AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.116
Data decisione, Autorità:
07.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00116
Lugano
7 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza dell'8 febbraio 2001 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(già patrocinato dall'avv. dott. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 21 settembre 2001 presentato da __________ __________
contro la sentenza emessa l'11 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (____________________1958) e __________ nata __________
(__________1956), cittadini turchi, si sono sposati l'
__________ 1986 a __________ __________ __________ (Turchia). Dal matrimonio è
nata __________, il __________ __________ 1989. All'inizio del 1990 i coniugi
sono giunti con la figlia in Svizzera. Il marito lavora come autista per la
ditta __________ __________; la moglie ha esercitato diverse attività saltuarie.
Le parti si sono separate nel gennaio del 1996, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a
__________ . Il 21 febbraio 1996 __________ __________ ha instato
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per l'emanazione di
misure a protezione dell'unione coniugale. La procedura si è conclusa il 28
marzo 1996 con un accordo giudiziale in cui il marito si impegnava – fra
l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili
e uno per la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 800.– mensili (inc.
..). I coniugi si sono poi riconciliati e sono
tornati a vivere insieme fino al febbraio del 2000, quando il marito ha lasciato
definitivamente l'abitazione coniugale per stabilirsi in un appartamento a
__________.
B. L'8
febbraio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna con una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale
per ottenere – già in via cautelare e previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – l'attribuzione dell'appartamento coniugale (compreso il mobilio
e le suppellettili), un contributo alimentare per sé di fr. 1700.– mensili e
uno per la figlia di fr. 800.– mensili, come pure una trattenuta sullo
stipendio del marito per complessivi fr. 2500.– mensili. All'udienza del 15
marzo 2001, indetta per discutere le domande cautelari e le misure a protezione
dell'unione coniugale, __________ __________ ha aderito all'attribuzione
dell'alloggio familiare all'istante, ha offerto un contributo mensile per
moglie e figlia di complessivi fr. 136.30 dall'aprile del 2001 e ha prospettato
la disciplina del proprio diritto di visita alla figlia. Il Pretore ha sentito __________
il 20 marzo 2001.
C. Con
decreto cautelare del 30 marzo 2001, emanato senza contraddittorio, il Pretore
ha obbligato __________ a versare un contributo mensile per moglie e figlia di
fr. 1100.– ciascuna dal 1° aprile 2001 (compresi gli assegni familiari), ha
ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha posto gli oneri
processuali a carico del convenuto. Esperita l'istruttoria, __________
__________ ha confermato le sue domande in un memoriale conclusivo del 9 luglio
2001. Nel proprio memoriale dell'11 luglio 2001 il marito si è opposto a
qualsiasi contributo per la moglie, ha offerto un contributo per la figlia,
compresi gli assegni familiari, di fr. 447.– mensili (o, in subordine, di fr.
635.– mensili) dal passaggio in giudicato della sentenza al 31 gennaio 2002,
aumentato a fr. 581.25 mensili (o, in subordine, a fr. 750.– mensili) dal 1°
febbraio 2002 fino alla maggiore età, e ha concluso perché gli fosse concesso
“il più ampio diritto di visita, da esercitare ogni sabato o ogni domenica,
avvertendo la madre entro il giovedì precedente”. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
D. Con
sentenza dell'11 settembre 2001 il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere
la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato
__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha
imposto al convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr. 680.–
mensili dal 1° aprile 2001, aumentato a fr. 1380.– mensili dal 1° settembre
2001 (riservato il diritto del marito di compensare “il maggior importo versato
fino ad ora … con il contributo futuro”) e uno per la figlia di fr. 1100.–
mensili (compresi gli assegni familiari) dal
1° aprile
2001. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 185.– sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.– per
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello
(“ricorso”) del 21 settembre 2001 per ottenere che, previa assunzione di nuovi
documenti, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto dal 1° settembre
2001 a fr. 490.– mensili o, in subordine, a fr. 680.– mensili e che il giudizio
del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre
2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
convenuto acclude all'appello nuovi documenti sulla sua situazione finanziaria.
Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede
che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza
cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di
divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza
del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n.
12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 10 luglio 2002
in re C., consid. 2, massima pubblicata in: www.ti.ch/icca). Per queste ultime
procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre
che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si
applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con
rinvio). Nella fattispecie è litigioso unicamente, in questa sede, il contributo
per la moglie, non disciplinato dal principio inquisitorio, onde
l'improponibilità di nuove prove. Tutt'al
più, dandosi mutate circostanze, le misure adottate potranno essere modificate
in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Bräm in:
Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 8 seg. ad art. 179 CC; Hasenböhler
in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag.
