AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.125
Data decisione, Autorità:
16.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00125
Lugano
16 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 26 gennaio 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 27 settembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1902), divorziata da __________ __________, è deceduta a __________
il __________ __________ 1993, lasciando quali eredi la figlia __________ in
__________ e il figlio __________ __________. Con testamento pubblico del 28
maggio 1974, rogato dal notaio __________ __________, essa aveva istituito i
due figli eredi universali, aveva destinato i suoi immobili all'una o all'altro
(con dispensa di conguaglio) e aveva attribuito a ciascuno dei due “la metà del
fondo di __________ occupato dalla __________, come pure la metà dei proventi
annui dello stesso terreno per la menzionata occupazione”.
B. Con
testamento pubblico del 26 luglio 1983, rogato anch'esso dal notaio __________
__________, __________ __________ ha revocato ogni precedente disposizione, “in
particolare quella di data 28 maggio 1974”, ha nuovamente istituito i due figli
eredi universali, attribuendo loro vari fondi (sempre con dispensa da conguaglio),
ma ha destinato alla figlia “tutto il terreno occupato dalla __________ e
tutti i proventi dello stesso terreno derivanti da tale occupazione”. Essa ha
precisato inoltre che “per le presenti disposizioni ho tenuto conto delle
donazioni fatte in precedenza ai figli, in particolare del maggior valore del
terreno __________ di __________ donato a __________ rispetto al terreno
__________ donato a __________, nonché della precedente donazione fatta a
__________ della casa e terreno a __________ ”. Il notaio __________ __________
ha pubblicato il 18 gennaio 1994 il secondo testamento e il 4 marzo 1994 il
primo.
C. Il
12 ottobre 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, la divisione dell'eredità e la nomina di un notaio divisore.
Alla discussione del 18 novembre 1994 l'istante e __________ __________ si sono
dati atto che nulla ostava alla divisione, ma che sussisteva disaccordo sul riparto
del compendio successorio. Statuendo il 22 novembre 1994, il Pretore ha
ordinato la divisione dell'eredità e ha designato l'avv. __________ __________
in qualità di notaio divisore (inc. /).
D. Il 26 gennaio 1995 __________ __________ ha convenuto __________
__________ davanti al medesimo Pretore con un'azione intesa a far annullare il
secondo testamento. Nella sua risposta del 3 marzo 1995 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione, facendo valere preliminarmente che
l'azione era perenta. __________ __________ ha replicato il 5 aprile 1995,
confermando la sua domanda e chiedendo la congiunzione della causa con altre
già pendenti davanti alla stessa Pretura (rispettivamente la sospensione di
queste ultime); in subordine egli ha postulato la collazione di tutti i beni
dati loro dalla disponente per atto tra vivi o, in via ancor più subordinata,
la riduzione mediante riunione o collazione delle liberalità in favore della
sorella. Con duplica del 2 maggio 1995 __________ __________ ha ribadito la sua
posizione, opponendosi alle richieste formulate nella replica.
E. Nel
frattempo, il 1° marzo 1995, __________ __________ ha instato, sempre dinanzi
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la nomina di un rappresentante
della comunione ereditaria. Alla discussione del 31 marzo 1995 __________
__________ si è opposto alla richiesta. Statuendo l'11 aprile 1995, il Pretore
ha accolto l'istanza e ha nominato l'avv. __________ __________ quale
rappresentante della comunione ereditaria, incaricandolo – tra l'altro – di
incassare i proventi versati dalla __________ e di riversarne la metà a
__________ __________ (inc. ..__________). Il notaio ha
allestito il 13 novembre 1996 l'inventario della successione. Su tale base gli
eredi hanno sottoscritto, il 15 novembre 1996, un contratto di divisione
parziale, dal quale è stata esclusa però la particella n. __________RFD di
__________, sulla quale sorge l'area di servizio __________. Su richiesta
dell'avv. __________ __________, il 17 gennaio 1997 il Pretore ha rilasciato il
certificato ereditario nella successione fu __________ , indicando
quali unici eredi __________ __________ e __________ __________ (inc.
..).
F. Chiusa
l'istruttoria nella causa di merito, le parti hanno presentato un memoriale
conclusivo nel quale hanno sostanzialmente riaffermato i loro punti di vista.
