AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.15
Data decisione, Autorità:
25.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00015
Lugano
25 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 5 gennaio 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 19 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il
29
dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 26 gennaio 2001 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1949) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________
il ____________________ 1972. Essi hanno adottato __________ (1974), __________
__________, e __________ (1980). Con sentenza del 3 marzo 1993 il Pretore del
Distretto di Lugano ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo
indeterminato, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
firmata il 14 ottobre 1992. Tale accordo prevedeva, fra l'altro, la clausola
seguente:
- Il
marito verserà alla moglie quale contributo alimentare per sé e per il figlio
l'importo di fr. 2'700.– così suddiviso :
fr.
700.– per il figlio __________,
fr.
2'000.– per la moglie, per un periodo di 162 mensilità a partire dalla firma
della presente convenzione.
Per
accordi intercorsi fra i coniugi, essi dichiarano che la pensione alimentare
per la moglie è espressamente convenuta non riducibile e non aumentabile.
Le
parti concordano pure che la stessa non sarà soggetta all'adeguamento al
rincaro. (…)
B. Parallelamente
alla convenzione, i coniugi hanno sottoscritto lo stesso giorno un altro
accordo, non sottoposto all'omologazione del giudice, in virtù del quale hanno
pattuito il versamento in capitale del contributo di mantenimento per la
moglie, pari a complessivi fr. 324'000.–, precisando che:
- (…) La moglie dichiara di essere cosciente del
fatto che con il versamento anticipato, essa non vanta più nei confronti del
marito, alcuna pretesa per il versamento della pensione alimentare futura,
essendo tale versamento avvenuto a saldo.
Con una
successiva convenzione del 19 gennaio 1995, sottratta anch'essa all'omologazione
giudiziaria, i coniugi hanno conguagliato esborsi legati alla scolarità del
figlio e hanno ripartito determinati beni mobili, con relativi conguagli in
denaro, stabilendo che:
- Con i versamenti di cui ai punti 3 e 5 del
presente accordo la parti si dichiarano definitivamente reciprocamente
tacitate.
C. Il
14 marzo 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 7 maggio 1997. Il 5 gennaio 1998 egli ha promosso azione di divorzio,
chiedendo l'affidamento di __________. Nella sua risposta del 22 giugno 1998
__________ __________ si è opposta al divorzio; in via subordinata essa ha
postulato una rendita per sé di almeno fr. 2'000.– mensili fino al pensionamento,
la metà del ricavato della vendita dell'abitazione coniugale di __________, fr.
200'000.– per perdita di aspettative ereditarie, fr. 25'000.– per torto morale
e l'accredito di metà della prestazione d'uscita maturata dal marito presso il
relativo istituto di previdenza. Nella sua replica del 6 agosto 1998 il marito
ha rinunciato all'affidamento del figlio, diventato maggiorenne. Nella duplica
dell'8 marzo 1998 la moglie ha esteso la richiesta di rendita vita natural
durante.
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 7 gennaio 2000
il Pretore ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali nuove
conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. I
coniugi hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Esperita l'istruttoria,
nelle proprie conclusioni, essi hanno riaffermato il loro punto di vista, rinunciando
al dibattimento finale.
E. Con
sentenza del 29 dicembre 2000 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato
in fr. 2'000.– mensili il contributo di mantenimento per la moglie (dopo il
versamento delle 162 mensilità stabilite nella convenzione sulle conseguenze
della separazione) fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della
beneficiaria, ha accertato il diritto di lei alla metà della prestazione
d'uscita maturata dal marito presso il relativo istituto di previdenza
(trasmettendo l'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il
calcolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza) e ha respinto le altre
domande di natura patrimoniale. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 3'200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza predetta è insorta __________ __________ con un appello del 19
gennaio 2001 nel quale chiede l'annullamento del dispositivo sulla pronuncia
del divorzio e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il 26 gennaio
2001 __________ __________ ha presentato a sua volta un appello inteso a
ottenere, in riforma del citato giudizio, l'esonero dal versamento di
contributi alimentari dopo il pagamento delle 162 mensilità previste dalla nota
convenzione di separazione. Nelle rispettive osservazioni entrambe le parti
propongono di respingere l'appello avversario e di accogliere il proprio.
Considerando
in diritto: 1. Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) il divorzio è retto
dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC), la quale si applica a
tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale”
(art. 7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione del
resto, sul medesimo principio.
- Accertato che i coniugi vivono separati dall'aprile 1991, il
Pretore ha pronunciato il divorzio in applicazione dell'art. 114 CC. Ciò
premesso, egli ha respinto la pretesa della moglie in liquidazione del regime
dei beni, già avvenuta sebbene il marito non avesse ancora venduto l'abitazione
di __________, e ha sancito la ripartizione a metà degli averi di cassa
pensione accumulati dall'attore durante il matrimonio, tale soluzione non
apparendo manifestamente iniqua neanche alla luce della presumibile rendita AVS
e della sostanza della moglie. Per quanto riguarda il mantenimento di lei, il
primo giudice ha ritenuto che al momento del suo pensionamento essa disporrà di
sufficienti entrate per provvedere alle proprie necessità, poiché oltre a un
residuo del capitale versato dal marito al momento della liquidazione del regime
dei beni e della capitalizzazione del contributo alimentare, essa percepirà
complessivi fr. 4'000.– (fr. 1'930.– dall'AVS, fr. 1'500.– da un'assicurazione
sulla vita e fr. 500.– dal capitale previdenziale accreditatole dal marito). Il
Pretore ha per contro rilevato che la moglie, tra i 60 e i 64 anni, sarà priva
di reddito poiché non ha introiti sostitutivi che le permettano di mantenersi.
Riferendosi al principio dell'uguaglianza finanziaria dopo il divorzio e
ritenuto che il consumo del capitale non potesse essere spinto all'eccesso, il
primo giudice ha obbligato il marito a versare un contributo di fr. 2'000.–
mensili fino all'età pensionabile della moglie.
I. Sull'appello
di __________ __________
-
La
moglie chiede di respingere la domanda di divorzio per motivi di ordine
religioso, dichiarandosi disposta, vista la situazione, ad accettare la
separazione per un tempo indeterminato, che considera compatibile con le
proprie convinzioni religiose cattolico-romane. A suo dire la pronuncia del
divorzio complica ulteriormente i rapporti fra il figlio Lorenzo, che soffre
della difficile situazione familiare, i genitori e il tutore del giovane.
-
Giusta
l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza
o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi
sono vissuti separati da almeno quattro anni. Per le cause già pendenti davanti
a un'autorità cantonale al momento della modifica legislativa, è sufficiente
che la sospensione della vita in comune si sia verificata almeno quattro anni
prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (DTF 126 III 401 e
riferimenti). In concreto, come risulta dalla sentenza di separazione, i
coniugi vivono separati dall'aprile 1991 (doc. A2 e N). E siccome,
dandosi la prova di una separazione quadriennale, il richiedente ha un diritto
assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né il giudice né il coniuge
possono opporvisi (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 1 ad art. 114 CC), a ragione
il Pretore ha accolto la domanda di divorzio presentata dal marito. L'appello
si rivela perciò destituito di buon diritto.
II. Sull'appello
di __________ __________ 5. L'appellata
chiede preliminarmente di verificare la tempestività dell'appello avversario,
datato 26 gennaio 2001. Dalla dichiarazione dell'ufficio postale di __________,
prodotta dall'appellante, si evince che questi ha ritirato la decisione
impugnata l'8 gennaio 2001. Il ricorso, inoltrato nel termine di venti giorni,
è pertanto tempestivo (art. 423b cpv. 1 CPC).
-
L'appellante contesta di dover versare un contributo di mantenimento
di fr. 2'000.– mensili dopo la scadenza delle 162 mensilità pattuite nella
convenzione di separazione fino al pensionamento della moglie. Rileva di avere
già versato fr. 450'000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr.
324'000.– quale pagamento in capitale del contributo di mantenimento. Sostiene
che la moglie dispone ancora di una sostanza residua di fr. 424'000.– che può
utilizzare per il proprio mantenimento fino al pensionamento e fa valere che a
60 anni essa disporrà di ulteriori fr. 350'000.– in seguito alla scadenza di
una polizza assicurativa sulla vita. A suo dire l'interessata potrebbe pure
incrementare l'avere previdenziale con un'attività lucrativa a tempo parziale.
Ritiene infine ingiustificata la concessione di un contributo, anche perché la
moglie ha sottoscritto due convenzioni, il 14 ottobre 1992 e il 19 gennaio
1995, nelle quali si era dichiarata definitivamente tacitata.
-
L'obbligo
di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio,
indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).
Per l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un
coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata
previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di
mantenimento. Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge,
dopo il divorzio, deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC).
Per
valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare
gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali corrispondono
in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del
vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna
1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve considerare – in particolare – la ripartizione
dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita
dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito
e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai
figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il
presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le
aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato prevedibile
della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).
-
In concreto il Pretore ha constatato che la convenuta non lavora e
finanzia il proprio mantenimento attingendo ai capitali ricevuti a suo tempo
dall'attore. Il marito sostiene tuttavia che la moglie può iniziare un'attività
lucrativa a tempo parziale “in un settore caritativo e sociale” allo scopo di
aumentare i propri averi di cassa pensione. Dagli atti non risulta però che
l'interessata abbia mai svolto un'attività lucrativa durante il matrimonio, essendosi
occupata dei figli e dell'economia domestica. Inoltre essa, oggi
cinquantacinquenne e senza particolare formazione, ha raggiunto un'età in cui
difficilmente potrà ricollocarsi nel mondo del lavoro (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC; DTF 127 III 140
consid. 2c). Del resto l'unione è stata senz'altro di lunga durata, se solo si
considera che al momento della separazione di fatto nell'aprile 1991 i coniugi
erano sposati da 19 anni (Schwenzer,
op. cit., n. 48 ad art. 125 CC). In siffatte circostanze non si può esigere che
essa cominci un'attività lucrativa per far fronte al proprio mantenimento o per
aumentare il proprio avere di cassa pensione.
-
Per
decidere circa l'erogazione del contributo, come pure per fissare l'importo e
la durata dello stesso, occorre considerare il reddito della sostanza del
creditore del contributo alimentare, in modo da valutare in quale misura egli
possa provvedere da sé al proprio mantenimento (Schwenzer, op. cit., n. 20 e n. 13 ad art. 125 CC). Tuttavia,
il coniuge beneficiario di una rendita di mantenimento non è tenuto – di
principio – a utilizzare il capitale del proprio patrimonio per sopperire alle
sue necessità, in particolare quando il debitore della rendita è in grado di
versarla senza intaccare a sua volta la propria sostanza (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125
CC e riferimenti). Tutt'al più l'utilizzo della sostanza è prospettabile, a
determinate condizioni, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem
Scheidungsrecht, Ergänzungsbad zum Handbuch des Unterhaltsrecht, Berna 2001,
pag. 89 n. 05.140).
a) In concreto è pacifico che la moglie dispone di un certo capitale,
versatole a suo tempo dal marito e dal quale trae un reddito. Dalla notifica di
tassazione del 9 novembre 1998 (biennio 1997/98) risulta che dal capitale di
fr. 319'086.– l'interessata percepisce un reddito annuo di circa fr. 15'000.–
(incarto fiscale richiamato). Ora, con simili entrate essa non è in grado di
coprire il proprio fabbisogno minimo mensile, che ammonta tra fr. 3'104.–
(risposta, pag. 5) e fr. 3'600.– (duplica, pag. 11 e doc. 5–8 e 11–13). È vero
che la moglie riceverà fr. 350'000.– dall'assicurazione __________, ma ciò non
modifica sostanzialmente la sua situazione. Intanto, contrariamente a quanto
sostiene l'appellante, la polizza scadrà nel novembre del 2008, quando
l'interessata avrà superato i 62 anni (deposizione __________ __________,
verbale del 3 ottobre 2000, act. XIII). Inoltre, nel frattempo essa dovrà consumare
ulteriormente parte del capitale residuo, giacché – come si è visto – i soli
redditi della sostanza non sono sufficienti per sopperire al suo mantenimento.
Al proposito basti ricordare che in sette anni, dal 1992 al 1999, l'interessata
ha utilizzato approssimativamente fr. 125'000.– (interrogatorio formale del 17
novembre 1999, risposta 1a), consumo tutto sommato giustificato. Tale impiego è
destinato ad aumentare nei prossimi anni, poiché diminuendo i fondi si
ridurranno pure i relativi redditi, sicché i prelievi sulla sostanza aumenteranno
di conseguenza. In siffatte circostanze non vi è ragione di ritenere, né
l'appellante sostiene, che dopo il novembre del 2008 l'interessata sarà in
grado di coprire il proprio fabbisogno con il reddito della sostanza. La concessione
di un contributo di mantenimento fino al raggiungimento dell'età pensionabile
appare pertanto giustificata.
b) Si
aggiunga che l'appellante non pretende di non essere in grado di versare il
contributo mensile di fr. 2'000.– o di dover consumare a tale scopo il proprio
patrimonio. Dagli atti risulta che egli percepisce un salario annuo di circa
fr. 115'000.– (fr. 9'500.– mensili), è proprietario di immobili a __________,
__________ e __________ __________, e dispone di una sostanza di almeno fr.
350'000.– (notifica di tassazione e dichiarazione d'imposta nell'incarto
fiscale richiamato). Con tali entrate il suo fabbisogno mensile presumibile di
fr. 6'830.– (minimo del diritto esecutivo fr. 1'100.–, locazione fr. 1'650.–
[come per la moglie], cassa malati, fr. 380.– [come per la moglie], altre
assicurazione presumibili fr. 200.– e onere fiscale presumibile fr. 3'500.–) è
senz'altro garantito.
-
Il Pretore ha fissato la rendita in fr. 2'000.– mensili, limitandosi
a osservare che dopo oltre otto anni dalla firma della convenzione sugli
effetti della separazione, non sarebbe stato possibile un aumento quantitativo
del contributo. L'argomentazione potrebbe prestarsi invero a qualche critica.
Se da un lato il primo giudice non poteva concedere all'interessata un
contributo superiore a quello richiesto (art. 86 CPC), dall'altro questo doveva
essere determinato sulla base dei rispettivi redditi e fabbisogni, sui quali il
primo giudice nemmeno si è pronunciato. Nella commisurazione dell'“adeguato
contributo di mantenimento” (art. 125 cpv. 1 CC) il limite superiore è posto
dal tenore di vita durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC), mentre
quello inferiore è costituito dal fabbisogno minimo del coniuge creditore,
riservata la soglia delle capacità contributive del debitore (Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). Al riguardo l'appellante tuttavia non
spende una parola. E siccome in materia di pretese patrimoniali fra coniugi
vige il principio dispositivo (FamPra.ch 2001 pag. 127), non spetta a questa
Camera rivedere d'ufficio l'entità della rendita. In ogni caso, considerato un
reddito mensile di circa fr. 1'250.– e un fabbisogno di circa fr. 3'600.–, il
contributo di mantenimento risulta finanche insufficiente e l'interessata dovrà
forzatamente consumare la propria sostanza.
-
Da ultimo l'appellante sostiene che la moglie, sottoscrivendo due
convenzioni, il 14 ottobre 1992 e il 19 gennaio 1995, ha esplicitamente
rinunciato a un contributo futuro. L'argomentazione non può essere condivisa.
Dalla convenzione sugli effetti accessori della separazione sottoposta al
Pretore per l'omologazione risulta che il marito si era obbligato a versare
alla moglie un contributo di fr. 2'000.– mensili per 162 mensilità dalla data
della firma dell'accordo, avvenuta il 14 ottobre 1992 (doc. N). Lo stesso
giorno i coniugi hanno integrato la convenzione, convenendo il versamento da
parte del marito di fr. 324'000.– a titolo di pagamento in capitale della
pensione alimentare (doc. M). È vero che in quest'ultimo patto la moglie ha
dichiarato di non vantare più nei confronti del marito alcuna pretesa per il
versamento della pensione alimentare futura, ma ciò non significa che tale
rinuncia valesse anche per la procedura di divorzio. L'appellante, del resto,
neppure pretende che le citate convenzioni fossero destinate a regolamentare la
questione dei contributi di mantenimento fra coniugi in caso di divorzio.
L'accordo stipulato nel gennaio del 1995 ha per oggetto le spese scolastiche
del figlio __________ e l'assegnazione del mobilio e delle suppellettili, senza
riferimento alla questione del mantenimento (doc. O).
Certo, in
una procedura di divorzio susseguente alla pronuncia della separazione la
litispendenza della prima azione non tocca la seconda sentenza, con la conseguenza
che un giudizio di separazione a tempo indeterminato passato in giudicato vincola
anche il giudice del successivo divorzio (Rep. 1985 pag. 91), ma ciò vale
appunto per le misure da adottare durante la procedura di divorzio. L'azione di
divorzio susseguente a una separazione è del resto un'azione indipendente (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berna 2000, n. 948, pag. 202) e, dopo lo scioglimento del
matrimonio, l'ammontare del contributo di mantenimento si fonda sui criteri oggettivi
previsti dall'art. 125 cpv. 2 CC, non più su quello del riparto delle eccedenze
come in caso di separazione. Il giudice deve pertanto esaminare se il coniuge è
in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento (art. 125 cpv. 1
CC) e deve finanche opporsi d'ufficio alla rinuncia alla rendita, ove un
coniuge cada nel bisogno e finisca a carico dell'assistenza pubblica (vedi
anche Rep. 1985 pag. 87). In concreto, come si è visto, dal maggio del 2006 al
giugno del 2010 la moglie non avrà a disposizione entrate che le permetteranno
di far fronte alle proprie esigenze. Ne segue che l'appello si dimostra infondato.
III. Sugli
oneri processuali
- Gli
oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio gravame, equamente commisurati
all'importanza del rispettivo contenzioso, e rifonderà all'avversario
un'adeguata indennità per ripetibili. L'attore sostiene invero che il ricorso
della convenuta è temerario, ma non fa valere di subire un danno superiore
all'entità delle presunte ripetibili, che già coprono adeguatamente i costi
derivanti dalla stesura delle osservazioni, né ha chiesto un'indennità
supplementare a norma dell'art. 152 CPC.
Quanto
agli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha posto la tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 3'200.– a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili, spiegando di avere considerato che la
reiezione di alcune richieste della moglie è stata influenzata dall'entrata in
vigore del nuovo diritto del divorzio. Da parte sua l'attore chiede che tasse,
spese e ripetibili di primo grado siano poste a carico della convenuta,
ritenendo che già in quella sede essa fosse la parte più soccombente. Ora, la
giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che nella determinazione
degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia
latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso
del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
In
concreto la moglie ottiene causa vinta sul riparto della cassa pensione e sulla
concessione di un contributo di mantenimento, ma vede respingere le proprie conclusioni
in merito allo scioglimento del matrimonio, alle pretese sull'abitazione di
__________ e alle domande di risarcimento per perdita delle aspettative ereditarie
e per torto morale. Certo, da un punto di vista aritmetico essa risulta
maggiormente soccombente, ma la valutazione del primo giudice non appare per
ciò solo configurare un eccesso di apprezzamento. Tanto meno se si considera
che nelle cause di diritto di famiglia si può prescindere da un riparto
strettamente numerico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996
pag. 137 consid. 7). Sulle tasse e le spese la censura va pertanto respinta,
mentre per quanto riguarda la contestazione in materia di ripetibili, non
quantificate, la domanda riesce finanche irricevibile per carenza di requisiti
formali (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata confermata.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è respinto e la
sentenza impugnata confermata.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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