323 n. 783; Stettler/Germani, Droit
civil III, 2ª edizione, pag. 266 n. 413).
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497), così come
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (DTF inedita del 9 luglio
2002 in re R., 5P.199/2002, consid. 2 con richiamo di giurisprudenza). Nel caso specifico la figlia
__________, che ha compiuto i 13 anni il 7 febbraio 2002, è stata ascoltata in
prima sede dal Pretore (verbale del 20 marzo 2001, nel fascicolo verde). Il
precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è d'altro
canto ragione perché questa Camera disponga una nuova audizione della ragazza,
ove appena si consideri che, in appello, è litigioso solo il contributo
alimentare per la moglie. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
-
L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi
è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art.
137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. Il principio del clean break cui allude il marito (appello,
pag. 1 in fondo) riguarda il divorzio e non è pertinente. Ora, giusta l'art.
137 cpv. 2 CC l'ammontare dei contributi si calcola in base al riparto
dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123
III 1; Hausheer/Reusser/ Geiser,
op. cit., n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, op. cit., n. 4 ad art. 176 CC).
Il
fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare
i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri
fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di
questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella
dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF
120 II 231 consid. 1c con rinvii). In caso di ammanco, al debitore del
contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c
con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono
adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361
segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza
(Rep. 1991 pag. 431).
- Litigioso
in appello rimane soltanto, come detto, il contributo alimentare per la moglie.
A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 4900.–
mensili e quello della moglie in fr. 900.– mensili (aumentato a fr. 1200.–
mensili dal 1° luglio 2001). Circa i fabbisogni, egli ha calcolato quello
minimo del marito in
fr.
3120.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, spese d'alloggio fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 211.70,
ammortamento di debiti verso terzi fr. 1100.–, onere fiscale fr. 200.–),
ridotti a fr. 2420.– mensili dal 1° settembre 2001 per decadenza di taluni
debiti, quello minimo della moglie in fr. 2270.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese d'alloggio fr. 740.–, premio della
cassa malati fr. 230.–, onere fiscale fr. 50.–), aumentati a fr. 2670.– mensili
dal 1° settembre 2001 per l'insorgere di un debito verso terzi, e quello in
denaro della figlia in fr. 1100.–. Sulla base di tali dati il Pretore ha posto
a carico del convenuto, dal 1° aprile 2001, un contributo per la moglie di fr.
680.– mensili (aumentato a fr. 1380.– mensili dal 1° settembre 2001) e uno per
la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 1100.– mensili.
-
L'appellante
lamenta anzitutto di aver dovuto contrarre ulteriori debiti (non considerati
dal Pretore) per onorare i propri obblighi alimentari nel primo semestre del
2000, facendo valere in sostanza che la gratifica di fr. 6225.–, computata dal
primo giudice nella media delle sue entrate, gli è stata corrisposta solo nel mese
di giugno di quell'anno (appello, pag. 2 a metà). La doglianza esula
dall'attuale giudizio, ove si consideri che il Pretore ha obbligato il
convenuto a versare contributi alimentari per moglie e figlia solo a partire
dal 1° aprile 2001 (decreto cautelare del 30 marzo 2001, dispositivo n. 1;
sentenza impugnata, dispositivi n. 3 e 4). Si aggiunga che l'interessato non
indica neppure l'ammontare degli asseriti debiti contratti per sovvenire ai
propri obblighi alimentari, sicché la censura appare finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
-
L'appellante
adduce inoltre di aver dovuto pagare nel marzo del 2001 non meno di fr. 3000.–
alla __________ __________ Bank a titolo di “ammenda”, per evitare una procedura di pignoramento
nei suoi confronti. Rileva altresì che la moglie, pur essendo stata parimenti
escussa dall'istituto bancario, non ha versato nulla fino al settembre del
2001, sicché la __________ __________ Bank esigerà verosimilmente un aumento del rimborso rateale dai fr.
400.– fissati dal Pretore a fr. 600.–/800.– mensili dal 1° ottobre 2001. Il
paventato incremento dell'onere nei confronti della __________ __________ Bank non trova tuttavia alcun riscontro nel
fascicolo processuale. Lo stesso appellante si limita per altro a definire
l'aumento come “presumibile” (appello, pag. 3 in alto). Ne discende che la
valutazione del Pretore – a un esame sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – resiste alla
critica. Dandosi il caso, l'interessato potrà sempre chiedere un adeguamento
del contributo alimentare alle mutate circostanze (sopra, consid. 1).