L'attore ha offerto nondimeno, in via subordinata, il versamento di un
conguaglio indeterminato, ma di massimo fr. 62 000.–. Al dibattimento
finale, tenuto una prima volta il 12 aprile 2000 davanti al Segretario
assessore e ripetuto davanti al Pretore il successivo 12 luglio, le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 27 settembre 2001, il Pretore ha
respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 13 000.– e le spese di
fr. 23 578.45 (comprese quelle peritali) sono state poste a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 35 000.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 18
ottobre 2001 nel quale chiede di accogliere la petizione e di riformare in tal
senso il giudizio impugnato, offrendo in via subordinata il versamento di un
conguaglio di fr. 62 000.–. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2001
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore abbia rifiutato talune prove e chiede che
siano sentiti come testimoni due funzionari di banca, che sia esperita una
perizia calligrafica sulla firma apposta su un ordine di prelievo bancario del
7 giugno 1991 e che sia integrato l'interrogatorio formale della convenuta con
le domande non ammesse dal primo giudice sulla sostanza di lei. Ora, per la
formazione del proprio convincimento la Camera civile di appello può ordinare
l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). La domanda
dell'appellante è perciò ricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, nondimeno, che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi
istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine,
124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162
consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate
dalle parti, a condizione che indichi perché queste risulterebbero superflue o
inidonee a recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
In
concreto il Pretore ha spiegato che ai fini del giudizio si tratta unicamente
di accertare la reale volontà della defunta al momento di redigere il
testamento contestato, sicché altri eventuali atti di disposizione appaiono
irrilevanti (act. XI: ordinanza del 22 agosto 1996, pag. 2 a metà). Egli ha
respinto inoltre due quesiti peritali circa la firma che figura sul citato
ordine di prelievo sia perché esulavano dallo scopo di una perizia contabile
sia perché una tale prova non era mai stata chiesta (act. IV: ordinanza del 15
gennaio 1996, pag. 2, lett. d). L'attore lamenta che talune circostanze non
sono state chiarite, ma non spende una parola per motivare in che modo l'assunzione
di tali prove sarebbe suscettibile di influire sull'esito del giudizio. Che la
convenuta possa aver beneficiato di elargizioni in contanti da parte della
madre o possa finanche avere approfittato – come dubita l'attore – della debole
vista di costei non è di rilievo per valutare la libera volontà della
disponente (v. anche sotto, consid. 6), tanto più che il prelievo in questione
è avvenuto ben otto anni dopo la confezione del testamento impugnato, motivo
per cui mal si comprende come possa averne influenzato il contenuto o la
finalità. Non rivelandosi di presumibile utilità ai fini del giudizio, le
richieste di prova avanzate dall'appellante non possono quindi essere accolte.
Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
-
Il
Pretore ha lasciato indeciso il problema legato alla perenzione dell'azione,
rilevando che – comunque sia – il testamento pubblico è stato rogato in modo
formalmente corretto: in particolare è stato letto e confermato dalla
testatrice, affetta da problemi di vista, alla presenza di due testimoni.
Quanto al suo contenuto, il primo giudice ne ha rievocato i preparativi con il
notaio rogante, curati dalla disponente medesima, e ha sottolineato come le motivazioni
da lei addotte per spiegare la modifica del precedente testamento trovino
riscontro agli atti. Per il resto – egli ha soggiunto – se la madre avesse
voluto riservare ai figli un trattamento assolutamente paritario avrebbe semplicemente
assegnato a ciascuno la metà dell'intera sostanza. La testatrice poi, persona
precisa e determinata, non poteva ignorare il valore dei vari immobili, giacché
teneva contatti diretti con il proprio consulente fiscale e curava personalmente
l'amministrazione della sostanza. Secondo il Pretore il testamento è dunque
espressione della sua libera volontà. Né vi sono indizi che facciano dubitare
della capacità di discernimento, i medici che hanno avuto in cura la disponente
avendone attestato la buona salute psichica. Per quanto riguarda la domanda –
subordinata – di collazione, essa è stata respinta poiché la collazione può
essere chiesta solo nell'ambito dell'azione di divisione, mentre quella di
riduzione è stata rigettata poiché l'attore non ha dimostrato una lesione
della propria porzione legittima.
-
L'appellante
ribadisce anzitutto la tempestività dell'azione e nel merito sottolinea che la
sorella ha beneficiato di cospicue elargizioni in contanti da parte della
madre. A suo avviso quest'ultima mirava in realtà a un trattamento paritario
dei figli, come del resto riconosce anche la controparte. Ciò risulterebbe dai
due testamenti, dalle donazioni eseguite in vita, dalle deposizioni del notaio
e di altri testimoni. Per l'attore poco importa che la madre non abbia
assegnato l'intera sua sostanza ai figli in ragione di metà ciascuno,
l'intenzione di lei essendo quella di riservare loro il medesimo trattamento
economico, pur distribuendo beni diversi. In caso contrario essa ne avrebbe
riferito almeno alle due conoscenti con cui intratteneva stretti rapporti. In realtà
– a parere dell'appellante – la madre è incorsa in un errore, non accorgendosi
che il secondo testamento avrebbe pesantemente svantaggiato un erede, a differenza
del primo che garantiva perfetta uguaglianza. Egli calcola infatti in fr.
2 675 765.– il maggior valore dei fondi lasciati alla sorella
rispetto a quelli a lui attribuiti, mentre nelle donazioni effettuate in
precedenza egli è stato avvantaggiato per soli fr. 62 000.–. Nelle condizioni
descritte l'attore chiede l'annullamento del testamento perché viziato da
errore o – in subordine – il relativo annullamento dietro versamento di fr.
62 000.–, in modo da compensare le precedenti donazioni.
-
Litigioso
in questa sede è solo l'annullamento del noto testamento per errore, l'attore
avendo rinunciato a contestare la capacità di disporre della madre, i pretesi
vizi di forma dell'atto pubblico o le domande di collazione e di riduzione.
Ora, per l'art. 469 cpv. 1 CC sono nulle le disposizioni per causa di morte
fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso, di una violenza o
di una minaccia. Tali disposizioni sono annullabili a norma dell'art. 519 cpv.
1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3 bb; Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 18 ad
art. 469; Weimar in: Berner
Kommentar, Berna 2000, n. 31 ad art. 469 CC). L'errore, riconducibile a una
fallace rappresentazione della realtà, non deve necessariamente essere
essenziale e può riguardare tanto la formazione della volontà (errore sui
motivi) quanto la sua espressione (errore di dichiarazione: Weimar, op. cit., n. 14 e 15 ad art.
469 CC). Trattandosi di un errore sui motivi, chi impugna il testamento deve
rendere verosimile che qualora il disponente avesse conosciuto la situazione
reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla
(DTF 119 II 211 consid. 3bb, con rimandi). Semplici speranze, desideri o timori
sono invece insufficienti (DTF 75 II 285, consid. 4). L'azione si prescrive nel
termine perentorio di un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza
della disposizione e della causa di nullità (art. 521 cpv. 1 CC).
-
La convenuta ribadisce che l'azione, introdotta il 26 gennaio 1995,
è perenta, l'attore avendo avuto conoscenza della disposizione e della causa di
nullità già il 18 gennaio 1994, all'udienza di pubblicazione relativa al
secondo testamento, o al più tardi il 20 gennaio seguente, quando ha ricevuto
copia autentica della pubblicazione. L'appellante obietta di avere avuto
conoscenza completa dei motivi di nullità solo con la pubblicazione del primo
testamento, avvenuta il 4 marzo 1994, motivo per cui la petizione è tempestiva.
La questione, lasciata indecisa dal Pretore, può continuare a rimanere
irrisolta. Come si vedrà oltre, in effetti, l'appello risulta destinato all'insuccesso
quand'anche la petizione fosse – come pretende l'attore – tempestiva.
-
L'appellante
sostiene in primo luogo che la sorella deve aver ricevuto dalla madre consistenti
somme di denaro, non essendo dato di sapere dove siano finiti i redditi
immobiliari incassati dalla genitrice. Aggiunge che, oltre alla donazione di
fr. 30 000.– utilizzati per la costruzione di un rustico, la madre ha
pagato direttamente lavori di falegnameria per quell'immobile. A tale riguardo
è vero che la convenuta ha riconosciuto, in occasione del proprio
interrogatorio formale, di avere ricevuto dalla madre nel 1964/65 circa fr.
30 000.– per la costruzione del rustico, altri ampliamenti eseguiti nel
1979 essendo stati finanziati invece da un mutuo ipotecario (act. XIII: verbale
del 3 marzo 1997, pag. 2 risposta n. 20; v. anche doc. 5). Tuttavia, come detto
(sopra, consid. 1), la circostanza che l'interessata abbia beneficiato di elargizioni
dalla madre o abbia addirittura profittato – come ipotizza il ricorrente –
della scarsa vista di lei, non è di rilievo per determinare l'esistenza di un
vizio della volontà al momento del secondo testamento. Da un lato non si
ravvisano indizi idonei a supporre che la madre abbia erroneamente valutato le
donazioni in contanti accordate ai figli prima del secondo testamento.
Dall'altro, gli avvenimenti prospettati dall'attore sono avvenuti in ogni modo
dopo il 1985, quando la sorella è andata a vivere presso la madre (act. XIII:
loc. cit., pag. 1, risposta n. 5), sicché non è dato a divedere come tali
eventi avrebbero potuto influenzare il contenuto della disposizione di ultima volontà
allestita nel 1983. Del resto, nemmeno l'attore spiega in che modo siffatte liberalità
(o appropriazioni) avrebbero potuto indurre in errore la testatrice.
-
Per
l'appellante, contrariamente a quanto reputa il Pretore, la madre voleva
garantire ai figli un'assoluta parità di trattamento, pur distribuendo fra loro
beni diversi, come ammette la sorella nei propri allegati. In realtà la
convenuta non ha riconosciuto un tale assunto. Si è limitata ad allegare che la
madre, avendo avvantaggiato il figlio nelle precedenti donazioni, aveva
cambiato il suo testamento “per compensar[e]” lei medesima (act. IV: duplica,
pag. 9; act. II: risposta, pag. 5 e pag. 7 in fine), “per ragioni di equità” e
per favorire i figli “in egual misura” (act. IV: duplica, pag. 11). Essa non ha
mai dato atto, invece, che la testatrice intendesse creare due quote ereditarie
perfettamente uguali dal profilo economico. Rimane da verificare se l'attore,
che si prevale di siffatta tesi, ne abbia recato la prova (Tuor in: Berner Kommentar, 2a
edizione, n. 13 ad art. 519 CC).
a) Nel
testamento impugnato i due figli sono stati istituiti eredi universali, ma non
risulta che la disponente volesse attribuire loro un mezzo esatto dell'intera
successione (doc. A, 4° foglio, punto n. 1). Certo, i due eredi sono stati
dispensati da ogni conguaglio (doc. A, 4° e 5° foglio, punti n. 3 e 4) e la testatrice
ha indicato altresì di avere “tenuto conto delle donazioni fatte in precedenza
ai figli”. Essa non ha indicato tuttavia se intendesse equiparere perfettamente
la loro situazione (doc. A, 5° foglio, punto n. 6). Del resto, anche nel
testamento anteriore i beni venivano devoluti con dispensa da ogni conguaglio
(doc. B, 4° foglio, punti n. 3 e 4). Contrariamente a quanto assume
l'appellante, le disposizioni testamentarie non bastano quindi a confortare
l'ipotesi che la madre mirasse a garantire una parità di trattamento assoluta.
È vero che l'uguaglianza economica fra eredi può essere ottenuta anche
attribuendo loro immobili diversi, senza assegnar loro una quota della
successione. Tuttavia, proprio perché la testatrice ha escluso espressamente
ogni conguaglio, ciò potrebbe anche suffragare la consapevolezza di lei nel
senso che le due spettanze fossero disuguali e che, di conseguenza, uno degli
eredi potesse essere favorito.
b) Neppure
dalle precedenti donazioni è possibile desumere con ragionevole certezza quali
fossero le intenzioni della madre. Dagli atti risulta soltanto che, prendendo
in considerazione il valore commerciale dei fondi nel 1983, l'attore risultava
largamente avvantaggiato, avendo avendo ricevuto beni per un maggior valore di
fr. 539 700.– rispetto alla convenuta. Egli si era visto infatti conferire
in donazione il 20 aprile 1964 la particella n. __________ RFD di __________,
stimata fr. 403 000.–, e il 1° giugno 1983 la particella n. __________RFD
di __________, stimata fr. 411 000.– (act. VII: perizia, pag. 4 risposta
n. 1b), per complessivi fr. 814 000.–. Alla figlia invece erano stati
donati il
16
marzo 1953 la particella n. __________RFD di __________, del valore di fr.
42 300.– (act. VII: complemento peritale, pag. 3, risposta b), e il 1°
giugno 1983 la particella n. __________RFD di __________, del valore di fr.
232 000.–, per un totale di fr. 274 300.–. La testatrice medesima ha
indicato nel secondo testamento, del resto, di avere tenuto conto del maggior
valore della sostanza donata al figlio rispetto a quella pervenuta alla figlia
(doc. A, 5° foglio, punto n. 6). Non si può escludere dunque che con
quest'ultima disposizione essa tendesse a compensare la differenza, tanto meno
ove si pensi che ha esonerato i figli da ogni conguaglio.
c) Il
notaio __________ __________ ha dedotto invero “sia dagli antefatti che dal
tenore dell'ultimo testamento che nelle sue disposizioni [la defunta] volesse
mantenere la parità di trattamento fra i figli e che ella si preoccupò di non
svantaggiarne alcuno”. Egli ha confermato inoltre che “sempre con riferimento
alle situazioni e agli antefatti, le disposizioni contenute nel testamento del
1983 corrispondono alla volontà della de cuius e alla sua preoccupazione
tesa a mantenere il più possibile l'uguaglianza tra i due eredi” (act. VI:
verbale del 15 novembre 1995, pag. 3 nel mezzo e in fondo). Tali considerazioni
non bastano tuttavia per dimostrare che la madre intendesse, oltre che trattare
i figli con equità, attribuire loro beni d'identico valore economico. Il notaio
ha ricordato per altro che la testatrice si era recata da lui il 1° aprile
1983, spiegandogli che “siccome aveva già donato al figlio al momento del
matrimonio di questi una villa, voleva lasciare il reddito della __________
alla figlia __________ ” (act. VI: verbale citato pag. 2 a metà; doc. F, nota
di colloquio del 1° aprile 1983), ciò che essa gli ha ripetuto durante un
colloquio del 24 giugno 1983 (loc. cit.). Egli ha quindi riportato le giustificazioni
della modifica rilasciategli dalla cliente al punto n. 6 del testamento (act.
VI: verbale citato pag. 2 verso il basso). E dalla clausola, redatta su indicazioni
della testatrice (doc. F, nota di colloquio del 24 giugno 1983), non risulta
che essa volesse garantire ai figli assoluta parità da un punto di vista economico.
d) __________
__________, che ha lavorato 41 anni per la testatrice, ha dichiarato che questa
le aveva riferito “di non aveva preferenze fra i figli e che quando per esempio
aveva venduto degli oggetti, aveva fatto metà ciascuno”. Essa non è stata in
grado di precisare però se in seguito al trasferimento della figlia presso di
lei la madre avesse cambiato opinione e quali fossero i suoi propositi testamentari,
non avendo mai ricevuto confidenze in merito “al destino che intendeva dare ai
suoi averi dopo la sua morte” (act. XII: verbale del 23 ottobre 1996, pag. 3
verso l'alto). __________ __________, che aveva “ottimi rapporti” con la defunta,
ha riferito che questa le “disse più volte che alla sua morte avrebbe voluto
lasciare la casa dove abitava lei con il terreno alla figlia, una casa vicina anch'essa
con un terreno annesso al figlio, così come voleva fare metà ciascuno fra i
figli del distributore della Shell”. Non aveva mai saputo però se la defunta
avesse fatto testamento né, tanto meno, se lo avesse poi sostituito (act. XII:
verbale del 23 ottobre 1996, pag. 1). Neppure dalle predette deposizioni è
pertanto possibile arguire se il 26 luglio 1983 la testatrice intendesse garantire
ai figli un trattamento economico del tutto identico.
- L'appellante
sostiene che con il secondo testamento la madre
ha
assegnato alla convenuta immobili per un maggior valore di fr.
2 675 765.– rispetto a quelli a lui devoluti, mentre il valore delle
donazioni da lui ricevute nel 1983 era superiore di appena fr. 62 000.–.
Invece di correggere la differenza, con il secondo testamento essa ha creato
“un'enorme distorsione in favore della figlia”, certamente involontaria,
mentre con la regolamentazione prevista dal primo testamento (del 1974)
venivano compensate esattamente le donazioni antecedenti. La convenuta, da
parte sua, contesta il valore peritale della particella n. __________e i
calcoli della controparte. Evidenzia che il maggior valore degli immobili
ricevuti dall'attore per donazione nel 1983 ammontava in realtà a fr.
