiunge che,
si fosse voluto mantenere l'impegno, un adattamento sarebbe stato necessario, visto
che il fratello __________ non conviveva più con loro. Che il contratto di
scioglimento della comproprietà nulla preveda in merito alla predetta clausola
è vero (v. doc. 1), ma non si vede perché la clausola avrebbe necessariamente
dovuto essere inserita nell'atto pubblico, il cui oggetto era lo “scioglimento
della comproprietà” e il “riporto del diritto d'abitazione (doc. 1, pag. 1).
Né, tenuto conto che un contributo di fr. 400.– doveva essere versato da ognuno
dei figli (doc. A, punto 8), appariva indispensabile adattare la clausola solo
perché Brenno non viveva più con la madre. La partenza del fratello, del resto,
era già stata discussa in una lettera del 24 gennaio 1994 dell'allora
patrocinatore del ricorrente, che l'aveva “ritenuta definitivamente liquidata”
(doc. D). L'appellante adduce che la clausola sarebbe stata sostituta dall'impegno,
da parte sua, di assumere le spese per la casa. L'istruttoria non conferma però
la sua tesi, nulla potendosi dedurre dal fatto che egli facesse la spesa o
pulisse in casa (deposizione __________ __________ del 24 novembre 2000,
verbali pag. 20) o che si fosse riservato la possibilità di compensare le
“fatture pagate direttamente durante l'anno” (doc. D). Anzi, a ben vedere, se
si avesse voluto cambiare quell'impegno sarebbe stato più logico prevederne
espressa modifica, tanto più che la novazione non si presume (art. 116 cpv. 1
CO).
-
Il Pretore ha stimato equitativamente in fr. 10 000.– gli
esborsi per “pranzo + cena”, “vino + bibite” e “legna” fatti valere dal convenuto
con un conteggio da lui redatto di complessivi fr. 18 435.– (doc. 12).
Così facendo, egli ha compensato parzialmente la pretesa globale di fr.
17 600.–, corrispondente a 44 mensilità di fr. 400.– dal gennaio 1994
all'agosto 1997 (sentenza, pag. 9 in fondo e 10 in alto). L'appellante fa valere
che il conteggio sulle spese da lui assunte (doc. 12) non è mai stato
contestato e va quindi ritenuto esatto. In prima sede per vero l'attrice non ha
mai espressamente contestato l'esattezza del conteggio (replica, pag. 17). Se
non che, nemmeno il convenuto ha mai esplicitamente sollevato l'eccezione di
compensazione, limitandosi a sostenere di avere adempiuto “la sua obbligazione
sostituendola con l'intero accollamento delle spese di casa a suo carico” (risposta,
pag. 17 in basso), rispettivamente di avere estinto la pretesa “per
conversione” (v. anche duplica, pag. 14 in alto). Ancora con le conclusioni
egli ha fatto valere la sostituzione dell'obbligo di versare fr. 400.– con
l'impegno ad assumere i costi per l'economia domestica (conclusioni, pag. 6 in
basso). In simili circostanze appare finanche dubbio che il Pretore potesse compensare
alcunché. Sia come sia, l'attrice non ha impugnato la sentenza, di modo che il
giudizio appellato, finanche favorevole all'appellante, merita conferma.
-
Il ricorrente eccepisce, da ultimo, che la pretesa di fr. 400.– mensili
è prescritta per il periodo dal gennaio al novembre del 1994, i versamenti
dovendo essere effettuati mensilmente. Per il Pretore le prestazioni,
periodiche, erano state stipulate come esigibili per la fine di ogni anno. A
ragione. Con lettera del 24 gennaio 1994 l'allora patrocinatore del convenuto
aveva precisato che il suo cliente avrebbe versato “alla fine di ogni anno
l'importo corrispondente alle dodici mensilità di fr. 400.–” (doc. D). Mal si
comprende, né l'appellante spiega, per quale motivo ci si debba scostare da
siffatta pattuizione. Le prestazioni mensili, di conseguenza, diventavano
esigibili unicamente alla fine di ogni anno, sicché al momento
dell'introduzione della causa, il 17 dicembre 1999, il termine quinquennale di
prescrizione non era ancora decorso neppure per le mensilità del 1994 (art. 128
n. 1 CO combinato con l'art. 130 cpv. 1 CO). Privo di fondamento, l'appello si
rivela destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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