AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.51
Data decisione, Autorità:
15.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00051
Lugano
15 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 29 marzo 2001 con cui
il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale del diritto di visita del
padre alla figlia;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 9 aprile 2001 presentato da __________ __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 29 marzo 2001 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ __________ con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 24 novembre 1998 il Tribunale di Parigi ha pronunciato il divorzio
fra __________ __________ __________ (1954) e __________ nata __________
(1955), omologando una convenzione del
3 giugno
1998 in cui le parti stabilivano – fra l'altro – di conservare entrambe l'autorità
parentale sulla figlia __________ (nata il ____________________ 1990), di fissare
la residenza abituale della ragazza al domicilio della madre (nel Ticino) e di
conferire al padre un diritto di visita illimitato o, in mancanza di miglior accordo
fra i genitori, durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, Natale,
carnevale, Pasqua e durante le ferie estive.
B. Il
20 luglio 1999 __________ __________ __________ ha introdotto davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa a far modificare
la sentenza di divorzio nel senso di limitare il diritto di visita a due
settimane durante le vacanze estive, due settimane alternativamente durante le
vacanze di Natale o Pasqua e una settimana alternativamente durante le vacanze
di carnevale o di novembre (visite da esercitare nel Ticino finché la figlia
avesse “superato le difficoltà attuali”), oltre a un fine settimana ogni mese,
sempre nel Ticino. La causa è tuttora pendente (inc.
..__________).
C. Contestualmente
l'attrice ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari, nel senso di
sospendere nel periodo estivo il diritto di visita esercitato dal padre a
Parigi, limitandolo al proprio domicilio di __________ dalle ore 9 alle ore 22.
Con decreto cautelare del 21 luglio 1999, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha sospeso le visite a Parigi durante il periodo estivo del 1999. La
tassa di giustizia di fr. 50.– è stata posta a carico dell'istante, riservata
una diversa ripartizione nel giudizio dopo contraddittorio. Il 23 luglio 1999
__________ __________ __________ ha chiesto la revoca della citata misura.
D. All'udienza
del 18 agosto 1999, indetta per la discussione cautelare, __________ __________
__________ ha instato perché che il diritto di visita fosse limitato non
durante il periodo estivo del 1999, ma fino al nullaosta dello psicoterapeuta
incaricato di seguire , di modo che il convenuto fosse autorizzato a
visitare la figlia solo a __________ una settimana a Natale, una a Pasqua e due
nelle vacanze estive. Il convenuto si è opposto alla richiesta, postulando
nuovamente la revoca dei provvedimenti cautelari. Il 30 agosto 1999 il Pretore
ha statuito sulle prove, ordinando – fra l'altro – una perizia, e ha limitato
“nelle more istruttorie” il diritto di visita dalle ore 10 alle ore 21. Esaminata
la perizia, su proposta delle parti egli ha sospeso la causa il 27 dicembre
1999 in vista di un accordo amichevole da definire con l'ausilio di un
mediatore (inc. ..).
E. Il 5
giugno 2000, fallito il tentativo di mediazione, __________ __________
__________ ha chiesto di esercitare il diritto di visita a Parigi dal 20 luglio
al 21 agosto 2000. Il medesimo giorno egli ha pure postulato la nomina di un
curatore per la figlia (art. 146 cpv. 1 CC). Con decreto del 7 giugno 2000,
emesso prima del contraddittorio, il Pretore ha riconosciuto all'istante un
diritto di visita dal 20 luglio al 3 agosto 2000, da esercitare nel Ticino, e
ha garantito a __________ “uno spazio psicoterapeutico” a cura della dott.
__________ __________ __________ del Centro per __________ __________ di
__________, ingiungendo alla madre di condurvi la bambina puntualmente e
regolarmente per gli appuntamenti. All'udienza del 5 luglio 2000, indetta per
la discussione della nuova istanza cautelare, __________ __________ __________
si è parzialmente opposta alla domanda, chiedendo che il diritto di visita
fosse limitato dalle ore 10 alle 22, di modo che __________ pernottasse a casa
sua. Con osservazioni del 7 agosto 2000 essa si è poi associata alla nomina di
un curatore.
F. Con
decreto dell'11 luglio 2000 il Pretore ha conferito al padre un diritto di
visita di 15 giorni durante le vacanze estive, da esercitare nel Cantone Ticino
con pernottamento alternato della bambina presso i genitori, previo deposito
in Pretura dei documenti di legittimazione da parte del genitore e della di lui
compagna e riservata la presenza di una terza persona indicata dalla Delegazione
tutoria di __________ al momento della consegna della figlia. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. DI.2000.385).
Quello stesso giorno il Pretore ha riattivato la procedura cautelare avviata
con istanza del 20 luglio 1999 (inc. ..__________) e il 14
agosto 2000 ha informato le parti che, prima di nominare un curatore, egli
intendeva valutare l'andamento del diritto di visita estivo.