539 700.–, sicché nemmeno il primo testamento garantiva un trattamento
perfettamente paritario, ma avvantaggiava il fratello per fr. 169 252.–.
Essa rileva dipoi che la disposizione impugnata favorisce lei stessa per fr.
636 065.– al massimo e che, fosse assegnata la particella n. __________in
ragione di metà ciascuno, come pretende l'attore, quest'ultimo risulterebbe
favorito per fr. 228 935.– e non solo per fr. 62 000.–. Osserva
infine che la perizia ha stabilito i valori venali degli immobili nel 1974 e
nel 1983, mentre manca ogni dato sul loro valore al momento – determinante –
dell'apertura della successione, il 9 dicembre 1993.
a) l
calcoli dell'attore cui si è accennato poc'anzi non possono essere condivisi. Intanto
non si giustifica di conteggiare nella quota attribuita alla convenuta un importo
di fr. 1 500 000.– (capitalizzato) per canoni di locazione pagati
dalla compagnia petrolifera, il valore venale dell'immobile essendo già stato
calcolato anche in base al reddito (act. VII: perizia 18 febbraio 1999
dell'arch. __________, pag. 58). Oltre a ciò, mal si comprende – né
l'interessato spiega – perché il valore delle donazioni compiute in vita dalla
disponente siano computate in base al loro valore del momento (appello, pag.
10) o sull'aumento di valore dal 1974 al 1983 (appello, pag. 11). Per giudicare
se la testatrice sia incorsa in errore all'atto del testamento impugnato
appaiono ben più rilevanti i valori degli immobili a quell'epoca, fermo
restando che, in caso di riduzione o collazione, il valore degli oggetti della
successione va ricondotto al momento dell'apertura della medesima (art. 537
cpv. 2 e 630 cpv. 1 CC).
b) In
realtà i valori dei fondi stimati al 1983 ammontano (comprese le donazioni immobiliari
precedenti: sopra, consid. 7b), per la quota della convenuta, a fr.
1 964 864.50: fr. 42 300.– per la particella n. __________RFD di
__________, fr. 232 000.– per la particella n. __________ RFD di __________,
fr. 810 000 per la particella n. __________RFD di __________, fr.
865 000.– per la particella
n.
__________, fr. 13 815.– per la particella n. __________RFD di __________,
fr.
1004.– per la metà della particella n. __________e fr. 745.50 per la metà della
particella n. __________ (perizia arch. __________, pag. 5, risposta n. 2b e
complemento peritale, pag. 8, risposta b). Per quanto riguarda l'attore, essi ammontano
a fr. 1 328 799.50: fr. 411 000.– per la particella n.
__________RFD di __________, fr. 403 000.– per la particella n.
__________, fr. 240 000.– par la particella n. __________, fr.
269 000.– per la particella n. __________, fr. 4050.– per la particella n.
__________RFD di __________, fr. 1004.– per metà della particella n. __________e
fr. 745.50 per metà della particella
n.
__________ (perizia arch. __________, pag. 5, risposta n. 2b).
c) Ne
discende che, stando al valore venale degli immobili stimati dal perito con
riferimento al 1983 (secondo testamento pubblico), dal punto di vista economico
la madre ha effettivamente favorito la figlia rispetto al figlio, con il
secondo testamento, per circa fr. 636 000.–. Resta da valutare se la testatrice
ignorasse siffatta differenza e se, conoscendola, avrebbe verosimilmente deciso
di revocare l'atto impugnato.
- Il
ricorrente assevera che la madre non era consapevole della distorsione a favore
della sorella creata dalla disciplina contenuta nel secondo testamento. Ripete
che la volontà di lei era quella di trattare i discendenti nello stesso modo e
che quindi il testamento è frutto di errore. La convenuta eccepisce che la
madre, oltre al valore economico degli immobili, può aver tenuto conto anche di
altri fattori, come i bisogni o i meriti del rispettivo figlio. Osserva inoltre
che la testatrice era perfettamente capace di disporre, che si è rivolta al
notaio indicando le proprie volontà in modo preciso e determinato, che il
secondo testamento è senz'altro l'espressione della sua libera volontà e che,
avesse voluto, essa avrebbe potuto modificarlo in ogni momento nei dieci anni
successivi.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'annullamento di una disposizione
di ultima volontà per errore può dipendere anche da una fallace valutazione
dell'oggetto o dell'estensione di una liberalità, in particolare dal valore
della medesima (DTF 119 II 211 consid. 3bb in fine; Geiser, Anfechtung eines Terstamentes
wegen Irrtum, in: ZBJV 129/ 1993 pag. 707; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art.