-
L'appellante
si duole dipoi che il primo giudice abbia stralciato dal suo fabbisogno minimo,
dopo il 31 agosto 2001, l'ammortamento di debiti personali nei confronti del
__________ __________ e della __________ Bank, per complessivi fr. 600.–
mensili. A suo avviso il Pretore avrebbe confuso il debito “d” nei confronti
del __________ __________ con un altro debito inerente all'uso della carta di
credito “ ” (appello, pag. 3 verso il basso). Se non che, tutto si
ignora sulla natura dei debiti evocati dall'interessato. Invano si cercherebbe
nel fascicolo processuale una prova qualsiasi o un indizio atto a dimostrare –
o a rendere quanto meno verosimile – che tali debiti siano stati contratti per
esigenze familiari o con l'accordo della moglie (cfr. DTF 127 III 292 consid.
2a/bb con riferimenti). Il Pretore medesimo ha espresso dubbi al riguardo
(sentenza impugnata, pag. 10 verso l'alto). Né giova al marito prevalersi del
fatto che l'istante abbia adoperato in talune occasioni le carte di credito di
lui durante la comunione domestica (interrogatorio formale della moglie,
verbale del 22 giugno 2001, pag. 11, risposta n. 9), dato che i nuovi debiti
adombrati in appello sono successivi alla separazione. La moglie non avendo
impugnato il giudizio del Pretore, all'appellante può essere riconosciuto in
definitiva l'ammortamento dei debiti menzionati nella sentenza di primo grado,
ossia fr. 700.– mensili fino al 31 agosto 2001. Per il resto, la pretesa è
destinata all'insuccesso.
-
L'appellante
richiama per finire l'esistenza di imposte arretrate e di ulteriori debiti
verso terzi, in particolare nei confronti delle ditte __________, __________
__________ e __________ __________, come pure delle Aziende municipalizzate di
__________. Per sopperire a tali oneri egli rivendica l'inserimento nel proprio
fabbisogno minimo di ammortamenti per complessivi fr. 300.– mensili (appello,
pag. 3 a metà e pag. 5). Agli atti non v'è traccia però dell'obbligo per
l'interessato di far fronte a siffatti rimborsi rateali. A un esame di
verosimiglianza (sopra, consid. 3), simili esborsi non possono dunque essere riconosciuti.
-
L'appellante
non contesta il fabbisogno della figlia, fissato dal primo giudice in fr.
1100.– mensili. Il problema è che già a prima vista però tale importo riesce
inadeguato. La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel
gennaio del 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18
anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. La posta per “cura e
educazione” (fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età) va invero
ridotta a fr. 150.– mensili per tener conto del fatto che all'affidataria è
stata imputata un'attività lucrativa a metà tempo (sentenza impugnata, pag. 5 a
metà). A un giudizio sommario anche l'onere di alloggio stimato dal Pretore in
fr. 210.– mensili (anziché fr. 310.– mensili) in base al costo effettivo
dell'appartamento coniugale (doc. D) può rimanere invariato.
Contrariamente
all'opinione del primo giudice, non si giustifica per converso alcuna riduzione
percentuale del fabbisogno in denaro. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione
2000 non sono infatti più commisurate al costo della vita nell'area urbana di Zurigo,
ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in
base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su
cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo
2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri
termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente
modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti
nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di
circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o
alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 in basso)
e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di
sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà). Ciò
posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, il fabbisogno in denaro della figlia minorenne dev'essere
rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– fissati dal primo giudice a fr. 1670.– mensili
(fr. 1920.– secondo le citate raccomandazioni, meno fr. 150.– per la cura e
l'educazione prestate dalla madre in natura, meno fr. 100.– per il minor costo dell'alloggio).
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi,
come segue:
Periodo
dal 1° aprile al 30 giugno 2001
reddito del marito fr.
4900.–
reddito
della moglie fr.
900.–
fr.
5800.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3120.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2270.–
fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1670.–
fr.
7060.– mensili
ammanco fr.
1260.– mensili
Il marito può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3120.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr.