G. Con
una nuova istanza cautelare del 21 novembre 2000 __________ __________
__________ ha chiesto di esercitare un diritto di visita a Parigi durante le
feste natalizie, dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001. All'udienza del 6
dicembre 2000 la madre ha insistito perché il diritto di visita fosse
esercitato secondo le modalità già adottate durante l'estate. Con decreto del
13 dicembre 2000 il Pretore ha accordato un diritto di visita dal 26 dicembre
2000 al 6 gennaio 2001 da esercitare nella Svizzera italiana (esclusa la valle
di __________ e la valle ), con pernottamento alterno della bambina
presso i genitori e con obbligo per l'interessato di consegnare al segretario
comunale di __________ i documenti di legittimazione suoi e della di lui compagna.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi sono state poste a
carico dell'istante, cui è stata rifiutata per tale procedimento l'assistenza
giudiziaria accordatogli nella causa di merito. Non sono state assegnate
ripetibili a __________ __________ , posta al beneficio del gratuito
patrocinio (inc. ..). Un appello del 27 dicembre
2000 presentato dall'ex marito contro il predetto decreto è stato parzialmente
accolto da questa Camera con sentenza del 1° febbraio 2001 limitatamente alla
questione dell'assistenza giudiziaria, il ricorso essendo divenuto per il resto
privo d'oggetto, le ferie di Natale essendo trascorse (inc.
..). Il diritto di visita per tale periodo non è
stato esercitato dal padre.
H. Il 10 gennaio 2001 __________ __________ __________ si è rivolta al
Pretore perché fosse regolamentato il diritto di visita durante il 2001, nei
periodi di Pasqua (dal 9 al 20 aprile), delle ferie estive (dal
30 luglio
al 10 agosto) e di novembre (dal 29 ottobre al 2 novembre), da esercitare nella
Svizzera italiana (esclusa la valle di __________ e la valle ), con
pernottamento alternato della bambina presso i genitori, previo deposito in
Pretura dei documenti di legittimazione dell'ex marito e riservato lo scambio
della figlia a cura di una terza persona designata dalla Commissione tutoria
regionale. All'udienza del 28 febbraio 2001, indetta per la discussione,
__________ __________ __________ si è parzialmente opposto all'istanza,
chiedendo periodi di visita più lunghi e il permesso di esercitare il diritto
di visita a Parigi o, subordinatamente, nella Svizzera italiana, senza
ulteriori condizioni salvo l'intervento della Commissione tutoria regionale
per la consegna della figlia. Il 29 marzo 2001 il Pretore ha ordinato l'audizione
della bambina da parte sua unitamente alla terapeuta __________ __________
__________ e un'indagine sociale e ambientale a cura del Servizio sociale di
__________ inerente alle condizioni di vita della ragazza presso la madre (inc.
..).
I. Nel
frattempo è stata completata l'istruttoria cautelare relativa all'istanza del
20 luglio 1999 e alla discussione finale del 31 gennaio 2001 le parti hanno
ribadito il rispettivo punto di vista. Con decreto del 29 marzo 2001 il Pretore
ha parzialmente accolto la domanda della madre, sospendendo il diritto di
visita a Parigi e prescrivendo l'esercizio di tale diritto secondo le modalità
precedentemente indicate nei decreti cautelari dell'11 luglio 2000 e del 13
dicembre 2000. Accordato ad entrambe le parti il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, il primo giudice ha posto gli oneri processuali – ripartiti a metà
– a carico dello Stato, senza determinarli, compensando le ripetibili (inc.
..__________).
L. Contro
il decreto appena citato __________ __________ __________ è insorto con un
appello del 9 aprile 2001 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – in riforma del giudizio impugnato gli sia riconosciuto un diritto
di visita da svolgere a Parigi, con eventuali misure d'accompagnamento da determinare.
Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2001 __________ __________ __________
propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
M. Il
16 agosto 2001 la giudice delegata, accertato che la ragazza era stata
ascoltata l'ultima volta nel dicembre 1999, ha ordinato una nuova audizione. Il
21 agosto 2001 l'avv. __________ __________ __________ ha comunicato di essere
stata nominata curatrice e, su invito della giudice delegata, ha rassegnato il
12 ottobre 2001 un rapporto riguardante – fra l'altro – l'atteggiamento di
__________ verso il diritto di visita del padre. Constatata l'esistenza di
trattative fra le parti, il 15 ottobre 2001 la giudice delegata ha poi sospeso
la procedura, acquisendo agli atti nel contempo il rapporto sull'audizione
della ragazza. Al dibattimento finale del 20 novembre 2001, indetto dopo il
fallimento delle trattative, la curatrice ha completato il proprio esposto,
mentre i genitori hanno mantenuto le rispettive posizioni. Il 18 dicembre 2001
la curatrice ha prodotto due ulteriori scritti, che sono stati inviati alle
parti l'8 gennaio 2002. L'appellante ha inoltrato le proprie osservazioni il
16 gennaio 2002 e l'appellata il 18 gennaio 2002 unitamente ad allegati, fra
cui una lettera dell'11 gennaio 2002 inviata da __________ al Pretore. Questi
ultimi scritti sono stati intimati ai genitori e alla curatrice il 21 gennaio
2002.
Considerando
in diritto: 1. Sul
piano internazionale, trattandosi di regolamentare le relazioni fra genitori e
figli, la competenza dei tribunali svizzeri – quando come in concreto la
Svizzera è lo stato di residenza abituale del minore – è data dall'art. 1 della
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle
autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, cui
rinviano i combinati art. 64 cpv. 1 e art. 85 cpv. 1 LDIP (RS 0.211.231.01).
La Convenzione disciplina tutte le misure concernenti i minori adottate dal
giudice del divorzio, in particolare la regolamentazione delle relazioni
personali e del diritto di visita (Bucher,
Aspects internationaux du nouveau droit de divorce, in: SJ 2001 II pag. 36).
Applicabile è il diritto svizzero come legge interna dell'autorità competente
(art. 2 della Convenzione, cui rinviano gli art. 64 cpv. 2 e art. 85 cpv. 2
LDIP).
-
La
convenuta sostiene preliminarmente che l'appello è irricevibile, data la
sentenza emanata da questa Camera del 1° febbraio 2001, tanto più che la
richiesta di giudizio, nella misura in cui non indica le eventuali misure
d'accompagnamento al diritto di visita, è insufficientemente determinata (art.
309 cpv. 2 lett. e CPC). In realtà in precedenza era stato impugnato il decreto
cautelare del 13 dicembre 2000 che disciplinava unicamente il diritto di visita
durante le vacanze del Natale 2000, motivo per cui il 1° febbraio 2001
l'appello era divenuto privo di oggetto. Il giudizio odierno è invece destinato
a regolare l'esercizio del diritto di visita, salvo modifica, per la durata
della procedura di merito tuttora pendente, sicché l'appellante conserva un interesse
legittimo alla sentenza. Inoltre la domanda di appello, nella misura in cui riguarda
l'esercizio del diritto di visita a Parigi, è sufficientemente determinata, le
misure accompagnatorie potendo essere individuate in base ai motivi
dell'appello. Tempestivo, il ricorso è pertanto ricevibile.
-
Secondo
l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è
retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e
alla procedura. Nella fattispecie si tratta di modificare una sentenza di
divorzio emanata da un tribunale estero in applicazione del diritto straniero,
di modo che resterebbe ancora da valutare se applicare effettivamente il
cessato diritto svizzero. La questione può rimanere aperta, giacché in
discussione sono soltanto le relazioni personali del genitore non affidatario
con la figlia. E, per quanto concerne i figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la
modifica della regolamentazione del diritto di visita è retta dall'art. 133 CC,
che rinvia alle disposizioni sugli effetti della filiazione degli art. 273
segg. CC (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a tit. fin.
CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC).
Invero, trattandosi di modificare solo la disciplina delle relazioni personali,
la competenza spetterebbe oggi all'autorità tutoria del domicilio del figlio
(art. 275 cpv. 1 CC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Sennonché
la causa odierna è stata introdotta prima del 31 dicembre 1999, ragione per cui
la competenza del giudice resta acquisita (v. art. 157 vCC; FamPra.ch 2/2001
pag. 387 e riferimenti; Meier, Nouveau
droit de divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I pag. 80 e
seg.). Continuano inoltre a valere, come dianzi, il principio inquisitorio
illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 59 ad art. 133 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di
conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di
giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122 III 408 consid.
3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid.
7 e pag. 125 consid. 8). Ciò consente di assumere prove d'ufficio anche in appello,
come prescrive esplicitamente il nuovo art. 419b CPC.
-
Dottrina
e giurisprudenza ammettevano, nell'ambito di una causa di modifica retta dalla
legge anteriore, la possibilità di emanare misure provvisionali applicando per
analogia l'art. 145 vCC (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 21 ad art. 157 CC). Il nuovo diritto del divorzio
non ha portato novità in questo ambito, sicché misure provvisionali possono
essere emanate, ove appaiano urgenti e indispensabili, anche come misure a
protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 e cpv. 2 e art. 315b cpv.
2 n. 2 CC; Sutter/ Freiburghaus,
op. cit., n. 40 ad art. 134 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal
giudice del divorzio va mantenuta (Spühler,
Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). In sede
provvisionale il giudizio è limitato, in ogni modo, a un esame sommario, come
quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 cpv. 2
lett. d CPC).
-
Il Pretore, accertato che nell'ultimo anno la situazione della
figlia e della madre è sostanzialmente migliorata, ha preso atto che __________
ha espresso al dott. __________, del Servizio medico psicologico di
__________o, il forte desiderio di incontrare il padre solo di giorno e di
rientrare al domicilio materno per la notte, ribadendo tale auspicio alla
psicoterapeuta dott. __________ __________, motivandolo con la paura che il
padre la conduca a Parigi contro la sua volontà. Egli ha quindi rilevato che,
sulla sola base delle risultanze istruttorie, non vi sarebbero motivi per negare
al padre un diritto di visita con pernottamento. Tuttavia – ha continuato – non
si può prescindere dal desiderio della ragazza, che non è semplice frutto di improvvisazione,
ma di un processo di “interiorizzazione delle paure materne”. Al fine di
riavvicinare la figlia al padre e di ristabilire un minimo di fiducia fra gli
interessati il Pretore ha quindi ritenuto di confermare le modalità di esercizio
del diritto di visita secondo i modelli indicati nei due precedenti decreti,
visto pure il mancato esercizio da parte del padre durante le ultime vacanze natalizie.
-
L'appellante
ribadisce che nessun elemento oggettivo mette in pericolo una trasferta della
figlia a Parigi e soggiunge che il desiderio espresso dalla ragazza è motivato
da infondate paure materne. Dato l'irrigidimento della posizione della madre –
egli continua – non si giustifica per il bene di __________ di mantenere lo
stato attuale, giacché questa, rimanendo sotto l'esclusiva sfera di influenza
materna, non ha modo di rendersi conto della situazione reale e perde progressivamente
le relazioni con il genitore non affidatario. Il ricorrente chiede pertanto di
poter vedere __________ a Parigi, eventualmente sotto controllo di un curatore
e lasciando a disposizione di lei un cellulare per ogni evenienza. In via
subordinata egli si dichiara disposto a esercitare il diritto di visita nel
Ticino, ma senza limitazioni di territorio e prescindendo dal rientro della
figlia ogni due notti al domicilio materno. All'udienza del 20 novembre 2001
l'interessato ha poi comunicato a questa Camera che nel frattempo il Pretore ha
autorizzato il diritto di visita a Parigi.
-
Il
genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, nonché il
figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nella fissazione del
diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei
genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse
di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo
le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF
123 III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per
fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio –
l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare
del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le
esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri
espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, 4a
edizione, note 65 segg. ad art. 273 CC). L'opinione del figlio è viepiù
importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale
desiderio appaia come una decisione consolidata (DTF 124 III 93 consid. 2b con
riferimenti). Tale diritto può essere limitato, negato o finanche revocato
(art. 274 cpv. 2 CC) se il bene del figlio appare concretamente esposto a
pericolo, in particolare in caso di negligenze o di violenze fisiche o
psichiche (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b).
-
Quanto
al diritto di esprimersi del minore, l'art. 144 cpv. 2 CC prevede che i figli sono
personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato,
“a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. L'audizione ha
luogo già in sede provvisionale, ove appena il giudice debba “prendere disposizioni
riguardo ai figli” (DTF 126 III 498 consid. 4b). Nella fattispecie __________ è
stata sentita dal Pretore, in presenza della madre, il 30 luglio 1999 e ha
avuto modo di esprimersi davanti al perito nel novembre-dicembre del 1999. La
sua opinione più recente è stata riferita a questa Camera dalla curatrice (act.
XXII, rapporto del 12 ottobre 2001). Inoltre l'appellata ha trasmesso il 18
gennaio 2002 una lettera della ragazza al primo giudice (allegata all'act.
XXVII). Ciò posto, non vi sono ragioni per ordinare una nuova audizione in
appello. Anzi, se mai appare opportuno evitare a __________ ulteriori tensioni
(lettera del 4 ottobre 2001 dell'operatrice sociale incaricata).
-
Nel suo referto del 20 dicembre 1999 il perito ha concluso che non
vi sono “ragioni valide per sospendere, a medio e lungo termine, le visite di
__________ al padre a Parigi”. Tuttavia – ha precisato – “la bambina è
coinvolta in una serie di conflitti e relazioni interpersonali che le
impediscono, in questo momento, di far visita al padre a Parigi” (act.
XIV, perizia pag. 23). Certo, il medico ha riscontrato “un atteggiamento
eccessivamente disinvolto del padre, il quale sembrerebbe esporre la bambina in
modo troppo diretto a situazioni problematiche”, e una tendenza “a negare la presenza
di un disagio interno alla bambina” (pag. 20). La figlia si è pure lamentata
che il padre non la ascolta, che le ha impedito di telefonare alla madre e che
la sua compagna è “severa, la obbliga a fare delle cose che non vuole, la
picchia” (pag. 15). L'esperto ha precisato però che neppure la relazione fra
l'appellante e la nuova compagna appare pericolosa per __________ (pag. 21).
Quanto all'ipotesi di abusi sessuali prospettata dalla madre, il medico ha
precisato che “le presunte tendenze perverse del padre e la sua inaffidabilità
educativa non hanno trovato conferma nella presente indagine” (pag. 21). In
occasione dell'udienza per la delucidazione orale della perizia, egli ha poi
spiegato che nel periziando il rischio di una perdita di controllo e di azioni
impulsive appare relativamente ridotto e che la sua pulsionalità rientra nella
normalità (act. XIV, verbale del 20 dicembre 2000, pag. 2 risposta 2, v.
pure risposte 3, 4 e 5).
Per
il resto, dagli atti non emergono problemi particolari nelle relazioni fra
padre e figlia. La maestra __________ ha raccontato che “__________ era
felicissima che il papà era qui da lei, si trattava di una novità. L'ho vista
serena e contenta e a dir la verità ero sorpresa di questo fatto dopo quanto mi
ha riferito la madre circa i suoi problemi con il padre” (act. VII,
verbale del 14 ottobre 1999 pag. 2). Più di recente la curatrice ha riferito di
aver constatato che la minore “ha trascorso volentieri il periodo di vacanza
nel corso del mese di agosto 2001 con il papà” e che la ragazza le ha “detto di
trovarsi bene sia con lui, che con la sua attuale compagna” (act. XXII,
rapporto del 12 ottobre 2001 pag. 2 verso il basso).
-
L'appellata
riferisce di atteggiamenti dell'ex marito che metterebbero in dubbio le di lui
capacità educative e conforterebbero i suoi timori. Ricorda che costui faceva
il bagno con la figlia, che una volta le ha dato un bacio sulla bocca e le ha
toccato il seno. All'udienza del 20 novembre 2001 essa ha confermato di avere
evocato in un colloquio con la curatrice la possibilità teorica di incesto fra
padre e figlia, spiegando di temere che “un eccesso di fiducia di una figlia in
un padre possa condurre eventualmente in futuro a questi sviluppi”. Essa ha
preteso inoltre che, qualora il diritto di visita fosse esercitato a Parigi, la
ragazza sarebbe nell'impossibilità di rivolgersi a lei o di ottenere aiuti
esterni (act. XXV, verbale pag. 2 in mezzo e in fondo). Come detto, il
perito – che era a conoscenza di alcuni di questi fatti (perizia pag. 9) – ha
escluso però comportamenti perversi e anormali del padre (sopra, consid. 9).
Invero neppure il terapeuta consultato dalla madre, dott. __________
__________, ha tratto particolari conclusioni da siffatti timori, pur
certificando che __________ gli ha riferito i citati episodi (doc. S). A questo
stadio del procedimento, a un esame dei fatti sommario e limitato alla
verosimiglianza, non si scorgono pertanto elementi che facciano dubitare delle
risultanze peritali, le quali – va pur ricordato – si fondano su indagini
approfondite, il genitore e la figlia essendo stati sottoposti a più colloqui e
a esami psicodiagnostici (perizia pag. 1).
-
L'istante
rimprovera inoltre all'ex coniuge di aver mancato a più riprese nei suoi doveri
educativi e di sorveglianza. Gli addebita, fra l'altro, di avere lasciato la
figlia sola in auto, senza debitamente assicurare il veicolo, che si è mosso da
sé con grave spavento della bambina. L'episodio, non contestato, attesta sì una
seria imprudenza del padre, ma non è atto a rendere verosimile un'incapacità genitoriale.
Con le osservazioni del 18 gennaio 2002 l'interessata adduce pure che Heidi
avrebbe assistito nell'estate 1998 a una violenta lite del genitore con una
terza persona e che ancora il 27 dicembre 2001, al momento della consegna per
l'esercizio dell'ultimo diritto di visita, egli l'avrebbe aggredita verbalmente
in presenza della ragazza (act. XXVIII e allegati “osservazioni e
testimonianza della madre”, pag. 1 seg., e “riassunto fatto del 27 dicembre
2001”). Ora, pur ammettendo che l'appellante possa avere avuto momenti d'ira in
presenza della figlia, ciò non basta per intravedere un pericolo per l'integrità
di lei. L'appellata soggiunge invero che nel novembre del 2000 l'ex marito,
venuto nel Ticino per la perizia, avrebbe assillato la figlia affinché dicesse
di voler andare a Parigi, l'avrebbe picchiata e spaventata con una crisi di
collera violenta (act. XXVIII e allegati “osservazioni e testimonianza
della madre”, pag. 2). A prescindere dal fatto che la perizia risale al 1999, è
indubbio che la ragazza sia messa sotto pressione da entrambe le parti. Quanto
al fatto – ancora da verificare – che l'ex marito l'abbia percossa, il gesto
appare in ogni modo isolato, né la bambina ha riferito di violenze al perito.
L'appellata
ricorda che la figlia ha lamentato maltrattamenti da parte di ,
l'attuale moglie del padre (osservazioni, pag. 5). Il perito tuttavia ha situato
queste tensioni nel conflitto di lealtà vissuto dalla bambina (perizia, pag.
19). La madre soggiunge inoltre che __________ il 3 gennaio 2002 si è rivolta
alla curatrice, asserendo in presenza della ragazza che “ è
completamente traumatizzata dalla madre” (act. XXVIII, allegato
“osservazioni e testimonianza della madre”, pag. 2 e seg.). Effettivamente la
ragazza è stata colpita dalla frase, a dir poco rude, come risulta pure dalla
sua lettera al Pretore dell'11 gennaio 2002 (allegata all'act. XXVIII).
Non si vede però come l'esclusione di un diritto di visita a Parigi possa
evitare il ripetersi di un avvenimento simile, che si è appunto verificato nel
Ticino. Quanto al fatto che il convenuto abbia impedito alla figlia, in
passato, di telefonare alla madre, il problema appare oggi superato giacché lo
stesso appellante si dichiara disposto a lasciare alla ragazza un cellulare per
la durata del diritto di visita (appello pag. 9). Un'analoga accusa è del resto
rivolta dal ricorrente all'appellata, che la contesta (da ultimo: act.
XXVII pag. 2 e XXVIII pag. 4). Sia come sia, è appena il caso di ricordare che
le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso
stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari e
così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 2 ad art. 273 CC). Nessuno dei due genitori ha il
diritto di ostacolare siffatte comunicazioni (art. 274 cpv. 1 CC).
-
L'appellata
sostiene che la figlia ha ritrovato la serenità solo dopo la sospensione del
diritto di visita a Parigi, che si era ripercosso negativamente anche sul suo andamento
scolastico (act. XIX, osservazioni, pag. 3 seg., e act. XXVIII,
osservazioni finali, pag. 2 in alto e 3 a metà). In effetti, nel periodo in cui
madre e figlia abitavano a __________, fra il 1997 e il 1999, sono emerse
difficoltà nelle condizioni personali e scolastiche della bambina, che ha poi
dovuto ripetere la terza classe elementare (act. VI, deposizione
__________, verbale del 6 ottobre 1999 pag. 1 e 2). La scuola ha segnalato il
caso alla Delegazione tutoria di __________ “per motivi di trascuratezza e
ambiente famigliare diseducativo” (richiamo dell'incarto dalla Delegazione
tutoria di __________, lettera del 3 maggio 1999). La bambina aveva infatti accumulato
svariati giorni di assenza non giustificati da malattia, appariva trasandata,
sporca e il domicilio era stato visto in uno stato particolarmente trascurato
(rapporto richiamato del 28 maggio 1999; act. VII, deposizione Bassi,
verbale del 14 ottobre 1999, pag. 3 nel mezzo). Tali problemi appaiono
nondimeno ricondursi a un periodo difficile per madre e figlia piuttosto che
alle relazioni con il padre. In ogni modo la questione appare oggi superata,
visto che a scuola __________– salvo qualche problema in matematica – consegue
buoni profitti (doc. P, Q, R, GGG e QQQ; lettere del 3 agosto e del 28 novembre
2001 del maestro __________, allegate all'act. XXVIII). Anche l'indagine
del Servizio sociale di __________ e , fatta eseguire frattanto dal
Pretore, attesta una situazione normale (inc.
..).
-
Da
ultimo la madre teme che il ricorrente possa portare la figlia a vivere con sé
a Parigi, ciò che avrebbe già tentato di fare il 28 aprile 2000. L'episodio
menzionato (doc. T, U, V), peraltro contestato dall'appellante, e le
discussioni sulla possibilità di riscuotere sussidi familiari in Francia si
inseriscono però nella situazione di conflitto fra genitori. Agli atti non si
ravvisano indizi concreti che, seppure a un esame di mera verosimiglianza,
lascino trasparire una volontà di violare la convenzione di divorzio e le decisioni
del Pretore. Anzi, il padre rispetta ormai la legge svizzera, collabora con il
perito e i terapisti della figlia (act. XIV, perizia pag. 1 e pag. 18) e
presenzia nei limiti del possibile alle udienze in Pretura. Dall'estate 1999
egli ha inoltre esercitato il diritto di visita nel Ticino, attenendosi alle
misure d'accompagnamento. Non è inutile ricordare inoltre che la Francia e la
Svizzera hanno ratificato sia la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti
civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02) sia la
Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento di minori e ristabilimento dell'affidamento
(RS. 0.211.230.01). I due accordi offrono strumenti efficaci per combattere gli
abusi e dissuadere i genitori non affidatari da gesti irresponsabili. Anche la
figlia, del resto, sembra aver superato ogni timore al riguardo (act.
XXV pag. 2 nel mezzo e lettera allegata del 2 novembre 2001 della curatrice al
Pretore).
-
Tutto
ponderato, dunque, allo stadio attuale del procedimento e a un esame sostanzialmente
sommario dei fatti come quello che disciplina l'emanazione di misure cautelari,
non emergono elementi oggettivi e concreti nella persona del ricorrente, o della
sua attuale moglie, che – di per sé – giustifichino restrizioni al diritto di
visita, non essendo sufficiente un pericolo meramente ipotetico e astratto (DTF
122 III 408 consid. 3c). Resta da valutare in che misura l'opposizione di Heidi
a recarsi a Parigi e – oggi – a incontrare il padre, imponga nondimeno
limitazioni. Ora, il diritto alle relazioni personali è reciproco (art. 273
cpv. 2 CC), costituendo al tempo stesso un diritto e dovere dei genitori e un
diritto della personalità del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a con riferimenti;
Levante, Die
Wahrung der Kindesinteressen im Scheidungsverfahren,
Berna 2000, pag. 35; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad
art. 133 CC). Anche per tale motivo il nuovo diritto del divorzio prescrive non
solo l'obbligo di sentire i figli nelle questioni che li concernono (art. 144
cpv. 2 CC), ma anche di tenere in considerazione, nella misura del possibile,
la loro opinione (art. 133 cpv. 2 CC; Schweighauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 4 ad art. 144 CC). Se, data la sua età e il suo
sviluppo, il minorenne esprime un convincimento fermo e consolidato, il giudice
che se ne scosta deve motivare la sua decisione (DTF 124 III 93 consid. 3b, 122
III 412 consid. bb in fine; Rumo-Jungo,
Die Anhörung des Kindes in: AJP 1999 pag. 1587; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 19 in fondo ad art. 133
CC). Ciò non toglie che il diritto di visita vada orientato anzitutto al bene
del figlio (DTF 123 III 451 consid. 3b), sicché la regolamentazione non può
dipendere solo dalla volontà di lui. Occorre determinare di volta in volta
perché il minore assuma, eventualmente, un'attitudine difensiva e se il suo
interesse sia realmente messo in pericolo dal diritto di visita (DTF 127 III
298 consid. 4a con rimando).
-
In concreto
la figlia ha espresso il desiderio di rimanere nel Ticino durante l'audizione
davanti al Pretore, il 30 luglio 1999 (lettera del 30 luglio 1999 del Pretore
alle parti nel fascicolo “corrispondenza”) e poi davanti al perito dott. __________
nel novembre-dicembre 1999 (act. XIV, perizia pag. 15). Un'analoga
posizione della ragazza era stata a suo tempo riferita dal medico curante dott.
__________ __________ __________ (doc. L, certificato del 20 luglio 1999) e dal
dott. __________ __________, psichiatra e psicoterapeuta a capo del Servizio
medico psicologico di __________, interpellato dalla madre (doc. M, attestato
medico del 17 agosto 1999). A un anno di distanza, il 28 giugno 2000, quest'ultimo
ha rilasciato un certificato medico “a buon uso della madre” nel quale
riferisce che __________ gli ha espresso il forte desiderio di “incontrare il
padre solamente di giorno e rientrare al domicilio materno per la notte”, in
modo da sottrarsi alle pressioni e insistenze di lui, che la vorrebbe a Parigi
(doc. S). Stando al decreto impugnato (pag. 2 in basso), la ragazza avrebbe ribadito
il suo auspicio alla terapeuta __________ __________.
Se non
che, dopo la visita del padre nell'estate del 2001, __________ ha riferito a
più riprese alla curatrice di desiderare trascorrere le prossime vacanze a
Parigi, pur sapendo che la madre è contraria (act. XXII, rapporto del 12
ottobre 2001, pag. 2 in mezzo). Nel novembre del 2001 la ragazza ha
interpellato tre volte la curatrice __________ __________, avvertendola che le
avrebbe telefonato più tardi in presenza della madre per comunicarle che aveva
cambiato idea, ma che in realtà manteneva il suo desiderio di andare in Francia
(act. XXV, verbale del 20 novembre 2001 pag. 1 e seg.). Essa ha ribadito
alla curatrice di voler partire per le festività natalizie ancora il 5 dicembre
2001, ma il 14 seguente ha informato la legale di aver cambiato idea (lettere
del 14 e del 18 dicembre 2001 della curatrice al Pretore, prodotte in appello
il 18 dicembre 2001). Con le osservazioni finali del 18 gennaio 2002
l'appellata ha prodotto una lettera dell'11 gennaio 2002 indirizzata da
__________ al Pretore. In quello scritto la ragazza comunica di non voler “mai
più andare a Parigi” e di non volere “più vedere [suo] padre né in Ticino né in
Francia”, scrivendo, in lettere cubitali, che il suo desiderio è di essere
lasciata in pace e che non vuole che le venga “tirata via” la mamma (allegata all'act.
XXVI).
-
L'appellante
fa valere che la disciplina del diritto di visita non può dipendere soltanto
dalla volontà espressa dalla figlia, tanto più se si considera che essa è
indotta da “un'interiorizzazione delle paure materne”. Anzi, dato
l'irrigidimento della posizione dell'ex moglie, senza un intervento giudiziario
non sarà possibile un'evoluzione della situazione. Egli si oppone, in ogni
modo, alla limitazione territoriale e al pernottamento alternato, misure che giudica
“umilianti”. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2002 il ricorrente
sottolinea che __________ non può assumere da sola la responsabilità di
contrastare i desideri della madre e che solo una decisione giudiziale
consentirebbe di liberarla da tale pressione (act. XXVII). L'appellata
ribadisce di non aver mai ostacolato i contatti fra padre e figlia, anzi di
essersi adoperata per trovare soluzioni e, all'inizio, anche per convincere
__________ a partire per la Francia. Essa contesta le risultanze peritali nella
misura in cui attribuiscono il desiderio della figlia a un processo di
“interiorizzazione” delle paure materne. In ogni modo – soggiunge – la figlia
ha ormai un'età in cui i suoi desideri devono essere rispettati. Nelle sue
osservazioni finali l'istante sostiene che __________ ha consentito a partire
per Parigi solo su pressione del padre e che essa si limita a dire “ciò che gli
altri vogliono sentire” anche davanti alla curatrice, nella quale traspare del
resto la tendenza a considerare la ragazza “traumatizzata” dalla madre (act.
XXVIII).
-
Nel
proprio referto del 20 dicembre 1999, il perito ha illustrato la posizione
della figlia principalmente con “l'interiorizzazione dell'atteggiamento
materno” (act. XIV perizia pag. 21). Sempre secondo lo specialista, il
conflitto non può essere ignorato, poiché forzare la ragazza significherebbe
metterne a repentaglio la salute psichica (pag. 23). Secondo il perito, la
volontà della figlia è essenzialmente influenzata dai timori a lei trasmessi,
se non da un discorso manifesto, come pure dall'ambivalente atteggiamento
materno (pag. 20). Anche la dott. __________ __________, che aveva seguito
__________ nel 1999, riteneva che il problema fosse legato a una conflittualità
fra genitori e che in realtà fosse la madre a non lasciar partire __________
per Parigi (pag. 18). Alla curatrice, che l'ha interpellata sul perché si sia
ricreduta sulla decisione di trascorrere il Natale in Francia, la ragazza ha
precisato il 14 dicembre 2001 che nulla era mutato nei suoi rapporti con il
padre o con la moglie di quest'ultimo e che non aveva paura del viaggio, ma che
dopo averne spesso discusso con la madre, aveva cambiato idea “per fa piacere
alla mamma e quindi per far piacere anche a sé stessa” (lettera del 18 dicembre
2001). Invero, nel suo scritto al Pretore dell'11 gennaio 2002 la minore spiega
che la lettera non gliel'ha dettata la madre e che, essendo “una ragazza
sveglia”, “sa quello che dice e quello che desidera”. Inoltre essa motiva il
suo “improvviso” cambiamento di idea, adducendo di avere “scoperto che erano
[suo] padre, ma in particolare l'avv. __________, che [l']assillavano per andare".
Nella lettera tuttavia non si leggono motivazioni oggettive sul perché non
voglia più vedere il padre né in Ticino né in Francia, salvo la richiesta di
essere lasciata in pace e di non essere allontanata dalla madre (allegato all'act.
XXVII).
-
È
innegabile che __________ sia sottoposta a continue pressioni e viva un estenuante
conflitto di lealtà, come le parti riconoscono (osservazioni finali act.
XXVII, pag. 2, rispettivamente act. XXVIII, pag. 3 in fondo). La ragazza
ha finanche confidato alla curatrice che, al momento di decidere di non partire
per Parigi, era rimasta sveglia fino a tardi e aveva pianto (lettera del 14 dicembre
2001). Non va poi dimenticato che, in precedenza, essa aveva annunciato alla
curatrice che le avrebbe poi telefonato in presenza della madre per dirle che
aveva cambiato idea, ma che in realtà manteneva il suo proposito di partire
(sopra, consid. 16). In siffatte circostanze e a un esame sostanzialmente
sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti
cautelari, non si intravedono ragioni per scostarsi dall'accertamento peritale,
nel senso che la figlia è condizionata dagli atteggiamenti e dai comportamenti
materni.
Ora, un
condizionamento del bambino impone particolare attenzione alle autorità, che
devono evitare un degrado della situazione, stimolando un'evoluzione positiva
delle relazioni fra genitori e figlio (Stettler,
Suspension du droit de visite in: RDT 2001/1-2, edizione speciale, pag. 24).
Inoltre vi è il pericolo che limitazioni al diritto di visita possano essere
percepite dagli interessati, dallo stesso figlio e dai conoscenti come una
sanzione, con l'effetto di accentuare – a torto – un'immagine poco favorevole
del genitore; d'altra parte vi è il rischio che la frustrazione spinga quest'ultimo
alla rottura di ogni relazione consensuale (Stettler,
op. cit., pag. 25). Certo, nel 1999 il perito aveva suggerito che per il momento
fosse il padre a far visita alla bambina nel Ticino, giacché una forzatura
avrebbe potuto risultare controproducente, e consigliava di attivare in tempi
brevi una terapia, al fine di evitare un progressivo irrigidimento della
bambina (perizia, pag. 23). Tuttavia l'esperto aveva anche spiegato che non
sussistono ragioni per sospendere a medio o lungo termine le visite di Heidi a
Parigi (loc. cit.). Negli ultimi tre anni il ricorrente ha esercitato a più riprese
il diritto di visita nel Ticino, assoggettandosi alle misure poste dal Pretore.
Da quanto risulta, la ragazza ne è sempre rimasta soddisfatta, tant'è che ha
chiesto finanche di prolungare una visita (act. XXII).
- Tutto
considerato, a questo stadio del procedimento, non si ravvisano più motivi sufficienti
per assoggettare il diritto di vista del padre a restrizioni e, anzi, appare opportuno
indurre la figlia a vincere gli indugi ancora legati al conflitto di lealtà. Si
giustifica pertanto di autorizzare il ripristino del diritto di visita a Parigi
e di revocare le restrizioni poste a suo tempo dal Pretore. Non bisogna
trascurare però che la sentenza di divorzio prevede diritti di visita
particolarmente estesi, in pratica durante tutte le vacanze scolastiche. Alla
luce della profonda conflittualità fra ex coniugi, s'impone pertanto di
definire e limitare i periodi di esercizio in quattro settimane sull'arco
dell'anno. Inoltre, per rassicurare la ragazza e la madre affidataria, appare
opportuno che durante le visite __________ possa avere con sé un proprio
cellulare e una somma di denaro per l'uso di telefoni pubblici, in modo che possa
comunicare liberamente con la madre, la curatrice o terze persone di sua
fiducia. L'appello merita pertanto accoglimento entro tali limiti.
L'attuale
giudizio non conferisce al padre il diritto soggettivo di far giungere la
figlia in Francia, tant'è che per le ultime festività natalizie la ragazza non
è partita, sebbene il Pretore avesse disposto in tal senso. Inoltre
un'esecuzione forzata del diritto di visita sarebbe controproducente (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 27 ad
art. 233 CC; Schwenzer, op. cit.,
n. 13 ad art. 274 CC; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berna 2000, pag. 166 n. 764). Questa Camera accerta nondimeno
che non sussistono in concreto ragioni oggettive contrarie all'esercizio del diritto
di visita a Parigi, né che impongano al solo genitore non affidatario i costi e
gli inconvenienti di una trasferta nel Ticino. In ogni modo, nell'ambito della
causa di merito pendente davanti al Pretore, dovranno essere riconsiderati i
rapporti fra tutti gli interessati e dovrà essere approfondita la necessità di
organizzare – e se del caso imporre – un percorso terapeutico per la minore ed
eventualmente per i genitori, come quello iniziato a suo tempo con la
dottoressa __________ __________ su suggerimento del perito (perizia pag. 23).
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza preponderante dell'appellata
(art. 148 cpv. 1 CPC). Tuttavia l'esito del giudizio è determinato in larga
misura dagli accertamenti esperiti in questa sede, in particolare dalle più
recenti opinioni della figlia e dallo sviluppo del diritto di visita. Inoltre
l'istanza della madre volta a far delimitare i periodi per l'esercizio del
diritto di visita va parzialmente accolta. Soccorrono pertanto giusti motivi
per prescindere dal principio della soccombenza e per suddividere i costi a
metà, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). L'esito del presente
giudizio non impone una modifica degli oneri di prima sede, il Pretore avendo
rinunciato a prelevarne e avendo compensato le ripetibili. Del resto le parti
non censurano su questo punto il suo giudizio. La domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente, in comprovate ristrettezze finanziarie (doc. 5, 6 e
fascicolo relativo all'assistenza giudiziaria nell'incarto di merito
..__________), può essere accolta, visto il sostanziale
buon esito dell'appello (art. 155 e 157 CPC). Parimenti va accolta la richiesta
della moglie, indigente, giacché la sua opposizione all'appello non poteva
essere definita d'acchito sprovvista di buon diritto. L'indennità dei patrocinatori
sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato solerte e conciso
avrebbe profuso in una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così
riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che il diritto di visita di __________ __________ __________ alla figlia
__________ è limitato sull'arco dell'anno a:
– una
settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Natale o Pasqua;
– una
settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di novembre o di
carnevale;
– due
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive.
Il diritto di
visita potrà essere esercitato a Parigi.
__________ __________ dovrà lasciare alla figlia (o mettere a disposizione di
lei) un cellulare per tutta la durata del soggiorno, oltre a € 50.00 per l'uso
di telefoni pubblici, e consentirle di comunicare liberamente con la madre, con
la curatrice o con terzi di sua fiducia.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
80.–
fr.
380.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
-
__________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________ (in estratto, dispositivo n. 4).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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