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Numero d'incarto:
11.2002.137
Data decisione, Autorità:
16.12.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.137
Lugano
16 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(successioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
istanza del 19 luglio 2002 da
__________, __________o, e
__________, __________
(patrocinate dall'avv. __________
__________. __________, __________)
contro la sentenza emanata l'11 novembre 2002 con
cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una loro
istanza volta alla liquidazione d'ufficio dell'eredità lasciata da __________
__________ (1927-2002), già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 novembre 2002 presentato da __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa l'11 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
17 giugno 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato
il fallimento di __________ __________, domiciliato a __________ e titolare di
una ditta individuale con sede a __________ (inc.
..e ..). __________
__________ è morto il giorno successivo, lasciando come eredi legittimi la
moglie __________, le figlie di prime nozze __________ e __________ e la figlia
di seconde nozze __________a. La vedova e la figlia __________ hanno rinunciato
alla successione.
B. Il
10 settembre 2002 __________ e __________ __________ hanno chiesto alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza,
di accertare la nullità del fallimento pronunciato dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, a loro avviso incompetente per territorio. Con
sentenza del 25 ottobre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti ha respinto
la domanda (inc. ..__________).
C. Nel
frattempo, il 19 luglio 2002, __________ e __________ __________ si sono
rivolte al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la
liquidazione ufficiale dell'eredità (art. 593 CC). Statuendo l'11 novembre
2002, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia e le
spese di fr. 200.– a carico delle istanti in solido.
D. __________
e __________ __________ sono insorte contro la citata sentenza con un appello
del 25 novembre 2002, nel quale chiedono che in riforma del giudizio impugnato
sia ordinata la liquidazione ufficiale in via fallimentare ordinaria della successione.
Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, l'appello non ha
formato oggetto di notifica.
Considerando
in diritto: 1. La liquidazione d'ufficio di un'eredità e i relativi provvedimenti
(art. 593 a 596 CC) sono disposti dal Pretore con procedura di camera di
consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 1 n. 13 e art. 3 LAC con rinvio all'art.
360 CPC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato
e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone
l'opportunità – assumere informazioni d'ufficio e provocare spiegazioni da
terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). Il giudizio, di verosimiglianza (DTF 123 III 328;
Rep. 1997 pag. 136 consid. 2, 1995 pag. 161 consid. 1), è impugnabile entro
dieci giorni (art. 370 CPC combinato con l'art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, in
concreto l'appello è pertanto ricevibile.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza delle due eredi che non hanno (ancora)
rinunciato alla successione, ricordando che il defunto era stato dichiarato in
fallimento il giorno prima della morte e che la liquidazione dell'eredità
oberata spetta, in simili casi, all'Ufficio dei fallimenti. Ciò esclude una
liquidazione ufficiale ordinaria. Le appellanti ribadiscono che nessuna norma
vieta la liquidazione d'ufficio di una successione per il solo fatto che il
defunto sia stato dichiarato in fallimento. Ritengono che il Pretore abbia
equivocato la loro richiesta di liquidazione fallimentare giusta l'art. 597 CC
e sostengono di non avere chiesto la liquidazione ufficiale in via ordinaria
prevista dagli art. 593 segg. CC, bensì quella fallimentare a norma dell'art.
597 CC. Asseriscono inoltre che le considerazioni, abbondanziali, da loro
svolte nell'istanza si riferivano alla procedura fallimentare e non alla liquidazione
d'ufficio, che deve dunque essere accolta. Le appellanti affermano infine che
l'esclusione della liquidazione ufficiale nei casi di fallimento previo
creerebbe una discriminazione iniqua tra eredi.
-
Secondo
la dottrina citata con pertinenza dal Pretore, la liquidazione d'ufficio di una
successione non può avere luogo quando il defunto sia già stato dichiarato in
fallimento (Karrer in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 7 dell'introduzione
agli art. 593–597 e n. 1 ad art. 597). La procedura fallimentare già avviata
prosegue dopo la morte del debitore, con la conseguenza che gli art. 593 segg.
CC non sono più applicabili. La liquidazione d'ufficio di una successione oberata
è, in effetti, un vero e proprio fallimento (cfr. Gillliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Losanna 2001, n. 16 ad art. 193, pag. 234). La
liquidazione d'ufficio è quindi superflua ove il defunto sia fallito prima
della morte.
-
Ne
segue che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare senza oggetto l'istanza del 19
luglio 2002, tanto più che le due eredi erano a conoscenza del fallimento
paterno prima della morte (istanza, pag. 2). Che egli abbia respinto l'istanza,
all'atto pratico, nulla muta. Le istanti persistono infatti nel voler ottenere
la liquidazione d'ufficio della successione, precisando che la stessa deve avvenire
nella forma fallimentare. Ora, la liquidazione d'ufficio – come si è detto –
non ha più alcun senso dopo il fallimento del debitore e non può più essere
decretata, né nella forma ordinaria (art. 596 CC) né in quella fallimentare
(art. 597 CC). L'appello, manifestamente infondato e non privo di leggerezza,
può dunque essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido.
- Intimazione
all'avv. __________ _. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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