2270.– (fabbisogno) ./. fr. 900.– (reddito proprio) fr. 1370.–
mensili
e versare per
la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno
dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è
prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 9 settembre 2002 in re B.,
consid. 11 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
4900.– (reddito) ./. fr. 3120.– (fabbisogno) fr. 1780.–
mensili
somma dovuta:
fr. 1370.– + fr. 1670.– fr. 3040.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1370.– x (1780.– : 3040.–) fr.
800.– mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1670.– x (1780.– : 3040.–) fr.
980.– mensili.
Dato che i coniugi non contestano il contributo alimentare per
__________, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni
per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenne. Donde un contributo
per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno
il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Su questo punto, la sentenza
impugnata merita dunque conferma.
Periodo
dal 1° luglio al 31 agosto 2001
reddito
del marito fr. 4900.–
reddito
della moglie fr.
1200.–
fr.
6100.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3120.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2270.–
fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1670.–
fr.
7060.– mensili
ammanco fr.
960.– mensili
Il marito può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3120.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr.
2270.– (fabbisogno) ./. fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1070.–
mensili
e versare per
la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno
dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta
quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
4900.– (reddito) ./. fr. 3120.– (fabbisogno) fr. 1780.–
mensili
somma dovuta:
fr. 1070.– + fr. 1670.– fr. 2740.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1070.– x (1780.– : 2740.–) fr.
695.– mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1670.– x (1780.– : 2740.–) fr.
1085.– mensili.
Dato che i coniugi non contestano il contributo alimentare per
__________, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni
per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenne. Donde un contributo
per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno
il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Anche per tale periodo la sentenza
impugnata merita quindi conferma.
Periodo
dal 1° settembre 2001 in poi
reddito
del marito fr. 4900.–
reddito
della moglie fr.
1200.–
fr.
6100.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2420.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2670.–
fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1670.–
fr.
6760.– mensili
ammanco fr.
660.– mensili
Il marito può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2420.– mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr.
2670.– (fabbisogno) ./. fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1470.–
mensili
e versare per
la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno
dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta
quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
4900.– (reddito) ./. fr. 2420.– (fabbisogno) fr. 2480.–
mensili
somma dovuta:
fr. 1470.– + fr. 1670.– fr. 3140.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1470.– x (2480.– : 3140.–) fr.
1160.– mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1670.– x (2480.– : 3140.–) fr.
1320.– mensili.
In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, il contributo alimentare per __________ dev'essere rivalutato
d'ufficio dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1320.– mensili,
mentre quello della moglie va ridotto di conseguenza a fr. 1160.– mensili
(anziché fr. 1380.– mensili). L'appello va pertanto accolto entro questi
limiti.
-
L'appellante afferma da ultimo che il proprio reddito è stato
fissato tenendo conto della già citata gratifica di fr. 6225.– e di un rimborso
spese di fr. 1000.– mensili, che non gli saranno più versati in futuro. Egli
non contesta tuttavia l'ammontare dello stipendio netto stabilito dal primo
giudice (fr. 4900.– mensili). Anzi, si diparte da tale importo per calcolare il
reddito della famiglia (appello, pag. 4 in fondo e pag. 5 seg.).
L'argomentazione è dunque senza oggetto. L'appellante si limita per il resto a
contrapporre al quadro delle entrate e delle uscite familiari un proprio
conteggio della situazione finanziaria, senza spiegare perché la sentenza
impugnata sarebbe errata. Carente di motivazione, su questo punto l'appello è
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
-
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
marito esce in parte vittorioso sulla riduzione del contributo alimentare per
la moglie dal 1° settembre 2001, ma si vede aumentare d'ufficio – nella stessa
misura – quello per la figlia. Appare equo pertanto addebitargli quattro quinti
degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'equa indennità
per ripetibili ridotte, commisurate alla stringatezza delle osservazioni
all'appello. Nel complesso il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente,
invece, sugli oneri processuali di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
- A titolo di contributo alimentare per la moglie,
__________ __________ è tenuto a versare anticipatamente, entro il cinque di
ogni mese:
fr.
680.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001,
fr.
1160.– mensili dal 1° settembre 2001.
Il
maggior importo versato potrà, dandosi il caso, essere compensato con i
contributi futuri.
- A
titolo di contributo alimentare per la figlia __________, __________ __________
è tenuto a versare anticipatamente alla madre, entro il cinque di ogni mese:
fr.
1100.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001, e
fr.
1320.– mensili dal 1° settembre 2001, assegni familiari compresi.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 600.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster