AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.22
Data decisione, Autorità:
13.08.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00022
Lugano,
13 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione (“istanza”) del 4 giugno 1999 dall'
ing. dott. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Comunione dei comproprietari del
“__________ __________ ”,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 gen-naio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è titolare delle proprietà per piani n.
__________ (appartamento n. 1B, nello stabile “U”) e __________ (appartamento
n. 23, nello stabile “V”), pari a 9/1000 e 15/1000
della particella n. __________RFD di __________, situata nella frazione di
__________. I due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso
immobiliare (“Condominio __________ ”) costituito di tre palazzi (“U”, “V” e
“Z”), a valle della via __________, con giardino a lago e darsena. Il 20 ottobre
1998 l'amministratore del condominio ha convocato l'assemblea dei
comproprietari per il 12 novembre 1998, diramando un ordine del giorno in cui
figuravano – tra l'altro – le questioni “po-steggio biciclette” (n. 3) e
“consuntivo __________” (n. 5).
Il primo
oggetto riguardava la posa di sei ganci per biciclette nella rimessa sotterranea,
su una parte comune in prossimità dell'accesso alla darsena. Il secondo implicava
il riparto delle spese per il risanamento delle “colonne fecali” (la condotta
verticale che, in ognuno dei tre edifici, raccorda gli scarichi degli appartamenti
al collettore fognario) secondo i millesimi di comproprietà. Entrambi gli
oggetti sono stati approvati dall'assemblea, nonostante il voto contrario di
__________ __________. Con lettera accompagnatoria del 6 maggio 1999
l'amministratore del condominio ha poi trasmesso ai comproprietari il verbale
dell'assemblea, datato 25 marzo 1999. Dal documento risulta che gli oggetti n.
3 (“posteggio biciclette”) e n. 5 (“consuntivo 1997”) sono stati approvati
rispettivamente con 5 voti contro 4 (566/1000 contro 124/1000)
e con 7 voti contro 2 (630/1000 contro 60/1000).
B. Il 4
giugno 1999 __________ __________ ha promosso causa contro la Comunione dei
comproprietari del “__________ __________ ” davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo che le risoluzioni dell'assemblea relative agli oggetti
n. 3 e 5 fossero dichiarate nulle, in subordine fossero annullate
retroattivamente al 12 novembre 1998, e che fosse ordinata la convocazione di
un'altra assemblea per discutere nuovamente di tali oggetti. La Comunione dei
comproprietari ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, sostenendo che per
regolamento la controversia andava risolta nelle vie arbitrali, e ha proposto
di respingere l'azione per tardività, oltre che per infondatezza.
Nel
successivo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande. In
esito all'udienza preliminare, con ordinanza del 13 settembre 2000 il Pretore
ha ordinato l'esecuzione di un sopralluogo e di un'ispezione a registro
fondiario, respingendo le altre prove offerte. Esperita l'istruttoria, nel suo
memoriale conclusivo del 22 novembre 2000 l'attore ha confermato le sue richieste.
Altrettanto ha fatto la Comunione dei comproprietari nel suo memoriale dello
stesso giorno. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con
sentenza del 9 gennaio 2001 il Pretore ha respinto l'azione. Quanto all'oggetto
n. 3, egli ha ritenuto che la posa dei ganci per biciclette costituisse un
lavoro utile, la cui approvazione poteva essere validamente deliberata dalla
maggioranza dei comproprietari che rappresentasse nel contempo la maggior parte
della cosa. Quanto all'oggetto n. 5, egli ha reputato che l'approvazione del
consuntivo 1997, per altro debitamente annunciata, implicasse il riparto delle
spese per la riparazione delle “colonne fecali” secondo la chiave millesimale –
legittima, trattandosi di parti comuni – figurante nel consuntivo medesimo.
Tutto ciò rendeva superfluo interrogarsi sulla tempestività dell'azione. La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 65.– sono state poste a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2100.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ ha introdotto un appello del 29
gennaio 2001 nel quale chiede, preliminarmente, che questa Camera assuma un
determinato numero di prove rifiutate dal Pretore (edizioni di documenti,
perizia, audizione di testimoni) e nel merito accolga l'azione, riformando di
conseguenza il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 2001 la
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” propone di rigettare
la postulata assunzione di prove, di respingere l'appello e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La contestazione di una delibera assembleare ha per principio
natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368, n. 1324b; Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 6ª edizione, pag. 388, n. 140; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, nota 13 ad art. 5;
Meier-Hayoz/Rey in: Berner
Kommentar, Berna 1988, nota 145 in fine ad art. 712m; v. anche DTF 113
II 15). Il valore litigioso è quello complessivo che l'annullamento della
deliberazione comporterebbe, senza riguardo all'interesse del singolo attore,
poiché il pronunciato giudiziale risulterà opponibile a tutti i comproprietari
(identico criterio vale nel caso in cui si impugnino deliberazioni prese
dall'assemblea generale di una società anonima, la sentenza facendo stato verso
tutti i soci: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 287, nota 9.8 ad art. 36; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, pag. 258, note 79 segg.). In concreto
la sola riparazione delle tre “colonne fecali” è costata al condominio fr. 33
822.20 (doc. T, 11° foglio in alto, 25° foglio e 38° foglio in basso). Il
valore appellabile di fr. 8000.– è quindi ampiamente raggiunto.
- La
Camera civile di appello può, per la formazione del suo convincimento, ordinare
su istanza di parte l'assunzione delle prove che il Pretore ha rifiutato (art.
322 lett. b CPC). L'appellante sollecita in questa sede l'edizione dalla
convenuta “dei piani esecutivi o costruttivi dai quali individuare la posizione
delle colonne di scarico”, “di tutta la documentazione (bollettini, fatture
ecc.) facente parte del consuntivo 1997 relativa alle fatture della ditta
__________ __________ ” e “della documentazione (piani esecutivi, fatture,
bollettini di lavoro ecc.) relativa al sinistro alle colone di scarico del 9
maggio 1997”. Postula inoltre l'esecuzione di una perizia “circa la struttura
delle canalizzazioni interne al condominio (...) e circa la natura sia della
condotta principale che delle colonne di scarico/fecali verticali interne alle
abitazioni”, come pure sulla questione di sapere “se le [sue] proprietà per
piani utilizzano o possono utilizzare le colonne di scarico/fecali verticali e
a cosa si riferiscono le fatture della ditta __________ __________ ” menzionate
in due documenti agli atti. Infine chiede l'escussione di due testimoni: i
comproprietari dott. __________ __________ e __________ __________ __________.
Il
Pretore ha respinto le prove appena citate, con la nota ordinanza del 13
settembre 2000 (sopra, consid. B), argomentando che i fatti da dimostrare
mediante quei mezzi istruttori o non erano contestati o non apparivano
rilevanti per la decisione, così come le due audizioni testimoniali risultavano
superflue per decidere sulla validità delle deliberazioni assembleari (act.
VI). A tale riguardo l'appellante non spende una parola: insiste perché si
accerti – con edizioni di documenti e perizie – che gli scarichi dei suoi
appartamenti non sono in alcuna relazione con le “colonne fecali”, ma sono
raccordati direttamente al collettore fognario degli stabili, dimenticando che
il Pretore si è dipartito dalla medesima premessa. Il primo giudice non ha
approvato il riparto delle spese destinate al risanamento delle “colonne”, in
effetti, perché gli appartamenti dell'attore fossero allacciati a tali condotte,
ma perché a suo avviso il sistema di evacuazione forma un tutt'uno, un sistema
interdipendente di tubature verticali e orizzontali munito di pompa idraulica
(sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Ciò posto, mal si comprende quale utilità
dovrebbero avere ai fini del giudizio le prove offerte.
Per quel
che è dei due testimoni, le loro deposizioni dovrebbero servire a dimostrare
che – contrariamente a quanto figura nel verbale redatto dall'amministratore,
datato 25 marzo 1999 (doc. A) – la votazione assembleare del 12 novembre 1998
sull'oggetto n. 5 non riguardava l'intero consuntivo 1997, bensì il solo
riparto delle spese per il risanamento delle “colonne fecali”. Ora, come si
vedrà in seguito, nulla muta all'esito del giudizio nemmeno presumendo che –
come sostiene l'attore – la votazione vertesse sul mero riparto delle spese e
non sul consuntivo 1997 nel suo complesso (sotto, consid. 6). A ragione
pertanto il Pretore ha rinunciato a sentire i due testimoni, le cui
dichiarazioni non avrebbero portato elementi suscettibili di influire sul
risultato della sentenza.
-
Ogni
comproprietario ha la facoltà di impugnare davanti al giudice, entro un mese da
quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). Una
risoluzione è annullabile quando violi la legge o anche solo disposizioni
convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (atto costitutivo,
regolamento per l'amministrazione e l'uso, regolamento della casa ecc.: Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 128 ad art. 712m CC). Il
termine di un mese è perentorio e il suo rispetto va controllato d'ufficio (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 140 ad
art. 712m CC; Steinauer,
op. cit., pag. 368 n. 1324). Diversamente dall'annullabilità, la nullità di risoluzioni
assembleari può invece essere fatta valere in ogni tempo. Nulle, tuttavia, sono
solo risoluzioni di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme
fondamentali, di forma o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per
piani o che tutelano il pubblico, in specie i creditori (Meier-Hayoz/ Rey, op. cit., n. 146 ad
art. 712m CC; Steinauer,
op. cit., pag. 367 n. 1319). Una deliberazione che trasgredisca disposizioni
imperative non è necessariamente nulla. Sapere se in un caso specifico si
ravvisi nullità o mera annullabilità dipende dalle particolarità concrete; nel
dubbio, l'annullabilità prevale sulla nullità già per questioni di sicurezza
giuridica (Meier-Hayoz/Rey, op.
cit., n. 148 ad art. 712m CC).
-
Il
termine di un mese per impugnare risoluzioni assembleari comincia a decorrere –
come detto – quando il comproprietario giunge a conoscenza della deliberazione
che intende contestare. Per il comproprietario presente all'assemblea, tale
momento
coincide
di regola con la data della deliberazione. Per il comproprietario rimasto
assente, esso comincia a decorrere allorché questi ha in buona fede la
possibilità di venire a conoscenza della deliberazione (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 75
CC; Heini/Scherrer, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 24 ad art. 75 CC). Il ricevimento del verbale assembleare
non ha portata propria, se non ove tale protocollo occorra all'attore per
conoscere il contenuto della deliberazione (I CCA, sentenza del 12 aprile 2001
in re S., consid. 4).
In
concreto l'assemblea dei comproprietari, cui l'attore era presente (tant'è che
ha votato su entrambi gli oggetti n. 3 e 5), risale al 12 novembre 1998. Il
Pretore è stato adito il 4 giugno 1999, oltre sei mesi dopo. Già a un primo
esame la contestazione giudiziaria risulta dunque tardiva. Certo, l'appellante
sottolinea che il termine per promuovere causa decorre solo dalla conoscenza
del contenuto della decisione, ma ciò vale manifestamente ove un
comproprietario non abbia partecipato all'assemblea (come in DTF 90 II 346). In
tal caso bisognerebbe ancora esaminare, per altro, quando egli abbia avuto la
possibilità in buona fede di conoscere l'esito del voto. Il comproprietario che
ha presenziato all'assemblea conosce per forza il contenuto delle deliberazioni
prese, salvo che abbia lasciato la sala anzitempo (ipotesi nemmeno prospettata
nella fattispecie). In concreto non si capisce del resto quali ulteriori
elementi dovesse attendersi l'attore dal verbale, che non avrebbe potuto
riportare altro se non quanto egli medesimo aveva udito in sala. Diversa è la
questione di sapere se quanto figura nel verbale sia vero o no. Su quest'ultimo
tema si tornerà, a scanso di equivoci, in appresso (consid. 7).
-
Afferma
l'appellante che, seppure la sua azione fosse tardiva, ad ogni modo le deliberazioni
assembleari riguardanti gli oggetti n. 3 e 5 sarebbero nulle e la loro inefficacia
andrebbe rilevata d'ufficio in ogni tempo. Ora, per quanto riguarda l'oggetto
n. 3, giovi ricordare che l'assemblea era chiamata a decidere la posa di sei
ganci per biciclette nella rimessa sotterranea del condominio, in un vano
comune che serve come accesso alla darsena (lavoro nel frattempo eseguito:
verbale del sopralluogo act. VII, primo foglio). A parere dell'appellante ciò
costituisce un cambiamento (parziale) di destinazione condizionato
all'approvazione di tutti i comproprietari (art. 648 cpv. 2 CC, cui rinvia
l'art. 712g cpv. 1) e non – come reputa il Pretore – un lavoro utile
(art. 647d CC), per cui bastava la maggioranza dei comproprietari che
rappresentasse in pari tempo la maggioranza della cosa. Sull'opinione del primo
giudice si può invero discutere, ma non si può seriamente ritenere che la
decisione di destinare al posteggio di sei biciclette parte del passaggio alla
darsena – foss'anche stata presa irregolarmente – sia una risoluzione
radicalmente nulla, adottata in spregio di norme fondamentali che toccano
l'essenza della proprietà per piani (si vedano, a titolo comparativo, gli
esempi menzionati in: Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 147 ad art. 712m CC e
Steinauer, op. cit., pag. 367 n. 1320). Si tratta, se mai, di un caso di
annullabilità, che andava censurato nel termine di legge.
-
Per
quanto si riferisce all'oggetto n. 5, non si scorgono nemmeno in tal caso
estremi di nullità. L'appellante ribadisce che il riparto adottato per le spese
dovute al risanamento delle “colonne fecali” disattende il principio secondo
cui, nella suddivisione dei costi in generale, occorre considerare che
determinate opere o impianti possono non servire o servire solo minimamente a
taluni comproprietari (art. 712h cpv. 3 CC). A questo proposito ci si
può invero domandare se nel caso in esame il riparto della spesa secondo i
millesimi di comproprietà tenga adeguatamente conto del fatto che i due
appartamenti dell'attore, situati a pianterreno, non passano per le condotte
verticali, ma si raccordino direttamente al collettore fognario degli stabili.
Sia come sia, la chiave di riparto adottata – per quanto iniqua possa apparire
all'appellante – non lede norme fondamentali che toccano la struttura essenziale
della proprietà per piani. Foss'anche irregolare, la deliberazione configura,
una volta di più, un caso di annullabilità, che andava censurato nel termine di
legge.
-
L'appellante
si duole altresì che, contrariamente a quanto figura nel verbale assembleare
del 25 marzo 1999 pervenutogli con lettera accompagnatoria del 6 maggio 1999,
sul consuntivo 1997 non si sia deliberato, la votazione sull'oggetto n. 5
all'ordine del giorno essendosi limitata per finire al noto riparto delle spese
per il risanamento delle “colonne fecali”. La doglianza riguarda tuttavia il
contenuto del verbale, non la regolarità della deliberazione, tant'è che
davanti all'assemblea dei comproprietari l'appellante non pretende di avere
sollecitato il voto sul consuntivo 1997 e di esserselo visto respingere, né
asserisce di non poterlo più chiedere. Quel che egli critica è il contenuto del
verbale, a suo dire inveritiero e ingannevole. Una deliberazione assembleare
non può tuttavia essere annullata – o dichiarata nulla – solo perché il
relativo verbale è manchevole, lacunoso o erroneo. Tanto meno ove il verbale
non sia ancora stato, come in concreto, approvato dall'assemblea.
Lo scopo
del verbale assembleare è di enunciare partitamente, a futura memoria, le
deliberazioni prese (art. 712n cpv. 2 CC). Esso non deve necessariamente
ragguagliare sulle varie opinioni espresse in sala, salvo che ciò sia previsto
dal regolamento per l'amministrazione e l'uso della comproprietà. Deve però
essere approvato dall'assemblea (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 33 ad art. 712n CC), ciò che avviene di regola
all'assemblea successiva (come in concreto, ove all'ordine del giorno del 12
novembre 1998 figurava, al punto n. 1, l'approvazione del verbale relativo alla
precedente assemblea, del 2 dicembre 1997: doc. 1). In tale occasione ogni comproprietario
può chiedere eventuali correzioni o rettifiche (I CCA, sentenza del 12 aprile
2001 in re S, consid. 4c).
Il
comproprietario può anche rivolgersi previamente all'amministratore,
invitandolo a emendare il verbale. Tranne casi particolari, tuttavia, la
decisione dell'amministratore non è impugnabile davanti all'autorità
giudiziaria e nemmeno davanti all'assemblea dei comproprietari, a meno che il
regolamento per l'amministrazione e l'uso disponga quest'ultima possibilità (Meier-Hayoz/ Rey, op. cit., n. 134 e
135 ad art. 712m CC). Il regolamento per l'amministrazione e l'uso del
“__________ __________ ” (doc. 2) non prevede nulla di simile; anzi, si
esaurisce per lo più in un'elencazione inorganica di regole per l'ordinamento
della casa. Del resto, quand'anche in concreto fosse dato ricorso all'assemblea
dei proprietari, non consta – né l'attore pretende – di avere mai invitato
l'amministratore a correggere alcunché. La questione non deve pertanto essere
approfondita oltre.
- Se
ne conclude che nella fattispecie l'azione del comproprietario andava respinta
in ordine per tardività nella misura in cui riguardava la contestazione delle
due deliberazioni n. 3 e 5, rispettivamente per improponibilità nella misura in
cui riguardava il contenuto del verbale assembleare. A prescindere dai motivi,
nel suo risultato la sentenza del Pretore merita dunque conferma. Gli oneri
processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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