469 CC). Una volta dimostrato l'errore, per ottenere l'annullamento della
disposizione occorre ancora – come detto (sopra, consid. 4) – rendere
verosimile che qualora il testatore avesse conosciuto la situazione reale, non
avrebbe agito in tal modo; l'errore deve, in sostanza, raffigurare una condizione
indispensabile per l'esistenza della disposizione di ultima volontà (Weimar, op. cit., n. 23 ad art. 469
CC).
b) Nella
fattispecie l'attore fonda la propria domanda di annullamento su una duplice
premessa. Da un lato sostiene che la madre voleva ripartire i propri beni fra i
due figli in due quote di identico valore, dall'altro che essa ignorava il
maggior valore del lotto assegnato alla figlia. Se non che, come si è visto
(sopra, consid. 7), dagli atti non è possibile stabilire se la testatrice, pur
tenendo conto delle precedenti donazioni, volesse proprio assegnare ai figli
due quote identiche. Che essa fosse consapevole di una certa disuguaglianza è
anzi verosimile, avendo esonerato gli eredi dal conguagliare la differenza. Per
di più, come rileva la convenuta (sopra, consid. 8), anche il primo testamento
non garantiva perfetta parità, ma avvantaggiava il figlio per circa fr.
169 000.–. La fattispecie si scosta pertanto da quella giudicata in DTF
119 II 209, ove gli eredi erano stati istituiti in parità fra loro e le
precedenti donazioni sottoposte a collazione.
c) D'altro
canto non si deve dimenticare che la defunta curava direttamente l'amministrazione
della propria sostanza, incassava i canoni di locazione e trattava personalmente
con il proprio fiscalista (act. XII: deposizione di __________ __________,
verbale del 23 ottobre 1996, pag. 3 in basso; act. X: deposizione di __________
__________, verbale del 7 febbraio 1996, pag. 3). Non poteva ignorare pertanto
la consistenza dei propri averi. Certo, è possibile che la testatrice abbia
sottovalutato il divario fra le quote assegnate ai figli. Se non che, l'onere
di dimostrare l'esistenza di una causa di annullamento di una disposizione di
ultima volontà incombe a chi se ne prevale (Tuor,
op. cit., n. 13 ad art. 519 CC; Escher
in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 469 CC). E l'appellante
non ha reso verosimile quale fossero i valori considerati dalla madre nel 1983.
Giovi rilevare, infine, che la perizia del 14 febbraio 1977 contenuta nell'incarto
prodotto dal notaio __________ tralasciava espressamente la stima della nota
particella n. __________ (doc. F), né l'attore pretende che la madre si sia
attenuta ai valori indicati in quel referto. Ne discende, in ultima analisi,
che in concreto non si ravvisa una causa di nullità del testamento impugnato.
-
In
subordine l'appellante chiede di annullare il testamento impugnato dietro versamento
alla convenuta di un importo massimo di fr. 62 000.–, pari al maggior
valore delle donazioni da lui ricevute prima dell'apertura della successione.
Come ha rammentato il Pretore, tuttavia, eventuali obblighi di collazione vanno
fatti valere nell'ambito della procedura di divisione (Stettler, De quelques actions visant la protection des droits
successoraux, in: CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 79
n. 20). La nullità per errore in una disposizione testamentaria può comportare
unicamente l'annullamento della disposizione stessa, con l'effetto che la
successione segue la regolamentazione legale o quella prevista in un
precedente testamento (Forni/Piatti
in: Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 29 ad
art. 519/520). Non è possibile quindi correggere la disposizione per causa di
morte secondo la volontà ipotetica del testatore né stabilire come l'ereditando
avrebbe disposto se non fosse caduto in errore (DTF 94 140 consid. 4 verso il
basso). Anche su questo punto l'appello deve pertanto essere respinto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni, un'equa indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 6500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 6550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10 000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster