AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.138
Data decisione, Autorità:
19.07.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.138
Lugano
19 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.99.725 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione del 13 ottobre 1999 da
AO1
AO2
AO3 , e
AO4
(patrocinati dall'.,)
Contro
AE1
(patrocinato dall' RA1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 dicembre 2002 presentato da AE1 contro la sentenza emessa il 12
novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO2,
AO3 e AO4 sono comproprietarie della particella n. 114 RFD di __________
(fabbricato abitato 66 m², corte 97 m², ripostiglio e wc 2 m², portico 7 m², portico
9 m²). AO1 è proprietario della contigua particella n. 113 (abitazione 71 m²,
corte 37 m², porticato 54 m², abitazione sporgente 2 m²). I due fondi confinano
a est con la particella n. 203 appartenente a AE1 (orto 110 m², pollaio 5 m²).
La particella n. 113 confina inoltre, sempre a est, con la particella n. 257
(orto 94 m²), contermine alla particella n. 203, che appartiene anch'essa a
AO1.
B. Il
13 ottobre 1999 AO1 , AO2, AO3 e AO4 hanno chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, che fosse ordinato a AE1 di eliminare un muro da esso
edificato su una scala gravata da servitù di passo pedonale (iscritta nel
registro fondiario il 4 giugno 1976 in favore della particella n. 257) e di
astenersi da ogni futura turbativa del diritto, eliminando altresì le piante
lasciate crescere sulla sua particella n. 203 in spregio delle distanze legali
dalle particelle n. 113 e 114. Nella sua risposta del 1° dicembre 1999 AE1 ha
proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto nei
confronti di AO1 che la servitù di passo fosse cancellata, avendo essa perduto
ogni interesse per il fondo dominante. Gli attori hanno postulato il rigetto
della riconvenzione. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le
rispettive domande.
C. Con
sentenza del 12 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
facendo ordine a AE1 di allontanare fino alla distanza legale 3 palme grandi, 2
palme piccole, un lauro, 2 pini, un rododendro, una magnolia, una kerria
japonica, una forsythia e un abete. In accoglimento della
riconvenzione egli ha accertato inoltre che la servitù di passo gravante la
particella n. 203 in favore del fondo n. 257 aveva perduto ogni interesse e ne
ha ordinato la cancellazione. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese
dell'azione principale sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili, mentre la tassa di fr. 800.– dell'azione
riconvenzionale e le relative spese sono state addebitate ai convenuti riconvenzionali,
con obbligo di rifondere a APPE1 fr. 1600.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AE1 è insorto con un appello del 3 dicembre 2002 nel
quale chiede di riformare il giudizio del Pretore nel senso di accogliere la
petizione. Il 15 dicembre 2002 egli ha poi introdotto un complemento
all'appello, che non è stato intimato alle parti, e il 3 febbraio 2003 ha
rettificato la sua domanda, invocando una svista manifesta e postulando il
rigetto integrale della petizione. Nelle loro osservazioni del 17 febbraio 2003
AO1, AO2, AO3 e AO4 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Quando
l'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, questo è
determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa
davanti al giudice di primo grado (art. 15 CPC). Nelle cause relative a
rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi
hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello corrispondente alla
svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr.
anche Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36,
pag. 284). In concreto gli attori si sono limitati a indicare nella petizione:
“valore della lite indeterminato, comunque superiore a fr. 8000.–” (pag. 1). Il
convenuto nulla ha obiettato. Non incombeva quindi al Pretore indagare se la
cifra di fr. 8000.– fosse eccessiva, salvo che questa apparisse già a prima
vista inattendibile (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998,
consid. 8). Accertato che ancora nel memoriale conclusivo gli attori
postulavano la rimozione di almeno tredici piante e l'eliminazione di un muro
(art. 15 CPC), il valore litigioso di fr. 8000.– non risulta d'acchito inverosimile.
L'appello può dunque essere esaminato nel merito.
-
Inammissibile
è, di contro, il complemento all'appello del 15 dicembre 2002, rimesso dal
convenuto alla Pretura il 17 dicembre 2002 allorché il termine d'impugnazione
era scaduto il 3 dicembre precedente. Ciò rende superfluo domandarsi se sia ancora
possibile integrare, nel termine di ricorso, il memoriale d'appello originario
(negativo: Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
pag. 136 in fondo).
-
Litigioso
rimane, in questa sede, l’allontanamento delle 13 piante ordinato dal Pretore.
La cancellazione della servitù ha assunto carattere definitivo ed è passata in
giudicato. Ora, l'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi
d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla
distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri
fabbricati e fondi coltivi. Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante
ornamentali di mezz'asta possono invece essere piantati alla distanza di 4 m da
abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi
coltivi (art. 156 LAC). Gli alberi da frutta di basso fusto, infine, come pure
gli arbusti ornamentali possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine
(art. 157 LAC), ma le viti possono essere piantate anche a 25 cm (art. 158
LAC). Sono considerati alberi d'alto fusto non fruttiferi – tra l'altro – il
pino, la palma e la magnolia. L'alloro è considerato una pianta ornamentale,
mentre la tuia pungitopo una pianta di basso fusto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone
Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 seg.)
Qualora
siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore
di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza indennità
– se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase
LAC). La legge non prescrive alcuna forma specifica per l'opposizione. Basta che
questa sia espressa in modo chiaro. Non occorre, in particolare, che il vicino
promuova causa per far togliere le piante (art. 674 cpv. 3 CC per analogia:
Rep. 1979 pag. 297; Scolari, Commentario
sulla legge d'applicazione e complemento del CC, Cadenazzo 1996, pag. 674, n.
1499 ad art. 160 LAC). Inoltre l'opposizione ha effetti propter rem:
sollevata tempestivamente, essa può essere fatta valere anche da un successivo
proprietario del fondo contro i successivi proprietari di fondi vicini (art.
674 cpv. 3 CC per analogia: Rey
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 12 ad art. 674; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 73 ad art. 674 CC; Haab/
Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, edizione 1977, n. 14 ad
art. 674 CC).
-
Il
Pretore ha accertato che nella fattispecie le piante litigiose – poste a una
distanza compresa fra 0.1 e 1.7 m dal confine delle particelle n. 113 e 114 –
non rispettano le norme di vicinato e che __________, già proprietario di
entrambe le particelle n. 113 e 114, aveva sollevato opposizione nel lasso di
dieci anni. Il primo giudice ha ordinato perciò la rimozione di tutti i
vegetali. L'appellante contesta anzitutto che le piante non si trovino alla
distanza minima, facendo valere che il perito ha misurato unicamente la
distanza da confine invece di determinare, per ciascuna di esse, la distanza da
un'abitazione, da un orto, da un giardino, da una vigna o da fondi coltivi
sulla particelle n. 113 e 114. L'argomentazione non ha consistenza. In
concreto le aree antistanti le abitazioni che sorgono sulle particelle n. 113 e
114 – censite quali corti (doc. A e C) – hanno oggi funzione di giardino, come
gli attori affermano (replica, pag. 3) e come lo stesso convenuto riconosce
(doc. I verso il basso). Tali giardini arrivano sino al confine, sicché le
distanze minime delle piante andavano misurate proprio da confine (art. 155 e
156 LAC), come ha fatto il perito (referto del 3 ottobre 2001).
-
Ciò
posto, per quel che riguarda le piante di età inferiore ai dieci anni (una
palma grande, un rododendro, una magnolia, due palme piccole, una kerria
japonica, una tuia fastigiata, un pino e una forsythia), la sentenza
impugnata merita conferma, gli attori avendo non solo espresso opposizione nel
termine dell'art. 160 LAC, ma finanche intentato causa per ottenere
l'allontanamento delle piante stesse. Quanto agli alberi di oltre dieci anni
(due palme, un lauro, un pino e un abete), l'appellante fa valere che
l'opposizione sollevata nel 1982 da __________, dante causa degli attori, si
riferiva solo a tre conifere (una delle quali non è più nemmeno in contestazione).
La richiesta di rimozione poi, formulata nel 1989, concerneva unicamente l'abete,
mentre delle altre due conifere __________ chiedeva la mera riduzione all'altezza
di 1.20 m. Nulla egli avrebbe mai eccepito, ad ogni modo, in relazione alle
palme e al lauro. Per di più, al momento dell'accertamento peritale, l'abete e
il pino avevano un'età di almeno 19 anni, onde la tardività della domanda di
rimozione.
a) Chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi
vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle
norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si
trovano sul luogo da almeno dieci anni (Scolari,
op. cit., pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
23 ad art. 183 CPC; Rep. 1982 pag. 109 seg.). Chi chiede la rimozione delle
piante deve dimostrare, da parte sua, di avere sollevato opposizione nel termine
di dieci anni.
b) Nel
caso specifico il convenuto ha senz'altro dimostrato che le due palme, il lauro,
il pino e l'abete in questione hanno più di dieci anni, mentre non è stato in
grado di provare – anzi, il perito ha accertato il contrario – che tali piante
avessero già dieci anni nel 1982. L'appellante obietta invero che al momento
della perizia gli alberi predetti avevano ormai più di 19 anni, sicché la
prescrizione decennale dell'art. 160 LAC sarebbe in ogni modo compiuta. Se non
che, entro il termine di dieci anni è sufficiente che il vicino presenti
opposizione. Non è necessario che promuova anche causa (sopra, consid. 3). Ciò
premesso, dagli atti si desume che in una lettera del 21 aprile 1982 al
convenuto (doc. O) __________, precedente proprietario delle particelle n. 113
e 114, protestava per il fatto che il convenuto lasciasse crescere sul suo
fondo tre conifere (Muss ich nun bezüglich Ihnen nicht
nur vorsorglich, sondern nach Recht und Gesetz, gegen ein andauerndes Wachstum
von drei Nadelhölzern auf ihrem Grundstück Kataster 203 Einwand erheben). Si dichiarava nondimeno disposto a tollerare la situazione
provvisoriamente, finché le piante non avessero raggiunto l'altezza di 1.50 m (Lassen wir die angesprochenen Pflanzen vorläufig stehen, setzen aber
fest, nur bis zum Zeitpunkt als sie eine Höhe von meter 1.50 erreicht [sic]). Le conifere citate corrispondono –
ciò è pacifico – al pino e all'abete che il perito giudiziario ha rilevato a
20 cm dal confine (una terza conifera non è più in contestazione).
In
una successiva lettera del 21 giugno 1989 __________ ha poi preteso la rimozione
dell'abete entro fine anno (Ein Rottanengewächs kann
nicht strauchartig geschnitten werden und wächst über eine tolerierbare Höhe.
Dieses Gewächs ist auf Jahresende zu entfernen) e
la riduzione in altezza delle due conifere fino a 1.20 m dal suolo (doc. P
verso il basso). Il 5 aprile 1990 egli ha poi sollecitato anche
l'allontanamento di queste ultime (Im bereits schon schriftlich angesprochenem
Falle haben Sie besorgt zu sein, die Nadelholzgewächse zu entfernen: doc. Q
in principio), riaffermando la richiesta il 13 febbraio 1991 (doc. R a metà).
Il convenuto non sostiene che al momento in cui il vicino ha instato per la
rimozione dell'abete (il 21 giugno 1989) o del pino rimanente (il 5 aprile
1990) le due piante non avessero ancora raggiunto l'altezza di 1.50 m. Non
risulta quindi – né il convenuto asserisce – che il vicino sia venuto meno
all'assicurazione iniziale, contraddicendo il proprio impegno a tollerare le
conifere fino a quell'altezza. Né il convenuto pretende che oggi sia ancora
possibile – per ipotesi – ridurre le due conifere alla quota di 1.50 m dal
livello del terreno. Anche per quanto attiene all'abete e al pino la sentenza
impugnata resiste dunque alla critica.
c) Rimane
da esaminare se __________ si sia tempestivamente opposto anche alla crescita
delle due palme (a 60 cm, rispettivamente a 1.70 m dal confine) e del lauro (a
20 cm dal confine). Ora, nelle lettere testé citate non vi è allusione alcuna
né a palme né a lauri. Nello scritto del 5 aprile 1990 (doc. Q) l’interessato
accennava invero a una nuova piantagione (neue
Bepflanzung) sul fondo del convenuto, ciò che ha
fatto anche in una successiva lettera del 13 febbraio 1991 (doc. R). Tutto si
ignora però al riguardo, né gli allegati di causa sono di qualche ausilio.
Nessun indizio serio consente di ritenere, di conseguenza, che le due palme e
il lauro facessero parte di tale piantagione. Ne segue che relativamente a tali
alberi nessuna opposizione, tanto meno manifestata in modo chiaro, si evince
dagli atti. Certo, gli attori soggiungono “abbondanzialmente” che qualora
l'allontanamento delle palme e dell'alloro non si legittimi sotto il profilo
dell'art. 155 LAC, esso si giustifica nondimeno in virtù degli art. 679 e 684
CC per l'ombra che tali piante cagionano (memoriale conclusivo, pag. 5). A
prescindere dal fatto però che l'argomento – sollevato per la prima volta nelle
conclusioni – non è riproposto in appello, dal fascicolo processuale nulla
emerge circa le prospettate immissioni negative. La tesi si rivela così, comunque
sia, inconsistente.
- Se
ne conclude che l'appello dev'essere accolto per quanto riguarda le due palme
(a 60 cm, rispettivamente a 1.70 m dal confine) e il lauro (a 20 cm dal confine),
con relativa riforma della sentenza impugnata. Gli oneri del giudizio odierno seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). Tenuto conto del fatto che
l'appellante chiedeva di mantenere tutte le 13 piante di cui il Pretore ha
ordinato la rimozione, l'esito del giudizio gli risulta ampiamente sfavorevole.
Si giustifica così ch'egli sopporti tre quarti dei costi, con obbligo di
rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza
impugnata è così riformato:
È ordinato a APPE1 di allontanare a sue
spese le seguenti piante poste sulla particella n. 203 RFD di __________,
risultanti dal complemento peritale del 30 gennaio 2002:
a)
Palma (10 cm dal confine)
b)
Pinus (20 cm dal confine)
c)
Rhododendron (50 cm dal confine)
d)
Magnolia (20 cm dal confine)
e)
Palma (170 cm dal confine)
f)
Palma (170 cm dal confine)
g)
Kerria Japonica (50 cm dal confine)
h)
Pinus (155 cm dal confine)
i)
Forsythia (50 cm dal confine)
l)
Abete (20 cm dal confine).
- Gli
oneri di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo
e per il resto a carico degli attori in solido, ai quali l'appellante rifonderà
fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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